Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/06/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Vincenza Totaro Presidente
dr. Raffaella Genovese Consigliere relatore dr. Rosa Del Prete Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'08.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°199/2023 R.G. sezione lavoro e previdenza vertente
TRA
, rappresentato e difeso dll'Avv.Emanuele Guarino ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Via Bologna n.138 - Napoli
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP1 dall'Avv.Gianluca Tellone ed elettivamente domiciliato in Via Medina n.61 – Napoli
Appellato
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 01.03.2017 l'odierno appellante convenne in giudizio CP dinanzi al Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro e Previdenza – l , esponendo in via preliminare di essere dipendente a tempo indeterminato fin dal 29.08.1988 del predetto
(sede di Napoli) con inquadramento nel livello C3 del CCNL del Comparto Enti CP2
Pubblici non economici, e di aver ricevuto con determina n.43 del 21.09.2016, all'esito del procedimento disciplinare, la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque giorni lavorativi.
Dedusse l'illegittimità della predetta sanzione per vizio procedimentale in ragione della mancata corrispondenza tra il fatto indicato nella contestazione di addebito, che aveva Par ad oggetto esclusivamente il pagamento - in difetto dei necessari controlli - della in deroga in favore dei dipendenti dell'azienda , ed il fatto riportato nella sanzione CP3 disciplinare, che aveva ad oggetto non solo l'omissione delle “forme più elementari di
1
Chiese, pertanto, l'annullamento della predetta sanzione conservativa in quanto illegittima.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, ammessi i mezzi di prova ed espletata prova per testi, con sentenza n.2334/2018 del 28.03.2018, pubblicata in data 29.5.2018, il
Tribunale adito, ritenuta fondata l'eccezione relativa al vizio procedimentale della mancanza di corrispondenza tra fatto contestato e fatto posto a fondamento della sanzione disciplinare - vizio che avrebbe leso il diritto di difesa del lavoratore – dichiarò CP l'illegittimità della sanzione discplinare irrogata, condannando l alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto in esecuzione della detta sanzione nonchè al pagamento delle spese del giudizio.
CP Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 20.06.2018 presso questa Corte, l propose appello deducendo che il fatto per il quale era stata irrogata la sanzione disciplinare fosse il medesimo e consistesse nell'emissione del nulla-osta ai pagamenti nonostante la mancanza di comunicazione dei modelli Unilav dei dipendenti della
, mentre la duplicazione dei pagamenti conseguente alla autorizzazione CP3 concessa non costituiva altro che una specificazione dell'originaria contestazione.
Chiese, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto in primo grado dal lavoratore. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, chiese il rigetto del proposto gravame Parte_1 in quanto infondato in fatto e in diritto con vittoria delle spese di lite.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n.1886/2021, pubblicata in data 24.05.2021, accolse l'appello con conseguente rigetto della domanda avanzata in primo grado da
, condannandolo altresì al pagamento delle spese del doppio grado Parte_1 di giudizio.
Pertanto, l'odierno appellante propose ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, affidandolo ai seguenti due motivi: 1) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art.360, co.
1. c.p.c.n.3 e 5 per avere la Corte d'Appello di Napoli deciso la lite violando il dettao del'art.7 della Legge 300 del 1970 – Per evidente mutazione del
2 fatto contestato rispetto al fatto sanzionato e/o per non aver contestato il fatto oggetto di sanzione al ricorrrente;
2) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art.360, co.
1. c.p.c.n.3 e 5 per avere la Corte d'Appello di Napoli deciso la lite violando il dettao del'art.7 della Legge 300 del 1970 – e dell'art.2 numero 5 lettere G della determina dirigenzale n.181 del 07/08/2014 – Violazione del principio della proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato – Omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
La Suprema Corte, con ordinanza n.35082/2022 del 22.09.2022, pubblicata in data
29.11.2022, rigettando il primo motivo del ricorso, accoglieva il secondo ritenendo che la Corte d'Appello aveva giudicato la sanzione proporzionata senza motivare in merito ai parametri regolamentari e contrattuali che disciplinano la gradazione delle sanzioni, e pertanto cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione.
Con atto depositato presso questa Corte in data 27.01.2023, ha Parte_3 proposto ricorso in riassunzione in sede di rinvio ex art. 353 c.p.c., per l'accoglimento della sua domanda in mancanza di proporzionalità della sanzione irrogatagli, con vittoria di spese di tutti i gradi del giudizio.
Si è costituita parte appellata chiedendo il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e in diritto con conseguente conferma della sanzione disciplinare applicata al lavoratore e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la presente causa è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte a seguito della riassunzione proposta dal , accoglie l'appello Pt_1 depositato dall in data 20/6/2018 dinanzi alla Corte. CP1
Giova ricordare, in via preliminare, che il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso in riassunzione in sede di rinvio ex art. 353 c.p.c. operato dalla Suprema Corte che – con ordinanza n.35082/2022 del 22.09.2022, pubblicata in data 29.11.2022 – ha cassato la sentenza n.1886/2021, depositata in data 24.05.2021, della Corte d'Appello di Napoli.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha disposto che “i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di
3 arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità (ex multis, da ultimo, Sez. 3,
n. 8225, 4/4/2013).Con l'ulteriore ricaduta che la denuncia del mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del “decisum” della sentenza di cassazione concreta denuncia di
“error in procedendo” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per aver operato il giudice stesso in ambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri di decisione, per la cui verifica la Corte di Cassazione ha tutti i poteri del giudice del fatto in relazione alla ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente, la quale va equiparata al giudicato, partecipando della qualità dei comandi giuridici, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilata, per l'intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche (Sez. L. n. 6461, 25/3/2005)” (Cass., sez. 2, 29 ottobre 2018, n. 27343).
Pertanto, al fine di rendere chiara la trattazione della domanda di parte appellante, conviene richiamare il perimetro del giudizio di rinvio tracciato dalla Corte di Cassazione in seno all'ordinanza n.35082/2022, del 22.09.2022 pubblicata in data 29.11.2022.
Ritenendo fondato il secondo motivo di ricorso in ordine alla violazione delle regole sulla valutazione della proporzionalità della sanzione, la Suprema Corte ha affermato che, in effetti, la Corte d'Appello ha giudicato la sanzione proporzionata senza motivare in merito ai parametri regolamentari e contrattuali che disciplinano la gradazione delle sanzioni.
L'appellante con l'odierno procedimento ha chiesto volersi dichiarare l'illegittimità della sanzione irrogatagli in quanto sproporzionata.
Orbene in ragione del decisum della Corte di Cassazione, il Collegio è chiamato a valutare - sotto il profilo della proporzionalità - la legittimità della sanzione disciplinare per cui è causa, alla luce dei parametri regolamentari e contrattuali richiamati dalla stessa Corte di Cassazione e precisamente l'art.2 comma 5 lett. g) del Regolamento di disciplina approvato dal Commissario Straordinario con Determinazione n.228 del
26.11.2009 (e del corrispondente art.16 comma 4 lett. g) del CCNL di settore) nonché dell'art.2 comma 6 lett. b) del predetto Regolamento di disciplina (e del corrispondente art.16 comma 5 lett. b) del CCNL di settore).
L'art.2 comma 5 lett. g) del Regolamento di disciplina prevede che: “la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 2, (…) g) altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per l'amministrazione, per gli utenti o per i terzi”.
L'art.2 comma 6 lett. b) del Regolamento prevede che: “la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni
4 si applica graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 2 per:
(…) b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 5”.
