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Sentenza 17 marzo 2023
Sentenza 17 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/03/2023, n. 7751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7751 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2023 |
Testo completo
S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: LCB s.a.s. di LE RI OS & C., con sede in Maleo, in persona del legale rappresentante sig.ra RI OS Sperlocchi, rappresentata e difesa per procura alle liti allegata al ricorso dall’Avvocato Luigi Croce, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Codogno ( LO ), via F. Cavallotti n. 18. Ricorrente contro Agenzia di Tutela della Salute - A.T.S. della citta metropolitana di Milano, in persona del direttore generale e rappresentante legale, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso e ricorso incidentale dagli Avvocati Marino Vittorio Bottini e Simona Falconieri, elettivamente domiciliata preso l’Avvocatura dell’ATS della Città metropolitana di Milano in Milano, corso Italia n. 52. Controricorrente-Ricorrente incidentale e BA OM, rappresentato e difeso per procura alle liti allegata al controricorso dall’Avvocato Luigi Croce, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Codogno ( LO ), via F. Cavallotti n. 18. Civile Sent. Sez. 2 Num. 7751 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: BERTUZZI MARIO Data pubblicazione: 17/03/2023 R.G. N. 10391/2020. 2 Controricorrente avverso la sentenza n. 523/2019 del Tribunale di Lodi, depositata il 20. 8. 2019; Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Corrado Mistri, che ha chiesto che il giudizio di cassazione sia dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 26. 10. 2022 dal consigliere relatore Mario Bertuzzi. Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto notificato l’1. 6. 2018 la LCB s.a.s. di LE RI OS & C. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 523/2019 del Tribunale di Lodi, depositata il 20. 8. 2019, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua opposizione alla ordinanza ingiunzione emessa dalla Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona, che le aveva irrogato una sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 151 del 2007, per avere effettuato un trasporto di un bovino, proveniente dall’azienda Agricola BA dott. OM, non idoneo al trasporto. L’Agenzia di Tutela della Salute Val Padana che, a seguito della delibera della Giunta regionale n.4470 del 10. 12. 20015, ha incorporato la ASL di Cremona, resiste al ricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, avverso il capo della decisione che ha dichiarato inammissibile il suo appello incidentale tardivo alla sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto il ricorso proposto da BA OM. BA OM ha notificato controricorso al ricorso incidentale. Con ordinanza interlocutoria del 15. 6. 2021, questa Corte ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni scritte in epigrafe indicate. R.G. N. 10391/2020. 3 La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l. 28. 10. 2010, n. 137, convertito con la legge 18. 12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale. Ragioni della decisione Con riguardo al ricorso principale proposto dalla LCB s.a.s. di LE RI OS & C. deve darsi atto che, con atto depositato in data 29. 9. 2022, sottoscritto dal suo legale rappresentante e dal suo procuratore e notificato alla controparte, la società LCB ha dichiarato di rinunziare al ricorso. Va pertanto disposta, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione parziale del giudizio di cassazione in relazione al ricorso principale. Con riguardo al ricorso incidentale proposto da ATS Milano, l’unico motivo denunzia violazione ed errata e/o omessa applicazione degli artt. 333 e 343 cod. proc. civ. e dell’art. 7 d.lgs. n. 151 del 2007, censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile il suo appello incidentale tardivo avverso il capo della decisione di primo grado che aveva mandato assolto dalla contestata violazione BA OM, che era stato sanzionato come coobbligato in solido in quanto proprietario dell’animale e quindi suo detentore fino al momento del suo carico sull’automezzo adibito al trasporto, in forza della considerazione che esso aveva investito un capo della decisione del tutto autonomo e distinto da quello investito dall’appello principale. Assume in contrario la A.T.S. di Milano che, nel caso di specie, l’appello incidentale, anche se tardivo, era ammissibile, tenuto conto che il rapporto dedotto in giudizio era unico e che la parte aveva interesse, atteso l’appello in via principale della società, a far valere la responsabilità anche del proprietario dell’animale affidato al trasporto. Il motivo è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse alla impugnazione. Questa Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., l'impugnazione incidentale tardiva deve ritenersi sostenuta dal necessario requisito dell’interesse ad impugnare in tutti i casi in cui l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza R.G. N. 10391/2020. 4 impugnata, che sarebbe stato accettato in mancanza di impugnazione delle altre parti, situazione questa configurabile anche nel caso di cause scindibili che vedano la presenza di più obbligati e quindi anche nel caso in cui l’impugnazione incidentale sia rivolta nei confronti di una parte diversa da chi abbia proposto l’impugnazione in via principale ( Cass. n. 14596 del 2020; Cass. n. 1879 del 2018; Cass. n. 5876 del 2018; Cass. n. 23396 del 2015; Cass. S.U. n. 24627 del 2007 ). Nel caso di specie, se l’appello principale fosse stato accolto, la violazione contestata sarebbe rimasta del tutto esente da qualsiasi responsabilità e sanzione. Da tali considerazioni discende però che, a seguito della rinuncia da parte della società LCB del ricorso per cassazione avverso la decisione che aveva confermato il rigetto della sua opposizione, l’assetto degli interessi derivante dalla sentenza appellata non è più in discussione, con conseguente venir meno dell’interesse della controricorrente all’impugnazione in via incidentale. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, sono così regolate: le spese sostenute dalla A.T.S. di Milano sono poste a carico della LCB, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., non avendo la controricorrente aderito alla sua rinuncia al ricorso;
quelle del controricorrente BA sono poste a carico della controricorrente e ricorrente incidentale, atteso l’esito del ricorso incidentale. Nulla invece si dispone in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, tenuto conto, da un lato, che nessuna pronuncia al riguardo deve essere adottata in caso di rinuncia al ricorso ( Cass. n. 14782 del 2018 ) e, dall’altro, della ragione sopravvenuta per cui è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale ( Cass. n. 31732 del 2018 ).
P.Q.M.
dichiara la parziale estinzione del giudizio di cassazione in relazione al ricorso proposto dalla LCB s.a.s. di LE RI OS & C. nei confronti di A.T.S. di Milano e l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto da quest’ultima nei confronti di BA OM. R.G. N. 10391/2020. 5 Condanna LCB s.a.s. di LE RI OS & C. al pagamento delle spese di giudizio in favore della A.T.S. di Milano, che liquida in euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali;
condanna A.T.S. di Milano al pagamento delle spese di giudizio in favore di BA OM, che liquida in euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022.
quelle del controricorrente BA sono poste a carico della controricorrente e ricorrente incidentale, atteso l’esito del ricorso incidentale. Nulla invece si dispone in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, tenuto conto, da un lato, che nessuna pronuncia al riguardo deve essere adottata in caso di rinuncia al ricorso ( Cass. n. 14782 del 2018 ) e, dall’altro, della ragione sopravvenuta per cui è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale ( Cass. n. 31732 del 2018 ).
P.Q.M.
dichiara la parziale estinzione del giudizio di cassazione in relazione al ricorso proposto dalla LCB s.a.s. di LE RI OS & C. nei confronti di A.T.S. di Milano e l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto da quest’ultima nei confronti di BA OM. R.G. N. 10391/2020. 5 Condanna LCB s.a.s. di LE RI OS & C. al pagamento delle spese di giudizio in favore della A.T.S. di Milano, che liquida in euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali;
condanna A.T.S. di Milano al pagamento delle spese di giudizio in favore di BA OM, che liquida in euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022.