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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/11/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4104/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.
Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 4104/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Mauceri n. 2, c.f. , in proprio e n. q. di Amministratore pro tempore del C.F._1
, c.f. , elettivamente domiciliato in Partinico (PA), via Controparte_1 P.IVA_1
Principe Umberto n. 48, presso lo studio dell'Avv. Gaspare Sollena, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
P. IVA ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3 centrale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
Pagina 1 unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Lucio Cornelio Vigilanti e Manlio Galeano, CP_ elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso l'Ufficio legale
Resistente
Avente ad oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.10.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato
Tribunale l' , previa richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, per ivi CP_2 sentire dichiarare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002952830, notificata in data
08.10.2024, con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di Euro 2.522,05 a titolo di sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2022.
A fondamento della domanda deduceva, preliminarmente, la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto. Deduceva, inoltre, la decadenza ex art. 14, L. 689/1981 dell'Ente previdenziale dal potere di irrogare la sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata. Deduceva, infine, l'omessa indicazione, nell'atto impugnato, del criterio di calcolo CP_ usato dall' con riferimento ai parametri fissati dal D.L. n. 48/2023, come conv. in Legge n.
85/2023. CP_ Si costituiva in giudizio l' deducendo l'intervenuto annullamento in autotutela da parte della competente partizione in seno alla Direzione provinciale di Siracusa. Chiedeva, pertanto, CP_2 accertarsi l'estinzione processuale per via del cessare della materia del contendere a seguito della sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., con compensazione delle spese di lite, tenuto conto che solo recentemente si è formata una prima giurisprudenza della Cassazione (sentenze nn.
7641, 7768 e 7845 del 24/25 marzo 2025) in tema di applicabilità alla fattispecie dell'art. 14, L. n.
689/1981 e in considerazione della mancata resistenza in questo giudizio.
All'udienza del 25.11.2025 la causa veniva posta in decisione. CP_ Assorbente su ogni prospettazione, stante l'annullamento in autotutela da parte dell' dell'ordinanza ingiunzione impugnata, è la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
L'intervenuto annullamento in autotutela da parte dell'Ente impositore giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 2 Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.
Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 4104/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Mauceri n. 2, c.f. , in proprio e n. q. di Amministratore pro tempore del C.F._1
, c.f. , elettivamente domiciliato in Partinico (PA), via Controparte_1 P.IVA_1
Principe Umberto n. 48, presso lo studio dell'Avv. Gaspare Sollena, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
P. IVA ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3 centrale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
Pagina 1 unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Lucio Cornelio Vigilanti e Manlio Galeano, CP_ elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso l'Ufficio legale
Resistente
Avente ad oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.10.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato
Tribunale l' , previa richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, per ivi CP_2 sentire dichiarare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002952830, notificata in data
08.10.2024, con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di Euro 2.522,05 a titolo di sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2022.
A fondamento della domanda deduceva, preliminarmente, la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto. Deduceva, inoltre, la decadenza ex art. 14, L. 689/1981 dell'Ente previdenziale dal potere di irrogare la sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata. Deduceva, infine, l'omessa indicazione, nell'atto impugnato, del criterio di calcolo CP_ usato dall' con riferimento ai parametri fissati dal D.L. n. 48/2023, come conv. in Legge n.
85/2023. CP_ Si costituiva in giudizio l' deducendo l'intervenuto annullamento in autotutela da parte della competente partizione in seno alla Direzione provinciale di Siracusa. Chiedeva, pertanto, CP_2 accertarsi l'estinzione processuale per via del cessare della materia del contendere a seguito della sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., con compensazione delle spese di lite, tenuto conto che solo recentemente si è formata una prima giurisprudenza della Cassazione (sentenze nn.
7641, 7768 e 7845 del 24/25 marzo 2025) in tema di applicabilità alla fattispecie dell'art. 14, L. n.
689/1981 e in considerazione della mancata resistenza in questo giudizio.
All'udienza del 25.11.2025 la causa veniva posta in decisione. CP_ Assorbente su ogni prospettazione, stante l'annullamento in autotutela da parte dell' dell'ordinanza ingiunzione impugnata, è la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
L'intervenuto annullamento in autotutela da parte dell'Ente impositore giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 2 Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 3