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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa RA
La US, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1835/2024 R.G.L., promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Gobbi, per procura Parte_1
in atti ricorrente
contro
, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale THE Controparte_1
SICILIAN WAY FOOD EAT INN DI Controparte_1
convenuto contumace
Oggetto: impugnazione di licenziamento – retribuzioni.
Conclusioni di parte ricorrente: come in atti.
Fatto e diritto
La ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto a ruolo generale telematico il
22.11.2024, ha esposto di essere stata assunta il 23.2.2022 dal sig. CP_1
anche in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale The Sicilian Way
[...] Food Eat Inn di De IM Santo, avente a oggetto attività di bar ed esercizi similari nelle unità locali di Cerro Maggiore, Busto Arsizio, Legnano e Rho.
Ha precisato di aver lavorato con contratto a tempo indeterminato e parziale orizzontale, per 7 ore giornaliere dal martedì alla domenica, inquadrata come operaia di livello 5 di cui al CCNL Turismo e Confcommercio e mansione di aiuto commesso (cfr. buste paga sub doc. n. 1) fino al licenziamento avvenuto il
30.7.2024 (doc. n. 2). In merito a quest'ultimo, ha affermato di essere stata licenziata oralmente e senza motivazione, con allontanamento improvviso, coatto e definitivo dal posto di lavoro, rimanendo peraltro creditrice di diverse voci retributive mai corrispostele. Ha precisato, poi, di aver inviato due diffide al datore di lavoro - la prima quale impugnazione stragiudiziale del licenziamento, la seconda quale intimazione di pagamento e costituzione in mora per le retribuzioni e gli altri oneri non corrisposti - e un esposto all'Ispettorato del lavoro competente
(doc. nn. 3-5), senza ottenere riscontro da parte dell'azienda.
Pertanto, la sig.ra ha convenuto in giudizio il sig. , anche Pt_1 Controparte_1
nella sua qualità di titolare della ditta individuale The Sicilian Way Food Eat Inn di
De IM Santo, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito in via principale: A. accertare e dichiarare che tra la sig.ra Parte_1
e il sig. , anche in qualità di titolare dell'omonima impresa Controparte_1
individuale The Sicilian Way Food di De IM Santo, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 23.02.2022 sino al 30.07.2024; B. per effetto della conclusione A, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a Pt_1
percepire le retribuzioni, nonché le contribuzioni, relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2024, tredicesima e quattordicesima, mai corrisposte, così come il diritto a percepire gli oneri di fine rapporto e il Trattamento di fine rapporto e, per
l'effetto, condannare il sig. anche in qualità di titolare Controparte_1
dell'omonima impresa individuale The Sicilian Way Food Eat Inn di De IM
Santo, a corrispondere la somma lorda, del corrispondente netto, nonché le contribuzioni, relative alle retribuzioni, oneri di fine rapporto e trattamento di fine rapporto, somma che si quantifica prudenzialmente e con ogni più ampia riserva, in € 9.859,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. C. accertare e dichiarare che il licenziamento intimato alla sig.ra è Parte_1
del tutto illegittimo e/o invalido, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace e/o annullare il licenziamento intimato;
D. per effetto della conclusione B, condannare il sig. , anche in Controparte_1
qualità di titolare dell'omonima impresa individuale The Sicilian Way Food Eat Inn di De IM Santo, a reintegrare la sig.ra nella medesima Parte_1
categoria, livello e mansioni che la stessa aveva prima di essere licenziata, nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi, dalla data del licenziamento sino all'effettivo reintegro, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali, dalla data del licenziamento, sino all'effettivo reintegro;
in subordine, condannare il sig.
a corrispondere alla ricorrente una somma pari a non meno di Controparte_1
15 mensilità, calcolate sull'ultima retribuzione utile per il Tfr, il tutto oltre interessi
e rivalutazione monetaria, come per legge”.
All'udienza del 14.5.2025 è stata dichiarata la contumacia della ditta individuale convenuta, con rinvio della causa all'odierna udienza di discussione, al termine della quale la controversia viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato.
Licenziamento
Risulta documentalmente provato che tra la sig.ra e il sig. De IM è Pt_1
intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 23.2.2022 al 30.07.2024, come si può constatare dalle buste paga allegate, nonché dalla comunicazione obbligatoria Unilav riportante l'avvenuto licenziamento per giustificato motivo oggettivo (doc. nn. 1 e 2).
