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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 29/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 656/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica nella causa instaurata
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LA TORRE Parte_1
VINCENZO
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. FRAGAPALI IRENE CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo, retribuzioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza all'udienza del 30/10/2024 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c, dando lettura del seguente
SENTENZA
Con ricorso in opposizione depositato il 17.5.2021, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14/2021 del Tribunale di
Sciacca nell'ambito del procedimento R.G.N. 861/2020, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 1.358,14, oltre accessori, in favore della sig.ra odierna opposta, a titolo di retribuzione da quest'ultima CP_1
asseritamente non percepita relativa al mese di giugno 2019, parte del maggior credito azionato in via monitoria di € 7.205,09 a titolo di retribuzioni relative al periodo giugno – agosto 2019 e del TFR, in relazione all'attività di lavoro dipendente prestata presso il locale “Cocoloco” con mansioni di cuoca. , per quanto è qui d'interesse, ha in particolare negato che, nel Parte_1
periodo oggetto di causa, la ricorrente abbia svolto attività di lavoro subordinato, opponendo l'esistenza di un diverso accordo in forza del quale la opposta avrebbe assunto le vesti di socia di fatto del ricorrente, occupandosi in via esclusiva della organizzazione della cucina del ristorante -pizzeria, con riconoscimento di una percentuale giornaliera sugli incassi.
Si è costituita ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in CP_1 fatto ed in diritto delle domande di cui all'opposizione ed ha chiesto al Tribunale il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto “anche nella sua originaria interezza”.
La causa, istruita con documenti e testimoni, è stata decisa all'udienza del
30.10.2024 con lettura del solo dispositivo e con riserva di deposito delle motivazioni ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c.
*****
Il ricorso in opposizione è fondato.
Oggetto del contenzioso per cui si procede è l'accertamento del diritto di CP_1
a percepire il trattamento retributivo e il TFR in relazione al rapporto di
[...]
lavoro dipendente asseritamente svolto nei confronti di nel Parte_1
periodo giugno – settembre 2019.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero, come nel caso in esame, per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. Unite, n. 13533/2001).
2 In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità dell'attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base alla legge ed al contratto di lavoro.
Ora, nel caso concreto, quale fatto costituivo del diritto di credito azionato, CP_1
allega l'espletamento di attività di lavoro subordinato nel periodo giugno
[...]
– agosto 2019.
Tenuto conto delle difese di parte ricorrente, pare opportuno rammentare che secondo un costante orientamento della Suprema Corte, quanto allo schema normativo di cui all'art. 2094 c.c., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatto oggetto di una valutazione complessiva e globale (così, ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 27.9.2019, n. 24154, ed ivi in motivazione i precedenti di legittimità, anche a Sezioni Unite, in senso conforme).
3 Ebbene a fronte delle specifiche e puntuali allegazioni dell'opponente volte a negare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, tenuto altresì conto dei principi sopra richiamati in rodine ai criteri di riparto dell'onere della prova nelle azioni di adempimento contrattuale, era certamente a CP_1 dovere provare l'espletato di attività di lavoro rientrante nel paradigma dell'art. 2094 c.c nell'arco temporale dedotto.
Sul punto, deve prendersi atto che, costituendosi in giudizio ha CP_1
omesso tuttavia qualsivoglia allegazione circa la sussistenza del necessario requisito della eterodirezione, nonché dell'esistenza dei cosiddetti indici sintomatici della subordinazione.
Nulla viene detto infatti in ordine al potere direttivo, disciplinare, di controllo esercitato nei suoi confronti da . Parimenti, nulla viene dedotto Parte_1
sulla rigida osservanza degli orari di lavoro, sulla correlata necessità di chiedere autorizzazione in caso di richieste di permessi, ferie al proprio datore di lavoro;
né alcuna deduzione viene svolta sull'esclusivo utilizzo dei beni del datore di lavoro, dunque sull'assenza del rischio d'impresa.
Ed invero, in punto di prova, la pretesa retributiva viene affidata alla produzione del contratto di lavoro (cfr. doc. 17), del modello UNILAV di proroga (cf. doc. 18 memoria), documenti inidonei a dimostrare il concreto dispiegarsi del rapporto e la sua riconducibilità all'interno del paradigma dell'art. 2094 c.c. Neppure può essere apprezzata la efficacia probatoria delle buste paga in merito ai dati in essa riportate
(mansioni, inquadramento, ore lavorate) difettando a monte la prova di un rapporto di lavoro subordinato.
Analogamente, non contiene alcun riferimento a specifici elementi fattuali idonei a dimostrare gli indici primari e secondari della subordinazione, la corrispondenza intercorsa tra le parti (doc. 4 memoria) che, nella prospettiva difensiva assume un rilievo tranciante rispetto alle deduzioni del ricorrente, dovendosi certamente
4 ritenere esclusa qualsiasi portata confessoria delle dichiarazioni ivi contenute attinenti ad aspetti prettamente valutativi – qualificatori (cfr. doc. 4) del rapporto, laddove vengono utilizzate le espressioni “datore di lavoro” in riferimento al ricorrente.
Del tutto inadeguati a fornire dimostrazione della subordinazione appaiono i capitoli di prova articolati in ricorso e ritenuti inammissibili perché implicanti valutazioni e genericamente formulati, privi di alcun riferimento a dati obiettivi idoneo a consentire il vaglio della sussistenza un'attività di direzione costante e cogente di nei confronti della opposta. Parte_1
Il capitolo di prova n. 1: “vero che la sig. nella stagione estiva 2019 CP_1
lavorava in Sciacca presso la pizzeria – ristorante Cocoloco con le mansioni di cuoca”; il capitolo di prova n. 2 “vero che la sig. ra si occupava CP_1
esclusivamente della cucina ordinando la merce necessaria per lo svolgimento delle mansioni”. Invero, che la ricorrente abbia lavorato e che si sia occupata della cucina, sono circostanze pacifiche. La questione controversa attiene infatti alla qualificazione del rapporto ed in particolare se esso sia o meno riconducibile nell'ambito della subordinazione a fronte dell'antitetica ricostruzione offerta dal ricorrente.
I Capitoli C e D afferiscono invece a circostanze sostanzialmente ininfluenti ai fini del decidere, volti a confermare la esistenza accordi intercorsi tra il ricorrente e
[...]
, madre della opposta;
accordi che, quantunque provati, non avrebbero Persona_1
fornito riscontro positivo della natura subordinata del rapporto dedotto.
Né, dall'espletata istruttoria orale si ricavano elementi fattuali che suffragano la natura subordinata della prestazione, essendo semmai emerse significative circostanze che, unitamente considerati, consentono di ritenere dimostrato che gli odierni contendenti avessero raggiunto una diversa intesa rispetto a quella oggettivizzata nel contratto rpodotto che, in disparte la qualificazione della stessa
5 (superflua ai fini del decidere), non prevedeva alcun vincolo di dipendenza di a e quindi tale da giustificare la pretesa creditoria CP_1 Parte_1
oggetto del presente giudizio.
Il teste ha dichiarato di aver visto il fratello, (ricorrente) la sig. Testimone_1
e la ex cognata “fare i conti, ovvero fare la chiusura CP_1 Persona_2
giornaliera e posso affermare di aver visto che mio fratello e la dividevano CP_1 gli importi” ed ancora “per quanto riguarda i fornitori, posso affermare di averli visti interloquire con mio fratello in spiaggia, al bar. Dopodiché, i fornitori andavano al ristorante ed andavano dalla sig. ra , la quale era lei che gestiva CP_1 il ristorante… “Posso riferire che quando fu raggiunto l'accordo tra mio fratello e
e la sig festeggiammo Pasqua insieme, compresi i genitori della sig. CP_1 [...]
. Festeggiamo e brindammo alla nuova attività iniziata insieme. Pt_2
Non sono emerse ragioni per esprimere un giudizio negativo sulla attendibilità del teste , ciò anche considerando lo stretto legame parentale con il ricorrente e Pt_1
il ruolo di legale rivestito nella fase precontenziosa nella vicenda in esame.
Le dichiarazioni del teste, da un punto di vista oggettivo, invero appaiono coerenti con le ulteriori acquisizioni processuali. Sotto tale profilo, particolare rilievo assume quanto riferito dal teste circa l'avvenuto acquisto, da parte degli Pt_1
odierni contendenti, di gazebo, di un tappeto verde, per l'allestimento del locale prima dell'inizio della stagione, per una spesa di € 500,00, presso il negozio “le
Mille” , episodio che trova riscontro con quanto riferito da , titolare Testimone_2
del negozio “Le mille”, ai carabinieri di Sciacca, ai quali ha altresì aggiunto che
“entrambi (i contendenti) mi dicevano che il materiale acquistato serviva per il ristorante che dovevano aprire insieme” acquisite nel corso del giudizio (cfr. deposito del 12.5.2023), e che è altresì coerente con quanto riferito dai testi e fornitori del ristorante che hanno dichiarato di avere conosciuto Tes_3 Tes_4
presso il locale del ricorrente, dove fu loro presentata, già prima CP_1
6 dell'inizio della stagione 2019, così attestando di fatto l'inizio della collaborazione tra gli odierni contendenti prima dell'inizio della stagione.
Il narrato del teste è poi coerente con quanto riferito dal teste cioè Pt_1 Tes_5
che apparisse agli occhi degli altri dipendenti come socia (Noi CP_1
dipendenti sapevamo che fosse socia) e si pone in assoluta coerenza con quanto riferito dal teste il quale ha affermato che le fu presentata da Tes_6 Pt_1
come sua socia. La dichiarazione di è in piena sintonia con quanto dallo Tes_6
stesso riferito ai carabinieri della Stazione di Sciacca, allorquando dichiarò che era titolare (oltre che chef). Le dichiarazioni sono contenute nel CP_1
verbale di sommarie informazioni testimoniali acquisito nel corso del giudizio
(insieme al verbale di SIT di ) ai sensi dell'art. 421 c.p.c. anche Testimone_2 per valutarne l' attendibilità.
È inoltre coerente con l'assunto dell'autonomia gestionale di , CP_1
dedotta dal ricorrente, il fatto che i dipendenti ricevessero da questa rdini e direttive
(confermato dai testi e ); che questa potesse decidere chi Tes_5 Tes_6
assumere. Rappresentativo in tal senso è l'episodio riferito dal teste Tes_7
“dopo il termine della scuola feci un colloquio con la sig. ra e
[...] CP_1 la sig. ra Al termine del colloquio la sig. ra mi disse “se vuoi puoi Pt_3 CP_1 venire a lavorare con noi.”
Per tutte le ragioni sopra esposte, assorbite le ulteriori questioni poste dalle parti, in assenza di prova sul fatto costituivo del diritto di credito azionato in via monitoria, il ricorso in opposizione va accolto e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata la domanda di pagamento delle somme originariamente richieste.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre spese generali 15%, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M
55/2014 e successivi aggiornamenti per lo scaglione di riferimento (5.201-26.000)
7 in ragione dell'effettiva attività svolta, congruamente ridotti tenuto conto dell'esiguo numero di questioni giuridiche e di fatto affrontate.
Il carico di ruolo giustifica il deposito delle motivazioni a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
14/2021; condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.000,00; CP_1
riserva il deposito della motivazione a 60 giorni
Così deciso in Sciacca 30/10/2024
Il Giudice
Leonardo Modica
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica nella causa instaurata
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LA TORRE Parte_1
VINCENZO
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. FRAGAPALI IRENE CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo, retribuzioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza all'udienza del 30/10/2024 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c, dando lettura del seguente
SENTENZA
Con ricorso in opposizione depositato il 17.5.2021, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14/2021 del Tribunale di
Sciacca nell'ambito del procedimento R.G.N. 861/2020, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 1.358,14, oltre accessori, in favore della sig.ra odierna opposta, a titolo di retribuzione da quest'ultima CP_1
asseritamente non percepita relativa al mese di giugno 2019, parte del maggior credito azionato in via monitoria di € 7.205,09 a titolo di retribuzioni relative al periodo giugno – agosto 2019 e del TFR, in relazione all'attività di lavoro dipendente prestata presso il locale “Cocoloco” con mansioni di cuoca. , per quanto è qui d'interesse, ha in particolare negato che, nel Parte_1
periodo oggetto di causa, la ricorrente abbia svolto attività di lavoro subordinato, opponendo l'esistenza di un diverso accordo in forza del quale la opposta avrebbe assunto le vesti di socia di fatto del ricorrente, occupandosi in via esclusiva della organizzazione della cucina del ristorante -pizzeria, con riconoscimento di una percentuale giornaliera sugli incassi.
Si è costituita ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in CP_1 fatto ed in diritto delle domande di cui all'opposizione ed ha chiesto al Tribunale il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto “anche nella sua originaria interezza”.
La causa, istruita con documenti e testimoni, è stata decisa all'udienza del
30.10.2024 con lettura del solo dispositivo e con riserva di deposito delle motivazioni ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c.
*****
Il ricorso in opposizione è fondato.
Oggetto del contenzioso per cui si procede è l'accertamento del diritto di CP_1
a percepire il trattamento retributivo e il TFR in relazione al rapporto di
[...]
lavoro dipendente asseritamente svolto nei confronti di nel Parte_1
periodo giugno – settembre 2019.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero, come nel caso in esame, per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. Unite, n. 13533/2001).
2 In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità dell'attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base alla legge ed al contratto di lavoro.
Ora, nel caso concreto, quale fatto costituivo del diritto di credito azionato, CP_1
allega l'espletamento di attività di lavoro subordinato nel periodo giugno
[...]
