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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1702/2021 del Registro Generale Contenzioso
TRA
(C.F. ), già con sede in Mogliano Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Veneto (TV), Via Marocchesa 14, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Maria Ciani del foro di Prato.
Attore -
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] a [...] e residente Controparte_1 C.F._1 in Terme Vigliatore, Via del Mare Terme n. 39;
Convenuto contumace-
avente per OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 25.10.2021, la conveniva in Parte_1 giudizio innanzi a codesto Tribunale, il sig. nella sua qualità di impresa designata (già Controparte_1
) nella gestione del sinistro avvenuto in data 21.10.2003 alle ore 22.40 circa in Agro di Parte_2
Rizziconi, Quadrivio Spina, con le seguenti modalità: il veicolo Alfa Romeo 75 tg RC 438810 (sprovvisto di copertura assicurativa) di proprietà del signor condotto dalla signora Controparte_1 Parte_3 non concedeva la dovuta precedenza ed andava a collidere con il veicolo Opel Tigra tg AX 170 DG di proprietà del conducente signor . Sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri di Controparte_2
Gioia Tauro che redigevano verbale.
Il Sig. muoveva causa innanzi al Gdp di Taurianova per vedere riconosciute le proprie ragioni. CP_2
In corso di causa la Compagnia si risolveva a definire transattivamente la vertenza e pagava al Sig. CP_2 la somma di Euro 5.870,00. Malgrado le diffide infradecennali, il convenuto nulla ha mai pagato alla
Compagnia.
E' stato regolarmente inviato ad entrambi invito alla stipulazione di negoziazione assistita, ex art 2 e
22 DL 132/2014, convertito in L 162/2014, cui non ha fatto seguito alcuna adesione.
Tutto ciò premesso, l'odierna attrice intende agire in regresso ex art. 292, comma 1, del d.lgs. 209/05, chiedendo la condanna del convenuto sig. “al pagamento, per i titoli e le causali di Controparte_1 cui in narrativa, in favore di ., quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime Parte_1 della Strada, la somma di Euro 5.870,00 ovvero quella, maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia dopo Istruttoria, oltre interessi decorrenti dalla messa in mora. Vittoria di spese e competenze professionali”.
Rimaneva contumace il convenuto sig. Controparte_1
Iscritto il procedimento al n. 1702/2021 R.G del ruolo generale del contenzioso del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, il GI all'udienza del 05.04.2022 concedeva i termini ex art. 183 c.p.c. e, successivamente, esaminata la documentazione prodotta dalla parte e le richieste istruttorie formulate da parte attrice, con ordinanza del 17.10.2022, ammetteva prova per testi delegando il tribunale di Palmi per l'assunzione delle prove ammesse.
All'udienza del 25.01.2024 veniva escusso il teste sig. della Compagnia dei Carabinieri Testimone_1 di Gioia Tauro, servizio Radio mobile, e vista la rinuncia all'audizione dei testi ammessi CP_2 CP_3 il GI rinviava la trattazione della causa ex art. 127 c.p.c all'udienza del 2.07.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 9.07.2024, il giudice rinviava all'udienza del 11.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine sino all'1.03.2025 per il deposito di note conclusive.
Il procuratore di parte attrice depositava nei termini note scritte riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo nelle domande in esse formulate, mentre parte convenuta rimaneva contumace.
2. Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, la pretesa attorea alla rivalsa nei confronti del responsabile è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto – sig. non costituitosi Controparte_1 nonostante sia stato regolarmente citato.
Nel merito, la domanda ha trovato pieno conforto sia nella documentazione prodotta sia nelle prove orali espletate in corso di causa.
Il fatto storico che dà origine al presente giudizio trova riscontro in quanto dichiarato dal teste - escusso all'udienza del 25.01.2024 - Carabiniere nato a [...] il [...], il quale ha Testimone_1 riferito: “ADR Riguardo la circostanza 1) delle note 183 n. 2 di parte attrice, confermo il verbale da me e dall'altro collega redatto riguardante il sinistro descritto nella circostanza. All'epoca ero di servizio presso la Compagnia dei
Carabinieri di Gioia Tauro, servizio Radio Mobile”, convalidando la dinamica fattuale emersa dal Verbale redatto dai Carabinieri di Gioia Tauro. Il veicolo condotto dal convenuto – Sig. – Controparte_1 ritenuto responsabile del sinistro oggetto di causa secondo la ricostruzione della dinamica trascritta a verbale, risulta privo di copertura assicurativa così come emerge dalla lettura dello stesso verbale – versato in atti - nell'ambito del quale gli Agenti elevavano al convenuto sanzione ex art. 193 C.d.s.
Il verbale della polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
(Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 01/04/2019 9037).
Invero nel caso in esame il verbale delle autorità, intervenute successivamente al sinistro de quo, attestano analiticamente i danni riportati dai veicoli, le lesioni subite delle persone coinvolte nel sinistro, ovvero le dichiarazioni dei conducenti in merito alla dinamica del sinistro.
Sui danni e la relativa prova circa l'effettiva liquidazione al danneggiato per la somma di Euro 5.870,00, risultano agli atti copia della quietanza sottoscritta e del relativo assegno. Liquidazione attuata in data
18.1.2007, che ha trovato conferma nelle dichiarazioni del legale - Avv. Francesco Domenico Giuseppe
Gangemi - della pratica di risarcimento, il quale sentito per delega dal Tribunale di Palmi in data 10.1.2023, con specifico riferimento alla quietanza di pagamento, così riferiva: “confermo la circostanza suddetta che mi viene letta, riconosco il documento che mi viene mostrato, anche se privo di sottoscrizione”.
Gli elementi emersi a seguito dell'attività istruttoria espletata in corso di causa, pertanto, hanno provato che all'epoca quale impresa designata dal Fondo di Parte_1 Parte_2
Garanzia Vittime della Strada, abbia corrisposto al Sig. la somma complessiva di € Controparte_2
5.870,00 per i danni subiti in conseguenza del sinistro del 21/10/2003 in Rizziconi.
La fattispecie in esame, relativa ad un sinistro cagionato da un veicolo privo di assicurazione, rientra nella previsione dell'art. 292, comma 1, ai sensi del quale l'azione denominata di regresso è attribuita ex lege all'impresa designata dal Fondo nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato, oltre interessi e spese.
L'art. 292 del codice delle assicurazioni private contempla due distinte azioni recuperatorie a favore dell'impresa designata dal Fondo.
Nel primo comma è prevista l'azione di "regresso" nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese quando, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lett. a), b) e d), cioè nei casi in cui il veicolo non sia stato identificato, sia privo di assicurazione e sia posto in circolazione prohibente domino.
Circa la natura e la disciplina dell'azione prevista dal primo comma dell'art. 292 del Dlgs n. 209/2005
(cd. codice delle assicurazioni private), ritiene questo Giudice espressamente di richiamare i principi di diritto enunciati dalla suprema Corte di Cassazione con la sentenza 07/07/2022 n.21514 “l'azione in parola va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile. Le caratteristiche di specialità dell'azione di cui al primo comma dell'art. 292 del codice delle assicurazioni private non consentono di parificare tout court la posizione dell'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato. L'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo (e per esso dell'impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima - in ragione della specialità del vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (e dei natanti) caratterizzato dall'obbligatorietà dell'assicurazione, e nel rispetto dei precetti costituzionali e sovranazionali che impongono una peculiare attenzione ai fini solidaristici di cui si è già detto - comporta che l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi, tra cui rientra quella all'esame, di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal primo comma dell'art. 292 del d.lgs. n. 209 del 2005).”.
L'azione promossa dall'impresa designata dal FGVS, trova fondamento nella legge, quale azione di regresso in presenza di determinati presupposti fattuali, fra cui la mancanza di copertura assicurativa e l'avvenuto pagamento del danno nei confronti del danneggiato da parte dell'impresa predetta e nel caso di specie la società
Nel caso di specie, è stato provata in corso di causa la scopertura assicurativa del veicolo condotto dal convenuto - sig. - nonché l'avvenuto pagamento del danno nei confronti del Controparte_1 danneggiato da parte della compagnia assicuratrice, e, pertanto, ai sensi dell'art. 292, Controparte_4 comma 1, del d.lgs. 209/05, in definitiva decidendo, si riconosce alla nella Parte_1 sua qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, il diritto all'azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro convenuto per il recupero dell'indennizzo corrisposto, nonché degli interessi e delle spese.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico del convenuto nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentito il procuratore della parte costituita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1702/2021, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_1
- Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il convenuto in Controparte_1 favore di nella sua qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Parte_1
Garanzia Vittime della Strada, alla restituzione a titolo di rivalsa della complessiva somma di 5.870,00, oltre interessi decorrenti dalla messa in mora;
- Condanna il convenuto lla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano Controparte_1 in €.2.540,00 oltre le spese vive e spese generali IVA e CPA.
Barcellona P.G. 27.03.2025
Il GOP
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola