TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/10/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 02/10/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 394 /2025 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. NOTARO TERESA , giusta procura in atti;
C.F._1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 30/01/2025 , la ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 163/2024 emesso il 29.10.2024 dal tribunale di Patti e notificato in data 23.01.2025, con il quale le era ingiunto di pagare la somma di euro 78.865,67, oltre accessori di legge, quali ratei indebiti di assegno ordinario di invalidità, relativi al periodo intercorrente tra l'01/06/2006 ed il
30/11/2016.
Eccepiva la perenzione del decreto monitorio, la propria buona fede e, in ogni caso, negava di dover restituire parte delle somme ingiunte perché mai percepite (quelle relative alla compensazione con altro indebito e quelle trattenute a titolo di IRPEF dall' nella liquidazione degli arretrati illo CP_2 tempore corrisposti).
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del decreto ingiuntivo impugnato, e in ogni caso l'accertamento negativo del diritto dell' alla ripetizione dell'indebito, con vittoria di spese e CP_2 compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_2 chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi. La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va rilevata e dichiarata l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo perché notificato alla ricorrente oltre il termine di 60 giorni dalla data della sua emissione.
Il superiore rilievo non esime, tuttavia, il Tribunale dal compiere l'accertamento in ordine al diritto dell' di pretendere le somme che erano state richieste in via monitoria. CP_2
È infatti insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale questo giudice non ha motivo di discostarsi, quello a tenore del quale la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta effettivamente l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia con il giudizio di opposizione, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente
(Cass. n. 3908/2016, Cass. n. 14910/2013, Cass. n. 951/2013, Cass. n. 21050/2006).
Ciò è proprio quanto accaduto nel caso di specie con l'opposizione ad un decreto ingiuntivo tardivamente notificato, e pertanto questo giudice, adito in opposizione rispetto a tale ingiunzione monitoria, deve anche decidere sulla pretesa avanzata dal creditore ricorrente, vieppiù laddove si consideri che la ha proposto anche domanda di accertamento negativo della pretesa CP_1 restitutoria dell' . CP_2
Ciò premesso, e nel merito, chiede accertarsi Controparte_1 negativamente il diritto dell' a ripetere i ratei di AOI. CP_2
Nei fatti, otteneva per via giudiziale l'assegno ordinario di Controparte_1 invalidità, giusta sentenza n. 166/2013 del Tribunale di Patti, che collocava la decorrenza della prestazione a partire dalla domanda amministrativa e, dunque, dall' 1/6/2006.
Avverso tale sentenza l' proponeva appello che veniva accolto con sentenza n. CP_2
1023/2016 della Corte d'Appello di Messina, che, rigettava la domanda della olta al CP_1 riconoscimento dell'aoi.
Da qui la natura indebita dell'erogazione dei ratei di AOI, pagati dall' fino al novembre CP_2
2016. Così ricostruiti i fatti la fattispecie va, invero, sussunta nella fattispecie legale di cui all'art. 2033 c.p.c., non essendo applicabile la speciale disciplina dell'indebito previdenziale al caso di specie.
Vicenda analoga alla presente è stata così ricostruita dalla Corte d'Appello di Messina, Sez.
Lavoro n. 486/2023, con ineccepibile ragionamento logico giuridico, al quale questo Tribunale si conforma.
Si ha cura di trascrivere i passaggi motivazionali salienti dell'indicato precedente: “va rilevata l'inconferenza del riferimento in sentenza alla normativa che tutela la buona fede dell'accipiens.
In tema di indebito assistenziale, l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile, non rileva nell'ipotesi in cui la ripetizione dell'indebito sia coperta da giudicato, in conseguenza della riforma del titolo esecutivo in base al quale le somme erano state percepite (Cass. 24133/2021).
Le somme che l'istituto previdenziale abbia corrisposto in esecuzione di una sentenza
(inizialmente) favorevole al pensionato, poi riformata nel successivo grado di giudizio, devono essere restituite all'Ente erogatore poiché viene meno ab origine il titolo che ne aveva consentito l'erogazione: in tal caso, infatti, v'è la consapevolezza in capo al percipiente della possibile riforma della sentenza favorevole e, dunque, del venir meno del proprio diritto a trattenere la somma.
Anche di recente sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza sezione terza n. 34.011/2021così statuendo: “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'”accipiens”; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende “ex lege”, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del “solvens” di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282
c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento”.
Nel caso di specie, pertanto, è carente sia la definitività del provvedimento di erogazione
(circostanza di cui è ben consapevole, si ribadisce, il destinatario), nonché l'esistenza di un vizio imputabile all'ente erogatore che, in definitiva, ha liquidato la somma esclusivamente in virtù della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado ex articolo 431 c.p.c.. Ne consegue che alcun affidamento nella sentenza favorevole al pensionato rispetto al vaglio del Giudice superiore può essere ritenuto meritevole di tutela”. Ne consegue che la ricorrente non può invocare la propria buona fede quale fatto ostativo alla restituzione delle somme indebitamente percepite dall' . CP_2
Non miglior sorte merita, il motivo di doglianza relativo all'erronea od eccessiva quantificazione delle somme da recuperare, con particolare riguardo al fatto che l' , nel liquidare CP_2 gli arretrati dell'AOI alla ricorrente, avrebbe trattenuto la somma di euro 9.556,38 per il recupero di un precedente indebito.
Sotto tale profilo, l' ha operato, come in suo potere, una compensazione tra il proprio CP_2 debito nei confronti dell'assicurato ed un proprio controcredito. Tale compensazione è pacificamente un mezzo di pagamento che non esime il ricorrente dalla restituzione dell'importo compensato, vieppiù che, né al momento della prima liquidazione, né tanto meno in questa sede è stato mai contestato nel merito che la somma di euro 9.556,38 fosse realmente dovuta all' . CP_2
Quanto alla somma di euro 6.179,84 a titolo di Irpef, l' ha operato quale sostituto CP_2
d'imposta ed ha trattenuto il danaro per versarlo all'Erario a titolo di pagamento dell'imposta sul reddito del pensionato. La somma non è stata quindi risparmiata dall' ma è stata versata a titolo CP_2 di imposta.
Tuttavia l' fa cattivo governo della normativa in materia di recupero di indebito CP_2 previdenziale assoggettato a ritenuta alla fonte, venendo in tal caso in rilievo la previsione di cui all'art. 150 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, disciplinante le modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto, ha introdotto, con finalità di semplificazione, nell'articolo 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il comma 2-bis, ai sensi del quale le somme restituite al soggetto erogatore, “se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”. Tale norma risulta applicabile alle somme restituite a far data dall'1.1.2020 (v. art. 150 c. 3) ed è stata recepita dall' con propria circolare CP_2
n. 174 del 22.11.2021 nella quale ha cura di puntualizzare che “in mancanza di specifica indicazione normativa, trova applicazione il criterio di proporzionalità proposto dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 8/E/2021, in base al quale “il sostituto sarà tenuto a sottrarre dall'importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini IRPEF, proporzionalmente riferibili all'indebito”.”
In applicazione della superiore normativa, allora, va correttamente detratta la somma di euro
6.179,84 dall'importo che la deve restituire all' . CP_1 CP_2
Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va revocato, e Controparte_1 va condannata a restituire all' la complessiva somma di euro 36.694,90 oltre interessi legali dal CP_2 dovuto al soddisfo. In considerazione della parziale reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno compensate in misura di un quarto.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente va esonerata dal pagamento dei restanti tre quarti delle spese del giudizio.
In definitiva, pur dovendosi dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo, la domanda di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, promossa con l'atto di opposizione, va rigettata, e va condannata al pagamento, in favore dell' , della somma di Controparte_1 CP_2 euro 72.685,83 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno compensate in misura di un terzo. I restanti due terzi delle spese del giudizio seguono la maggior soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi, in ragione del valore della domanda e tenuto conto della particolare semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il Controparte_1 CP_2
06/02/2025 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna a restituire all' la complessiva somma di Controparte_1 CP_2 euro 72.685,83 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
- Compensa per un terzo le spese del giudizio e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' , dei restanti due terzi delle dette spese che liquida in euro 4.077,00 oltre spese CP_2 generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 02/10/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena