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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 5041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5041 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5552/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5552/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iliato in Salerno, alla via F. Galdo n. . Roberto Lenza, che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 CodiceFiscale_2 miciliata in Piaggine (SA), alla via Nicol presso lo studio dell'avv. Mariangela Bruno dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 23 luglio 2025, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario c in data 25 CP_1 settembre 2021 in Teggiano (SA) e che, dall'unione coniugale, era nata una figlia, (14.07.2022), chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge. Per_1 rticolare, il ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile a causa della profonda incompatibilita caratteriale tra i coniugi con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis;
pertanto, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni gia indicate nel ricorso introduttivo. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla CP_1 richiesta di separazione e chiedeva la regola pporti personali e patrimoniali delle parti nell'interesse della figlia minore alle condizioni di cui alla memoria di costituzione. All'udienza del 4 dicembre 2025, il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti.
2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue: A) La casa coniugale sita in Giffoni Valle Piana (SA) alla via G, Falivene n. 2 sarà assegnata al sig. e la signora formula espressa rinuncia Parte_1 CP_1 ad avvalersi dell B) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo Persona_2 le disposizioni sull' iso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa con la madre in Sala Consilina (SA). Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. C) Il SI. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la Parte_1 facoltà di la figlia tutti i fine settimana dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 18,00 della domenica e, quando possibile, il pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00. In ogni caso, i tempi di frequentazione della minore con i genitori si svolgeranno secondo la più ampia libertà e in seguito ad accordi di volta in volta da questi assunti con un congruo preavviso, e nel rispetto del diritto della figlia minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive il padre e la madre concorderanno in modo più libero possibile e secondo le loro esigenze i giorni ed i periodi di rispettiva permanenza insieme alla propria figlia. Nell'interesse e nel rispetto della minore, le pattuizioni dovranno intendersi le più ampie possibili e non precostituite. Potranno essere modificate in qualunque momento con il mutuo consenso dei genitori ed un congruo preavviso pari ad almeno 5 giorni (fatte salve, ovviamente, necessità lavorative impreviste di uno dei due genitori). Tuttavia solo nella denegata ipotesi e in caso di futuro non auspicato disaccordo tra le parti si pattuisce quanto segue: Fino al compimento del quinto anno di età del figlio
- tutti i fine settimana, dal venerdì dalle ore 18:00 alle ore 18:00 della domenica immediatamente successiva la figlia starà con il padre, fatte salve impreviste esigenze lavorative dei due genitori che devono essere comunicate all'altro almeno 5 giorni prima;
-due/tre pomeriggi infrasettimanali, compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori, la figlia potrà trascorrerli con il padre dalle 16:00 alle 18,30;
-durante le festività natalizie, di anno in anno, sempre sino al compimento del quinto anno di età, la figlio trascorrerà con un genitore la vigilia del 24 dicembre e con l'altro il 25 dicembre e il 31 dicembre con un genitore e l'i gennaio con l'altro così, in modo alternato, di anno in anno. Il giorno 6 gennaio la figlia lo trascorrerà ad anni alterni con i rispettivi genitori. Con l'ulteriore precisazione che in tali date di festività la bambina non pernotterà con il padre, fatto sempre salvo il diritto del pernotto sopra stabilito, in modo da poter rispettare la permanenza della festività immediatamente successiva con la madre. -anche le festività pasquali saranno gestite alternando di anno in anno tra i due genitori la Domenica di Pasqua, e il Lunedì dell'Angelo; -durante il periodo estivo, si procede secondo la normale turnazione, a fine settimana alternate, fatte salve impreviste esigenze lavorative dei due genitori che devono essere comunicate all'altro almeno 5 giorni prima;
Dal compimento del quinto anno di età del figlio - a fine settimana alternate, dal venerdì dalle ore 14:00 alle ore 19:00 della domenica immediatamente successiva, fatte salve impreviste esigenze lavorative dei due genitori che devono essere comunicate all'altro almeno 5 giorni prima;
-due/tre pomeriggi infrasettimanali il figlio potrà trascorrerli con il padre, dalle ore 15:00 alle оrе 20.00;
-durante le festività natalizie la figlia trascorrerà almeno sette giorni presso il padre, alternando i periodi, di anno in anno con la madre, tenendo conte che il giorno 24 dicembre lo trascorrerà con un genitore e il giorno 25 con l'altro genitore e così, in modo alternato, anche il giorno 31 dicembre con il successivo primo gennaio. Il giorno 6 gennaio la figlia lo trascorrerà ad anni alterni con uno dei due genitori;
-anche per le festività pasquali, si alterneranno le permanenze della bambina, di anno in anno tra i due genitori la Domenica di Pasqua, e il Lunedi dell'Angelo;
- durante il periodo estivo, oltre all'ordinaria frequentazione, quindici giorni consecutivi con il padre e con la madre ove gli stessi vorranno con sé condurli, nel periodo che dovrà essere comunicato al padre e alla madre con congruo termine;
In ogni caso, tali accordi sono vincolanti per le parti nel solo ed esclusivo interesse della figlia minore. Qualora uno dei due genitori, in più occasioni e senza fornire valide motivazioni, non osserva le pattuizioni di cui sopra, tali accordi potranno essere oggetto di revisione in sede di modifica delle condizioni da parte dell'altro genitore con richiesta di condanna alle spese di lite. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. D) Il SI. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di Parte_1 mantenim della figlia e del coniuge, la somma globale di €.400,00 (euro quattrocento/00), di cui € 300,00 per la figlia ed € 100,00 per il coniuge disoccupato da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito delle presenti condizioni, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/e bancario (o altro metodo di pagamento tracciabile, ad es. ricarica Postepay) intestato alla SI.ra , entro e non oltre il giorno 25 di ogni CP_1 mese solare. L'assegno unico in favore del figlio viene interamente devoluto a favore del padre. E) Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta per Parte_1 CP_1 cento) di tutte le spese straordinarie - che saranno preventivamente concordate tra i genitori - che dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia dietro semplice Per_1 presentazione del documento fiscale comprovante la relativa s In particolare, i genitori si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento - autobus, mensa e ripetizioni). Il sig. pagherà Parte_1 per intero le spese per la mensa scolastica della figlia. Preve che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. F) Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Parte_1 nell'inter ia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente. G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. H) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio di documenti di identità validi per l'espatrio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. I) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Devono essere compiute le formalita di rito. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, anche in virtu dell'accordo tra le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...]
Salerno il 13.11.1983, C.F.: , nata CodiceFiscale_1 CP_1
a OL (SA) il 23.06.1988, ratto CodiceFiscale_2 matrimonio concordatario in;
b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Teggiano (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2021, Atto n. 17, Parte II, Serie A); d) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5552/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iliato in Salerno, alla via F. Galdo n. . Roberto Lenza, che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 CodiceFiscale_2 miciliata in Piaggine (SA), alla via Nicol presso lo studio dell'avv. Mariangela Bruno dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 23 luglio 2025, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario c in data 25 CP_1 settembre 2021 in Teggiano (SA) e che, dall'unione coniugale, era nata una figlia, (14.07.2022), chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge. Per_1 rticolare, il ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile a causa della profonda incompatibilita caratteriale tra i coniugi con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis;
pertanto, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni gia indicate nel ricorso introduttivo. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla CP_1 richiesta di separazione e chiedeva la regola pporti personali e patrimoniali delle parti nell'interesse della figlia minore alle condizioni di cui alla memoria di costituzione. All'udienza del 4 dicembre 2025, il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti.
2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue: A) La casa coniugale sita in Giffoni Valle Piana (SA) alla via G, Falivene n. 2 sarà assegnata al sig. e la signora formula espressa rinuncia Parte_1 CP_1 ad avvalersi dell B) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo Persona_2 le disposizioni sull' iso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa con la madre in Sala Consilina (SA). Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. C) Il SI. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la Parte_1 facoltà di la figlia tutti i fine settimana dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 18,00 della domenica e, quando possibile, il pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00. In ogni caso, i tempi di frequentazione della minore con i genitori si svolgeranno secondo la più ampia libertà e in seguito ad accordi di volta in volta da questi assunti con un congruo preavviso, e nel rispetto del diritto della figlia minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive il padre e la madre concorderanno in modo più libero possibile e secondo le loro esigenze i giorni ed i periodi di rispettiva permanenza insieme alla propria figlia. Nell'interesse e nel rispetto della minore, le pattuizioni dovranno intendersi le più ampie possibili e non precostituite. Potranno essere modificate in qualunque momento con il mutuo consenso dei genitori ed un congruo preavviso pari ad almeno 5 giorni (fatte salve, ovviamente, necessità lavorative impreviste di uno dei due genitori). Tuttavia solo nella denegata ipotesi e in caso di futuro non auspicato disaccordo tra le parti si pattuisce quanto segue: Fino al compimento del quinto anno di età del figlio
- tutti i fine settimana, dal venerdì dalle ore 18:00 alle ore 18:00 della domenica immediatamente successiva la figlia starà con il padre, fatte salve impreviste esigenze lavorative dei due genitori che devono essere comunicate all'altro almeno 5 giorni prima;
-due/tre pomeriggi infrasettimanali, compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori, la figlia potrà trascorrerli con il padre dalle 16:00 alle 18,30;
-durante le festività natalizie, di anno in anno, sempre sino al compimento del quinto anno di età, la figlio trascorrerà con un genitore la vigilia del 24 dicembre e con l'altro il 25 dicembre e il 31 dicembre con un genitore e l'i gennaio con l'altro così, in modo alternato, di anno in anno. Il giorno 6 gennaio la figlia lo trascorrerà ad anni alterni con i rispettivi genitori. Con l'ulteriore precisazione che in tali date di festività la bambina non pernotterà con il padre, fatto sempre salvo il diritto del pernotto sopra stabilito, in modo da poter rispettare la permanenza della festività immediatamente successiva con la madre. -anche le festività pasquali saranno gestite alternando di anno in anno tra i due genitori la Domenica di Pasqua, e il Lunedì dell'Angelo; -durante il periodo estivo, si procede secondo la normale turnazione, a fine settimana alternate, fatte salve impreviste esigenze lavorative dei due genitori che devono essere comunicate all'altro almeno 5 giorni prima;
Dal compimento del quinto anno di età del figlio - a fine settimana alternate, dal venerdì dalle ore 14:00 alle ore 19:00 della domenica immediatamente successiva, fatte salve impreviste esigenze lavorative dei due genitori che devono essere comunicate all'altro almeno 5 giorni prima;
-due/tre pomeriggi infrasettimanali il figlio potrà trascorrerli con il padre, dalle ore 15:00 alle оrе 20.00;
-durante le festività natalizie la figlia trascorrerà almeno sette giorni presso il padre, alternando i periodi, di anno in anno con la madre, tenendo conte che il giorno 24 dicembre lo trascorrerà con un genitore e il giorno 25 con l'altro genitore e così, in modo alternato, anche il giorno 31 dicembre con il successivo primo gennaio. Il giorno 6 gennaio la figlia lo trascorrerà ad anni alterni con uno dei due genitori;
-anche per le festività pasquali, si alterneranno le permanenze della bambina, di anno in anno tra i due genitori la Domenica di Pasqua, e il Lunedi dell'Angelo;
- durante il periodo estivo, oltre all'ordinaria frequentazione, quindici giorni consecutivi con il padre e con la madre ove gli stessi vorranno con sé condurli, nel periodo che dovrà essere comunicato al padre e alla madre con congruo termine;
In ogni caso, tali accordi sono vincolanti per le parti nel solo ed esclusivo interesse della figlia minore. Qualora uno dei due genitori, in più occasioni e senza fornire valide motivazioni, non osserva le pattuizioni di cui sopra, tali accordi potranno essere oggetto di revisione in sede di modifica delle condizioni da parte dell'altro genitore con richiesta di condanna alle spese di lite. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. D) Il SI. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di Parte_1 mantenim della figlia e del coniuge, la somma globale di €.400,00 (euro quattrocento/00), di cui € 300,00 per la figlia ed € 100,00 per il coniuge disoccupato da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito delle presenti condizioni, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/e bancario (o altro metodo di pagamento tracciabile, ad es. ricarica Postepay) intestato alla SI.ra , entro e non oltre il giorno 25 di ogni CP_1 mese solare. L'assegno unico in favore del figlio viene interamente devoluto a favore del padre. E) Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta per Parte_1 CP_1 cento) di tutte le spese straordinarie - che saranno preventivamente concordate tra i genitori - che dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia dietro semplice Per_1 presentazione del documento fiscale comprovante la relativa s In particolare, i genitori si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento - autobus, mensa e ripetizioni). Il sig. pagherà Parte_1 per intero le spese per la mensa scolastica della figlia. Preve che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. F) Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Parte_1 nell'inter ia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente. G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. H) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio di documenti di identità validi per l'espatrio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. I) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Devono essere compiute le formalita di rito. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, anche in virtu dell'accordo tra le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...]
Salerno il 13.11.1983, C.F.: , nata CodiceFiscale_1 CP_1
a OL (SA) il 23.06.1988, ratto CodiceFiscale_2 matrimonio concordatario in;
b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Teggiano (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2021, Atto n. 17, Parte II, Serie A); d) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi