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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/09/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1440 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato TESSAROLLO CHIARA
e
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/08/1974, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCHETTI UBALDO ANTONIO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono concordemente che il regime di affidamento e mantenimento del loro figlio minore sia regolamentato secondo le seguenti condizioni: Per_1
1. Il figlio minore sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Persona_2 con collocamento principale presso l'abitazione familiare sita in Marostica (VI), Via Matteazzi
n. 27/4, che resterà assegnata alla madre;
1
2. il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio dello stesso.
In ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori e al figlio una regolare organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita che potrà subire delle variazioni purché sempre concordate tra i genitori e tenuto conto della volontà del minore: un fine settimana ogni
15 giorni, il mercoledì sera per cena dalle 18.30 alle 21.00, le festività in via alternata (l gennaio, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 8 settembre, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre e 26 dicembre); 15 giorni, anche non consentivi, nel periodo estivo da concordare entro il mese di maggio;
3. il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario del figlio , un assegno mensile pari ad € 330,00 Persona_2
(trecentotrenta/00);
4. l'assegno Unico – Inps – per , spetterà ad entrambi i genitori nella misura del 50% Per_1 ciascuno;
5. i genitori contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno secondo i criteri indicati dal Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia in vigore presso il Tribunale di Vicenza, che si allega (doc. 3);
6. le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto al figlio minore;
Persona_2
7. spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/04/2025 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del
[...] loro figlio minore , nato a [...] in data [...]. Per_1
All'esito dell'udienza del 01/07/2025 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2 Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed Per_1 alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare, sita in Marostica (VI), Via Matteazzi n. 27/4, va assegnata a Parte_1 in quanto convivente con il figlio minore . Per_1
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto al figlio minore Per_2
.
[...]
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Persona_2 regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 2 settembre 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1440 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato TESSAROLLO CHIARA
e
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/08/1974, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCHETTI UBALDO ANTONIO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono concordemente che il regime di affidamento e mantenimento del loro figlio minore sia regolamentato secondo le seguenti condizioni: Per_1
1. Il figlio minore sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Persona_2 con collocamento principale presso l'abitazione familiare sita in Marostica (VI), Via Matteazzi
n. 27/4, che resterà assegnata alla madre;
1
2. il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio dello stesso.
In ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori e al figlio una regolare organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita che potrà subire delle variazioni purché sempre concordate tra i genitori e tenuto conto della volontà del minore: un fine settimana ogni
15 giorni, il mercoledì sera per cena dalle 18.30 alle 21.00, le festività in via alternata (l gennaio, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 8 settembre, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre e 26 dicembre); 15 giorni, anche non consentivi, nel periodo estivo da concordare entro il mese di maggio;
3. il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario del figlio , un assegno mensile pari ad € 330,00 Persona_2
(trecentotrenta/00);
4. l'assegno Unico – Inps – per , spetterà ad entrambi i genitori nella misura del 50% Per_1 ciascuno;
5. i genitori contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno secondo i criteri indicati dal Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia in vigore presso il Tribunale di Vicenza, che si allega (doc. 3);
6. le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto al figlio minore;
Persona_2
7. spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/04/2025 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del
[...] loro figlio minore , nato a [...] in data [...]. Per_1
All'esito dell'udienza del 01/07/2025 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2 Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed Per_1 alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare, sita in Marostica (VI), Via Matteazzi n. 27/4, va assegnata a Parte_1 in quanto convivente con il figlio minore . Per_1
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto al figlio minore Per_2
.
[...]
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Persona_2 regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 2 settembre 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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