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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/11/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. 932/2024
riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente rel.
dott. Franco Davini Consigliere
dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di
Genova, pubblicata 17 settembre 2024, n. 2429 promossa da:
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, per mandato in atti;
APPELLANTE
contro
, in proprio ed unitamente a , Controparte_2 Controparte_3 in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori , Persona_1 Per_2
, ;
[...] Persona_3
, , CP_4 Parte_1 CP_5 CP_6 CP_7
; Controparte_8
1 , unicamente rappresentato da Parte_2 CP_9 Persona_4
[...]
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Paiano del foro di Bologna, per mandato in atti;
APPELLATI
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Genova.
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
<Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata decisione per i motivi sopra illustrati, rigettando per effetto la domanda avversaria. Con vittoria di spese>>.
Per gli appellati:
<<dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento < i>
giuridico e fattuale, l'appello proposto da parte appellante avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Genova n. 2429/24 Dott.ssa Scuras, in data 17.09.2024; condannare Il
, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato Controparte_1 presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa>>.
RAGIONI DI FATTO
1. Con ricorso introduttivo promosso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni appellati domandavano il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nato [...] a [...], Persona_5 emigrato in Argentina in epoca preunitaria - dove si era sposato nel 1849, aveva avuto una figlia nel 1854 ed era deceduto il 28.09.1906 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino - il quale avrebbe trasmesso la cittadinanza italiana alla propria discendenza.
1.2 Si costituiva il eccependo: in primo luogo, il difetto di Controparte_1 legittimazione ad agire dei ricorrenti per non avere gli stessi preliminarmente richiesto la
2 cittadinanza in via amministrativa (cd. consolare); in secondo luogo, il fatto che il sig. non avrebbe mai acquistato la cittadinanza italiana, in quanto sarebbe Persona_5 nato nel 1822 ed emigrato in Argentina in epoca preunitaria, sicché: <al momento della sua emigrazione definitiva per la terra argentina, vigeva, nel luogo di nascita del predetto, il Codice albertino del 1837, il quale prevedeva all'art. 34 che: il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito>>.
1.3 Con sentenza n. 2429/2024, il Tribunale di Genova accoglieva il ricorso e per l'effetto dichiarava lo status di cittadini italiani in capo ai ricorrenti.
Preliminarmente, il Tribunale evidenziava che il procedimento de quo riguarda discendenti di linea materna, ai quali è preclusa di fatto la possibilità di presentare in via amministrativa domanda per il riconoscimento della cittadinanza;
da ciò discende la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti. In secondo luogo, il Giudice rilevava che
<Quanto alla cittadinanza italiana del GN (nato in [...] preunitaria) vale Per_5 precisare che il Codice civile del 1865, testo che regolava nel nostro paese la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge n. 555/1912, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia.
Tuttavia, i nati prima del 1861 (ed emigrati in uno Stato estero) potevano essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risultava entrato a far parte del Regno d'Italia. Nel caso di specie il 1861, visto il luogo di nascita>>. Proseguiva poi affermando :<si rileva che è stato accertato che l'avo fosse certamente in vita nel 1861. Si noti poi che nel già richiamato doc. n. 6
(certificato di morte) l'avo è indicato cittadino italiano (e che tale documento non è stato contestato)>>.
2. Con atto di appello, il ha impugnato la sentenza per Controparte_1
“Applicabilità dell'art. 34 Codice civile albertino del 1837. Violazione ed erronea applicazione artt. 34 Codice civile albertino 1837; 4 e ss. (in ispecie 6 et 11) CC 1865.
Violazione degli artt. 1 e 2 RD n. 2606/1865, 13 CC 1865”.
In particolare, il ha criticato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime CP_1 cure ha accolto il ricorso ritenendo irrilevante la disciplina di cui all'art. 34 c.c. albertino e decisiva, ai fini della causa, la disciplina del Codice civile italiano del 1865 alla
3 fattispecie odierna, in ritenuta adesione alla giurisprudenza del Tribunale di Roma (ex multis ord. 23.02.2021 e ord. 18.09.2023).
Ad avviso di parte appellante, nel caso di specie troverebbe applicazione il Codice civile
Albertino del 1837 che, all'art. 34, così statuiva: <il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito>>.
Inoltre, il ha affermato che il Tribunale avrebbe ignorato il combinato disposto CP_1 di cui agli artt. 1 e 2 R.D. 2606/1865 e dell'art. 13 Codice civile unitario 1865. In base ad esso, per ogni ipotesi di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili maturata nel regime preunitario (in cui rientrerebbe anche il caso dell'art. 34 cc albertino), era condizione necessaria - per ottenere il recupero o l'attribuzione della cittadinanza italiana - tenere le condotte prescritte dall'art. 13 del nuovo Codice civile (tra cui il rientro in Italia).
Nella comparsa conclusionale il ha inoltre sostenuto l'applicabilità al caso di CP_1 specie del decreto-legge 36/2025, nella parte in cui prevede che il richiedente è tenuto ad allegare e provare l' insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge. A giudizio del , si tratterebbe di una norma di CP_1 natura processuale e, come tale, applicabile ai processi in corso.
2.1 Successivamente alla dichiarazione di contumacia, si sono costituiti gli appellati contestando il motivo di gravame e affermando che non è possibile sostenere il fatto che la cittadinanza italiana possa essere perduta per cd. fatti concludenti, ossia per il solo motivo che l'avo si sia stabilito in uno Stato estero con animo di non più ritornare.
Dunque, a loro avviso il , in violazione dell'art. 2697 c.c., non avrebbe dedotto CP_1 alcun elemento di fatto a sostegno della sua tesi.
La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 13 novembre 2025 sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
RAGIONI DI DIRITTO
3. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
4 Nel caso di specie non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna (a seguito della annessione della Liguria avvenuta nel 1814 con il
Congresso di Vienna) emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'Unità di Italia.
Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del Regno di Sardegna (e degli altri
Stati preunitari) con la nascita del Regno di Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 (entrato in vigore il 1° gennaio 1866) e alle normative poi succedutesi - anche alla luce delle intervenute sentenze della Corte costituzionale che hanno esteso la successione iure sanguinis anche alla discendenza da parte femminile – che gli odierni appellanti sarebbero cittadini italiani se al momento dell'Unità di Italia
l'avo fosse stato ancora suddito del Regno di Sardegna.
Quello che è sostenuto dal è che l'avo in questione avrebbe perso Controparte_1 la qualità di suddito del Regno di Sardegna essendo emigrato anteriormente all'Unità di
Italia con “l'animo di non più ritornare”. Tale condotta infatti era prevista dall'art. 34 del c.c. albertino del 1837 come una delle due ipotesi in cui un suddito perdeva i diritti civili.
L'appellante deduce che l'avo aveva abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare, sulla base di elementi presuntivi attinenti alle vicende di vita del capostipite emigrato nel Paese straniero, ovvero il fatto che all'epoca era difficoltoso viaggiare, che si era sposato lì, che non risulta che fosse ritornato in patria e che infine sarebbe morto in
Argentina.
Ad avviso di questa Corte, la tesi non è condivisibile.
Deve evidenziarsi, innanzitutto, che tali elementi di fatto afferiscono all'esistenza che il soggetto emigrato ha condotto a seguito del suo arrivo nel Paese ospitante, il che induce ad escludere che essi possano essere utilmente valorizzati come indici presuntivi del fatto che il soggetto medesimo era partito dall'allora Regno di Sardegna “con l'animo di non più tornare”.
3.1 Esclusa l'idoneità dei suddetti elementi di provare “l'animo di non più tornare”, si evidenzia che grava sul l'onere di provare la ricorrenza di fatti Controparte_1 estintivi o modificativi della cittadinanza. Sul punto, secondo Cass. civ. S.U. del
24.08.2022, n. 25317: “la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela
5 permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
Tuttavia, il non ha dedotto alcun fatto idoneo a dimostrare, nel senso sopra CP_1 indicato, che l'avo degli odierni appellati sia emigrato in Argentina “con l'animo di non più tornare”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 c.c. albertino del 1837, ragion per cui, nel caso di specie, non possono reputarsi integrati i presupposti per l'applicazione di detta norma.
3.2 In ogni caso, questa Corte ritiene dirimente osservare che il ridetto art. 34, in base al suo tenore letterale, stabiliva che il suddito che si fosse trasferito all'estero con l'animo di non più ritornare o che avesse acquistato la “naturalità in un paese straniero” avrebbe perso non già lo status di suddito del Regno di Sardegna, bensì il “godimento dei diritti civili” inerenti a tale status. A conferma di ciò, si consideri quanto disposto dal successivo art. 36 del Codice civile albertino del 1837: “I sudditi contemplati nei due articoli precedenti, ed anche quelli che con Sovrana autorizzazione avessero preso servizio militare, od accettate pubbliche funzioni da un Governo straniero, dovranno nel termine che sarà prefisso rientrare nei Regii Stati, qualora venga loro intimato il ritorno sia individualmente, sia in modo generale, e per pubblico proclama. Sono eccettuati dalla disposizione del presente articolo quelli soltanto che, previa autorizzazione
Sovrana, avessero ottenuto la naturalità in paese estero.”
La norma, nel prevedere il potere del SO di richiamare in Patria i sudditi
“contemplati nei due articoli precedenti”, con la sola eccezione di coloro che “avessero ottenuto la naturalità in paese estero”, induce a ritenere che il Legislatore dell'epoca considerasse coloro che fossero emigrati all'estero “con l'animo di non più ritornare” pur sempre sudditi del Regno di Sardegna che, tuttavia, avevano perso l'esercizio dei diritti civili connessi alla qualità di suddito. Si consideri inoltre che l'art. 39 del Codice del
1837 stabiliva che “Il suddito che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili potrà essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato coll' autorizzazione del SO , e con dichiarare nel modo prescritto nell'articolo 20, che vuole stabilirvisi, e purché vi si stabilisca effettivamente entro l'anno dalla ottenuta autorizzazione” così ammettendo
6 esplicitamente la possibilità che esistessero sudditi che restavano tali anche se avevano perso il godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità.
Deve poi evidenziarsi che anche la giurisprudenza dell'epoca ha interpretato l'art. 34 del
Codice civile del 1837 nel senso appena indicato. Si consideri quanto statuito sul punto dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza del 24 aprile 1857: “il testatore marchese
nato in [...] padre genovese, non aveva ottenuta sovrana Persona_6 autorizzazione di venire altrove naturalizzato, e quindi, a termini della giurisprudenza vigente prima e dopo la promulgazione del Cod. civ., per quantunque in forza dei seguiti internazionali trattati gli fosse lecito di ritirarsi e dimorare all'estero, non erasi ciò nullameno potuto spogliare dalla sudditanza sarda, la quale, come ogni altra sudditanza, non racchiude unicamente in sé la fruizione di un diritto a cui si possa a talento rinunciare, ma astringe a doveri verso la patria da cui coi soli mezzi dalla legge in questa vigente riconosciuti può essere fatto di verni prosciolto”. Pertanto, interpretando l'art. 34 del Codice civile albertino del 1837 nel senso che il trasferimento all'estero con l'animo di non più ritornare determinava solo la perdita in capo al suddito del godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità, mantenendo invece intatto il rapporto di sudditanza,
è possibile affermare che l'avo emigrato, diversamente da quanto argomentato sul punto dal Ministero dell'Interno, non è mai divenuto cittadino straniero per effetto della norma menzionata e, di conseguenza, la sua esistenza in vita alla data del 1° gennaio 1866 ha comportato ipso iure l'acquisto da parte sua della cittadinanza italiana.
3.3 Il ha inoltre sostenuto l'applicazione dell'art.1, comma 2 ter, decreto-legge CP_1
n. 36/2025 convertito con modificazioni con legge n. 74/25, il quale ha previsto che
“Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede
l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”. Ci si pone il problema se tale norma possa essere applicata anche a questa controversia pur instaurata prima del 27 marzo 2025 in quanto si tratterebbe, a giudizio del , di CP_1 una norma processuale per cui varrebbe il principio tempus regit actum. La risposta deve essere negativa. Il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile. In questo caso però la norma esiste. L'articolo 1 del decreto legge prevede: “a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o
7 al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di
Roma, della medesima data del 27 marzo 2025 ; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
L'articolo 1 prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale. Né la disposizione sulla prova può essere considerata una norma processuale “pura”; infatti, è una norma relativa all'onere della prova specifica esclusivamente per questa fattispecie e mirata alla drastica limitazione della trasmissibilità iure sanguinis; si tratta di una norma di natura mista processuale-sostanziale che “spalleggia” la restrizione della disciplina introdotta. Ragione ulteriore per non applicarla alle ipotesi in cui si continua ad applicare la precedente disciplina sostanziale.
In definitiva, l'insieme delle esposte considerazioni comportano infondatezza dell'unico motivo di appello dedotto.
3.4 Le spese di lite del presente grado di giudizio sono compensate alla luce dell'astratta controvertibilità delle questioni esaminate, delle loro singolarità e dell'applicazione di principi giurisprudenziali nella risoluzione della lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- respinge l'appello contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 2429/2024 del
17.09.2024 che conferma;
- compensa le spese del grado di appello.
Si dà atto che ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
8 Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Presidente estensore dott. Marcello Arturo Castiglione
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. 932/2024
riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente rel.
dott. Franco Davini Consigliere
dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di
Genova, pubblicata 17 settembre 2024, n. 2429 promossa da:
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, per mandato in atti;
APPELLANTE
contro
, in proprio ed unitamente a , Controparte_2 Controparte_3 in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori , Persona_1 Per_2
, ;
[...] Persona_3
, , CP_4 Parte_1 CP_5 CP_6 CP_7
; Controparte_8
1 , unicamente rappresentato da Parte_2 CP_9 Persona_4
[...]
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Paiano del foro di Bologna, per mandato in atti;
APPELLATI
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Genova.
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
<Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata decisione per i motivi sopra illustrati, rigettando per effetto la domanda avversaria. Con vittoria di spese>>.
Per gli appellati:
<<dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento < i>
giuridico e fattuale, l'appello proposto da parte appellante avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Genova n. 2429/24 Dott.ssa Scuras, in data 17.09.2024; condannare Il
, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato Controparte_1 presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa>>.
RAGIONI DI FATTO
1. Con ricorso introduttivo promosso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni appellati domandavano il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nato [...] a [...], Persona_5 emigrato in Argentina in epoca preunitaria - dove si era sposato nel 1849, aveva avuto una figlia nel 1854 ed era deceduto il 28.09.1906 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino - il quale avrebbe trasmesso la cittadinanza italiana alla propria discendenza.
1.2 Si costituiva il eccependo: in primo luogo, il difetto di Controparte_1 legittimazione ad agire dei ricorrenti per non avere gli stessi preliminarmente richiesto la
2 cittadinanza in via amministrativa (cd. consolare); in secondo luogo, il fatto che il sig. non avrebbe mai acquistato la cittadinanza italiana, in quanto sarebbe Persona_5 nato nel 1822 ed emigrato in Argentina in epoca preunitaria, sicché: <al momento della sua emigrazione definitiva per la terra argentina, vigeva, nel luogo di nascita del predetto, il Codice albertino del 1837, il quale prevedeva all'art. 34 che: il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito>>.
1.3 Con sentenza n. 2429/2024, il Tribunale di Genova accoglieva il ricorso e per l'effetto dichiarava lo status di cittadini italiani in capo ai ricorrenti.
Preliminarmente, il Tribunale evidenziava che il procedimento de quo riguarda discendenti di linea materna, ai quali è preclusa di fatto la possibilità di presentare in via amministrativa domanda per il riconoscimento della cittadinanza;
da ciò discende la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti. In secondo luogo, il Giudice rilevava che
<Quanto alla cittadinanza italiana del GN (nato in [...] preunitaria) vale Per_5 precisare che il Codice civile del 1865, testo che regolava nel nostro paese la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge n. 555/1912, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia.
Tuttavia, i nati prima del 1861 (ed emigrati in uno Stato estero) potevano essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risultava entrato a far parte del Regno d'Italia. Nel caso di specie il 1861, visto il luogo di nascita>>. Proseguiva poi affermando :<si rileva che è stato accertato che l'avo fosse certamente in vita nel 1861. Si noti poi che nel già richiamato doc. n. 6
(certificato di morte) l'avo è indicato cittadino italiano (e che tale documento non è stato contestato)>>.
2. Con atto di appello, il ha impugnato la sentenza per Controparte_1
“Applicabilità dell'art. 34 Codice civile albertino del 1837. Violazione ed erronea applicazione artt. 34 Codice civile albertino 1837; 4 e ss. (in ispecie 6 et 11) CC 1865.
Violazione degli artt. 1 e 2 RD n. 2606/1865, 13 CC 1865”.
In particolare, il ha criticato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime CP_1 cure ha accolto il ricorso ritenendo irrilevante la disciplina di cui all'art. 34 c.c. albertino e decisiva, ai fini della causa, la disciplina del Codice civile italiano del 1865 alla
3 fattispecie odierna, in ritenuta adesione alla giurisprudenza del Tribunale di Roma (ex multis ord. 23.02.2021 e ord. 18.09.2023).
Ad avviso di parte appellante, nel caso di specie troverebbe applicazione il Codice civile
Albertino del 1837 che, all'art. 34, così statuiva: <il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito>>.
Inoltre, il ha affermato che il Tribunale avrebbe ignorato il combinato disposto CP_1 di cui agli artt. 1 e 2 R.D. 2606/1865 e dell'art. 13 Codice civile unitario 1865. In base ad esso, per ogni ipotesi di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili maturata nel regime preunitario (in cui rientrerebbe anche il caso dell'art. 34 cc albertino), era condizione necessaria - per ottenere il recupero o l'attribuzione della cittadinanza italiana - tenere le condotte prescritte dall'art. 13 del nuovo Codice civile (tra cui il rientro in Italia).
Nella comparsa conclusionale il ha inoltre sostenuto l'applicabilità al caso di CP_1 specie del decreto-legge 36/2025, nella parte in cui prevede che il richiedente è tenuto ad allegare e provare l' insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge. A giudizio del , si tratterebbe di una norma di CP_1 natura processuale e, come tale, applicabile ai processi in corso.
2.1 Successivamente alla dichiarazione di contumacia, si sono costituiti gli appellati contestando il motivo di gravame e affermando che non è possibile sostenere il fatto che la cittadinanza italiana possa essere perduta per cd. fatti concludenti, ossia per il solo motivo che l'avo si sia stabilito in uno Stato estero con animo di non più ritornare.
Dunque, a loro avviso il , in violazione dell'art. 2697 c.c., non avrebbe dedotto CP_1 alcun elemento di fatto a sostegno della sua tesi.
La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 13 novembre 2025 sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
RAGIONI DI DIRITTO
3. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
4 Nel caso di specie non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna (a seguito della annessione della Liguria avvenuta nel 1814 con il
Congresso di Vienna) emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'Unità di Italia.
Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del Regno di Sardegna (e degli altri
Stati preunitari) con la nascita del Regno di Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 (entrato in vigore il 1° gennaio 1866) e alle normative poi succedutesi - anche alla luce delle intervenute sentenze della Corte costituzionale che hanno esteso la successione iure sanguinis anche alla discendenza da parte femminile – che gli odierni appellanti sarebbero cittadini italiani se al momento dell'Unità di Italia
l'avo fosse stato ancora suddito del Regno di Sardegna.
Quello che è sostenuto dal è che l'avo in questione avrebbe perso Controparte_1 la qualità di suddito del Regno di Sardegna essendo emigrato anteriormente all'Unità di
Italia con “l'animo di non più ritornare”. Tale condotta infatti era prevista dall'art. 34 del c.c. albertino del 1837 come una delle due ipotesi in cui un suddito perdeva i diritti civili.
L'appellante deduce che l'avo aveva abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare, sulla base di elementi presuntivi attinenti alle vicende di vita del capostipite emigrato nel Paese straniero, ovvero il fatto che all'epoca era difficoltoso viaggiare, che si era sposato lì, che non risulta che fosse ritornato in patria e che infine sarebbe morto in
Argentina.
Ad avviso di questa Corte, la tesi non è condivisibile.
Deve evidenziarsi, innanzitutto, che tali elementi di fatto afferiscono all'esistenza che il soggetto emigrato ha condotto a seguito del suo arrivo nel Paese ospitante, il che induce ad escludere che essi possano essere utilmente valorizzati come indici presuntivi del fatto che il soggetto medesimo era partito dall'allora Regno di Sardegna “con l'animo di non più tornare”.
3.1 Esclusa l'idoneità dei suddetti elementi di provare “l'animo di non più tornare”, si evidenzia che grava sul l'onere di provare la ricorrenza di fatti Controparte_1 estintivi o modificativi della cittadinanza. Sul punto, secondo Cass. civ. S.U. del
24.08.2022, n. 25317: “la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela
5 permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
Tuttavia, il non ha dedotto alcun fatto idoneo a dimostrare, nel senso sopra CP_1 indicato, che l'avo degli odierni appellati sia emigrato in Argentina “con l'animo di non più tornare”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 c.c. albertino del 1837, ragion per cui, nel caso di specie, non possono reputarsi integrati i presupposti per l'applicazione di detta norma.
3.2 In ogni caso, questa Corte ritiene dirimente osservare che il ridetto art. 34, in base al suo tenore letterale, stabiliva che il suddito che si fosse trasferito all'estero con l'animo di non più ritornare o che avesse acquistato la “naturalità in un paese straniero” avrebbe perso non già lo status di suddito del Regno di Sardegna, bensì il “godimento dei diritti civili” inerenti a tale status. A conferma di ciò, si consideri quanto disposto dal successivo art. 36 del Codice civile albertino del 1837: “I sudditi contemplati nei due articoli precedenti, ed anche quelli che con Sovrana autorizzazione avessero preso servizio militare, od accettate pubbliche funzioni da un Governo straniero, dovranno nel termine che sarà prefisso rientrare nei Regii Stati, qualora venga loro intimato il ritorno sia individualmente, sia in modo generale, e per pubblico proclama. Sono eccettuati dalla disposizione del presente articolo quelli soltanto che, previa autorizzazione
Sovrana, avessero ottenuto la naturalità in paese estero.”
La norma, nel prevedere il potere del SO di richiamare in Patria i sudditi
“contemplati nei due articoli precedenti”, con la sola eccezione di coloro che “avessero ottenuto la naturalità in paese estero”, induce a ritenere che il Legislatore dell'epoca considerasse coloro che fossero emigrati all'estero “con l'animo di non più ritornare” pur sempre sudditi del Regno di Sardegna che, tuttavia, avevano perso l'esercizio dei diritti civili connessi alla qualità di suddito. Si consideri inoltre che l'art. 39 del Codice del
1837 stabiliva che “Il suddito che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili potrà essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato coll' autorizzazione del SO , e con dichiarare nel modo prescritto nell'articolo 20, che vuole stabilirvisi, e purché vi si stabilisca effettivamente entro l'anno dalla ottenuta autorizzazione” così ammettendo
6 esplicitamente la possibilità che esistessero sudditi che restavano tali anche se avevano perso il godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità.
Deve poi evidenziarsi che anche la giurisprudenza dell'epoca ha interpretato l'art. 34 del
Codice civile del 1837 nel senso appena indicato. Si consideri quanto statuito sul punto dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza del 24 aprile 1857: “il testatore marchese
nato in [...] padre genovese, non aveva ottenuta sovrana Persona_6 autorizzazione di venire altrove naturalizzato, e quindi, a termini della giurisprudenza vigente prima e dopo la promulgazione del Cod. civ., per quantunque in forza dei seguiti internazionali trattati gli fosse lecito di ritirarsi e dimorare all'estero, non erasi ciò nullameno potuto spogliare dalla sudditanza sarda, la quale, come ogni altra sudditanza, non racchiude unicamente in sé la fruizione di un diritto a cui si possa a talento rinunciare, ma astringe a doveri verso la patria da cui coi soli mezzi dalla legge in questa vigente riconosciuti può essere fatto di verni prosciolto”. Pertanto, interpretando l'art. 34 del Codice civile albertino del 1837 nel senso che il trasferimento all'estero con l'animo di non più ritornare determinava solo la perdita in capo al suddito del godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità, mantenendo invece intatto il rapporto di sudditanza,
è possibile affermare che l'avo emigrato, diversamente da quanto argomentato sul punto dal Ministero dell'Interno, non è mai divenuto cittadino straniero per effetto della norma menzionata e, di conseguenza, la sua esistenza in vita alla data del 1° gennaio 1866 ha comportato ipso iure l'acquisto da parte sua della cittadinanza italiana.
3.3 Il ha inoltre sostenuto l'applicazione dell'art.1, comma 2 ter, decreto-legge CP_1
n. 36/2025 convertito con modificazioni con legge n. 74/25, il quale ha previsto che
“Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede
l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”. Ci si pone il problema se tale norma possa essere applicata anche a questa controversia pur instaurata prima del 27 marzo 2025 in quanto si tratterebbe, a giudizio del , di CP_1 una norma processuale per cui varrebbe il principio tempus regit actum. La risposta deve essere negativa. Il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile. In questo caso però la norma esiste. L'articolo 1 del decreto legge prevede: “a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o
7 al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di
Roma, della medesima data del 27 marzo 2025 ; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
L'articolo 1 prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale. Né la disposizione sulla prova può essere considerata una norma processuale “pura”; infatti, è una norma relativa all'onere della prova specifica esclusivamente per questa fattispecie e mirata alla drastica limitazione della trasmissibilità iure sanguinis; si tratta di una norma di natura mista processuale-sostanziale che “spalleggia” la restrizione della disciplina introdotta. Ragione ulteriore per non applicarla alle ipotesi in cui si continua ad applicare la precedente disciplina sostanziale.
In definitiva, l'insieme delle esposte considerazioni comportano infondatezza dell'unico motivo di appello dedotto.
3.4 Le spese di lite del presente grado di giudizio sono compensate alla luce dell'astratta controvertibilità delle questioni esaminate, delle loro singolarità e dell'applicazione di principi giurisprudenziali nella risoluzione della lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- respinge l'appello contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 2429/2024 del
17.09.2024 che conferma;
- compensa le spese del grado di appello.
Si dà atto che ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
8 Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Presidente estensore dott. Marcello Arturo Castiglione
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