TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di divorzio contenzioso iscritto al n. 3130/2024 di Ruolo Generale vertente t r a con l'avv. Valentina Sanna Parte_1
-ricorrente-
e con l'avv. Elena Muz Controparte_1
-resistente-
* * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI (rassegnate all'udienza del
11.03.2025)
pronunciare il divorzio tra le parti all'unica condizione oggi pattuita, ossia versamento da parte del sig. alla sig.ra a titolo di Pt_1 CP_1
assegno divorzile della somma mensile di euro 560,00, entro il giorno
5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria annuale in base agli indici
ISTAT
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.12.2024, il sig. , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con la sig.ra in data 11.02.1967 e che dalla Controparte_1
1 loro unione sono nati due figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la previsione, a suo carico ed in favore della sig.ra
[...]
del versamento di un assegno divorzile pari ad euro 400,00 mensili. CP_1
La sig.ra si costituiva regolarmente in giudizio, aderendo alla Controparte_1
domanda di divorzio, ma contestando il quantum dell'assegno divorzile, chiedendo che lo stesso venisse aumentato ad euro 700,00 mensili.
Alla prima udienza di comparizione telematica delle parti dd. 04.03.2025, il giudice, dopo aver sentito alle parti, proponeva loro di concludere la vertenza CP_ mediante il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della sig.ra pari all'ammontare dell'assegno di mantenimento aggiornato all'ultima rivalutazione monetaria dovuta. All'esito, i procuratori chiedevano concordemente un breve rinvio al fine di valutare la proposta.
Alla successiva udienza dd. 11.03.2025, svoltasi sempre in modalità telematica, le parti, accettata la proposta conciliativa formulata dal giudice, hanno chiesto di poter discutere la causa, rassegnando quindi conclusioni congiunte;
il procedimento è stato immediatamente rimesso in decisione al Collegio.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere pronunciati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto
..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con sentenza n.
1510/2005, depositata in data 24.11.2005, il Tribunale di Udine pronunciava la separazione personale, sicché alla data del deposito del ricorso (05.12.2024) erano
2 certamente trascorsi oltre dodici mesi dall'udienza di prima comparizione delle parti avanti al Presidente nell'ambito del giudizio di separazione.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Nulla osta all'accoglimento della domanda relativa al riconoscimento e CP_ all'attribuzione, in favore della sig.ra dell'assegno divorzile nella misura suggerita dal giudice e in seguito pattuita tra le parti.
Le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 11.02.1967 ad Oristano tra i coniugi nato il Parte_1
13.08.1946 a Oristano (OR) e nata il [...] a Controparte_1
AS (OR);
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Oristano di procedere all'annotazione della sentenza (matrimonio trascritto al n. 26, parte II, serie A, anno
1967);
- pone a carico del sig. l'obbligo di versare in favore della sig.ra Parte_1
a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 560,00 mensili Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, salva la rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice estensore dott.ssa Elisabetta Sartor
3