Quanto a quest'ultimo, la lavoratrice ne ha sostenuto primariamente il difetto di forma, rimarcando di essere stata allontanata dal luogo di lavoro senza alcuna formale comunicazione scritta. Inoltre, ne ha sottolineato il difetto di motivazione, non essendole stata comunicata alcuna ragione alla base dell'allontanamento. La ricorrente ha poi sottolineato, correttamente, che ai fini della legittimità del recesso datoriale non può ritenersi sufficiente il mero richiamo a un asserito giustificato motivo oggettivo (peraltro non meglio specificato), quale quello indicato nel modello Unilav, documento che costituisce una comunicazione destinata a un ente terzo, ma non una forma di intimazione di licenziamento che ha natura di atto unilaterale recettizio e come tale, ai sensi dell'art. 1334 c.c., “produce effetto dal momento in cui perviene a conoscenza della persona a cui è destinata”.
Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha fornito prova contraria rispetto a quanto asserito dalla sig.ra e non ha provato di avere Pt_1
comunicato alla ricorrente la lettera di licenziamento.
Può ragionevolmente ritenersi, pertanto, che il recesso datoriale non sia stato comunicato per iscritto alla lavoratrice, né supportato dall'esposizione di alcuna motivazione, con ciò violando quanto espressamente previsto e richiesto dalla legge. Il licenziamento in esame deve considerarsi, pertanto, inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2015, “il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto
(…). Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale”. Tale regime si applica a prescindere dai requisiti occupazionali dell'impresa. In considerazione di quanto emerso dagli atti e del dettato normativo la lavoratrice, dunque, deve essere reintegrata nel posto di lavoro.
Per l'effetto, deve condannarsi il sig. De IM, in qualità di titolare dell'impresa individuale The Sicilian Way Food Eat Inn di De IM Santo, a reintegrare la sig.ra nel posto di lavoro, medesima categoria, livello e mansioni che la Pt_1
stessa aveva prima di essere licenziata.
Altresì, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, il datore deve essere anche condannato al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per il suddetto licenziamento. La relativa indennità, come da normativa, va commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative). Tale somma, inoltre, non deve essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R.
Nel caso in esame tale importo è da parametrarsi alla retribuzione mensile lordo di euro 1.539,26 (importo risultante dal seguente calcolo: retribuzione mensile di euro 1.465,97 x 14 : 12 x 90% part-time – cfr. doc. n. 6), da calcolarsi con riferimento all'effettivo periodo intercorso dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Devono versarsi, altresì, i relativi contributi previdenziali e assistenziali.
Retribuzioni
La ricorrente ha diritto, ai sensi degli artt. 2099 e 2120 cod. civ., alla retribuzione per i mesi lavorati e alla quota delle mensilità aggiuntive, nonché alle competenze di fine rapporto e al TFR.
Parte ricorrente ha affermato, altresì, di non aver percepito le retribuzioni, per l'anno 2024, dei mesi di aprile, maggio e giugno (per gli importi indicati nelle buste paga – doc. n. 1), nonché di luglio, della tredicesima, della quattordicesima, degli oneri di fine rapporto e del T.F.R., secondo le somme riportate nei conteggi di cui al doc. n. 6 redatti sulla base della retribuzione mensile.
Anche in merito a tale punto, in mancanza di specifiche contestazioni, ritiene questo Giudice di condividere i calcoli agli atti (relativi alle competenze per le quali non sono stati consegnati i cedolini), per l'importo complessivo indicato di euro
9.859,89 lorde, di cui euro 3.383,01 a titolo di spettanze di fine rapporto ed euro
3.048,05 a titolo di T.F.R. (doc. n. 6).
Parte convenuta è tenuta, pertanto, al pagamento del suddetto importo in favore della ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti, nella contumacia di parte convenuta:
- dichiara che tra la sig.ra e il sig. , anche in Parte_1 Controparte_1
qualità di titolare dell'omonima impresa individuale The Sicilian Way Food di De
IM Santo, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, dal 23.2.2022 al
30.7.2024;
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente e, per l'effetto, condanna parte convenuta a reintegrare la sig.ra nel posto di lavoro, con Pt_1
medesima categoria, livello e mansioni, nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi, al tallone mensile lordo di euro 1.539,26, dalla data del licenziamento sino all'effettivo reintegro, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, dalla data del licenziamento sino all'effettivo reintegro;
- dichiara il diritto della lavoratrice a percepire le retribuzioni, nonché le contribuzioni, relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2024, tredicesima e quattordicesima, competenze di fine rapporto e TFR e, per l'effetto,
- condanna il sig. De IM, anche in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale The Sicilian Way Food Eat Inn di De IM Santo, a corrispondere la somma lorda, del corrispondente netto, nonché le contribuzioni, relative alle retribuzioni, pari a euro 9.859,89 lorde, di cui euro 3.383,01 a titolo di spettanze di fine rapporto ed euro 3.048,05 a titolo di T.F.R., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna parte convenuta contumace al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Busto Arsizio, 28/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa RA La US
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa RA
La US, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1835/2024 R.G.L., promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Gobbi, per procura Parte_1
in atti ricorrente
contro
, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale THE Controparte_1
SICILIAN WAY FOOD EAT INN DI Controparte_1
convenuto contumace
Oggetto: impugnazione di licenziamento – retribuzioni.
Conclusioni di parte ricorrente: come in atti.
Fatto e diritto
La ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto a ruolo generale telematico il
22.11.2024, ha esposto di essere stata assunta il 23.2.2022 dal sig. CP_1
anche in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale The Sicilian Way
[...] Food Eat Inn di De IM Santo, avente a oggetto attività di bar ed esercizi similari nelle unità locali di Cerro Maggiore, Busto Arsizio, Legnano e Rho.
Ha precisato di aver lavorato con contratto a tempo indeterminato e parziale orizzontale, per 7 ore giornaliere dal martedì alla domenica, inquadrata come operaia di livello 5 di cui al CCNL Turismo e Confcommercio e mansione di aiuto commesso (cfr. buste paga sub doc. n. 1) fino al licenziamento avvenuto il
30.7.2024 (doc. n. 2). In merito a quest'ultimo, ha affermato di essere stata licenziata oralmente e senza motivazione, con allontanamento improvviso, coatto e definitivo dal posto di lavoro, rimanendo peraltro creditrice di diverse voci retributive mai corrispostele. Ha precisato, poi, di aver inviato due diffide al datore di lavoro - la prima quale impugnazione stragiudiziale del licenziamento, la seconda quale intimazione di pagamento e costituzione in mora per le retribuzioni e gli altri oneri non corrisposti - e un esposto all'Ispettorato del lavoro competente
(doc. nn. 3-5), senza ottenere riscontro da parte dell'azienda.
Pertanto, la sig.ra ha convenuto in giudizio il sig. , anche Pt_1 Controparte_1
nella sua qualità di titolare della ditta individuale The Sicilian Way Food Eat Inn di
De IM Santo, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito in via principale: A. accertare e dichiarare che tra la sig.ra Parte_1
e il sig. , anche in qualità di titolare dell'omonima impresa Controparte_1
individuale The Sicilian Way Food di De IM Santo, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 23.02.2022 sino al 30.07.2024; B. per effetto della conclusione A, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a Pt_1
percepire le retribuzioni, nonché le contribuzioni, relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2024, tredicesima e quattordicesima, mai corrisposte, così come il diritto a percepire gli oneri di fine rapporto e il Trattamento di fine rapporto e, per
l'effetto, condannare il sig. anche in qualità di titolare Controparte_1
dell'omonima impresa individuale The Sicilian Way Food Eat Inn di De IM
Santo, a corrispondere la somma lorda, del corrispondente netto, nonché le contribuzioni, relative alle retribuzioni, oneri di fine rapporto e trattamento di fine rapporto, somma che si quantifica prudenzialmente e con ogni più ampia riserva, in € 9.859,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. C. accertare e dichiarare che il licenziamento intimato alla sig.ra è Parte_1
del tutto illegittimo e/o invalido, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace e/o annullare il licenziamento intimato;
D. per effetto della conclusione B, condannare il sig. , anche in Controparte_1
qualità di titolare dell'omonima impresa individuale The Sicilian Way Food Eat Inn di De IM Santo, a reintegrare la sig.ra nella medesima Parte_1
categoria, livello e mansioni che la stessa aveva prima di essere licenziata, nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi, dalla data del licenziamento sino all'effettivo reintegro, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali, dalla data del licenziamento, sino all'effettivo reintegro;
in subordine, condannare il sig.
a corrispondere alla ricorrente una somma pari a non meno di Controparte_1
15 mensilità, calcolate sull'ultima retribuzione utile per il Tfr, il tutto oltre interessi
e rivalutazione monetaria, come per legge”.
All'udienza del 14.5.2025 è stata dichiarata la contumacia della ditta individuale convenuta, con rinvio della causa all'odierna udienza di discussione, al termine della quale la controversia viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato.
Licenziamento
Risulta documentalmente provato che tra la sig.ra e il sig. De IM è Pt_1
intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 23.2.2022 al 30.07.2024, come si può constatare dalle buste paga allegate, nonché dalla comunicazione obbligatoria Unilav riportante l'avvenuto licenziamento per giustificato motivo oggettivo (doc. nn. 1 e 2).
Quanto a quest'ultimo, la lavoratrice ne ha sostenuto primariamente il difetto di forma, rimarcando di essere stata allontanata dal luogo di lavoro senza alcuna formale comunicazione scritta. Inoltre, ne ha sottolineato il difetto di motivazione, non essendole stata comunicata alcuna ragione alla base dell'allontanamento. La ricorrente ha poi sottolineato, correttamente, che ai fini della legittimità del recesso datoriale non può ritenersi sufficiente il mero richiamo a un asserito giustificato motivo oggettivo (peraltro non meglio specificato), quale quello indicato nel modello Unilav, documento che costituisce una comunicazione destinata a un ente terzo, ma non una forma di intimazione di licenziamento che ha natura di atto unilaterale recettizio e come tale, ai sensi dell'art. 1334 c.c., “produce effetto dal momento in cui perviene a conoscenza della persona a cui è destinata”.
Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha fornito prova contraria rispetto a quanto asserito dalla sig.ra e non ha provato di avere Pt_1
comunicato alla ricorrente la lettera di licenziamento.
Può ragionevolmente ritenersi, pertanto, che il recesso datoriale non sia stato comunicato per iscritto alla lavoratrice, né supportato dall'esposizione di alcuna motivazione, con ciò violando quanto espressamente previsto e richiesto dalla legge. Il licenziamento in esame deve considerarsi, pertanto, inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2015, “il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto
(…). Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale”. Tale regime si applica a prescindere dai requisiti occupazionali dell'impresa. In considerazione di quanto emerso dagli atti e del dettato normativo la lavoratrice, dunque, deve essere reintegrata nel posto di lavoro.
Per l'effetto, deve condannarsi il sig. De IM, in qualità di titolare dell'impresa individuale The Sicilian Way Food Eat Inn di De IM Santo, a reintegrare la sig.ra nel posto di lavoro, medesima categoria, livello e mansioni che la Pt_1
stessa aveva prima di essere licenziata.
Altresì, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, il datore deve essere anche condannato al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per il suddetto licenziamento. La relativa indennità, come da normativa, va commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative). Tale somma, inoltre, non deve essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R.
Nel caso in esame tale importo è da parametrarsi alla retribuzione mensile lordo di euro 1.539,26 (importo risultante dal seguente calcolo: retribuzione mensile di euro 1.465,97 x 14 : 12 x 90% part-time – cfr. doc. n. 6), da calcolarsi con riferimento all'effettivo periodo intercorso dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Devono versarsi, altresì, i relativi contributi previdenziali e assistenziali.
Retribuzioni
La ricorrente ha diritto, ai sensi degli artt. 2099 e 2120 cod. civ., alla retribuzione per i mesi lavorati e alla quota delle mensilità aggiuntive, nonché alle competenze di fine rapporto e al TFR.
Parte ricorrente ha affermato, altresì, di non aver percepito le retribuzioni, per l'anno 2024, dei mesi di aprile, maggio e giugno (per gli importi indicati nelle buste paga – doc. n. 1), nonché di luglio, della tredicesima, della quattordicesima, degli oneri di fine rapporto e del T.F.R., secondo le somme riportate nei conteggi di cui al doc. n. 6 redatti sulla base della retribuzione mensile.
Anche in merito a tale punto, in mancanza di specifiche contestazioni, ritiene questo Giudice di condividere i calcoli agli atti (relativi alle competenze per le quali non sono stati consegnati i cedolini), per l'importo complessivo indicato di euro
9.859,89 lorde, di cui euro 3.383,01 a titolo di spettanze di fine rapporto ed euro
3.048,05 a titolo di T.F.R. (doc. n. 6).
Parte convenuta è tenuta, pertanto, al pagamento del suddetto importo in favore della ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti, nella contumacia di parte convenuta:
- dichiara che tra la sig.ra e il sig. , anche in Parte_1 Controparte_1
qualità di titolare dell'omonima impresa individuale The Sicilian Way Food di De
IM Santo, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, dal 23.2.2022 al
30.7.2024;
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente e, per l'effetto, condanna parte convenuta a reintegrare la sig.ra nel posto di lavoro, con Pt_1
medesima categoria, livello e mansioni, nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi, al tallone mensile lordo di euro 1.539,26, dalla data del licenziamento sino all'effettivo reintegro, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, dalla data del licenziamento sino all'effettivo reintegro;
- dichiara il diritto della lavoratrice a percepire le retribuzioni, nonché le contribuzioni, relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2024, tredicesima e quattordicesima, competenze di fine rapporto e TFR e, per l'effetto,
- condanna il sig. De IM, anche in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale The Sicilian Way Food Eat Inn di De IM Santo, a corrispondere la somma lorda, del corrispondente netto, nonché le contribuzioni, relative alle retribuzioni, pari a euro 9.859,89 lorde, di cui euro 3.383,01 a titolo di spettanze di fine rapporto ed euro 3.048,05 a titolo di T.F.R., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna parte convenuta contumace al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Busto Arsizio, 28/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa RA La US