Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/05/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n°205/2022 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa Rossana Musumeci Giudice rel. dr.ssa Federica Bonsague Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 205 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Faraci per mandato in atti
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] l'[...], rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Gaetano La Venuta per mandato in atti resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 20 gennaio
2025, le parti concludevano come da note di trattazione scritta e scritti
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MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno giudizio origina dal ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto da nei confronti Parte_1 del coniuge separato La ricorrente chiedeva, in via CP_1 principale, la pronuncia di divorzio dal coniuge, risalendo la sentenza che aveva pronunciato la separazione al 15-22.6.2015 (sent. n. 651/2015), confermata in grado d'appello con sentenza n. 880/2017 del 12.5.2017
(cfr. sentenza della Corte d'appello di Palermo in atti).
Rappresentava che dal matrimonio erano nati due figli, e Per_1
, già maggiorenni ed economicamente indipendenti, nei confronti Per_2 dei quali, in sede di separazione, la ricorrente era stata onerata di versare un contributo al mantenimento mensile pari a € 250,00 per entrambi.
Chiedeva la pronuncia sullo status in relazione al matrimonio concordatario contratto con il convenuto in data 16.8.1980, con elisione dell'assegno di mantenimento versato in favore dei figli, già maggiorenni ed economicamente autosufficienti, essendo entrambi percettori di pensione di invalidità civile e reddito di cittadinanza, considerate, altresì, le proprie precarie condizioni economiche, essendo la stessa percettrice di reddito di cittadinanza dell'ammontare di € 500,00 mensili.
Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda di CP_1 divorzio, contestando, tuttavia, la rappresentazione dei fatti siccome offerta dalla ricorrente.
Precisava che i due figli e , seppur da tempo Per_2 Per_1 maggiorenni, non erano affatto economicamente indipendenti, essendo affetti l'uno da depressione endogena grave con comportamento psicotico con disturbo di personalità misto cluster b, con accertata riduzione della capacità lavorativa pari all'80%, e percettore di assegno di invalidità di circa € 280,00 mensili;
2 l'altro, da depressione maggiore, episodi ricorrenti gravi con sintomi psicotici e nevrosi fobico ossessiva grave, percettore di assegno di invalidità civile.
Rilevato che i due figli, seppur maggiorenni, fossero affetti da handicap grave, con conseguente applicazione in loro favore delle disposizioni dettate per i figli minori, chiedeva la conferma del contributo al mantenimento previsto in loro favore e a carico della madre in sede di separazione, pari a € 250,00 mensili, tenuto conto, altresì, delle condizioni economiche della ricorrente, che era sì percettrice del reddito di cittadinanza ma che, al contempo, godeva degli introiti del compagno convivente. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Il Presidente, esperito inutilmente il tentativo obbligatorio di conciliazione, con provvedimento del 21 novembre 2022, adottava i provvedimenti interinali, confermando le condizioni della separazione giudiziale pronunciata tra le parti, fatta eccezione per la misura dell'assegno di mantenimento ivi previsto in favore dei figli, rideterminata in € 125,00 mensili per il solo figlio , essendo trasferitosi Per_2 Per_1 altrove. Indi, rimetteva la causa innanzi all'istruttore.
Su istanza delle parti con sentenza non definitiva del 21.4.2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 16.8.1980; con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio del Giudice con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva istruita mediante la produzione di documentazione reddituale delle parti.
Il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 20.1.2025, ove veniva assunto in decisione con concessione dei termini di rito.
***
Preso atto della definizione, con la sentenza già emessa da questo
Tribunale, della questione relativa alla domanda principale di cessazione
3 degli effetti civili del matrimonio, devono in questa sede esaminarsi le altre domande proposte dalle parti.
Va subito premesso che l'unica questione oggi al vaglio del Collegio è quella relativa all'assegno di mantenimento in favore del figlio , oggi Per_2 di anni 34, dovendosi ritenere rinunciata la domanda di mantenimento in favore del figlio , oggi di anni 42, non riproposta negli scritti Per_1 conclusionali dal resistente e per il quale era già stato revocato l'assegno di mantenimento a carico della madre in sede di adozione di provvedimenti provvisori e urgenti.
Ritiene il Collegio che nessun contributo in favore di possa Per_2 essere posto a carico della madre per carenza di allegazione e prova da parte del resistente.
Sul punto basti osservare che: “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.” (cfr., ex multis, Cass. civ., n.
7015/2024).
Nel caso di specie il resistente rileva che sarebbe affetto da Per_2 handicap grave, con conseguente applicazione nei suoi riguardi dell'art. 337 septies comma 2 c.c., che dispone “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.”.
Ora, la ratio della norma è quello di creare una vera e propria figura protettiva dei figli maggiorenni portatori di handicap, con la volontà di
4 protrarre, anche dopo il compimento della maggiore età e per un tempo indeterminato, il dovere genitoriale di cura e di accudimento del figlio equiparabile a quello del genitore del figlio minore.
Conservano, dunque, efficacia le disposizioni che consentono al giudice di intervenire nell'ambito del conflitto familiare a tutela della prole maggiorenne portatrice di handicap grave, provvedendo in ordine alla disciplina dei tempi e delle modalità di frequentazione del genitore non convivente con il figlio maggiorenne disabile, nonché al dovere di mantenimento.
È invece da escludere l'applicazione delle norme sull'affidamento, sia esso condiviso o esclusivo, poiché, in caso contrario, si dovrebbe concludere che il figlio maggiorenne portatore di handicap grave è automaticamente privo della capacità di agire, cosa che potrà essere accertata solo nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno.
Tanto premesso, dalla documentazione offerta dal resistente a sostegno della domanda di mantenimento in favore di emerge che Per_2 questi, con decreto di omologa dell'accertamento sanitario del 6.3.2020 emesso dal giudice del lavoro nell'ambito del procedimento n. 2233/2018
r.g., è stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dell'80% a decorrere da maggio 2018.
Ora, l'invalidità riconosciuta in capo a non implica affatto Per_2 riconoscimento di handicap grave, da qualificarsi nei termini di cui alla L.
n. 104/1992, che giustificherebbe l'applicazione, nel caso di specie, della norma sopra richiamata.
L'art. 3 della Legge 104/1992 dispone testualmente: «È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione».
5 Nel caso di specie, tenuto conto della patologia da cui risulta affetto
, ritiene il tribunale che il suo status giuridico sia quello di figlio Per_2 maggiorenne non disabile, tenuto conto che la patologia descritta
(depressione endogena grave con comportamento psicotico con disturbo di personalità misto cluster b), seppur invalidante la capacità lavorativa dello stesso, non riduce significativamente la sua autonomia personale e pertanto non possa qualificarsi in termini di disabilità grave.
Pertanto, tenuto conto delle circostanze rappresentate nonché dell'età oggi raggiunta da , di anni 34, dunque, deve essere escluso Per_2 qualsivoglia obbligo di mantenimento in capo alla ricorrente in favore del figlio , e ciò in disparte ogni valutazione sulle condizioni Per_2 economiche delle parti, pure invocate dal resistente.
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L'esito del giudizio impone la compensazione delle spese di lite sostenute dalle parti nella misura della metà.
La restante metà deve essere posta a carico del resistente soccombente,
e, liquidata come in dispositivo alla stregua dei parametri previsti con
D.M. Giustizia n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. Giustizia n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa, applicando i valori minimi a tutte le fasi, sono pari a € 1.900,00 oltre accessori, disponendone il pagamento in favore dell'Erario, attesa l'ammissione provvisoria della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda di mantenimento per il figlio maggiorenne
, proposta dal resistente;
Per_2
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio nella misura della metà;
6 - condanna il resistente al pagamento della restante metà delle spese di lite, quantificate in € 1.900,00 oltre accessori, da versarsi in favore dell'Erario.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Termini Imerese, in data 20 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
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