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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/03/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7233/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7233 /2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...]ù) il Parte_1 C.F._1
19/01/1969, con l'avvocato Simona Falciano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano,
Via Monviso n. 28;
RICORRENTE contro
(c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
22/05/1994;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Nel merito:
A) AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
B) DICHIARARE, anche con sentenza parziale, la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
e con addebito alla moglie e con ogni conseguente statuizione;
[...] Controparte_1
C) ASSEGNARE la casa coniugale sita in Lissone (MB) Via Giuseppe Mazzini nr. 128 al marito sig.
[...]
intestatario del contratto di locazione ed effettivo unico occupante;
Parte_1
D) ACCERTARE E DICHIARARE che entrambi i coniugi sono autonomi e indipendenti economicamente pertanto ciascuno provvederà al proprio mantenimento e non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
E) DICHIARARE che ogni questione di natura economica e patrimoniale e stata già risolta tra i coniugi.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
DOMANDA DI DIVORZIO: All'esito del passaggio in giudicato della sentenza, anche parziale, che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 Legge 1° dicembre 1970, nr.
898, il ricorrente spiega sin d'ora domanda volta ad ottenere la pronuncia DI SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO tra e celebrato in AR (Costa Parte_1 Parte_2
Rica) e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lissone al NR. 159, P.II, Serie C-, come previsto dall'art. 473 bis cpc nr. 49.
Con riserva di poter ulteriormente articolare, precisare e integrare in virtù delle allegazioni di parte convenuta/resistente, anche in via istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis cpc nr. 17 che sin d'ora si formula richiesta.
In via istruttoria si chiede l'ammissione dei seguenti testi:
a) Signor presso EN AL PA CP_2
b) (cognome e indirizzo da verificare) CP_3
Sul seguente quesito:
1. E' vero che Lei ha intrapreso una relazione sessuale con la Signora dal 2023 al Controparte_1
2024
pagina 2 di 5 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 22.06.2022 con;
che dalla unione non nascevano figli;
di Controparte_1 aver scoperto che la moglie lo tradiva;
che ella ammetteva i tradimenti e lasciava la casa coniugale;
che entrambi i coniugi erano economicamente autosufficienti, in quanto avevano un'occupazione a tempo indeterminato;
domandava la separazione con addebito alla moglie, l'assegnazione a sé della casa coniugale,
e successivamente ex articolo 473bis.49 c.p.c. remissione in istruttoria per la pronuncia di divorzio.
Nonostante la ritualità della notifica la resistente non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Alla udienza del 27.3.2025 il ricorrente dichiarava: vivo nella casa coniugale, a Lissone, in locazione, con canone mensile di euro 460; lavoro alla Trocherin s.p.a. a Caponago, con reddito mensile di euro 1.400; mia moglie abita in un appartamento sopra il mio, insieme ad una nostra conoscente, anche se non so se è ancora lì, lavora in Ospedale, per una cooperativa, con reddito che non conosco. Ha una bambina, di 7 anni, il papà di questa bambina è in Costa Rica. Lei dopo avermi tradito è andata via di casa, io le avevo detto di non andare, anche per la bambina, ma lei è andata via perché stata con questa altra persona. Ancora oggi sta con questa persona, io ho sofferto tanto. Prima di questo tradimento andavamo
d'accordo, ma poi io ho capito che c'era qualcosa, lei era diventata distante da me, l'ha conosciuto sul lavoro, io ho messo il cellulare dietro al televisore e ho sentito che parlavano e sono rimasto molto male.
Il suo legale insiste nelle domande, e chiedeva di poter indicare nuovi testi e capitoli in altra memoria istruttoria.
*******
Ritenuto che :
- sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta dal ricorrente, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la richiesta delle parti, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, e lo sviluppo del processo – ove non è emersa alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c.;
pagina 3 di 5 - deve essere rigettata la domanda di addebito proposta dal ricorrente, non essendo stata raggiunta la prova che la resistente abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri coniugali, esplicanti incidenza causale sull'intollerabilità della convivenza.
Invero, la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge di un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (cfr. Cass. Sent. n. 25843/2013).
La pronuncia di addebito non può dunque fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'articolo 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ove non venga accertato che tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, irrilevante essendo ogni comportamento attuato quando già era maturata una situazione di intollerabilità del vivere comune (Cass. Sent. n. 12130/2001, Cass. Sent. n.
12383/2005, Cass. Ord. n. 11792/2021, Cass. Ord. n. 40795/2021, Cass. Ord. n. 11032 /2024).
Peraltro, l'indagine sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e sulla sua addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura o contrasto, occorrendo valutare il complessivo comportamento dei coniugi, nella continuità dei reciproci rapporti (cfr. Cass. Sent. n. 2648/1989).
Nel caso di specie, il ricorrente allega che la causa dell'intollerabilità della convivenza sarebbe da ricercare nelle relazioni extraconiugali intrattenute dalla moglie, la cui scoperta avrebbe portato alla separazione di fatto.
Egli- su cui gravava il relativo onere probatorio- non ha tuttavia fornito né articolato alcuna istanza istruttoria volta a dimostrare gli assunti, né con riferimento alla sussistenza di relazioni extraconiugali, né con riferimento alla loro incidenza causale sulla serenità del coniugio.
Invero, l'istanza istruttoria formulata (1. E' vero che Lei ha intrapreso una relazione sessuale con la Signora dal 2023 al 2024 con testi a) Signor presso EN AL PA;
b) Controparte_1 CP_2
(cognome e indirizzo da verificare)) non è ammissibile, sia poiché i testi non sono stati CP_3 compiutamente identificati, in spregio al disposto dell'articolo 244 c.p.c., sia perché essa – in ogni caso – non sarebbe stata sufficiente a dimostrare la qualità delle relazioni intrattenute dalle parti prima del presunto tradimento e dunque l'incidenza causale di quest'ultimo sull'intollerabilità della convivenza.
Non è invero sufficiente provare che l'altro coniuge abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri coniugali, laddove non venga fornita la prova che essi siano stati la causa (e non piuttosto la conseguenza) di un clima familiare invivibile.
La richiesta di termine per il deposito di nuova memoria ove articolare nuovi capitoli e indicare nuovi testi
è peraltro inammissibile, in quanto il nuovo sistema delle preclusioni processuali impone che tali attività vengano svolte ex articolo 473bis.17 c.p.c. prima della udienza ex articolo 473bis.21 c.p.c., e non ammette il loro recupero in fase successiva.
pagina 4 di 5 È pertanto impossibile al Collegio verificare la sussistenza dei presupposti della domanda, che deve essere rigettata.
- non può essere accolta la domanda di assegnazione della casa coniugale: il disposto dell'art. 337 sexies c.c. ha quale finalità precipua quella di garantire alla prole il mantenimento di un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Nel caso di specie, in difetto di collocamento di figli minori o convivenza con figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, non ricorrono i presupposti per l'assegnazione del bene, il cui godimento verrà disciplinato secondo la normativa ordinaria.
-Nessuna altra domanda è stata proposta e dunque alcuna altra statuizione deve essere assunta.
- avendo il ricorrente richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
-le spese di lite verranno regolamentate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 7233 /2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi nata a Parte_1
PERÙ il 19/01/1969 e nato a [...] il [...] , Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in data 22.6.2022 in AR Nandayure Guanacaste (Costarica)
2. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lissone per le annotazioni di legge (atto n. 159 parte II serie C anno 2022);
3.Rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
4. Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale al ricorrente;
5.rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
6. spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27.3.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7233 /2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...]ù) il Parte_1 C.F._1
19/01/1969, con l'avvocato Simona Falciano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano,
Via Monviso n. 28;
RICORRENTE contro
(c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
22/05/1994;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Nel merito:
A) AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
B) DICHIARARE, anche con sentenza parziale, la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
e con addebito alla moglie e con ogni conseguente statuizione;
[...] Controparte_1
C) ASSEGNARE la casa coniugale sita in Lissone (MB) Via Giuseppe Mazzini nr. 128 al marito sig.
[...]
intestatario del contratto di locazione ed effettivo unico occupante;
Parte_1
D) ACCERTARE E DICHIARARE che entrambi i coniugi sono autonomi e indipendenti economicamente pertanto ciascuno provvederà al proprio mantenimento e non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
E) DICHIARARE che ogni questione di natura economica e patrimoniale e stata già risolta tra i coniugi.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
DOMANDA DI DIVORZIO: All'esito del passaggio in giudicato della sentenza, anche parziale, che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 Legge 1° dicembre 1970, nr.
898, il ricorrente spiega sin d'ora domanda volta ad ottenere la pronuncia DI SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO tra e celebrato in AR (Costa Parte_1 Parte_2
Rica) e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lissone al NR. 159, P.II, Serie C-, come previsto dall'art. 473 bis cpc nr. 49.
Con riserva di poter ulteriormente articolare, precisare e integrare in virtù delle allegazioni di parte convenuta/resistente, anche in via istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis cpc nr. 17 che sin d'ora si formula richiesta.
In via istruttoria si chiede l'ammissione dei seguenti testi:
a) Signor presso EN AL PA CP_2
b) (cognome e indirizzo da verificare) CP_3
Sul seguente quesito:
1. E' vero che Lei ha intrapreso una relazione sessuale con la Signora dal 2023 al Controparte_1
2024
pagina 2 di 5 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 22.06.2022 con;
che dalla unione non nascevano figli;
di Controparte_1 aver scoperto che la moglie lo tradiva;
che ella ammetteva i tradimenti e lasciava la casa coniugale;
che entrambi i coniugi erano economicamente autosufficienti, in quanto avevano un'occupazione a tempo indeterminato;
domandava la separazione con addebito alla moglie, l'assegnazione a sé della casa coniugale,
e successivamente ex articolo 473bis.49 c.p.c. remissione in istruttoria per la pronuncia di divorzio.
Nonostante la ritualità della notifica la resistente non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Alla udienza del 27.3.2025 il ricorrente dichiarava: vivo nella casa coniugale, a Lissone, in locazione, con canone mensile di euro 460; lavoro alla Trocherin s.p.a. a Caponago, con reddito mensile di euro 1.400; mia moglie abita in un appartamento sopra il mio, insieme ad una nostra conoscente, anche se non so se è ancora lì, lavora in Ospedale, per una cooperativa, con reddito che non conosco. Ha una bambina, di 7 anni, il papà di questa bambina è in Costa Rica. Lei dopo avermi tradito è andata via di casa, io le avevo detto di non andare, anche per la bambina, ma lei è andata via perché stata con questa altra persona. Ancora oggi sta con questa persona, io ho sofferto tanto. Prima di questo tradimento andavamo
d'accordo, ma poi io ho capito che c'era qualcosa, lei era diventata distante da me, l'ha conosciuto sul lavoro, io ho messo il cellulare dietro al televisore e ho sentito che parlavano e sono rimasto molto male.
Il suo legale insiste nelle domande, e chiedeva di poter indicare nuovi testi e capitoli in altra memoria istruttoria.
*******
Ritenuto che :
- sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta dal ricorrente, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la richiesta delle parti, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, e lo sviluppo del processo – ove non è emersa alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c.;
pagina 3 di 5 - deve essere rigettata la domanda di addebito proposta dal ricorrente, non essendo stata raggiunta la prova che la resistente abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri coniugali, esplicanti incidenza causale sull'intollerabilità della convivenza.
Invero, la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge di un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (cfr. Cass. Sent. n. 25843/2013).
La pronuncia di addebito non può dunque fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'articolo 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ove non venga accertato che tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, irrilevante essendo ogni comportamento attuato quando già era maturata una situazione di intollerabilità del vivere comune (Cass. Sent. n. 12130/2001, Cass. Sent. n.
12383/2005, Cass. Ord. n. 11792/2021, Cass. Ord. n. 40795/2021, Cass. Ord. n. 11032 /2024).
Peraltro, l'indagine sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e sulla sua addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura o contrasto, occorrendo valutare il complessivo comportamento dei coniugi, nella continuità dei reciproci rapporti (cfr. Cass. Sent. n. 2648/1989).
Nel caso di specie, il ricorrente allega che la causa dell'intollerabilità della convivenza sarebbe da ricercare nelle relazioni extraconiugali intrattenute dalla moglie, la cui scoperta avrebbe portato alla separazione di fatto.
Egli- su cui gravava il relativo onere probatorio- non ha tuttavia fornito né articolato alcuna istanza istruttoria volta a dimostrare gli assunti, né con riferimento alla sussistenza di relazioni extraconiugali, né con riferimento alla loro incidenza causale sulla serenità del coniugio.
Invero, l'istanza istruttoria formulata (1. E' vero che Lei ha intrapreso una relazione sessuale con la Signora dal 2023 al 2024 con testi a) Signor presso EN AL PA;
b) Controparte_1 CP_2
(cognome e indirizzo da verificare)) non è ammissibile, sia poiché i testi non sono stati CP_3 compiutamente identificati, in spregio al disposto dell'articolo 244 c.p.c., sia perché essa – in ogni caso – non sarebbe stata sufficiente a dimostrare la qualità delle relazioni intrattenute dalle parti prima del presunto tradimento e dunque l'incidenza causale di quest'ultimo sull'intollerabilità della convivenza.
Non è invero sufficiente provare che l'altro coniuge abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri coniugali, laddove non venga fornita la prova che essi siano stati la causa (e non piuttosto la conseguenza) di un clima familiare invivibile.
La richiesta di termine per il deposito di nuova memoria ove articolare nuovi capitoli e indicare nuovi testi
è peraltro inammissibile, in quanto il nuovo sistema delle preclusioni processuali impone che tali attività vengano svolte ex articolo 473bis.17 c.p.c. prima della udienza ex articolo 473bis.21 c.p.c., e non ammette il loro recupero in fase successiva.
pagina 4 di 5 È pertanto impossibile al Collegio verificare la sussistenza dei presupposti della domanda, che deve essere rigettata.
- non può essere accolta la domanda di assegnazione della casa coniugale: il disposto dell'art. 337 sexies c.c. ha quale finalità precipua quella di garantire alla prole il mantenimento di un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Nel caso di specie, in difetto di collocamento di figli minori o convivenza con figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, non ricorrono i presupposti per l'assegnazione del bene, il cui godimento verrà disciplinato secondo la normativa ordinaria.
-Nessuna altra domanda è stata proposta e dunque alcuna altra statuizione deve essere assunta.
- avendo il ricorrente richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
-le spese di lite verranno regolamentate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 7233 /2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi nata a Parte_1
PERÙ il 19/01/1969 e nato a [...] il [...] , Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in data 22.6.2022 in AR Nandayure Guanacaste (Costarica)
2. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lissone per le annotazioni di legge (atto n. 159 parte II serie C anno 2022);
3.Rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
4. Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale al ricorrente;
5.rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
6. spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27.3.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi pagina 5 di 5