Art. 4.
E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1976, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 maggio 1976, n. 199 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della citata legge n. 108 e' elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1976, a lire 30 milioni annui". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 maggio 1976, n. 199 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'autorizzazione di spesa di cui all' art. 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108 e' elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1977, a lire cinquanta milioni annui.
E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1976, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 maggio 1976, n. 199 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della citata legge n. 108 e' elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1976, a lire 30 milioni annui". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 maggio 1976, n. 199 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'autorizzazione di spesa di cui all' art. 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108 e' elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1977, a lire cinquanta milioni annui.