Ebbene, venendo alla fattispecie in esame, si rammenti che la violazione commessa dal lavoratore - in possesso della qualifica di C3 ed addetto specificamente all'esame delle domande presentate dai datori di lavoro per il pagamento della Cassa Integrazione - è consistita nell'aver disposto il pagamento della CIG (in deroga) in favore dei dipendenti dell'azienda in violazione delle basilari regole procedimentali ed organizzative CP3 dell'ente.
Tale condotta presenta un importante profilo di gravità ove si consideri, altresì, che ha autorizzato tale pagamento in data 01.08.2016 in violazione Parte_3 dell'espresso divieto comunicatogli a mezzo mail, nella medesima giornata dell'01.08.2016, dal superiore gerarchico, il Dirigente dr. . Persona_2
Pertanto, non avendo trovato alcun fondamento probatorio la circostanza allegata dal lavoratore secondo cui alcuni giorni prima dell'01.08.2016 il Dirigente lo avrebbe autorizzato verbalmente ad effettuare il detto pagamento, l'accertamento dei fatti così compiuto consente di sussumere la condotta contestata nell'ambito della norma collettiva, che rivela con chiarezza il proprio baricentro nell'espletamento dell'attività propria del dipendente in modo difforme dalle direttive e disposizioni aziendali.
Pertanto, alla luce di quanto sopra riferito nonché dei criteri di commisurazione della sanzione previsti dall'art.2 comma 2 del Regolamento di Disciplina, il Collegio ritiene che la sanzione di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per cinque giorni lavorativi CP irrogata dall a , sia proporzionata e vada pertanto confermata. Parte_1
Invero, la condotta tenuta dal dipendente di inosservanza dell'ordine del dirigente è stata intenzionale, infatti a fronte della e-mail dell'01.08.2016 ricevuta da parte del dott. Per_1
ha deciso comunque di eseguire i pagamenti non autorizzati. Parte_1
Gli obblighi violativi del dipendente rivestono una certa rilevanza, riguardando un delicato procedimento di spesa con significativo pericolo di danno patrimoniale per CP l , consistente nel rischio di pagamento di numerose prestazioni indebite in favore dei lavoratori della Proters.
Infine, la responsabilità del dipendente si appalesa accentuata laddove si consideri che lo stesso, inquadrato come C3 del CCNL del Comparto Enti Pubblici non economici, era addetto all'esame ed alla liquidazione delle domande presentate dai datori di lavoro per il pagamento della Cassa Integrazione, con competenze specialistiche in tale materia.
In definitiva, per le riferite argomentazioni, la Corte, pronunciando in sede di rinvio a seguito di Ordinanza della Corte di Cassazione del 22/9/2022, sul ricorso in riassunzione proposto da , accoglie l'appello proposto dall in data 20/6/2018 Parte_4 CP1
5 dinanzi a questa Corte d'Appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado dal ricorrente in riassunzione.
In ordine alle spese, la Corte rileva che esse seguono la soccombenza per i primi due gradi del giudizio e pertanto condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 1.950,00 per il primo grado ed euro 2.200,00 per il secondo grado, il tutto oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Cionondimeno compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione e di quello di rinvio, ritenendo che tali procedimenti siano stati determinati dall'omessa motivazione
(in seno alla sentenza n.1886/2021 della Corte d'Appello) delle ragioni della dichiarata proporzionalità della sanzione irrogata al lavoratore, omissione che pertanto non può riverberarsi a danno dell'odierno appellante in riassunzione.
P. Q. M.
La Corte pronunciando in sede di rinvio a seguito di Ordinanza della Corte di Cassazione del 22/9/2022:
• sul ricorso in riassunzione proposto da , accoglie l'appello Parte_4 proposto dall in data 20/6/2018 dinanzi a questa Corte d'Appello e, per CP1
l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado dal ricorrente in riassunzione;
• condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 1.950,00 per il primo grado ed euro 2.200,00 per il secondo grado, il tutto oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
• compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione e di quello di rinvio.
Napoli, 8-5-2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Raffaella Genovese Dott.Vincenza Totaro
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