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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti
Magistrati:
dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice
nel proc. 2024/ 4194 R.V.G., promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, ha emesso la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti all'udienza del 22.01.25:
1) Affido super esclusivo del minore alla madre con collocamento prevalente presso la madre;
2) Contributo del padre al mantenimento del figlio nella misura complessiva di euro 600 mensili,
dalla data odierna, da versarsi alla madre entro il giorno 25 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici istat;
3) Ripartizione delle spese straordinarie per il figlio – secondo la disciplina del Protocollo adottato da Questo Tribunale - in misura del 50% a carico di ciascun genitore;
4) Assegno unico e detrazioni fiscali per il figlio in favore esclusivo della madre;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, la parte ricorrente ha chiesto la regolamentazione delle questioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore , nato dalla relazione non Per_1 matrimoniale con la parte resistente e riconosciuto da entrambi i genitori. All'udienza di comparizione delle parti del 22.01.25 le parti raggiungevano il seguente accordo transattivo:
1) Affido super esclusivo del minore alla madre con collocamento prevalente presso la madre;
2) Contributo del padre al mantenimento del figlio nella misura complessiva di euro 600 mensili, dalla data odierna, da versarsi alla madre entro il giorno 25 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici istat;
3) Ripartizione delle spese straordinarie per il figlio – secondo la disciplina del Protocollo adottato da Questo Tribunale - in misura del 50% a carico di ciascun genitore;
4) Assegno unico e detrazioni fiscali per il figlio in favore esclusivo della madre;
I procuratori delle parti chiedevano l'emissione di sentenza conforme ai suddetti accordi;
conseguentemente il Giudice delegato, ex art 473bis22, ult comma cpc, tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, le conclusioni congiunte delle parti indicano compiutamente le condizioni inerenti al regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore nato dalla loro relazione.
Poiché non sussistono profili di illegittimità e le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse del minore nonché congrue rispetto alle condizioni economiche dei genitori, va preso atto dell'accordo e va statuito in conformità ai punti delle conclusioni di cui in premessa.
In particolare l'affido super-esclusivo alla madre si giustifica alla luce del totale disinteresse dimostrato dal padre sin dalla nascita di , cui ha provveduto solo economicamente venendo Per_1 meno a qualsiasi compito di sostegno morale ed educativo, nonché a tempi anche minimi di incontro;
tant'è che nella comparsa costitutiva, il padre ha aderito alla richiesta della ricorrente , confermando di non essere interessato ad esercitare i compiti genitoriali sul figlio. Pertanto, anche la non previsione di minimi tempi d'incontro padre-figlio, rispecchia pienamente la situazione di fatto e rende inattuabili anche eventuali percorsi facilitatori (volti al ripristino della relazione padre- figlio), che questo Tribunale, in caso di sua disponibilità, avrebbe potuto disporre.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite.
per questi motivi
Definitivamente pronunciando:
1) Prende atto delle condizioni di cui ai punti sub 1-4 da intendersi qui integralmente trascritti;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Padova, 22/01/2025
Il Presidente rel
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti
Magistrati:
dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice
nel proc. 2024/ 4194 R.V.G., promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, ha emesso la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti all'udienza del 22.01.25:
1) Affido super esclusivo del minore alla madre con collocamento prevalente presso la madre;
2) Contributo del padre al mantenimento del figlio nella misura complessiva di euro 600 mensili,
dalla data odierna, da versarsi alla madre entro il giorno 25 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici istat;
3) Ripartizione delle spese straordinarie per il figlio – secondo la disciplina del Protocollo adottato da Questo Tribunale - in misura del 50% a carico di ciascun genitore;
4) Assegno unico e detrazioni fiscali per il figlio in favore esclusivo della madre;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, la parte ricorrente ha chiesto la regolamentazione delle questioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore , nato dalla relazione non Per_1 matrimoniale con la parte resistente e riconosciuto da entrambi i genitori. All'udienza di comparizione delle parti del 22.01.25 le parti raggiungevano il seguente accordo transattivo:
1) Affido super esclusivo del minore alla madre con collocamento prevalente presso la madre;
2) Contributo del padre al mantenimento del figlio nella misura complessiva di euro 600 mensili, dalla data odierna, da versarsi alla madre entro il giorno 25 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici istat;
3) Ripartizione delle spese straordinarie per il figlio – secondo la disciplina del Protocollo adottato da Questo Tribunale - in misura del 50% a carico di ciascun genitore;
4) Assegno unico e detrazioni fiscali per il figlio in favore esclusivo della madre;
I procuratori delle parti chiedevano l'emissione di sentenza conforme ai suddetti accordi;
conseguentemente il Giudice delegato, ex art 473bis22, ult comma cpc, tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, le conclusioni congiunte delle parti indicano compiutamente le condizioni inerenti al regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore nato dalla loro relazione.
Poiché non sussistono profili di illegittimità e le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse del minore nonché congrue rispetto alle condizioni economiche dei genitori, va preso atto dell'accordo e va statuito in conformità ai punti delle conclusioni di cui in premessa.
In particolare l'affido super-esclusivo alla madre si giustifica alla luce del totale disinteresse dimostrato dal padre sin dalla nascita di , cui ha provveduto solo economicamente venendo Per_1 meno a qualsiasi compito di sostegno morale ed educativo, nonché a tempi anche minimi di incontro;
tant'è che nella comparsa costitutiva, il padre ha aderito alla richiesta della ricorrente , confermando di non essere interessato ad esercitare i compiti genitoriali sul figlio. Pertanto, anche la non previsione di minimi tempi d'incontro padre-figlio, rispecchia pienamente la situazione di fatto e rende inattuabili anche eventuali percorsi facilitatori (volti al ripristino della relazione padre- figlio), che questo Tribunale, in caso di sua disponibilità, avrebbe potuto disporre.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite.
per questi motivi
Definitivamente pronunciando:
1) Prende atto delle condizioni di cui ai punti sub 1-4 da intendersi qui integralmente trascritti;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Padova, 22/01/2025
Il Presidente rel
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi