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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 1920 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1920/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
congiuntamente proposta da:
nato il [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PRETI CRISTINA
e
ANNA RE ANDRZEJEWSKA nata il [...] a [...]
rappresentata e difesa dall'avv. SITZIA LUCIANA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
con ricorso depositato telematicamente in data 31/05/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
263/2024 pubblicata il 4/07/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 5/03/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di
Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) Le parti convengono che sia l'appartamento sito in Torino, Via Caboto n. 36, di parziale proprietà del marito, che la casa di Montechiaro d'Asti rimangano di esclusivo uso del sig. , Parte_1
con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, dando atto che la sig.ra KA NA EN si è già trasferita e risiede presso la casa di proprietà della medesima, sita in Soglio (AT), Via Crova n. 11/A, ed ha già asportato i propri beni personali ed alcuni mobili arredanti la casa la casa di Montechiaro
d'Asti, come concordato con il sig. ; Parte_1
2) Le parti congiuntamente convengono di voler definire e tacitare ogni possibile pretesa dedotta o deducibile da parte della sig.ra KA NA EN attraverso il versamento alla stessa a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, a totale soddisfazione, di somma pari ad euro
31.300,00 (euro trentunomilatrecento/00) che il sig. si impegna a versare;
Parte_1
3) Le parti, circa le modalità ed i tempi di pagamento della somma sovra indicata, convengono quanto segue: -la somma di Euro 9.300,00 (euro novemilatrecento/00) è già stata versata alla sig.ra
KA entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione e deposito del ricorso congiunto per separazione consensuale e scioglimento di matrimonio, datato 24.05.2024; -il residuo importo di Euro
22.000,00 (euro ventiduemila/00), per il quale sono state concordate n. 11 rate da € 2.000 ciascuna con scadenze al: 10/7 – 10/9 – 10/10 – 10/11 – 10/12/2024 e 10/1 – 10/2 – 10/3 – 10/4 – 10/5 –
10/6/2025 è in corso di esecuzione;
si dà atto che, essendo state anticipate alcune rate, alla data del
4.03.2025 residuerà la sola somma di Euro 4.000,00 essendo state versate anticipatamente rate, rispetto alle scadenze sopra indicate. Tutti i versamenti, già scaduti e a scadersi sono stati e verranno effettuati a mezzo bonifici bancari sul c/c bancario intestato alla sig.ra KA NA EN le cui coordinate bancarie (IBAN) sono note al sig. ; Parte_1
4) Con la sottoscrizione del presente atto la sig.ra KA NA EN dichiara di accettare incondizionatamente la liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, nella misura di euro
31.300,00, e di null'altro avere a pretendere a tale titolo dal sig. ; Parte_1
5) Le parti dichiarano, sin d'ora, e la sig.ra KA in particolare conferma che la somma sopra indicata di Euro 31.300,00 (a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile) è da ritenersi equa, in considerazione degli anni di matrimonio, delle ragioni della separazione (consensuale) e delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, le quali chiedono nel contempo che il Tribunale
Voglia dichiarare detta equità nella emananda sentenza di divorzio;
6) Le parti confermano di non essere intestatarie di beni immobili in comune e di essere titolari autonomi di propri conti correnti bancari, e di non avere pertanto conti correnti/titoli/depositi bancari e/o postali in comune;
7) Le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso e quindi con l'accettazione di tutte le clausole ivi contenute in particolare quelle riguardanti l'assegno di mantenimento per la durata di mesi sei, per effetto della separazione, e l'assegno divorzile liquidato una tantum, dichiarano di avere definito ogni questione dedotta e deducibile afferente alla propria separazione personale e successivo scioglimento del matrimonio tra essi contratto. Le parti dichiarano, altresì, di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo;
8) Le parti dichiarano di non avere alcuna altra domanda da proporre e comunque di rinunziarvi e che non esistono altri procedimenti, civili o penali, aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
9) Le parti convengono che le spese legali afferenti al presente procedimento sono integralmente compensate tra esse”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da ANNA RE Parte_1
ANDRZEJEWSKA, nata a [...] il [...], celebrato in MONTECHIARO
D'ASTI in data 05/05/2018, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 5, Parte II, Serie C, Anno 2018, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 14/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1920/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
congiuntamente proposta da:
nato il [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PRETI CRISTINA
e
ANNA RE ANDRZEJEWSKA nata il [...] a [...]
rappresentata e difesa dall'avv. SITZIA LUCIANA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
con ricorso depositato telematicamente in data 31/05/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
263/2024 pubblicata il 4/07/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 5/03/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di
Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) Le parti convengono che sia l'appartamento sito in Torino, Via Caboto n. 36, di parziale proprietà del marito, che la casa di Montechiaro d'Asti rimangano di esclusivo uso del sig. , Parte_1
con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, dando atto che la sig.ra KA NA EN si è già trasferita e risiede presso la casa di proprietà della medesima, sita in Soglio (AT), Via Crova n. 11/A, ed ha già asportato i propri beni personali ed alcuni mobili arredanti la casa la casa di Montechiaro
d'Asti, come concordato con il sig. ; Parte_1
2) Le parti congiuntamente convengono di voler definire e tacitare ogni possibile pretesa dedotta o deducibile da parte della sig.ra KA NA EN attraverso il versamento alla stessa a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, a totale soddisfazione, di somma pari ad euro
31.300,00 (euro trentunomilatrecento/00) che il sig. si impegna a versare;
Parte_1
3) Le parti, circa le modalità ed i tempi di pagamento della somma sovra indicata, convengono quanto segue: -la somma di Euro 9.300,00 (euro novemilatrecento/00) è già stata versata alla sig.ra
KA entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione e deposito del ricorso congiunto per separazione consensuale e scioglimento di matrimonio, datato 24.05.2024; -il residuo importo di Euro
22.000,00 (euro ventiduemila/00), per il quale sono state concordate n. 11 rate da € 2.000 ciascuna con scadenze al: 10/7 – 10/9 – 10/10 – 10/11 – 10/12/2024 e 10/1 – 10/2 – 10/3 – 10/4 – 10/5 –
10/6/2025 è in corso di esecuzione;
si dà atto che, essendo state anticipate alcune rate, alla data del
4.03.2025 residuerà la sola somma di Euro 4.000,00 essendo state versate anticipatamente rate, rispetto alle scadenze sopra indicate. Tutti i versamenti, già scaduti e a scadersi sono stati e verranno effettuati a mezzo bonifici bancari sul c/c bancario intestato alla sig.ra KA NA EN le cui coordinate bancarie (IBAN) sono note al sig. ; Parte_1
4) Con la sottoscrizione del presente atto la sig.ra KA NA EN dichiara di accettare incondizionatamente la liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, nella misura di euro
31.300,00, e di null'altro avere a pretendere a tale titolo dal sig. ; Parte_1
5) Le parti dichiarano, sin d'ora, e la sig.ra KA in particolare conferma che la somma sopra indicata di Euro 31.300,00 (a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile) è da ritenersi equa, in considerazione degli anni di matrimonio, delle ragioni della separazione (consensuale) e delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, le quali chiedono nel contempo che il Tribunale
Voglia dichiarare detta equità nella emananda sentenza di divorzio;
6) Le parti confermano di non essere intestatarie di beni immobili in comune e di essere titolari autonomi di propri conti correnti bancari, e di non avere pertanto conti correnti/titoli/depositi bancari e/o postali in comune;
7) Le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso e quindi con l'accettazione di tutte le clausole ivi contenute in particolare quelle riguardanti l'assegno di mantenimento per la durata di mesi sei, per effetto della separazione, e l'assegno divorzile liquidato una tantum, dichiarano di avere definito ogni questione dedotta e deducibile afferente alla propria separazione personale e successivo scioglimento del matrimonio tra essi contratto. Le parti dichiarano, altresì, di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo;
8) Le parti dichiarano di non avere alcuna altra domanda da proporre e comunque di rinunziarvi e che non esistono altri procedimenti, civili o penali, aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
9) Le parti convengono che le spese legali afferenti al presente procedimento sono integralmente compensate tra esse”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da ANNA RE Parte_1
ANDRZEJEWSKA, nata a [...] il [...], celebrato in MONTECHIARO
D'ASTI in data 05/05/2018, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 5, Parte II, Serie C, Anno 2018, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 14/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.