Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 20/06/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01946/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01013/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Messina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Gangemi e Stefania Scavuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione del 13 marzo 2024, n. 1759, contenente l’ordine di demolizione dei lavori abusivamente realizzati in località contrada Lotta -Villaggio San Filippo Messina, particelle castali n. 437 sub 1 e 3, - 438 – 439 – 546 – 404 –435 – 545 – 1061 – 1062 – 1094 del foglio di mappa 131;
- della relazione di servizio della Polizia Municipale redatta in data 13 aprile 2023;
- nonché di tutti gli atti del procedimento de quo , presupposti, consequenziali e, comunque, connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente, esercente l’attività di commercio, al dettaglio e all’ingrosso, di attrezzature e materiale per l’edilizia, esponeva di aver presentato nel 2016 un progetto di “ Miglioramento agrario ed ambientale con messa in sicurezza dei muri d’argine del torrente S. Filippo mediante l’utilizzo di materiale/sottoprodotto inerte ”, riguardante un’area aziendale della quale sarebbe stata titolare, al fine di metterla in sicurezza dall’altrimenti elevatissimo (a suo parere) rischio di esondazione dello stesso torrente.
Precisava che le autorizzazioni richieste sarebbero state rilasciate in data 14 marzo 2017, ma i lavori intrapresi a partire da questa ultima data sarebbero stati sospesi dopo solo pochi mesi.
Riferiva che in data 2 luglio 2022 era stato disposto il sequestro preventivo dell’area, a seguito della contestazione, nei confronti dei titolari della stessa società, della commissione dei reati di cui agli artt. 256 del d. lgs. 152/2006 e 452 bis c.p.
Infine, in data 19 marzo 2023 era pervenuta la notifica dell’ordinanza, oggetto di odierna impugnazione, con cui il Comune di Messina aveva ingiunto alla stessa ricorrente “ di provvedere alla demolizione dei lavori abusivamente realizzati ed esposti in narrativa ed al ripristino dei lavori abusivamente realizzati ed esposti in narrativa ed al rispristino dello stato dei luoghi, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza, oppure se il bene è sottoposto a sequestro, dalla data del dissequestro giudiziario, da richiedere a cura della ditta intestataria, relativamente all’immobile come sopra individuato sito in località c.da Lotta Villaggio San Filippo Messina, particelle castali n.ri 437 sub 1 e 3, - 438 – 439 – 546 – 404 –435 – 545 – 1061 – 1062 – 1094 del foglio di mappa 131 ”.
2. Ad opinione della ricorrente, il provvedimento sarebbe stato illegittimo per i motivi di seguito indicati.
2.1. In primo luogo, si soffermava sul vizio procedimentale derivato dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento.
L’obbligo in questione, secondo la parte ricorrente, sarebbe stato sussistente anche per i procedimenti tesi all’adozione di atti vincolati.
Nel caso di specie, la partecipazione al procedimento avrebbe consentito di evidenziare l’insussistenza, sul piano fattuale, delle contestazioni sollevate dal Comune, determinando un’integrazione dell’istruttoria, rivelatasi in concreto, invece, in mancanza di tale adempimento - secondo la prospettazione della ricorrente - “ carente e superficiale ”.
2.2. In un secondo motivo di ricorso la società lamentava che il provvedimento sarebbe stato erroneamente indirizzato nei confronti di -OMISSIS-, nella sua qualità di amministratore unico, trascurando che quest’ultimo non avrebbe rivestito tale qualità sin dal 22 marzo 2023; rilevava, ancora, che il ricorso sarebbe stato notificato ad una sede legale diversa da quella effettiva.
2.3. Riteneva l’istruttoria, poi, in termini generali, palesemente inadeguata e carente in quanto riconducibile solo alla relazione di servizio redatta in data 13 aprile 2022 dalla Polizia municipale – Servizio di Polizia Specialistica Squadra Reati Ambientali, mai notificata alla società e, soprattutto, trasmessa al Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriale e Urbanistici del Comune in una versione incompleta, in quanto priva degli allegati nella stessa elencati.
In difetto di tale documentazione, non sarebbe stato possibile comprendere, secondo la società ricorrente, da quali elementi il Comune avrebbe tratto contezza della natura e della consistenza delle opere asseritamente abusive.
2.4. A completamento delle precedenti censure, evidenziava come la medesima relazione di servizio dei vigili urbani sarebbe stata unilateralmente redatta dall’Amministrazione, in assenza dei rappresentanti della stessa società ricorrente e senza contraddittorio sui luoghi, sicché essa non avrebbe avuto modo di comprendere i criteri in base ai quali sarebbero state effettuate le misurazioni, le caratterizzazioni dei materiali ritrovati (qualificati apoditticamente come “ rifiuti ”, “ scarificazioni stradali ”) e i rilievi risultanti nei provvedimenti impugnati.
2.5. Aggiungeva, infine, sempre in termini generali, che il provvedimento sarebbe stato contraddittorio, perplesso e incerto, in quanto non sarebbe stato possibile comprendere se le opere sarebbero state realizzate in difformità o in assenza del permesso di costruire.
2.6. Nel merito, rispetto alle singole contestazioni contenute nel provvedimento, formulava le seguenti censure.
2.6.1. Sarebbe stata priva di fondamento, anzitutto, la contestazione dell’avvenuta realizzazione di un “ muro di contenimento ”, che avrebbe dovuto, invece, più correttamente qualificarsi come mero rivestimento della scarpata di un terrazzamento realizzato a monte, con semplice funzione di protezione erosiva da eventuali ruscellamenti superficiali dovuti a precipitazioni piovose di eccezionale rilevanza.
Sarebbe stato, d’altra parte, evidente che un muro in pietra lavica e calcestruzzo (non armato) avente un’altezza di circa 4,00 mt, realizzato mediante l’elevazione del terrapieno di altezza pari a 1,50 m di cui al progetto autorizzato, ed uno spessore di circa 0,60 cm, non avrebbe potuto certamente fungere da muro di contenimento, in quanto avrebbe presentato dimensioni e tipologia costruttiva sicuramente inidonee a contrastare le spinte del terrazzamento retrostante.
Data la reale consistenza di tali opere l’Amministrazione, a tutto concedere, avrebbe dovuto irrogare la mera sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37 del D.P.R. n. 380 del 2001.
2.6.1.2. Lamentava, inoltre, che, l’ordine di demolizione impugnato sarebbe stato privo della benché minima delibazione in ordine all’eventuale pregiudizio che la paventata demolizione avrebbe cagionato alle altre parti degli immobili nonché alla pubblica e privata incolumità in caso di esondazioni del torrente che, secondo la parte ricorrente, si sarebbe trovato a scorrere ad una quota più elevata (in alcuni tratti, addirittura di quattro metri) rispetto ai propri terreni.
2.6.2. Infondata sarebbe stata anche la contestazione, contenuta nel medesimo provvedimento impugnato, relativa alla presunta deviazione delle acque e alla modifica dell’impluvio derivante dalla collocazione, nell’opera realizzata, di un grosso condotto interrato.
Affermava, in proposito, che in nessuna delle cartografie ufficiali sarebbe stato rappresentato il presunto impluvio e, dall’altro, il predetto canale – realizzato con dimensioni idonee a non creare sovrappressioni, ostruzioni, intasamenti e a renderne agevole la pulizia - sarebbe stato finalizzato esclusivamente ad ottimizzare l’utilizzo delle acque piovane superficiali per fini irrigui.
2.6.3. Prive di riscontri istruttori avrebbero dovuto considerarsi sia le contestazioni del Comune in ordine all’asserito interramento del muro d’argine causato dal non autorizzato conferimento di materiali fino ad un livello nettamente superiore a quello dell’alveo torrentizio, sia l’affermazione secondo cui sarebbe stato rimosso uno dei sostegni del muro d’argine, in quanto, dalla documentazione fotografica allegata al progetto autorizzato si sarebbe ricavato che il sostegno in parola sarebbe stato già precedentemente distaccato dal muro, ribaltatosi, a sua volta, per vetustà e/o cause naturali.