– agosto 2019.
Tenuto conto delle difese di parte ricorrente, pare opportuno rammentare che secondo un costante orientamento della Suprema Corte, quanto allo schema normativo di cui all'art. 2094 c.c., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatto oggetto di una valutazione complessiva e globale (così, ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 27.9.2019, n. 24154, ed ivi in motivazione i precedenti di legittimità, anche a Sezioni Unite, in senso conforme).
3 Ebbene a fronte delle specifiche e puntuali allegazioni dell'opponente volte a negare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, tenuto altresì conto dei principi sopra richiamati in rodine ai criteri di riparto dell'onere della prova nelle azioni di adempimento contrattuale, era certamente a CP_1 dovere provare l'espletato di attività di lavoro rientrante nel paradigma dell'art. 2094 c.c nell'arco temporale dedotto.
Sul punto, deve prendersi atto che, costituendosi in giudizio ha CP_1
omesso tuttavia qualsivoglia allegazione circa la sussistenza del necessario requisito della eterodirezione, nonché dell'esistenza dei cosiddetti indici sintomatici della subordinazione.
Nulla viene detto infatti in ordine al potere direttivo, disciplinare, di controllo esercitato nei suoi confronti da . Parimenti, nulla viene dedotto Parte_1
sulla rigida osservanza degli orari di lavoro, sulla correlata necessità di chiedere autorizzazione in caso di richieste di permessi, ferie al proprio datore di lavoro;
né alcuna deduzione viene svolta sull'esclusivo utilizzo dei beni del datore di lavoro, dunque sull'assenza del rischio d'impresa.
Ed invero, in punto di prova, la pretesa retributiva viene affidata alla produzione del contratto di lavoro (cfr. doc. 17), del modello UNILAV di proroga (cf. doc. 18 memoria), documenti inidonei a dimostrare il concreto dispiegarsi del rapporto e la sua riconducibilità all'interno del paradigma dell'art. 2094 c.c. Neppure può essere apprezzata la efficacia probatoria delle buste paga in merito ai dati in essa riportate
(mansioni, inquadramento, ore lavorate) difettando a monte la prova di un rapporto di lavoro subordinato.
Analogamente, non contiene alcun riferimento a specifici elementi fattuali idonei a dimostrare gli indici primari e secondari della subordinazione, la corrispondenza intercorsa tra le parti (doc. 4 memoria) che, nella prospettiva difensiva assume un rilievo tranciante rispetto alle deduzioni del ricorrente, dovendosi certamente
4 ritenere esclusa qualsiasi portata confessoria delle dichiarazioni ivi contenute attinenti ad aspetti prettamente valutativi – qualificatori (cfr. doc. 4) del rapporto, laddove vengono utilizzate le espressioni “datore di lavoro” in riferimento al ricorrente.
Del tutto inadeguati a fornire dimostrazione della subordinazione appaiono i capitoli di prova articolati in ricorso e ritenuti inammissibili perché implicanti valutazioni e genericamente formulati, privi di alcun riferimento a dati obiettivi idoneo a consentire il vaglio della sussistenza un'attività di direzione costante e cogente di nei confronti della opposta. Parte_1
Il capitolo di prova n. 1: “vero che la sig. nella stagione estiva 2019 CP_1
lavorava in Sciacca presso la pizzeria – ristorante Cocoloco con le mansioni di cuoca”; il capitolo di prova n. 2 “vero che la sig. ra si occupava CP_1
esclusivamente della cucina ordinando la merce necessaria per lo svolgimento delle mansioni”. Invero, che la ricorrente abbia lavorato e che si sia occupata della cucina, sono circostanze pacifiche. La questione controversa attiene infatti alla qualificazione del rapporto ed in particolare se esso sia o meno riconducibile nell'ambito della subordinazione a fronte dell'antitetica ricostruzione offerta dal ricorrente.
I Capitoli C e D afferiscono invece a circostanze sostanzialmente ininfluenti ai fini del decidere, volti a confermare la esistenza accordi intercorsi tra il ricorrente e
[...]
, madre della opposta;
accordi che, quantunque provati, non avrebbero Persona_1
fornito riscontro positivo della natura subordinata del rapporto dedotto.
Né, dall'espletata istruttoria orale si ricavano elementi fattuali che suffragano la natura subordinata della prestazione, essendo semmai emerse significative circostanze che, unitamente considerati, consentono di ritenere dimostrato che gli odierni contendenti avessero raggiunto una diversa intesa rispetto a quella oggettivizzata nel contratto rpodotto che, in disparte la qualificazione della stessa
5 (superflua ai fini del decidere), non prevedeva alcun vincolo di dipendenza di a e quindi tale da giustificare la pretesa creditoria CP_1 Parte_1
oggetto del presente giudizio.
Il teste ha dichiarato di aver visto il fratello, (ricorrente) la sig. Testimone_1
e la ex cognata “fare i conti, ovvero fare la chiusura CP_1 Persona_2
giornaliera e posso affermare di aver visto che mio fratello e la dividevano CP_1 gli importi” ed ancora “per quanto riguarda i fornitori, posso affermare di averli visti interloquire con mio fratello in spiaggia, al bar. Dopodiché, i fornitori andavano al ristorante ed andavano dalla sig. ra , la quale era lei che gestiva CP_1 il ristorante… “Posso riferire che quando fu raggiunto l'accordo tra mio fratello e
e la sig festeggiammo Pasqua insieme, compresi i genitori della sig. CP_1 [...]
. Festeggiamo e brindammo alla nuova attività iniziata insieme. Pt_2
Non sono emerse ragioni per esprimere un giudizio negativo sulla attendibilità del teste , ciò anche considerando lo stretto legame parentale con il ricorrente e Pt_1
il ruolo di legale rivestito nella fase precontenziosa nella vicenda in esame.
Le dichiarazioni del teste, da un punto di vista oggettivo, invero appaiono coerenti con le ulteriori acquisizioni processuali. Sotto tale profilo, particolare rilievo assume quanto riferito dal teste circa l'avvenuto acquisto, da parte degli Pt_1
odierni contendenti, di gazebo, di un tappeto verde, per l'allestimento del locale prima dell'inizio della stagione, per una spesa di € 500,00, presso il negozio “le
Mille” , episodio che trova riscontro con quanto riferito da , titolare Testimone_2
del negozio “Le mille”, ai carabinieri di Sciacca, ai quali ha altresì aggiunto che
“entrambi (i contendenti) mi dicevano che il materiale acquistato serviva per il ristorante che dovevano aprire insieme” acquisite nel corso del giudizio (cfr. deposito del 12.5.2023), e che è altresì coerente con quanto riferito dai testi e fornitori del ristorante che hanno dichiarato di avere conosciuto Tes_3 Tes_4
presso il locale del ricorrente, dove fu loro presentata, già prima CP_1
6 dell'inizio della stagione 2019, così attestando di fatto l'inizio della collaborazione tra gli odierni contendenti prima dell'inizio della stagione.
Il narrato del teste è poi coerente con quanto riferito dal teste cioè Pt_1 Tes_5
che apparisse agli occhi degli altri dipendenti come socia (Noi CP_1
dipendenti sapevamo che fosse socia) e si pone in assoluta coerenza con quanto riferito dal teste il quale ha affermato che le fu presentata da Tes_6 Pt_1
come sua socia. La dichiarazione di è in piena sintonia con quanto dallo Tes_6
stesso riferito ai carabinieri della Stazione di Sciacca, allorquando dichiarò che era titolare (oltre che chef). Le dichiarazioni sono contenute nel CP_1
verbale di sommarie informazioni testimoniali acquisito nel corso del giudizio
(insieme al verbale di SIT di ) ai sensi dell'art. 421 c.p.c. anche Testimone_2 per valutarne l' attendibilità.
È inoltre coerente con l'assunto dell'autonomia gestionale di , CP_1
dedotta dal ricorrente, il fatto che i dipendenti ricevessero da questa rdini e direttive
(confermato dai testi e ); che questa potesse decidere chi Tes_5 Tes_6
assumere. Rappresentativo in tal senso è l'episodio riferito dal teste Tes_7
“dopo il termine della scuola feci un colloquio con la sig. ra e
[...] CP_1 la sig. ra Al termine del colloquio la sig. ra mi disse “se vuoi puoi Pt_3 CP_1 venire a lavorare con noi.”
Per tutte le ragioni sopra esposte, assorbite le ulteriori questioni poste dalle parti, in assenza di prova sul fatto costituivo del diritto di credito azionato in via monitoria, il ricorso in opposizione va accolto e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata la domanda di pagamento delle somme originariamente richieste.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre spese generali 15%, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M
55/2014 e successivi aggiornamenti per lo scaglione di riferimento (5.201-26.000)
7 in ragione dell'effettiva attività svolta, congruamente ridotti tenuto conto dell'esiguo numero di questioni giuridiche e di fatto affrontate.
Il carico di ruolo giustifica il deposito delle motivazioni a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
14/2021; condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.000,00; CP_1
riserva il deposito della motivazione a 60 giorni
Così deciso in Sciacca 30/10/2024
Il Giudice
Leonardo Modica
8