Sentenza 20 aprile 2023
Ordinanza collegiale 31 ottobre 2024
Improcedibile
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/03/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02051/2025REG.PROV.COLL.
N. 07545/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7545 del 2023, proposto da:
NI IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agricadd s.r.l., Le Corgne s.a.a.r.l., Tenute del Cerro s.p.a., La Strada dei Sapori s.c.a., L’Angelo e La Margherita s.a.a.r.l., AN Montessoro Dall'Abaco, SE IN, RI LL, MB Spaziani, UD RU, Società Agricola Moriano s.s. di Morelli e C., RE EN, AL HI, ON GA, AN CC, non costituiti in giudizio;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00233/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Umbria;
Vista l’ordinanza collegiale n. 8694/2024 della Sezione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Consigliere Lorezo Cordì e udito, per parte appellante, l’avvocato Giorgio Vercillo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Considerato che parte appellante ha dedotto di aver ricevuto le PEC del 27.2.2025 e del 28.2.2025 con cui la Regione Umbria ha trasmesso i provvedimenti con i quali ha riconosciuto alla parte un contributo di euro 365.812,74, a fronte di una spesa ammissibile di euro 859.789,26, e ha confermato il nulla osta alla concessione del sostegno economico che era stato originariamente negato, dando luogo alla presente controversia.
2. Considerato che la parte ha esposto di non aver più interesse ad una decisione sul merito della domanda articolata con il ricorso introduttivo in ragione di tale sopravvenienza, chiedendo, quindi di dichiarare il ricorso improcedibile con compensazione delle spese di lite.
3. Ritenuto di dover prendere atto delle deduzioni di parte appellante (ricorrente in primo grado), adottando le consequenziali statuizioni.
4. Considerato che: i ) secondo consolidata giurisprudenza, “ ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a., nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde di unitarietà per il fatto di essere articolato in gradi distinti, sicché la sopravvenuta carenza o l'estinzione dell'interesse al ricorso di primo grado determina l'improcedibilità non solo dell'appello, ma anche dell'impugnazione originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado e comporta quindi, qualora non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante il solo giudizio di appello, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ” (cfr ., in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 febbraio 2020, n. 1443, e l’ulteriore giurisprudenza ivi indicata); ii ) alla luce di tali considerazioni l’appello va dichiarato improcedibile e, prima ancora, in annullamento senza rinvio della sentenza appellata, va dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado.
5. Ritenuto di compensare le spese del doppio grado di giudizio in ragione dell’esito della controversia e tenuto conto della mancata opposizione della Regione alla richiesta articolata sul punto dal sig. IN.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado e annulla senza rinvio la sentenza appellata; dichiara conseguentemente improcedibile l’appello. Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian ONtti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Hadrian ONtti |
IL SEGRETARIO