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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 9328/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 9328/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e da
, nata a [...] in data [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Matilde Rogato del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno ribadito la loro volontà di non riconciliarsi e hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17 dicembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Neviano degli Arduini (PR) il 24 maggio 2003, che dalla loro unione è nato il figlio (maggiorenne, ma privo di indipendenza sotto il profilo economico), che la loro Per_1 separazione consensuale era stata oggetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 16 settembre 2010 e che, a far tempo dall'udienza presidenziale tenuta in quel procedimento, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
In ragione di siffatti presupposti i medesimi ricorrenti chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra pagina 1 di 2 loro concordate (essenzialmente afferenti al mantenimento della prole e a questioni di natura patrimoniale).
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, essi, depositando note scritte autorizzate, hanno ribadito la loro volontà di non riconciliarsi e hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita di essere accolto.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, di dover prendere atto delle condizioni concordate, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e comunque congrue in relazione alle allegazioni articolate in ricorso.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale aspetto d'interesse.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Neviano degli Arduini (PR) il 24 maggio 2003, Parte_1 Parte_2 trascritto al Numero 3, Parte II, Serie A, Anno 2003 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 2 dicembre 2024 e depositato il 17 dicembre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 16 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 9328/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e da
, nata a [...] in data [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Matilde Rogato del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno ribadito la loro volontà di non riconciliarsi e hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17 dicembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Neviano degli Arduini (PR) il 24 maggio 2003, che dalla loro unione è nato il figlio (maggiorenne, ma privo di indipendenza sotto il profilo economico), che la loro Per_1 separazione consensuale era stata oggetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 16 settembre 2010 e che, a far tempo dall'udienza presidenziale tenuta in quel procedimento, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
In ragione di siffatti presupposti i medesimi ricorrenti chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra pagina 1 di 2 loro concordate (essenzialmente afferenti al mantenimento della prole e a questioni di natura patrimoniale).
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, essi, depositando note scritte autorizzate, hanno ribadito la loro volontà di non riconciliarsi e hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita di essere accolto.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, di dover prendere atto delle condizioni concordate, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e comunque congrue in relazione alle allegazioni articolate in ricorso.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale aspetto d'interesse.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Neviano degli Arduini (PR) il 24 maggio 2003, Parte_1 Parte_2 trascritto al Numero 3, Parte II, Serie A, Anno 2003 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 2 dicembre 2024 e depositato il 17 dicembre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 16 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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