Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5217/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in CORTILE BENSO N.2 90141 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MIGLIORE SEBASTIANO LUCA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliat in CORTILE BENSO 2 90100 PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
MIGLIORE SEBASTIANO LUCA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 20 gennaio 2025 e sottoscritto il 15 gennaio 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 30 giugno
1993);
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. Il signor corrisponderà alla signora Parte_1 CP_1
l'importo mensile di € 700,00 quale contributo al mantenimento (12 mensilità) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
Tale somma verrà versata esclusivamente quale contributo al mantenimento della signora CP_1
3) La casa coniugale sita in Palermo in via Piero della Francesca n. 30, di proprietà esclusiva del signor viene assegnata Parte_1 definitivamente allo stesso;
4) La figlia , maggiorenne, è economicamente autosufficiente;
Il figlio _1
maggiorenne, continuerà al vivere nella casa coniugale con il padre _2
, che provvederà al suo mantenimento sin quando il figlio non sarà Pt_1 economicamente autosufficiente;
5) Spese legali compensate.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 35, P. II, S. A, Anno 1993) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 06/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale
2 dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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