Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 19/02/2026, n. 2939
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che gli enti impositori abbiano documentato la regolare notifica degli atti prodromici, non impugnati dal destinatario, rendendo definitiva la pretesa creditoria.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che non sia maturato il termine di prescrizione per il periodo successivo alla notifica degli atti presupposti e che la contestazione di prescrizione maturata prima della notifica degli atti presupposti sia inammissibile.

  • Rigettato
    Decadenza dal diritto a riscuotere le somme

    La Corte ha ritenuto che gli enti impositori abbiano documentato la regolare notifica degli atti prodromici, non impugnati dal destinatario, rendendo definitiva la pretesa creditoria.

  • Rigettato
    Omessa indicazione criteri di calcolo interessi, sanzioni ed accessori

    La Corte ha ritenuto che non si ravvisino vizi propri degli atti impugnati legittimamente emessi dall'agente della riscossione, stante il mancato pagamento delle somme oggetto degli avvisi di accertamento.

  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che gli enti impositori abbiano documentato la regolare notifica degli atti prodromici, non impugnati dal destinatario, rendendo definitiva la pretesa creditoria.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che non sia maturato il termine di prescrizione per il periodo successivo alla notifica degli atti presupposti e che la contestazione di prescrizione maturata prima della notifica degli atti presupposti sia inammissibile.

  • Rigettato
    Decadenza dal diritto a riscuotere le somme

    La Corte ha ritenuto che gli enti impositori abbiano documentato la regolare notifica degli atti prodromici, non impugnati dal destinatario, rendendo definitiva la pretesa creditoria.

  • Rigettato
    Omessa indicazione criteri di calcolo interessi, sanzioni ed accessori

    La Corte ha ritenuto che non si ravvisino vizi propri degli atti impugnati legittimamente emessi dall'agente della riscossione, stante il mancato pagamento delle somme oggetto degli avvisi di accertamento.

  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'ente impositore OM di NA abbia documentato la regolare notifica dell'avviso di accertamento, non impugnato dal destinatario, rendendo definitiva la pretesa creditoria.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che non sia maturato il termine di prescrizione per il periodo successivo alla notifica degli atti presupposti e che la contestazione di prescrizione maturata prima della notifica degli atti presupposti sia inammissibile.

  • Rigettato
    Decadenza dal diritto a riscuotere le somme

    La Corte ha ritenuto che l'ente impositore OM di NA abbia documentato la regolare notifica dell'avviso di accertamento, non impugnato dal destinatario, rendendo definitiva la pretesa creditoria.

  • Rigettato
    Omessa indicazione criteri di calcolo interessi, sanzioni ed accessori

    La Corte ha ritenuto che non si ravvisino vizi propri degli atti impugnati legittimamente emessi dall'agente della riscossione, stante il mancato pagamento delle somme oggetto degli avvisi di accertamento.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 19/02/2026, n. 2939
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2939
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo