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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20924/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona del dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 20924/2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
nata a [...] il [...] Controparte_1
( ), residente in [...], CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Bacoli (NA) al Viale Olimpico n. 42 presso lo studio dell'Avv. Mirko Palumbo che la rappresenta e la difende;
Attrice
CONTRO con sede in Mogliano Veneto (TV), alla Via Controparte_2
Marocchesa n. 14, (P. IVA , in persona dell'Amministratore Delegato e P.IVA_1
Direttore Generale dr. e del Dirigente dr. , Controparte_3 Controparte_4
nella loro qualità di legali rappresentanti della società, elett.te dom.ta in Napoli alla via Santa Lucia 15 presso l'avv. Aniello De Ruberto che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti 18.12.14 con atto per Notaio Persona_1
in Treviso rep. n. 186905/30367.
[...]
Convenuta
Conclusioni: come da note scritte depositate dall'attrice in data 06.12.2023 e della 1 convenuta in data 05.12.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva Controparte_5
in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la affinchè fosse Controparte_2
condannata al risarcimento dei danni relativi al sinistro oggetto di causa.
Deduceva l'attrice che in data 03.003.2019 alle ore 11.30 circa, percorreva, in qualità di pedone, le strisce pedonali site in Napoli (Na) alla Via Broggia.
In dette circostanze di tempo e di luogo, la sig.ra veniva investita da un motociclo condotto da un uomo che indossava il casco e, a causa dell'impatto, rovinava violentemente al suolo riportando gravi lesioni personali, in particolare al braccio destro.
Il conducente del ciclomotore si dileguava rapidamente omettendo di prestare soccorso e non consentendo la rilevazione del numero di targa.
A seguito dell'impatto si rendeva necessario il trasporto in Ambulanza presso il
Pronto Soccorso dell'ospedale dei Colli ove le veniva diagnosticato trauma cranico e frattura del collo chirurgico dell'omero destro. L'odierna attrice veniva ricoverata presso il suddetto nosocomio ed operata in data 11.03.2019 e dimessa in data
14.03.2019.
A tale operazione seguivano numerosi controlli clinici e strumentali nei mesi successivi ed in data 4.10.2019 veniva dichiarata clinicamente guarita. A seguito di visita medico legale venivano accertati postumi di invalidità permanente nella misura del 14-15%, una inabilità temporanea totale pari a giorni 30, una inabilità temporanea parziale al 75% pari a giorni 30, al 50% per ulteriori giorni 90 ed al 25% per ulteriori giorni 90;
2 In data 11.01.2021 si costituiva la la quale chiedeva: “Perché l'avversa CP_2
domanda sia dichiarata nulla, inammissibile, improcedibile ed infondata e comunque sia rigettata con vittoria di spese. In via istruttoria si impugna e ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale articolata ex adverso, relativamente alle circostanze valutative ivi contenute, non demandabili ai testi o a quelle da provarsi documentalmente. In ogni caso si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale contraria sui capi avversi che dovessero essere ritenuti ammissibili e con gli stessi testi che si fanno propri In ordine all'espletanda CTU per l'accertamento e la valutazione delle pretese lesioni sofferte da controparte in occasione del denunziato incidente della strada, si chiede che il Giudice, in aggiunta a quelli da lui predisposti, voglia rivolgere all'ausiliario il seguente quesito: “stabilisca il CTU se le lesioni refertate siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo ai sensi dell'art. 32, comma 3 ter, della legge n. 27 del 24 marzo 2012; se abbiano provocato una menomazione dell'integrità psicofisica dell'offesa (c.d. danno biologico) soltanto temporanea ovvero anche permanente;
se consideri rilevanti le menomazioni derivanti dall'evento traumatico che incidono comunque sul modo di essere della persona e sul suo stato di benessere, in quanto ne sopprimono o ne limitano le consuete attività, anche soltanto potenziali, non escluse quelle del tempo libero e di svago”. Si chiede altresì autorizzarsi l'acquisizione agli atti di causa di copia delle dichiarazioni rese dalla sig.ra al drappello di PS presso CP_1 Controparte_1
l'Ospedale “CTO” di Napoli ove sarebbe stata refertata in data 3.3.2019 a seguito del sinistro per cui è causa nonché copia degli atti penali relativi alle indagini eventualmente svolte dalle competenti autorità. testi che si fanno propri”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 03.05.2022 venivano escussi i testi: Tes_1
amica del figlio della sig.ra e , figlio della sig.ra
[...] CP_1 Testimone_2
All'udienza del08.05.2022, il Giudice ritenuta la causa matura per la CP_1
decisione, rinviava all'udienza del 24.09.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg).
3 La domanda è infondata e va pertanto rigettata per i motivi che seguono.
L'atto di citazione presentato dalla parte attrice risulta poco dettagliato, carente e di natura generica, in quanto non fornisce una descrizione sufficientemente chiara, dettagliata e precisa della dinamica dell'incidente che costituisce la base della domanda risarcitoria.
Nell'atto introduttivo, l'odierna attrice così narrava: “in data 3 marzo 2019, verso le ore 11:30 circa, in Napoli alla via Broggia, la sig.ra stava Controparte_1
attraversando la strada sulle strisce pedonali allorquando veniva investita da un motociclo condotto da un uomo che indossava il casco”.
Da quanto appena riportato nulla si evince in merito ai punti di impatto tra la sig.ra ed il motociclo, né si comprende la provenienza e la direzione del veicolo investitore.
Sebbene in atti successivi, quali la memoria ex art. 183 VI comma cpc I termine e la nota conclusionale, l'attrice abbia cercato di chiarire in maniera più articolata la ricostruzione dei fatti, è evidente che l'atto di citazione inizialmente redatto non adempie in modo adeguato all'obbligo di fornire al convenuto tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione del sinistro.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, è necessario che l'atto di citazione sia chiaro, preciso e dettagliato al fine di consentire un'adeguata difesa. Tale atto introduttivo deve dunque essere redatto in modo tale da offrire al convenuto una chiara comprensione dei fatti e dell'oggetto della controversia così da poter consentire allo stesso di preparare al meglio la sua difesa.
In particolare, la lacunosità e la vaghezza con cui è stata delineata la dinamica dell'incidente, così come esposta nell'atto di citazione, non consentono di delineare un quadro chiaro e circostanziato degli eventi che hanno dato origine alla controversia.
Inoltre, si rileva una contraddizione sostanziale tra quanto riportato nell'atto di citazione e le dichiarazioni che la parte attrice ha fornito al personale medico del
Pronto Soccorso subito dopo l'incidente.
Nella Scheda di Triage e nel verbale di accettazione delle Prestazioni Sanitarie nr.
4 20190005310/10 del Presidio Ospedaliero “C.T.O.” di Napoli il dott. Controparte_6
così riportava: “riferisce di essere stata scippata stamane in zona museo a Napoli alle ore 11.00, lamenta dolore alla spalla destra”. Ed ancora: “Vittima di uno scippo al
Museo Nazionale. Cade a terra procurandosi una frattura alla spalla dx”.
In tali dichiarazioni non viene effettuato alcun riferimento ad omissioni di soccorso o alla fuga di veicoli rimasti non identificati.
Appare dunque evidente la discrepanza tra le dichiarazioni rese dalla stessa al momento del ricovero ospedaliero alla ricostruzione successivamente offerta in sede processuale.
L'incongruenza tra le dichiarazioni iniziali, rese in un momento immediatamente successivo all'incidente, e quelle successivamente presentate in sede processuale, mina la credibilità complessiva della versione dell'incidente fornita dalla parte attrice.
Invero, una simile divergenza tra le dichiarazioni iniziali e quelle successive non solo indebolisce la fondatezza della domanda risarcitoria, ma implica anche una sostanziale inaffidabilità della ricostruzione dei fatti presentata in sede processuale.
Venendo inoltre all'esame delle dichiarazioni testimoniali avvenute in data
03.05.2022 occorre effettuare alcune precisazioni.
In tale udienza venivano ascoltati i testi e , che sono Tes_1 Testimone_2
rispettivamente l'amica del figlio della sig.ra ed il figlio della sig.ra CP_1
Come chiarito dalla Cassazione, con ordinanza n. 27791/2021, “in materia CP_1
di prova testimoniale, non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti, alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale”. Tuttavia, sebbene le dichiarazioni testimoniali non possano essere escluse a priori, si osserva che, nel contesto complessivo della presente causa, tali dichiarazioni non possono essere considerate del tutto attendibili.
In particolare, esse rispondo a circostanze di fatto che risultano essere più dettagliate rispetto a quanto riportato nell'atto di citazione, rispondendo a domande relative a circostanze più precise e dettagliate non previamente menzionate, con conseguente compromissione della veridicità e consistenza delle testimonianze stesse.
5 Alla luce di tale contesto, è evidente che la domanda risarcitoria proposta dall'attore non possa essere accolta.
La mancanza di una descrizione adeguata e la contraddittorietà tra le dichiarazioni rese in occasione dell'incidente e quelle fornite in seguito inducono a ritenere che la versione prospettata dall'attore non possa essere ritenuta attendibile. Pertanto, risulta giustificato il rigetto della domanda, in quanto la ricostruzione degli eventi appare carente sotto il profilo della coerenza logica e della veridicità, elementi che costituiscono presupposti imprescindibili per l'accoglimento di una richiesta risarcitoria.
Le spese di ctu seguono il criterio della soccombenza e vengono definitivamente poste a carico di parte attrice.
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'attrice e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita in considerazione del principio della ragione più fluida.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da così provvede: CP_1
- rigetta la domanda e per l'effetto condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimb.forf come per legge;
6 - pone le spese della CTU a carico dell'attrice.
Così deciso in Napoli il 3.01.25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
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TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona del dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 20924/2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
nata a [...] il [...] Controparte_1
( ), residente in [...], CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Bacoli (NA) al Viale Olimpico n. 42 presso lo studio dell'Avv. Mirko Palumbo che la rappresenta e la difende;
Attrice
CONTRO con sede in Mogliano Veneto (TV), alla Via Controparte_2
Marocchesa n. 14, (P. IVA , in persona dell'Amministratore Delegato e P.IVA_1
Direttore Generale dr. e del Dirigente dr. , Controparte_3 Controparte_4
nella loro qualità di legali rappresentanti della società, elett.te dom.ta in Napoli alla via Santa Lucia 15 presso l'avv. Aniello De Ruberto che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti 18.12.14 con atto per Notaio Persona_1
in Treviso rep. n. 186905/30367.
[...]
Convenuta
Conclusioni: come da note scritte depositate dall'attrice in data 06.12.2023 e della 1 convenuta in data 05.12.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva Controparte_5
in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la affinchè fosse Controparte_2
condannata al risarcimento dei danni relativi al sinistro oggetto di causa.
Deduceva l'attrice che in data 03.003.2019 alle ore 11.30 circa, percorreva, in qualità di pedone, le strisce pedonali site in Napoli (Na) alla Via Broggia.
In dette circostanze di tempo e di luogo, la sig.ra veniva investita da un motociclo condotto da un uomo che indossava il casco e, a causa dell'impatto, rovinava violentemente al suolo riportando gravi lesioni personali, in particolare al braccio destro.
Il conducente del ciclomotore si dileguava rapidamente omettendo di prestare soccorso e non consentendo la rilevazione del numero di targa.
A seguito dell'impatto si rendeva necessario il trasporto in Ambulanza presso il
Pronto Soccorso dell'ospedale dei Colli ove le veniva diagnosticato trauma cranico e frattura del collo chirurgico dell'omero destro. L'odierna attrice veniva ricoverata presso il suddetto nosocomio ed operata in data 11.03.2019 e dimessa in data
14.03.2019.
A tale operazione seguivano numerosi controlli clinici e strumentali nei mesi successivi ed in data 4.10.2019 veniva dichiarata clinicamente guarita. A seguito di visita medico legale venivano accertati postumi di invalidità permanente nella misura del 14-15%, una inabilità temporanea totale pari a giorni 30, una inabilità temporanea parziale al 75% pari a giorni 30, al 50% per ulteriori giorni 90 ed al 25% per ulteriori giorni 90;
2 In data 11.01.2021 si costituiva la la quale chiedeva: “Perché l'avversa CP_2
domanda sia dichiarata nulla, inammissibile, improcedibile ed infondata e comunque sia rigettata con vittoria di spese. In via istruttoria si impugna e ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale articolata ex adverso, relativamente alle circostanze valutative ivi contenute, non demandabili ai testi o a quelle da provarsi documentalmente. In ogni caso si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale contraria sui capi avversi che dovessero essere ritenuti ammissibili e con gli stessi testi che si fanno propri In ordine all'espletanda CTU per l'accertamento e la valutazione delle pretese lesioni sofferte da controparte in occasione del denunziato incidente della strada, si chiede che il Giudice, in aggiunta a quelli da lui predisposti, voglia rivolgere all'ausiliario il seguente quesito: “stabilisca il CTU se le lesioni refertate siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo ai sensi dell'art. 32, comma 3 ter, della legge n. 27 del 24 marzo 2012; se abbiano provocato una menomazione dell'integrità psicofisica dell'offesa (c.d. danno biologico) soltanto temporanea ovvero anche permanente;
se consideri rilevanti le menomazioni derivanti dall'evento traumatico che incidono comunque sul modo di essere della persona e sul suo stato di benessere, in quanto ne sopprimono o ne limitano le consuete attività, anche soltanto potenziali, non escluse quelle del tempo libero e di svago”. Si chiede altresì autorizzarsi l'acquisizione agli atti di causa di copia delle dichiarazioni rese dalla sig.ra al drappello di PS presso CP_1 Controparte_1
l'Ospedale “CTO” di Napoli ove sarebbe stata refertata in data 3.3.2019 a seguito del sinistro per cui è causa nonché copia degli atti penali relativi alle indagini eventualmente svolte dalle competenti autorità. testi che si fanno propri”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 03.05.2022 venivano escussi i testi: Tes_1
amica del figlio della sig.ra e , figlio della sig.ra
[...] CP_1 Testimone_2
All'udienza del08.05.2022, il Giudice ritenuta la causa matura per la CP_1
decisione, rinviava all'udienza del 24.09.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg).
3 La domanda è infondata e va pertanto rigettata per i motivi che seguono.
L'atto di citazione presentato dalla parte attrice risulta poco dettagliato, carente e di natura generica, in quanto non fornisce una descrizione sufficientemente chiara, dettagliata e precisa della dinamica dell'incidente che costituisce la base della domanda risarcitoria.
Nell'atto introduttivo, l'odierna attrice così narrava: “in data 3 marzo 2019, verso le ore 11:30 circa, in Napoli alla via Broggia, la sig.ra stava Controparte_1
attraversando la strada sulle strisce pedonali allorquando veniva investita da un motociclo condotto da un uomo che indossava il casco”.
Da quanto appena riportato nulla si evince in merito ai punti di impatto tra la sig.ra ed il motociclo, né si comprende la provenienza e la direzione del veicolo investitore.
Sebbene in atti successivi, quali la memoria ex art. 183 VI comma cpc I termine e la nota conclusionale, l'attrice abbia cercato di chiarire in maniera più articolata la ricostruzione dei fatti, è evidente che l'atto di citazione inizialmente redatto non adempie in modo adeguato all'obbligo di fornire al convenuto tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione del sinistro.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, è necessario che l'atto di citazione sia chiaro, preciso e dettagliato al fine di consentire un'adeguata difesa. Tale atto introduttivo deve dunque essere redatto in modo tale da offrire al convenuto una chiara comprensione dei fatti e dell'oggetto della controversia così da poter consentire allo stesso di preparare al meglio la sua difesa.
In particolare, la lacunosità e la vaghezza con cui è stata delineata la dinamica dell'incidente, così come esposta nell'atto di citazione, non consentono di delineare un quadro chiaro e circostanziato degli eventi che hanno dato origine alla controversia.
Inoltre, si rileva una contraddizione sostanziale tra quanto riportato nell'atto di citazione e le dichiarazioni che la parte attrice ha fornito al personale medico del
Pronto Soccorso subito dopo l'incidente.
Nella Scheda di Triage e nel verbale di accettazione delle Prestazioni Sanitarie nr.
4 20190005310/10 del Presidio Ospedaliero “C.T.O.” di Napoli il dott. Controparte_6
così riportava: “riferisce di essere stata scippata stamane in zona museo a Napoli alle ore 11.00, lamenta dolore alla spalla destra”. Ed ancora: “Vittima di uno scippo al
Museo Nazionale. Cade a terra procurandosi una frattura alla spalla dx”.
In tali dichiarazioni non viene effettuato alcun riferimento ad omissioni di soccorso o alla fuga di veicoli rimasti non identificati.
Appare dunque evidente la discrepanza tra le dichiarazioni rese dalla stessa al momento del ricovero ospedaliero alla ricostruzione successivamente offerta in sede processuale.
L'incongruenza tra le dichiarazioni iniziali, rese in un momento immediatamente successivo all'incidente, e quelle successivamente presentate in sede processuale, mina la credibilità complessiva della versione dell'incidente fornita dalla parte attrice.
Invero, una simile divergenza tra le dichiarazioni iniziali e quelle successive non solo indebolisce la fondatezza della domanda risarcitoria, ma implica anche una sostanziale inaffidabilità della ricostruzione dei fatti presentata in sede processuale.
Venendo inoltre all'esame delle dichiarazioni testimoniali avvenute in data
03.05.2022 occorre effettuare alcune precisazioni.
In tale udienza venivano ascoltati i testi e , che sono Tes_1 Testimone_2
rispettivamente l'amica del figlio della sig.ra ed il figlio della sig.ra CP_1
Come chiarito dalla Cassazione, con ordinanza n. 27791/2021, “in materia CP_1
di prova testimoniale, non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti, alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale”. Tuttavia, sebbene le dichiarazioni testimoniali non possano essere escluse a priori, si osserva che, nel contesto complessivo della presente causa, tali dichiarazioni non possono essere considerate del tutto attendibili.
In particolare, esse rispondo a circostanze di fatto che risultano essere più dettagliate rispetto a quanto riportato nell'atto di citazione, rispondendo a domande relative a circostanze più precise e dettagliate non previamente menzionate, con conseguente compromissione della veridicità e consistenza delle testimonianze stesse.
5 Alla luce di tale contesto, è evidente che la domanda risarcitoria proposta dall'attore non possa essere accolta.
La mancanza di una descrizione adeguata e la contraddittorietà tra le dichiarazioni rese in occasione dell'incidente e quelle fornite in seguito inducono a ritenere che la versione prospettata dall'attore non possa essere ritenuta attendibile. Pertanto, risulta giustificato il rigetto della domanda, in quanto la ricostruzione degli eventi appare carente sotto il profilo della coerenza logica e della veridicità, elementi che costituiscono presupposti imprescindibili per l'accoglimento di una richiesta risarcitoria.
Le spese di ctu seguono il criterio della soccombenza e vengono definitivamente poste a carico di parte attrice.
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'attrice e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita in considerazione del principio della ragione più fluida.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da così provvede: CP_1
- rigetta la domanda e per l'effetto condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimb.forf come per legge;
6 - pone le spese della CTU a carico dell'attrice.
Così deciso in Napoli il 3.01.25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
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