2.6.4. Aggiungeva che le contestazioni relative all’asserito utilizzo di rifiuti da demolizione, di pezzatura tale da non consentire la crescita della vegetazione e in asserita violazione delle previsioni dell’elaborato progettuale in cui sarebbe stata prevista la ricollocazione del terreno agricolo per una altezza di circa 1,50 mt rispetto alla precedente quota di campagna (mentre, invece, secondo l’Amministrazione, il materiale accatastato avrebbe raggiunto, in alcuni punti, la quota della strada comunale), ove mai fondate nel merito, non sarebbero state riferibili a violazione delle norme urbanistiche contenute nel D.P.R. n. 380 del 2001, bensì (a tutto concedere) a trasgressione di norme ambientali, come tali da sanzionare (sempre nell’ipotesi, a dire della stessa parte ricorrente insussistente, in cui fossero ricorse le condizioni di legge) sulla base delle previsioni di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
In disparte tale generale rilievo, la ricorrente negava che il materiale esistente avrebbe potuto essere qualificato come “rifiuto” a norma del D.M. 27 settembre 2022, n. 152 - il quale disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto del materiale inerte proveniente da costruzioni e demolizioni e di altri rifiuti inerti di origine minerale (ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del d. lgs. n. 152/2006) - anche perché tale qualificazione non sarebbe stata frutto di alcuna analisi o verifica tecnica condotta dall’Amministrazione procedente.
2.6.5. Quanto all’asserito conferimento anche di scarifica e basolato lavico riconducibile a lavori stradali, osservava che quest’ultimo tipo di materiale sarebbe stato utilizzato al fine di stabilizzare, con pietra naturale, sia il fronte dei terrazzamenti da realizzare, sia le piste interne, salvaguardando la permeabilità dell’area, mentre la scarifica sarebbe stata presente in minima quantità e sarebbe comunque derivata dalla preventiva lavorazione del materiale presso un impianto di recupero appositamente autorizzato, sicché non sarebbe stata qualificabile come rifiuto.
3. Per tutte le predette ragioni chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.
4. Il Comune di Messina si costituiva in giudizio e, con memoria depositata in data 2 aprile 2025, rilevava, in primo luogo che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non avrebbe trovato riscontro l’affermazione secondo cui gli amministratori della società si sarebbero attivati per presentare i progetti per la rimozione delle irregolarità effettivamente sussistenti.
4.2. Contestava, poi, che, nel caso in esame, data la natura vincolata del provvedimento, dovesse ritenersi necessaria una comunicazione di avvio del procedimento.
Rilevava, ancora, il carattere formale, come tale sanato dalla stessa proposizione del ricorso, dell’errore nell’indicazione dell’amministratore e della sede legale della società.
Affermava, ancora, che, dato il carattere vincolato dell’attività, con conseguente carenza dell’obbligo di garantire il contraddittorio dei privati, non sarebbe stata tenuta a notificare il verbale di accertamento né a garantire la redazione della relazione di servizio in presenza dei rappresentanti della società e con il contraddittorio sui luoghi.
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, le violazioni contestate sarebbero state precisamente indicate nel provvedimento (e analogamente contestate nel ricorso) punto per punto.
Il “muro di contenimento” avrebbe svolto, sicuramente, un’azione di sostegno del terreno, come sarebbe stato dimostrato, tra l’altro, dalla presenza dei tubi a sezione tonda per il deflusso/drenaggio dell'acqua meteorica. Sarebbe stata, poi, accertata la violazione delle previsioni progettuali relative al livellamento del terreno che avrebbero previsto un rialzo massimo della quota di campagna pari a m + 1,50, anche con riferimento ai riempimenti in adiacenza al muro d’argine.
La presenza di un impluvio che sarebbe stato modificato dalle opere realizzate sarebbe emerso dall’aerofotogrammetria già agli atti del fascicolo digitale in carico al Servizio Valutazione di incidenza ambientale.
Sottolineava, infine, che l’attività di valutazione di eventuali "rischi", in tesi correlati all'ordine di demolizione, può essere esercitata dal responsabile dell'abuso/intestatario con la presentazione di istanze edilizie per l'eventuale ottenimento del necessario titolo edilizio in sanatoria.
Per tutte le predette ragioni chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.
5. La ricorrente depositava una memoria di replica in cui ribadiva le censure formulate nell’atto introduttivo del giudizio.
6. All’udienza del 6 maggio 2025, su richiesta dei difensori presenti, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
7. Ciò premesso, il ricorso deve ritenersi infondato.
7.1. Deve ritenersi irrilevante - costituendo, in realtà, vizio di natura puramente formale - la circostanza che nel provvedimento sia indicato il nominativo di un amministratore della società, in verità non più tale al momento dell’adozione del provvedimento, e fatto riferimento ad una sede legale errata, considerato che l’atto – secondo la nota teoria processualistica – ha, comunque, raggiunto il proprio scopo, come dimostrato dalla tempestiva e rituale notificazione del ricorso in esame.
7.2. A fronte, poi, dell’analitica indicazione, nel provvedimento, dei diversi profili di violazione della disciplina urbanistico – edilizia, deve ritenersi trascurabile la circostanza che la relazione di servizio sarebbe stata trasmessa al Dirigente del Dipartimento priva di allegati, in quanto, in concreto, non è stato evidenziato alcun vizio che sarebbe specificamente derivato da tale carenza.
7.3. Non è, poi, decisivo che nel provvedimento si faccia contemporaneo riferimento alla “ totale difformità e/o assenza ” del prescritto titolo abilitativo, sia perché la conseguenza giuridica di tali vizi, aventi, sostanzialmente, analoga gravità, è la medesima, sia perché l’analitica contestazione, nel contenuto del provvedimento stesso, delle specifiche violazioni commesse conduce, al di là della generica formulazione generale, alla configurazione di una serie di opere complessivamente prive di titolo.
8. In merito alle specifiche contestazioni contenute nel provvedimento, deve precisarsi, anzitutto, che il “ muro di contenimento ” di cui è stata ordinata la rimozione, al di là delle diverse prospettazioni delle parti, risulta essere, anche sulla scorta della documentazione fotografica allegata alla memoria dell’Amministrazione, una struttura solida ed inamovibile che, in quanto tale, avrebbe necessitato di uno specifico titolo autorizzativo per la sua realizzazione.
Di tale manufatto, invece, manca ogni riferimento nella “Relazione al progetto” allegata dallo stesso ricorrente.
Ne consegue, con tutta evidenza, che il manufatto è stato realizzato senza alcun titolo autorizzativo e, pertanto, devono ritenersi prive di fondamento le censure formulate nel ricorso, in relazione alle statuizioni, contenute nel provvedimento impugnato, relative a tale realizzazione.
Quanto agli asseriti rischi ambientali e per l’incolumità pubblica e privata derivanti dalla demolizione di tale struttura, va rilevata, in primo luogo, l’intima contraddittorietà delle affermazioni della società ricorrente nelle quali si fa, prima, riferimento al carattere di mero rivestimento di un terrapieno che sarebbe svolto dall’opera, mentre, poi, si paventano rischi derivanti dall’esecuzione dell’ordine di demolizione - di smottamento del medesimo terrazzamento e conseguente esondazione del corso d’acqua – che presuppongono, contrariamente a quanto in precedenza affermato dalla stessa ricorrente, una loro funzione strutturale di sostegno delle masse di terra retrostanti.
Va, poi, rilevato che l’Amministrazione, col supporto di idonea documentazione fotografica, ha evidenziato che il torrente scorre ad un livello notevolmente inferiore, con ciò dimostrando il carattere remoto, se non proprio l’insussistenza di tale rischio di esondazione.
In ogni caso, non può trascurarsi la circostanza che, al fine di garantire ogni ragione di sicurezza e di incolumità, la stessa Amministrazione si è detta pronta, nelle difese di causa, a valutare eventuali istanze di sanatoria, a condizione, tuttavia, dell’avvio, da parte della stessa ricorrente, delle opere di rimessione in pristino.
8.1. Riguardo alla modifica del regime delle acque causato dalla realizzazione degli interventi in oggetto, ne pare implicita l’ammissione, al di là delle formali contestazioni contenute nel ricorso, nel riconoscimento, da parte della stessa ricorrente, dell’avvenuta realizzazione di un apposito canale di notevoli dimensioni che, evidentemente, è stato predisposto proprio per intercettare flussi idraulici presenti nell’area.
A fronte, poi delle aerofotogrammetrie depositate dall’Amministrazione a comprova della preesistenza di un impluvio che sarebbe stato inciso e, in parte, alterato, dalle opere realizzate, la parte ricorrente, neanche nella memoria di replica, ha allegato documentazione o, comunque, elementi di prova di segno contrario.
8.2. Analogamente, in relazione all’effettuazione, contestata nel provvedimento, di un innalzamento dei riempimenti, rispetto al muro d’argine, eccessivo e ben superiore alle indicazioni progettuali, a fronte della relativa documentazione fotografica dimostrativa depositata dall’Amministrazione, la parte ha contrapposto prive di supporto probatorio, come tali insuscettibili di positiva valutazione.
8.3. Prive di concreta e specifica smentita sono, altresì, le contestazioni, contenute nel provvedimento, riguardanti il deposito, per la realizzazione dei suddetti innalzamenti, di quantitativi di materiale nettamente superiori rispetto a quelli autorizzati, oltre che l’utilizzo di materiale diverso dal terreno vegetale per il rivestimento dei riempimenti.
Pur potendosi riconoscere, in proposito - così come in relazione all’utilizzo, quale materiale per tali interventi, anche di “scarifica stradale e basolato lavico” – che tali violazioni (legate, tra l’altro, alla qualificazione, anche essa censurata dalla parte, di questi ultimi materiali come rifiuti) attengono alla disciplina ambientale, piuttosto che a quella urbanistico-edilizia in senso stretto, è altresì vero che, nella concreta fattispecie, i due ordini di normative e le relative prescrizioni, per come integrate nel contenuto dispositivo del provvedimento, risultano strettamente intrecciate, sicché ne appare perfettamente legittima il contestuale riferimento nel medesimo ordine ripristinatorio, risultando in sostanza decisivo (e sufficiente per il rigetto della censura in esame) che l’intervento effettuato, non corrispondente alle previsioni progettuali, si è posto, in tal modo, in contrasto con le autorizzazioni già rilasciate.
9. Deve, infine, ritenersi irrilevante la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento nei confronti della stessa società odierna ricorrente, così come il lamentato mancato coinvolgimento della stessa interessata nel procedimento di accertamento degli abusi.
In base al consolidato orientamento della giurisprudenza, anche da ultimo ribadito dal Consiglio di Stato, “ il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile non assistito da alcun titolo abilitativo edilizio, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede nient'altro che le sottese ragioni di ripristino della legittimità violata. Non è necessaria una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificato. Tale principio non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso. La natura vincolata e doverosa, in presenza dei presupposti di legge, dell'ordinanza di demolizione di un'opera abusiva, rende superflua finanche la comunicazione di avvio del procedimento, stante che nessun apporto partecipativo del privato può modificarne il contenuto ” (Cons. Stato, Sez. II, 2 aprile 2025, n. 2816).
Nel merito, poi, da quanto esposto in precedenza emerge che anche l’ipotetica partecipazione della società ricorrente al procedimento non avrebbe potuto condurre all’emanazione di un provvedimento dal contenuto diverso rispetto a quello impugnato, in quanto, in relazione alle questioni e ai criteri che essa afferma sarebbero stati unilateralmente presi in considerazione ed applicati dall’Amministrazione, risulta, da quanto detto in precedenza, l’assoluta infondatezza delle tesi e delle contestazioni formulate dalla stessa ricorrente.
In definitiva, anche dopo il dispiegarsi dell'attività difensiva in sede processuale, non sono emersi elementi che avrebbero potuto indurre l'Amministrazione resistente a non adottare il provvedimento avversato (cfr., in termini analoghi, T.A.R. Sicilia, IA, sez. II, n. 3304 del 2023).
Sarebbe, d’altronde, contraria ai principi di economicità, speditezza ed efficienza proclamati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la valorizzazione di irregolarità meramente formali, allorché emerga che, comunque, il contenuto dispositivo della determinazione impugnata non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, giusta quanto previsto dall'art. 21- octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 6 marzo 2020, n. 1643; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 19 giugno 2023, n. 2038; T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 24 novembre 2022, n. 3160).
10. In conclusione, per tutte le predette ragioni, il ricorso deve essere rigettato.
11. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore del Comune di Messina, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento della denominazione della società ricorrente.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore
Paola Anna Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.