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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/07/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3571/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT. FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3571/2023 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 3 febbraio 2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pasqualina Flammia, presso la Parte_1
quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Maria Rosaria Controparte_1
Guarino presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHE'
nella qualità di curatore speciale della minore , Controparte_2 Persona_1
giusta decreto di nomina del TPM di Napoli del 07.06.2023
INTERVENTORE con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «Separazione giudiziale».
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 , con ricorso depositato in data 10.11.23, adiva questo Tribunale affinché fosse Parte_1
dichiarata la separazione personale tra lei e il coniuge , con addebito al Controparte_1
marito con il quale si era unita in matrimonio in data 1 settembre 2010 e dalla cui unione erano nati due figli , n. 24.7.2005, e n. 20.2.2010); deduceva in particolare che il Per_2 Per_1 CP_1
si era reso autore di una serie di condotte aggressive e violente poste in essere sia nei confronti della moglie, sia nei confronti dei figli minori, che avevano determinato una serie di interventi da parte delle forze dell'ordine con attivazione di un codice rosso e di un provvedimento di allontanamento ex art 403 c.c.; deduceva altresì che con provvedimento n. 5696 reso in data 17 luglio 2023, il Tribunale per i Minorenni di Napoli, nell'ambito del procedimento civile N.R.G. 316/2023, tra le altre statuizioni, aveva previsto la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del padre e, nel contempo, l'allontanamento del dall'abitazione familiare al fine di consentire il rientro di CP_1
madre e figli, con divieto di avvicinamento all'abitazione ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli;
chiedeva l'affidamento esclusivo con collocazione privilegiata presso la madre dei figli, nonché il versamento da parte del marito di un contributo per il proprio mantenimento e di un assegno per il mantenimento dei figli, oltre spese straordinarie al 50%.
Costituitosi in giudizio il contestava la versione fornita dalla ricorrente, deducendo CP_1
di essersi sempre preso cura dei bisogni della famiglia;
chiedeva disporsi l'affido esclusivo dei figli alla madre fino a nuovo provvedimento del Tribunale per i Minorenni, anche all'esito del percorso psicologico che stava effettuando, con previsione di incontri protetti.
All'esito della prima udienza venivano emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 con cui si autorizzavano i coniugi a vivere separati, si affidava la minore – essendo nelle more della pronuncia del TM l'altro figlio diventato maggiorenne - in via esclusiva alla madre, con eventuali incontri protetti tra padre e figlia solo in caso di gradimento della figlia e in spazio neutro, veniva assegnata la casa familiare alla madre, si poneva a carico del resistente un contributo per il mantenimento dei figli e veniva confermata la nomina del curatore speciale della minore già effettuato dal TM.
Con provvedimento del 24 aprile 2024 il Tribunale per i Minorenni, previa conferma dei provvedimenti urgenti già emessi, dichiarava la propria incompetenza funzionale, stante la pendenza del giudizio di separazione innanzi al Tribunale ordinario al quale trasmetteva gli atti.
Con comparsa depositata in data 10 settembre 2024 si costituiva il curatore speciale della minore insistendo, tra l'altro, per la decadenza dalla resposnabilità genitoriale del padre.
Ciò premesso, in via preliminare va disposta la riunione al presente fascicolo del procedimento relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale già trasmesso dal TM.
pagina 2 di 10 Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Alla luce del pluriennale distacco morale dei coniugi si evince chiaramente l'insussistenza della communio omnis vitae, ossia l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (art. 151, co.1, c.c.).
All'udienza di comparizione, del resto, falliva il tentativo di conciliazione, senza che mai più i coniugi abbiano manifestato intento diverso da quello di separarsi.
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
E' noto che, ai sensi dell'art. 151 c.c., il Giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale coniuge essa sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
E' ormai consolidato il principio secondo cui non è sufficiente a tal fine la sola prova della violazione dei doveri coniugali, ma è altresì necessario dimostrare che detta violazione sia causa diretta del fallimento della convivenza (cfr. tra le altre Cass. 18074/14; Cass. 8862/2012; Cass. 8873/2012;
Cass. 21245/2010).
Sul punto la giurisprudenza ha precisato che «ai fini dell'addebitabilità della separazione il
Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa»
(Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2008, n. 14042, conf. Cass. Sez. I, 2010, n.
21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566, Cass. Sez.I 1998 n. 10742).
Sotto il profilo processuale è stato precisato che “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. n. 16691 del 5.8.2020).
Ciò premesso, nella specie, alla luce degli elementi in atti e dell'istruttoria svolta, può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente che imputa la fine del rapporto matrimoniale alla condotta aggressiva del marito, culminata nell'episodio del 3 giugno 2023, quando la figlia minore ha chiamato i carabinieri per i maltrattamenti subiti dal padre ed è stato attivato un procedimento ex art. 403 cc, convalidato con decreto del 7 giugno 2023.
Ed invero, è in atti il verbale di ricezione della querela sporta dalla in data 3 giugno Pt_1
2023 in cui la stessa rappresenta che quella mattina la figlia ha preso in mano la situazione Per_1 dopo l'ennesimo episodio in cui il padre, per futili motivi, usava violenza contro lei e il fratello pagina 3 di 10 e ha chiamato i Carabinieri;
racconta di aver già sporto in passato diverse denunce, tutte poi Per_2
ritirate per mantenere la famiglia unita, e che il marito ha sempre usato violenza sia nei suoi confronti che nei confronti dei figli, anche utilizzado oggetti (una volta è stata riepita di botte con un pezzo di legno tanto da non poter andare a lavoro il giorno seguente e anche nei confronti dei figli ogni scusa era buona per utilizzare calci e pugni con evidenti segni sul corpo), precisando di essersi stancata e per questo di aver accettato l'allontanamento proposto dai servizi sociali;
racconta di un ultimo episodio in cui il marito aveva colpito il figlio con il filo della playstation sul braccio, lasciando evidenti Per_2
segni.
Dal verbale di sommarie informazioni rese innanzi al TM del 5 luglio 2023 si legge che il pur riportandosi alla comparsa di costituzione del difensore, si assume la responsabilità per CP_1
il disagio cagionato ai figli per le condotte pregiudizievoli e dichara di essere disponibile a tutte le prescrizioni del TM per poter recuperare il proprio ruolo genitoriale. La conferma i fatti di Pt_1
violenza riportati nel ricorso del PM, precisando che i figli non vogliono più convivere con il padre.
E' in atti il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Napoli del 17 luglio 2023 con cui, su ricorso del PM ex art. 403 cc, è stato confermato il provvedimento di collocamento in struttura protetta dei minori adottato dal Sindaco e il è stato sospeso dall'esercizio della resposnabilità CP_1
genitoriale, con ordine di allontanarsi dall'abitazione -onde consentire il rientro di madre e figli- e divieto di avvicinamento all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati da questi.
Ancora sono in atti una richiesta di rinvio a giudizio per il del 6 luglio 2021 per CP_1
condotte violente nei confronti della vittima di percosse pressochè quotidiane con evidenti Pt_1
segni di violenza sul corpo e da ultimo una cicatrice alle labbra procurata dal con una CP_1
forchetta, nonché una comunicazione del Pm depositata in data 15.3.2024 con cui si rappresenta che il p.p. 5434/2019 RGNR mod. 21 (presumibilmente relativo ad una precedente denuncia) è in fase di svolgimento di giudizio dibattimentale con prossima udienza fissata per il 30 maggio 2024.
Dalla relazione del 19.12.2023 del consultorio familiare circa il percorso di verifica e rafforzamento alla genitorialità in esecuzione del provvedimento del TM si legge che la Pt_1 racconta in maniera precisa episodi di maltrattamento dell'ex marito e di come la sua storia sia nota da anni sia alle Autorità che al Servizio del territorio;
la dichiara che i primi episodi di Pt_1
maltrattamento si verificano già quando il primogenito aveva tre anni e la prima denuncia risale al
2019, quando è stata costretta a rifugiarsi dalla sorella per un mese. Nella relazione si evidenzia un vissuto traumatico degli ultimi anni riconducibile ad essere stata vittima nel ciclo della violenza con effetti sul consolidamento di processi di distorsione cognitiva caratterizzati dalla tendenza alla giustificazione del comportamento decsritto come maltrattante.
pagina 4 di 10 Alla luce di tutti gli elementi emersi, complessivamente considerati, e della sostanziale ammissione del dei propri comportamenti pregiudizievoli (cfr. dichiarazioni rese innanzi al CP_1
TM) può ritenersi provata la sussistenza di una condotta aggressiva, violenta e maltrattante dello stesso, come tale certamente idonea a fondare la pronuncia di addebito della separazione.
E' appena il caso di rilevare che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass.
Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017; Cass. Civ., Sez. I, 10/12/2018 n. 31901).
In definitiva la domanda di addebito va accolta.
Decadenza dalla responsabilità genitoriale e affidamento della figlia minore.
Come già rilevato con i provvedimenti urgenti e temporanei di cui all'ordinanza del 12 marzo
2024, dopo la pronuncia del TM il primo figlio è diventato maggiorenne e pertanto nulla deve Per_2
disporsi con riferimento al suo affido, alla sua collocazione e all'eventuale diritto di visita.
La figlia minore , attualmente di anni 15, allo stato, come disposto nella richiamata Per_1
ordinanza ex art. 473-bis. 22, è stata affidata in regime di affido esclusivo alla madre, con possibilità di incontri protetti con il padre solo in caso di suo gradimento.
Ciò premesso, preliminare rispetto alla disciplina delle modalità di affidamento è la decisione relativa alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, in ragione della trasmissione degli atti da parte del TM e delle conclusioni formulate in tal senso dalla ricorrente e dal curatore speciale.
Nel merito deve essere accolta la domanda di decadenza del dalla titolarità e CP_1
dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore . Per_1
E' noto che in tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti (Cassazione civile sez. I, 16/09/2024,
n.24708).
Il provvedimento ablativo si giustifica ogni volta che il genitore viola o trascura i suoi doveri oppure abusa dei relativi poteri e tale violazione, omissione o abuso comporta un grave pregiudizio per il figlio: esso dunque non va inteso quale sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma è
pagina 5 di 10 fondato sull'accertamento degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno della prole (Tribunale Trani sez. I, 03/05/2025, n.469).
Ancora è stato precisato che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez.
I, 9 maggio 2023, n. 12237).
Nella specie, i comportamenti aggressivi, violenti e maltrattanti del padre nei confronti dei figli minori, perpretati negli anni e sostanzialmente riconosciuti dal come innanzi esposto, CP_1
rappresentano certamente condotte gravemente pregiudizievoli nei confronti del figlio, idonee a procurareun grave danno e tali quindi da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale.
Né dagli atti è emersa una prognosi positiva di recupero delle capacità genitoriali del CP_1
avendo anzi la relazione di attivazione del percorso di verifica e rafforzamento delle competenze genitoriali del 5 marzo 2024 evidenziato una condizione cronica nel di natura CP_1
psicopatologica che può rappresentare un vulnus per la salute psico-fisica di un minore e tale condizione sembra compromettere la capacità del resistente di comprendere il danno eventualmente arrecato con comportamenti pregiudizievoli e determina in lui l'incapacità di assumersi le proprie responsabilità e di attivare comportamenti riparativi
Ancora si legge nella relazione che tali aree disfunzionali di origine individuale insieme a quelle di natura relazionale possono avere delle ricadute negative sull'espletamento delle funzioni genitoriali, sul versante della cura e della protzione.
Dalla decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre discende l'affidamento esclusivo della minore alla madre, genitore che invece si è dimostrata capace di recuperare la propria idoneità funzionale, come si evince dalle relazioni in atti in cui si evidenzia che la presenta capacità Pt_1
genitoriali adeguate e caratterizzate da valori positivi che la signora trasmette ai figli, essendo capace di prendersi cura degli stessi e offrire loro protezione e un legame affettivo caldo e stabile (cfr. relazione dell'8.7.2024).
Ancora è in atti la relazione di aggiornamento del 14.1.2025 in cui si evidenzia che la famiglia
(madre e figli) ha consolidato un proprio equilibrio, vivendo una quotidianità serena e stabile e si confermano le adeguate competenze genitoriali della ormai pienamente consolidate nella Pt_1
pagina 6 di 10 capacità di prendersi cura dei propri figli e di offrire loro protezione ed un legame affettivo caldo e stabile.
Per quanto esposto deve essere confermato l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento presso la stessa e assegnazione della casa familiare alla Pt_1
Nulla va disposto con riferimento al diritto di visita di avendo la stessa, alla presenza Per_1
della madre, come si legge nell'ultima relazione di aggiornamento, ribadito di non voler vedere il padre, nemmeno nella modalità protetta suggerita dal servizio (cfr. relazione del 17.1.25).
Va sul punto evidenziato che, come precisato dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, ove il figlio minorenne esprima in modo fermo e deciso la volontà di non frequentare il genitore, non può essere obbligato alle visite, non potendo il rapporto affettivo, per natura incoercibile, essere imposto, in quanto il diritto di visita si incentra sulla valutazione dell'interesse del minore e sulla valorizzazione della sua capacità di autodeterminazione (Cass. Civ. 13400/2019).
Ancora è stato precisato che “il diritto alla bigenitorialità non può spingersi oltre il rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario” (Cass, ordinanza 23.4.2019 n. 11170), anche al fine di tutelare il ruolo centrale riconosciuto al minore dalla normativa nazionale ed internazionale.
La misura dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
L'ordinanza del 12 marzo 2024 ha posto a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento dei figli la somma mensile di euro 300,00 (euro 150,00 ciascuno), oltre spese straordinarie nella misura del 50%.
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria svolta, sono emersi elementi che consentono di modificare tale previsione, prevedendo un aumento del contributo, seppur minimo.
E' noto che, come già precisato nella citata ordinanza, a mente dell'art. 316 bis CC, i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;
l'art. 337 ter CC stabilisce inoltre che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie, il in sede di prima udienza ha dichiarato di lavorare in un CP_1
ristorante/hotel per un importo di euro 30,00/35,00 al giorno, evidenziando la sua situazione precaria e ha precisato di essere a aiutato dal titolare che gli ha messo a disposizione uno stanzino non adeguato per vivere.
pagina 7 di 10 Dalle relazioni di aggiornamento dei servizi sociali si evince che lo stesso continua a vivere e lavorare presso il situato nel Comune di Grottaminarda. Parte_2
Deve quindi ritenersi congrua, in relazione ai parametri innanzi indicati, ed in particolare alla concreta situazione del – su cui non è emerso gravare alcuna somma per le proprie esigenze CP_1
abitative – e alla sua capacità reddituale, stante anche la sua giovane età, nonché alle esigenze dei figli, di cui uno minorenne e uno economicamente non autosufficiente (circostanza non contestata), la somma mensile di euro 500,00 (euro 250,00 ciascuno) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre l'obbligo di concorrere nelle misura del
50% delle spese straordinarie, come da protocollo sottoscritto con il COA presso questo Tribunale, cui si rinvia.
E' appena il caso di rilevare che la quantificazione dell'assegno può essere fatta, oltre che ricorrendo ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., anche sulla base di presunzioni, avendo riguardo alle capacità potenziali di guadagno di ciascun genitore ed alla capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro ed ulteriormente tenendo conto che la capacità contributiva dei genitori consiste in ogni forma di reddito o utilità, ivi inclusi i redditi illeciti ed esclusi invece gli aiuti dei familiari e che in ogni caso lo stato di difficoltà economica non esime dall'obbligo di contribuzione (Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10135 del 14/05/2005).
La spettanza dell'assegno di mantenimento invocato dalla ricorrente.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. per effetto della pronuncia di separazione, il giudice può riconoscere a uno dei coniugi il diritto a percepire un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità. I presupposti del diritto in questiono sono: da un lato, che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno, dall'altro, che l'avente diritto non abbia adeguati redditi propri.
In particolare, la giurisprudenza ha precisato che, in tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf. Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
pagina 8 di 10 Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez.
I Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178).
Ciò posto, con l'ordinanza del 12 marzo 2024 è stato escluso l'obbligo a carico del di CP_1
corrispondere alla un contributo a titolo di mantenimento, in assenza di una asimmetria tra le Pt_1
condizioni economiche delle parti, essendo anzi in quella sede emerso che la prestava attività Pt_1
lavorativa con una retribuzione mensile di circa 1.200,00, come dalla stessa dichiarato in sede di denuncia del 3.6.23.
Ritiene il Tribunale che, anche all'esito degli elementi emersi in sede di istruttoria, debba confermarsi l'ordinanza sul punto, nulla potendosi riconoscere alla a titolo di mantenimento. Pt_1
Ed invero, dalla relazione di aggiornamento dei servizi sociali del 17 gennaio 2025 è emerso che la come dalla stessa riferito, percepisce l'Assegno di Inclusione e l'assegno unico pari ad Pt_1
un totale di circa 800 euro mensili e che ha intrapreso da diversi mesi una relazione con il signor
, il quale lavora come operario presso una ditta di sua proprietà. Parte_3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 (valore indeterminato-bassa complessità; fase di studio euro 851,00, fase introduttiva euro 602,00, fase istruttoria euro 903,00, fase decisionale euro 1.453,00) in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
Atteso che la nomina del curatore del minore si è resa necessaria a causa delle condotte disfunzionali del resisente, devono essere poste a carico dello stesso, in applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite che si liquidano, come da dispositivo che segue, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 (valore indeterminato-bassa complessità; fase istruttoria euro 903,00, fase decisionale euro 1.453,00)
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così provvede:
-dispone la riunione al presente procedimento di quello ex art. 330 cc trasmesso dal TM;
-dichiara la separazione personale dei coniugi;
-addebita la separazione a;
Controparte_1
pagina 9 di 10 -dispone ex art. 330 c.c. la decadenza dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale di nei confronti della figlia minore;
Controparte_1 Persona_1
-conferma l'ordinanza del 12 marzo 2024 in punto di affido esclusivo della figlia minore, di collocazione presso la madre e di assegnazione della casa coniugale;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di Controparte_1
complessivi Euro 500,00 per il mantenimento dei figli (Euro 250,00 ciascuno), da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla automaticamente adeguati, di anno in anno, all'indice ISTAT di Pt_1 variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai, oltre l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie di natura sanitaria, scolastica o ricreativa da sostenere per i figli, debitamente documentate, come da protocollo sottoscritto con il COA presso questo Tribunale, cui si rinvia;
-rigetta la domanda della ricorrente ex art. 156 c.c.;
-condanna il resistente al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 3.809,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
-condanna il resistente al pagamento, in favore del curatore speciale avv. Controparte_2
delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 2.356,00, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge.
Benevento, 25 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Enrica Nasti
dott. Ennio Ricci
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT. FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3571/2023 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 3 febbraio 2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pasqualina Flammia, presso la Parte_1
quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Maria Rosaria Controparte_1
Guarino presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHE'
nella qualità di curatore speciale della minore , Controparte_2 Persona_1
giusta decreto di nomina del TPM di Napoli del 07.06.2023
INTERVENTORE con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «Separazione giudiziale».
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 , con ricorso depositato in data 10.11.23, adiva questo Tribunale affinché fosse Parte_1
dichiarata la separazione personale tra lei e il coniuge , con addebito al Controparte_1
marito con il quale si era unita in matrimonio in data 1 settembre 2010 e dalla cui unione erano nati due figli , n. 24.7.2005, e n. 20.2.2010); deduceva in particolare che il Per_2 Per_1 CP_1
si era reso autore di una serie di condotte aggressive e violente poste in essere sia nei confronti della moglie, sia nei confronti dei figli minori, che avevano determinato una serie di interventi da parte delle forze dell'ordine con attivazione di un codice rosso e di un provvedimento di allontanamento ex art 403 c.c.; deduceva altresì che con provvedimento n. 5696 reso in data 17 luglio 2023, il Tribunale per i Minorenni di Napoli, nell'ambito del procedimento civile N.R.G. 316/2023, tra le altre statuizioni, aveva previsto la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del padre e, nel contempo, l'allontanamento del dall'abitazione familiare al fine di consentire il rientro di CP_1
madre e figli, con divieto di avvicinamento all'abitazione ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli;
chiedeva l'affidamento esclusivo con collocazione privilegiata presso la madre dei figli, nonché il versamento da parte del marito di un contributo per il proprio mantenimento e di un assegno per il mantenimento dei figli, oltre spese straordinarie al 50%.
Costituitosi in giudizio il contestava la versione fornita dalla ricorrente, deducendo CP_1
di essersi sempre preso cura dei bisogni della famiglia;
chiedeva disporsi l'affido esclusivo dei figli alla madre fino a nuovo provvedimento del Tribunale per i Minorenni, anche all'esito del percorso psicologico che stava effettuando, con previsione di incontri protetti.
All'esito della prima udienza venivano emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 con cui si autorizzavano i coniugi a vivere separati, si affidava la minore – essendo nelle more della pronuncia del TM l'altro figlio diventato maggiorenne - in via esclusiva alla madre, con eventuali incontri protetti tra padre e figlia solo in caso di gradimento della figlia e in spazio neutro, veniva assegnata la casa familiare alla madre, si poneva a carico del resistente un contributo per il mantenimento dei figli e veniva confermata la nomina del curatore speciale della minore già effettuato dal TM.
Con provvedimento del 24 aprile 2024 il Tribunale per i Minorenni, previa conferma dei provvedimenti urgenti già emessi, dichiarava la propria incompetenza funzionale, stante la pendenza del giudizio di separazione innanzi al Tribunale ordinario al quale trasmetteva gli atti.
Con comparsa depositata in data 10 settembre 2024 si costituiva il curatore speciale della minore insistendo, tra l'altro, per la decadenza dalla resposnabilità genitoriale del padre.
Ciò premesso, in via preliminare va disposta la riunione al presente fascicolo del procedimento relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale già trasmesso dal TM.
pagina 2 di 10 Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Alla luce del pluriennale distacco morale dei coniugi si evince chiaramente l'insussistenza della communio omnis vitae, ossia l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (art. 151, co.1, c.c.).
All'udienza di comparizione, del resto, falliva il tentativo di conciliazione, senza che mai più i coniugi abbiano manifestato intento diverso da quello di separarsi.
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
E' noto che, ai sensi dell'art. 151 c.c., il Giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale coniuge essa sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
E' ormai consolidato il principio secondo cui non è sufficiente a tal fine la sola prova della violazione dei doveri coniugali, ma è altresì necessario dimostrare che detta violazione sia causa diretta del fallimento della convivenza (cfr. tra le altre Cass. 18074/14; Cass. 8862/2012; Cass. 8873/2012;
Cass. 21245/2010).
Sul punto la giurisprudenza ha precisato che «ai fini dell'addebitabilità della separazione il
Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa»
(Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2008, n. 14042, conf. Cass. Sez. I, 2010, n.
21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566, Cass. Sez.I 1998 n. 10742).
Sotto il profilo processuale è stato precisato che “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. n. 16691 del 5.8.2020).
Ciò premesso, nella specie, alla luce degli elementi in atti e dell'istruttoria svolta, può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente che imputa la fine del rapporto matrimoniale alla condotta aggressiva del marito, culminata nell'episodio del 3 giugno 2023, quando la figlia minore ha chiamato i carabinieri per i maltrattamenti subiti dal padre ed è stato attivato un procedimento ex art. 403 cc, convalidato con decreto del 7 giugno 2023.
Ed invero, è in atti il verbale di ricezione della querela sporta dalla in data 3 giugno Pt_1
2023 in cui la stessa rappresenta che quella mattina la figlia ha preso in mano la situazione Per_1 dopo l'ennesimo episodio in cui il padre, per futili motivi, usava violenza contro lei e il fratello pagina 3 di 10 e ha chiamato i Carabinieri;
racconta di aver già sporto in passato diverse denunce, tutte poi Per_2
ritirate per mantenere la famiglia unita, e che il marito ha sempre usato violenza sia nei suoi confronti che nei confronti dei figli, anche utilizzado oggetti (una volta è stata riepita di botte con un pezzo di legno tanto da non poter andare a lavoro il giorno seguente e anche nei confronti dei figli ogni scusa era buona per utilizzare calci e pugni con evidenti segni sul corpo), precisando di essersi stancata e per questo di aver accettato l'allontanamento proposto dai servizi sociali;
racconta di un ultimo episodio in cui il marito aveva colpito il figlio con il filo della playstation sul braccio, lasciando evidenti Per_2
segni.
Dal verbale di sommarie informazioni rese innanzi al TM del 5 luglio 2023 si legge che il pur riportandosi alla comparsa di costituzione del difensore, si assume la responsabilità per CP_1
il disagio cagionato ai figli per le condotte pregiudizievoli e dichara di essere disponibile a tutte le prescrizioni del TM per poter recuperare il proprio ruolo genitoriale. La conferma i fatti di Pt_1
violenza riportati nel ricorso del PM, precisando che i figli non vogliono più convivere con il padre.
E' in atti il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Napoli del 17 luglio 2023 con cui, su ricorso del PM ex art. 403 cc, è stato confermato il provvedimento di collocamento in struttura protetta dei minori adottato dal Sindaco e il è stato sospeso dall'esercizio della resposnabilità CP_1
genitoriale, con ordine di allontanarsi dall'abitazione -onde consentire il rientro di madre e figli- e divieto di avvicinamento all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati da questi.
Ancora sono in atti una richiesta di rinvio a giudizio per il del 6 luglio 2021 per CP_1
condotte violente nei confronti della vittima di percosse pressochè quotidiane con evidenti Pt_1
segni di violenza sul corpo e da ultimo una cicatrice alle labbra procurata dal con una CP_1
forchetta, nonché una comunicazione del Pm depositata in data 15.3.2024 con cui si rappresenta che il p.p. 5434/2019 RGNR mod. 21 (presumibilmente relativo ad una precedente denuncia) è in fase di svolgimento di giudizio dibattimentale con prossima udienza fissata per il 30 maggio 2024.
Dalla relazione del 19.12.2023 del consultorio familiare circa il percorso di verifica e rafforzamento alla genitorialità in esecuzione del provvedimento del TM si legge che la Pt_1 racconta in maniera precisa episodi di maltrattamento dell'ex marito e di come la sua storia sia nota da anni sia alle Autorità che al Servizio del territorio;
la dichiara che i primi episodi di Pt_1
maltrattamento si verificano già quando il primogenito aveva tre anni e la prima denuncia risale al
2019, quando è stata costretta a rifugiarsi dalla sorella per un mese. Nella relazione si evidenzia un vissuto traumatico degli ultimi anni riconducibile ad essere stata vittima nel ciclo della violenza con effetti sul consolidamento di processi di distorsione cognitiva caratterizzati dalla tendenza alla giustificazione del comportamento decsritto come maltrattante.
pagina 4 di 10 Alla luce di tutti gli elementi emersi, complessivamente considerati, e della sostanziale ammissione del dei propri comportamenti pregiudizievoli (cfr. dichiarazioni rese innanzi al CP_1
TM) può ritenersi provata la sussistenza di una condotta aggressiva, violenta e maltrattante dello stesso, come tale certamente idonea a fondare la pronuncia di addebito della separazione.
E' appena il caso di rilevare che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass.
Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017; Cass. Civ., Sez. I, 10/12/2018 n. 31901).
In definitiva la domanda di addebito va accolta.
Decadenza dalla responsabilità genitoriale e affidamento della figlia minore.
Come già rilevato con i provvedimenti urgenti e temporanei di cui all'ordinanza del 12 marzo
2024, dopo la pronuncia del TM il primo figlio è diventato maggiorenne e pertanto nulla deve Per_2
disporsi con riferimento al suo affido, alla sua collocazione e all'eventuale diritto di visita.
La figlia minore , attualmente di anni 15, allo stato, come disposto nella richiamata Per_1
ordinanza ex art. 473-bis. 22, è stata affidata in regime di affido esclusivo alla madre, con possibilità di incontri protetti con il padre solo in caso di suo gradimento.
Ciò premesso, preliminare rispetto alla disciplina delle modalità di affidamento è la decisione relativa alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, in ragione della trasmissione degli atti da parte del TM e delle conclusioni formulate in tal senso dalla ricorrente e dal curatore speciale.
Nel merito deve essere accolta la domanda di decadenza del dalla titolarità e CP_1
dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore . Per_1
E' noto che in tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti (Cassazione civile sez. I, 16/09/2024,
n.24708).
Il provvedimento ablativo si giustifica ogni volta che il genitore viola o trascura i suoi doveri oppure abusa dei relativi poteri e tale violazione, omissione o abuso comporta un grave pregiudizio per il figlio: esso dunque non va inteso quale sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma è
pagina 5 di 10 fondato sull'accertamento degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno della prole (Tribunale Trani sez. I, 03/05/2025, n.469).
Ancora è stato precisato che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez.
I, 9 maggio 2023, n. 12237).
Nella specie, i comportamenti aggressivi, violenti e maltrattanti del padre nei confronti dei figli minori, perpretati negli anni e sostanzialmente riconosciuti dal come innanzi esposto, CP_1
rappresentano certamente condotte gravemente pregiudizievoli nei confronti del figlio, idonee a procurareun grave danno e tali quindi da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale.
Né dagli atti è emersa una prognosi positiva di recupero delle capacità genitoriali del CP_1
avendo anzi la relazione di attivazione del percorso di verifica e rafforzamento delle competenze genitoriali del 5 marzo 2024 evidenziato una condizione cronica nel di natura CP_1
psicopatologica che può rappresentare un vulnus per la salute psico-fisica di un minore e tale condizione sembra compromettere la capacità del resistente di comprendere il danno eventualmente arrecato con comportamenti pregiudizievoli e determina in lui l'incapacità di assumersi le proprie responsabilità e di attivare comportamenti riparativi
Ancora si legge nella relazione che tali aree disfunzionali di origine individuale insieme a quelle di natura relazionale possono avere delle ricadute negative sull'espletamento delle funzioni genitoriali, sul versante della cura e della protzione.
Dalla decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre discende l'affidamento esclusivo della minore alla madre, genitore che invece si è dimostrata capace di recuperare la propria idoneità funzionale, come si evince dalle relazioni in atti in cui si evidenzia che la presenta capacità Pt_1
genitoriali adeguate e caratterizzate da valori positivi che la signora trasmette ai figli, essendo capace di prendersi cura degli stessi e offrire loro protezione e un legame affettivo caldo e stabile (cfr. relazione dell'8.7.2024).
Ancora è in atti la relazione di aggiornamento del 14.1.2025 in cui si evidenzia che la famiglia
(madre e figli) ha consolidato un proprio equilibrio, vivendo una quotidianità serena e stabile e si confermano le adeguate competenze genitoriali della ormai pienamente consolidate nella Pt_1
pagina 6 di 10 capacità di prendersi cura dei propri figli e di offrire loro protezione ed un legame affettivo caldo e stabile.
Per quanto esposto deve essere confermato l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento presso la stessa e assegnazione della casa familiare alla Pt_1
Nulla va disposto con riferimento al diritto di visita di avendo la stessa, alla presenza Per_1
della madre, come si legge nell'ultima relazione di aggiornamento, ribadito di non voler vedere il padre, nemmeno nella modalità protetta suggerita dal servizio (cfr. relazione del 17.1.25).
Va sul punto evidenziato che, come precisato dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, ove il figlio minorenne esprima in modo fermo e deciso la volontà di non frequentare il genitore, non può essere obbligato alle visite, non potendo il rapporto affettivo, per natura incoercibile, essere imposto, in quanto il diritto di visita si incentra sulla valutazione dell'interesse del minore e sulla valorizzazione della sua capacità di autodeterminazione (Cass. Civ. 13400/2019).
Ancora è stato precisato che “il diritto alla bigenitorialità non può spingersi oltre il rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario” (Cass, ordinanza 23.4.2019 n. 11170), anche al fine di tutelare il ruolo centrale riconosciuto al minore dalla normativa nazionale ed internazionale.
La misura dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
L'ordinanza del 12 marzo 2024 ha posto a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento dei figli la somma mensile di euro 300,00 (euro 150,00 ciascuno), oltre spese straordinarie nella misura del 50%.
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria svolta, sono emersi elementi che consentono di modificare tale previsione, prevedendo un aumento del contributo, seppur minimo.
E' noto che, come già precisato nella citata ordinanza, a mente dell'art. 316 bis CC, i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;
l'art. 337 ter CC stabilisce inoltre che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie, il in sede di prima udienza ha dichiarato di lavorare in un CP_1
ristorante/hotel per un importo di euro 30,00/35,00 al giorno, evidenziando la sua situazione precaria e ha precisato di essere a aiutato dal titolare che gli ha messo a disposizione uno stanzino non adeguato per vivere.
pagina 7 di 10 Dalle relazioni di aggiornamento dei servizi sociali si evince che lo stesso continua a vivere e lavorare presso il situato nel Comune di Grottaminarda. Parte_2
Deve quindi ritenersi congrua, in relazione ai parametri innanzi indicati, ed in particolare alla concreta situazione del – su cui non è emerso gravare alcuna somma per le proprie esigenze CP_1
abitative – e alla sua capacità reddituale, stante anche la sua giovane età, nonché alle esigenze dei figli, di cui uno minorenne e uno economicamente non autosufficiente (circostanza non contestata), la somma mensile di euro 500,00 (euro 250,00 ciascuno) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre l'obbligo di concorrere nelle misura del
50% delle spese straordinarie, come da protocollo sottoscritto con il COA presso questo Tribunale, cui si rinvia.
E' appena il caso di rilevare che la quantificazione dell'assegno può essere fatta, oltre che ricorrendo ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., anche sulla base di presunzioni, avendo riguardo alle capacità potenziali di guadagno di ciascun genitore ed alla capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro ed ulteriormente tenendo conto che la capacità contributiva dei genitori consiste in ogni forma di reddito o utilità, ivi inclusi i redditi illeciti ed esclusi invece gli aiuti dei familiari e che in ogni caso lo stato di difficoltà economica non esime dall'obbligo di contribuzione (Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10135 del 14/05/2005).
La spettanza dell'assegno di mantenimento invocato dalla ricorrente.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. per effetto della pronuncia di separazione, il giudice può riconoscere a uno dei coniugi il diritto a percepire un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità. I presupposti del diritto in questiono sono: da un lato, che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno, dall'altro, che l'avente diritto non abbia adeguati redditi propri.
In particolare, la giurisprudenza ha precisato che, in tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf. Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
pagina 8 di 10 Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez.
I Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178).
Ciò posto, con l'ordinanza del 12 marzo 2024 è stato escluso l'obbligo a carico del di CP_1
corrispondere alla un contributo a titolo di mantenimento, in assenza di una asimmetria tra le Pt_1
condizioni economiche delle parti, essendo anzi in quella sede emerso che la prestava attività Pt_1
lavorativa con una retribuzione mensile di circa 1.200,00, come dalla stessa dichiarato in sede di denuncia del 3.6.23.
Ritiene il Tribunale che, anche all'esito degli elementi emersi in sede di istruttoria, debba confermarsi l'ordinanza sul punto, nulla potendosi riconoscere alla a titolo di mantenimento. Pt_1
Ed invero, dalla relazione di aggiornamento dei servizi sociali del 17 gennaio 2025 è emerso che la come dalla stessa riferito, percepisce l'Assegno di Inclusione e l'assegno unico pari ad Pt_1
un totale di circa 800 euro mensili e che ha intrapreso da diversi mesi una relazione con il signor
, il quale lavora come operario presso una ditta di sua proprietà. Parte_3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 (valore indeterminato-bassa complessità; fase di studio euro 851,00, fase introduttiva euro 602,00, fase istruttoria euro 903,00, fase decisionale euro 1.453,00) in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
Atteso che la nomina del curatore del minore si è resa necessaria a causa delle condotte disfunzionali del resisente, devono essere poste a carico dello stesso, in applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite che si liquidano, come da dispositivo che segue, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 (valore indeterminato-bassa complessità; fase istruttoria euro 903,00, fase decisionale euro 1.453,00)
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così provvede:
-dispone la riunione al presente procedimento di quello ex art. 330 cc trasmesso dal TM;
-dichiara la separazione personale dei coniugi;
-addebita la separazione a;
Controparte_1
pagina 9 di 10 -dispone ex art. 330 c.c. la decadenza dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale di nei confronti della figlia minore;
Controparte_1 Persona_1
-conferma l'ordinanza del 12 marzo 2024 in punto di affido esclusivo della figlia minore, di collocazione presso la madre e di assegnazione della casa coniugale;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di Controparte_1
complessivi Euro 500,00 per il mantenimento dei figli (Euro 250,00 ciascuno), da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla automaticamente adeguati, di anno in anno, all'indice ISTAT di Pt_1 variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai, oltre l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie di natura sanitaria, scolastica o ricreativa da sostenere per i figli, debitamente documentate, come da protocollo sottoscritto con il COA presso questo Tribunale, cui si rinvia;
-rigetta la domanda della ricorrente ex art. 156 c.c.;
-condanna il resistente al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 3.809,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
-condanna il resistente al pagamento, in favore del curatore speciale avv. Controparte_2
delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 2.356,00, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge.
Benevento, 25 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Enrica Nasti
dott. Ennio Ricci
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