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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 19/02/2026, n. 2939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2939 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2939/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13891/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE AM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - NA
Difeso da
Santa Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250006039629000 TASSA AUTO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250085165342000 TASSA AUTO 2020 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - NA
Difeso da
Santa Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
OM di NA - Piazza Municipio 80100 NA NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210093399958000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti , Ricorrente_1 ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso la cartella n. 071/2025/00060396/29/000 di Euro 250,00 avente ad oggetto Tassa Automobilistica dell'anno 2019 notificata il 16/05/2025, la cartella n.071/2025/0085165342000 Euro 248,49 avente ad oggetto Tassa Automobilistica dell'anno 2020 notificata il 22/05/2025 e la cartella n.071/20210093399958000 avente ad oggetto TARES ente impositore OM di NA dell'anno 2013 notificata il 17/05/2025.
Il ricorrente ha eccepito:
-l'omessa notifica dell'avviso di accertamento;
-prescrizione del credito;
- decadenza dal diritto a riscuotere le somme;
-omessa indicazione dei criteri di calcolo per il conteggio degli interessi di mora, sanzioni ed accessori.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate OS che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni relative alla pretesa impositiva e alla prescrizione maturata prima dell'iscrizione a ruolo , di competenza dell'ente impositore.
Si è costituita in giudizio anche la RE AM che ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che la pretesa fiscale si è ormai consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, stante la rituale notificazione dell'avviso di accertamento non impugnato.
Si è costituito anche il OM di NA che ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che , l'avviso di accertamento per omesso e/o parziale versamento TARES anno 2013 prot. n° 838633/35495 del 28/09/2018
è stato regolarmente notificato tramite servizio postale per avvenuta consegna al domicilio del ricorrente il
16/11/2018.
Con ordinanza del 5-11-2025 è stata accolta l'istanza di sospensione avanzata dalla parte ricorrente.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente , gli enti impositori ( RE AM e OM di NA ) hanno documentato la regolare notifica degli atti prodromici posti a base dell'iscrizione a ruolo, che non risultano impugnati dal destinatario, per cui non è più contestabile la pretesa creditoria ormai cristallizzata.
Difatti la mancata impugnativa degli avvisi di accertamento rende definitivo il credito riportato nella cartella di pagamento , con la conseguenza che gli atti successivi del concessionario possono essere impugnati solo per vizi propri e non per la contestazione dell'an e del quantum debeatur, compresa l'eventuale prescrizione o decadenza maturate nel periodo antecedente alla notifica degli atti presupposti.
Nemmeno è maturato il termine di prescrizione per il periodo successivo alla notifica degli atti presupposti.
Infine rileva la Corte che non si ravvisano vizi propri degli atti impugnati legittimamente emessi dall'agente della riscossione, stante il mancato pagamento delle somme oggetto degli avvisi di accertamento.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti costituite che liquida per ciascuna parte in € 300,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori di legge se dovuti.
Coì deciso in NA il 18-2-2026 Il Giudice
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13891/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE AM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - NA
Difeso da
Santa Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250006039629000 TASSA AUTO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250085165342000 TASSA AUTO 2020 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - NA
Difeso da
Santa Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
OM di NA - Piazza Municipio 80100 NA NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210093399958000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti , Ricorrente_1 ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso la cartella n. 071/2025/00060396/29/000 di Euro 250,00 avente ad oggetto Tassa Automobilistica dell'anno 2019 notificata il 16/05/2025, la cartella n.071/2025/0085165342000 Euro 248,49 avente ad oggetto Tassa Automobilistica dell'anno 2020 notificata il 22/05/2025 e la cartella n.071/20210093399958000 avente ad oggetto TARES ente impositore OM di NA dell'anno 2013 notificata il 17/05/2025.
Il ricorrente ha eccepito:
-l'omessa notifica dell'avviso di accertamento;
-prescrizione del credito;
- decadenza dal diritto a riscuotere le somme;
-omessa indicazione dei criteri di calcolo per il conteggio degli interessi di mora, sanzioni ed accessori.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate OS che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni relative alla pretesa impositiva e alla prescrizione maturata prima dell'iscrizione a ruolo , di competenza dell'ente impositore.
Si è costituita in giudizio anche la RE AM che ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che la pretesa fiscale si è ormai consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, stante la rituale notificazione dell'avviso di accertamento non impugnato.
Si è costituito anche il OM di NA che ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che , l'avviso di accertamento per omesso e/o parziale versamento TARES anno 2013 prot. n° 838633/35495 del 28/09/2018
è stato regolarmente notificato tramite servizio postale per avvenuta consegna al domicilio del ricorrente il
16/11/2018.
Con ordinanza del 5-11-2025 è stata accolta l'istanza di sospensione avanzata dalla parte ricorrente.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente , gli enti impositori ( RE AM e OM di NA ) hanno documentato la regolare notifica degli atti prodromici posti a base dell'iscrizione a ruolo, che non risultano impugnati dal destinatario, per cui non è più contestabile la pretesa creditoria ormai cristallizzata.
Difatti la mancata impugnativa degli avvisi di accertamento rende definitivo il credito riportato nella cartella di pagamento , con la conseguenza che gli atti successivi del concessionario possono essere impugnati solo per vizi propri e non per la contestazione dell'an e del quantum debeatur, compresa l'eventuale prescrizione o decadenza maturate nel periodo antecedente alla notifica degli atti presupposti.
Nemmeno è maturato il termine di prescrizione per il periodo successivo alla notifica degli atti presupposti.
Infine rileva la Corte che non si ravvisano vizi propri degli atti impugnati legittimamente emessi dall'agente della riscossione, stante il mancato pagamento delle somme oggetto degli avvisi di accertamento.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti costituite che liquida per ciascuna parte in € 300,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori di legge se dovuti.
Coì deciso in NA il 18-2-2026 Il Giudice