Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 4477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4477 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, all'udienza dell'8/5/2025 tenutasi ex 127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 17309/2024 e vertente
TRA
(C.F. ), residente a[...] C.F._1
Giovanni Boccaccio, 1, SANA (NA), elettivamente domiciliato in via Luigi
Pirandello, 5, Napoli (NA), rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Scognamiglio (C.F.
), C.F._2
RICORRENTE
E
partita iva con sede legale in Napoli al Controparte_1 P.IVA_1
Centro Direzionale Isola B/3, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, sig. rappresentata e difesa, dall'avvocato CP_2
Giorgia Gaudino (C.F. ), presso lo studio della quale C.F._3
elettivamente domicilia in Napoli alla via Giuseppe Fiorelli n. 5
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
partita iva , con sede legale in Napoli al Centro Direzionale CP_1 P.IVA_2
Isola B/3, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, sig.
rappresentata e difesa, dall'avvocato Giorgia Gaudino (C.F. CP_2
alla via Giuseppe Fiorelli n. 5
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2/11/2021 e ritualmente notificato parte ricorrente agiva in giudizio deducendo:
- di aver prestato attività lavorativa in forma subordinata e continuativa, con la mansione di Operaio-Guardia Privata Giurata, livello 4 del ruolo tecnico- operativo dell'allora vigente CCNL di categoria (Dipendenti da Istituti e
Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari) alle dipendenze dell'
[...]
(C.F. , dal 06.02.1981 al Controparte_3 P.IVA_3
14.04.2010,
- di essere poi transitato alle dipendenze della (C.F. Controparte_1
) per effetto di cessione di ramo di azienda, dal 15.04.2010 al P.IVA_1
31.01.2021, per poi nuovamente transitare alle dipendenze della (C.F. CP_1
), per effetto di affitto d'azienda, dal 01.02.2021 al 30.03.2021, P.IVA_2
giorno in cui cessava il rapporto a seguito di dimissioni per pensionamento;
- di non aver ricevuto la somma di € 66.243,94 a titolo di TFR, come da conteggi allegati.
In diritto insisteva sulla responsabilità solidale delle resistenti ai sensi dell'art. 2112 c.c.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “DICHIARARE la nullità di ogni pattuizione, transazione e/o rinuncia eventualmente sottoscritta dal ricorrente;
II. ACCERTARE e
DICHIARARE l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, ai sensi dell'art. 2094 cc, ed il vincolo di solidarietà tra l'Istituto di Vigilanza Privata CP_3
la e la ai sensi dell'art 2112 cc;
III.
[...] Controparte_1 CP_1
ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del ricorrente alla corresponsione del TFR, così come determinato negli allegati conteggi;
IV. Per l'effetto, CONDANNARE la
[...]
e la in solido tra loro, al pagamento dell'importo di €66.243,94 a CP_1 CP_1
titolo di TFR, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione al soddisfo;
V. CONDANNARE, altresì, i resistenti in solido al pagamento delle spese e competenze professionali di lite, oltre spese generali, IVA e CPA”.
Si costituivano E le quali contestavano i conteggi Controparte_1 CP_1 prodotti da parte ricorrente evidenziando l'accantonamento di parte della somma dovuta presso il Fondo di Garanzia e la corresponsione di plurimi acconti. Pertanto, chiedevano il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese.
Con decreto del Presidente Coordinatore del 29.3.2023, il presente procedimento, inizialmente assegnato alla Dott.ssa e poi in sostituzione al GOP Dott.ssa Per_1 [...]
, veniva scardinato dal precedente ruolo e incardinato innanzi a questo Giudice. Per_2
Con ordinanza del 2.4.2024 il Giudice conferiva incarico peritale al fine di determinare correttamente le somme eventualmente dovute.
All'udienza del 4.2.2025 il giudice conferiva supplemento di ctu tenuto conto o che il ricorrente è stato dipendente della (C.F. )(visura Controparte_1 P.IVA_1
camerale) , dal 15.04.2010 al 31.01.2021, per poi nuovamente transitare alle dipendenze della (C.F. (visura camerale) , per effetto di affitto d'azienda , CP_1 P.IVA_2
dal 01.02.2021 al 30.03.2021, sicchè sensi dell' art 2112 c.c. era necessario ripartire la somma dovuta a titolo di TFR in relazione ai diversi periodi ed alle distinte responsabilità tenutasi ex art Quindi all' udienza dell' 8/5/2025, tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione decideva con sentenza.
Il ricorrente agisce nel presente giudizio al di ottenere il pagamento di somme a titolo di
TFR.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Preliminarmente occorre rilevare che non risulta controversa l'intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, per il periodo dal 06.02.1981 - 30.03.2021, tenuto conto delle risultanze della documentazione in atti, dell'istruttoria e delle allegazioni difensive rispettivamente proposte.
Sempre preliminarmente va rilevato che la domanda risulta proposta tanto nei confronti della che della , subentrata alla predetta , in virtù di un Controparte_1 CP_1 trasferimento d'azienda e con la quale il rapporto è proseguito sempre per effetto di fitto d'azienda in data 31.1.2021 fino alla data della cessazione avventa il 30/3/2022. Successivamente, a conferma del perdurare dello stato di crisi della Civin Vigilanza, la stessa ha depositato istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, alla quale è stata ammessa con Decreto del Tribunale di Napoli in data 23 settembre 2021 con avvenuta omologa.
Osserva questo giudice che la gestione dei contratti di lavoro subordinato interessati dall'affitto d'azienda è disciplinata dall'art. 2112 c.c., a norma del quale – in caso di trasferimento d'azienda, anche temporaneo, come nell'ipotesi dell'affitto di ramo d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il soggetto che riceve il complesso aziendale, e il dipendente conserva tutti i diritti che ne derivano. L'affittuario è, pertanto, tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'affittuario: al ricorrere di quest'ultima eventualità, l'effetto di sostituzione si produce esclusivamente tra contratti.
La questione è stata di recente riesaminata da Cass. 22 settembre 2011, n. 19291, che ha affermato il seguente principio di diritto: “in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod. civ. il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto prosegua con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di rapporto con lui svolto e calcolato fino alla data del trasferimento d'azienda, mentre il datore di lavoro cessionario è obbligato per questa stessa quota soltanto in ragione e nei limiti del vincolo di solidarietà previsto dall'art. 2112, secondo comma, cod. civ. Invece quest'ultimo, quale datore di lavoro cessionario, è l'unico obbligato al trattamento di fine rapporto quanto alla quota maturata nel periodo del rapporto intercorso successivamente al trasferimento d'azienda”. (Cfr. Cass. 11 settembre 2013, n. 20837; Cass. 14 maggio
2013, n. 11479; Cass. 22 settembre 2011, n. 19291).
Pertanto, per effetto del trasferimento di azienda la e la Controparte_1 CP_1
rispondono in solido dal 1983 al gennaio 2021 mentre la risponde in via CP_1
esclusiva solo limitatamente al periodo in cui il ricorrente ha lavorato con la predetta, ovvero dal febbraio 2021 al marzo 2021.
In relazione al TFR giova premettere che la disciplina dello stesso è contenuta nel Codice
Civile. In particolare, il comma 1 dell'art. 2120 prevede quanto segue: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.”
Costante giurisprudenza ha chiarito che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa (Cass. civ. n. 11579/2014; Cass. civ. n. 3894/2010).
Nel caso di specie risulta provato che il rapporto di lavoro è cessato in data 30.3.2021 come da busta paga allegata.
Sulla determinazione del TFR, preso atto delle contestazioni di parte resistente rispetto ai conteggi, delle asserite anticipazioni di TFR, nonché del riferimento al versamento di somme al Fondo Tesoreria INPS, questo Giudice riteneva necessario nominare un
Consulente al fine di procedere alla determinazione degli importi.
All' esito della ctu e dei relativi supplementi, il consulente formulava tre né distinti conteggi ovvero: uno senza detrarre gli importi relativi agli acconti a titolo di TFR dichiarati dalla né quelli indicati nei cedolini paga prodotti dalla Controparte_1
resistente( all 3 ctu 18/10/2024) , l' altro detraendo dall'importo di TFR spettante solo gli importi relativi agli acconti a titolo di TFR dichiarati dalla .e Controparte_1
quelli risultanti corrisposti dalle buste paga ( all 5 ctu 18/10/2024 ) ed infine un ultimo detraendo solo gli acconti dichiarati dalla ma non quelli risultanti dai CP_1
cedolini paga prodotti importi imputandoli agli anni di erogazione,( all 4 CTU
18/10/2024)
Questo giudice, facendo proprie le conclusioni cui perviene il ctu con motivata ed approfondita relazione, ritiene di fare propri i conteggi di cui a questa ultima ipotesi .
In senso difforme a detta posizione parte ricorrente richiama quanto statuito dalla Corte di Cassazione “Le buste paga, anche nel caso in cui siano sottoscritte dal lavoratore con la formula per ricevuta, costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è gravato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta
e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore.” cfr. doc.
6 - Cass. n. 21770 del
2022; Cass. n. 10306 del 2018; n. 13150 del 2016). Tuttavia la Suprema Corte con pronuncia n. 10633/2024, benchè confermi che se il datore non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria, rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma del dipendente stesso, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore, prevede tuttavia che l'onere ricade in capo al lavoratore solo nell'ipotesi in cui questi, dopo aver firmato la busta paga, contesti la corrispondenza tra la retribuzione indicata in detto documento e quella effettivamente erogata.”
Nel caso di specie, , il ricorrente ha assunto la mancata corresponsione del TFR, negando le anticipazioni presenti in busta paga perché solo figurative e, degli anticipi rivendicati dalla resistente, riconoscendo soltanto quelli relativi all'anno 1992 e 2008, senza tuttavia fornite alcuna prova a sostegno della propria contestazione
Pertanto facendo propri i conteggi di cui alla ipotesi elaborata dal ctu sopra precisata, che tiene conto solo degli acconti risultanti dalle buste paga, ma non di quelli dichiarati dalla ( all 4 ctu del 18/10/2024), va riconosciuta al ricorrente per il Controparte_1
periodo 6/2/1981 al 31/1/2021 a titolo di TFR la somma di €43079,26 , oltre interessi sulla somma via via rivalutata dalla maturazione al saldo , al cui pagamento vanno condannati in solido la . Controparte_4
Diversamente è tenuta a titolo esclusivo la per il TFR maturato CP_1 dall'1/2/2021 al 30/3/2021 pari ad euro 233,74 ( all. 1 supplemento ctu dell'11/4/2025 ) oltre interessi sulla somma via via rivalutata dalla maturazione al saldo, al cui pagamento va condannata in via esclusiva
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n 31 ottobre 2022 n. 32061
(trattandosi di unica domanda accolta solo in parte).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
- 1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna in solido ex art 2112
c.c. la e la al pagamento in favore del Controparte_1 CP_1
ricorrente, a titolo di TFR del complessivo importo di € 43.079,26, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione al saldo e la al pagamento a titolo di TFR per il CP_1
periodo dal 6//2/2021 al 30/3/2021 della somma di euro 233,74 oltre interessi sulla somma via via rivalutata dalla maturazione al saldo
- 2) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, a carico della la e la . in solido, in complessivi euro 3800,00 Controparte_1 CP_1
oltre rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge
- Si comunichi.
Napoli, 8.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca