TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3140/2024
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI GN -Presidente-
Eugenio Troisi -Giudice-
IC Vernetti -Giudice rel./est. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3140 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione in seguito al deposito di note entro il termine perentorio concesso del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
residente a [...]
Cappella n.32, elettivamente domiciliat o in Pozzuoli alla via Miliscola n.388, presso lo studio dell'Avv. Adele Vicidomini che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
ed elettivamente domiciliat a in Marano di C.F._2
Napoli alla via Po n.20 presso lo studio dell'Avv. Davide Di
Luccio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEG E
CONCLUSIONI
Con nota congiunta depositata in data 2.12.2024 i difensori costituiti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni concordate d alle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis 49 e 51 c.p.c. depositato il 30 luglio
2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Marano di Napoli il 30.05.2022, dal quale è nata una figlia, ( Napoli 09/11/2022), Persona_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso e, contestualmente , la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pag. 2 di 7 Con nota congiunta depositata in data 2.12.2024, le parti comparivano figurativamente dinanzi al la Giudice delegata dal
Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., confermando la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso. Il Giudice riservava la decisione al Collegio con ordinanza del 4.01.2025.
Il PM apponeva il Visto in data 8.01.2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso che di seguito si trascrivono:
conclusioni relative alla separazione
- dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ai sensi dell'art. 151, 1°
[...] Controparte_1
comma, cod. civ.;
- ordinare al Comune di Marano (NA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei
Pag. 3 di 7 coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritt e;
- OMOLOGARE la separazione alle seguenti condizioni :
1) i coniugi vivranno separatamente con il reciproco mutuo rispetto.
2) che la figlia , nata a [...] [...], viene Per_1
affidata ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con residenza privilegiata presso la madre, con facoltà da parte del singolo genitore che esercita la potestà in quel momento, di decidere in merito alle questioni di ordinaria amministrazione.
In ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori e gli stessi paritariamente provvederanno alla cura e all'educazione della prole;
3) che il sig. corrisponderà entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese € 400,00 alla signora a titolo di mantenimento per CP_1
la figlia a mezzo bonifico bancario;
il Persona_1
contributo sarà adeguato annualmente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT dal mese e dall'anno successivi alla separazione;
oltre al 50% delle spese straordinarie (spese scolastiche, spese sportive, spese sanitarie, spese ricreative, ecc.) che si renderanno necessarie così come previste dal Protocollo stipulato dal COA di Napoli e il
Presidente del tribunale di Napoli che qui si richiama come parte integrante;
Pag. 4 di 7 4) che ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento visto che entrambi sono economicamente autonomi ed autosufficiente;
5) che il sig. terrà con sé la minore, se le esigenze Parte_1
lavorative lo permettono, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 per due giorni infrasettimanali, da concordarsi preventivamente sempre a causa dei turni lavorativi. Inoltre , il padre potrà altresì tenere con sé la figlia nei fine settimana alternati comprensivi di pernottamento da concordare previamente tra le parti considerati i turni lavorativi ed eventuali distanze. Durante le festività natalizie il 24 o 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio ad anni alterni e comunque previa e concorde decisione in base alle esigenze lavorative;
allo stesso modo durante le vacanze pasquali la minore starà con il padre il giorno di
Pasqua ad anni alterni e comunque da concordarsi in base alle esigenze lavorative. Durante il periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con il padre un periodo di una settimana che verrà definito entro il 31 maggio di ogni anno compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori. Per il restante periodo starà con la madre. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti;
inoltre la minore starà con il padre nel giorno della festa del papà, dell'onomastico e del compleanno del padre salvo modifiche concordate;
6) che la casa familiare sita in Marano di Napoli alla via Pigno
23, è stata abbandonata ed i beni ivi contenuti, eccetto beni personali, restano alla sig.ra CP_1
Pag. 5 di 7 7) che i coniugi stabiliscono che ai fini fiscali e delle relative dichiarazioni dei redditi, i figli minori graveranno a carico di entrambi i genitori al 50%;
8) I coniugi si danno atto reciprocamente di aver definito bonariamente ogni questione relativa alla divisione dei beni mobili comuni, ivi compresi gli effetti personali, gioielli e doni di nozze, nonché ogni rimborso o restituzione attinenti ad investimenti del patrimonio comune.
9) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto.
10) che per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative possono essere recepiti nella presente pronuncia .
Tenuto conto della natura parziale della pronuncia , si rimette la regolamentazione delle spese di lite all'esito del giudizio, in ordine al cui prosieguo si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] Controparte_1
Napoli il 21.10.1994 ed omologa le condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, riportate in parte motiva e qui da intendersi trascritte;
Pag. 6 di 7 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Marano di Napoli (Atto n.29, P. II,
S.A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2022) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
c) spese al definitivo;
d) provvede con separata ordinanza in ordine al prosieguo.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 14/1/2025
La Giudice est. La Presidente
IC Vernetti DI GN
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3140/2024
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI GN -Presidente-
Eugenio Troisi -Giudice-
IC Vernetti -Giudice rel./est. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3140 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione in seguito al deposito di note entro il termine perentorio concesso del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
residente a [...]
Cappella n.32, elettivamente domiciliat o in Pozzuoli alla via Miliscola n.388, presso lo studio dell'Avv. Adele Vicidomini che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
ed elettivamente domiciliat a in Marano di C.F._2
Napoli alla via Po n.20 presso lo studio dell'Avv. Davide Di
Luccio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEG E
CONCLUSIONI
Con nota congiunta depositata in data 2.12.2024 i difensori costituiti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni concordate d alle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis 49 e 51 c.p.c. depositato il 30 luglio
2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Marano di Napoli il 30.05.2022, dal quale è nata una figlia, ( Napoli 09/11/2022), Persona_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso e, contestualmente , la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pag. 2 di 7 Con nota congiunta depositata in data 2.12.2024, le parti comparivano figurativamente dinanzi al la Giudice delegata dal
Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., confermando la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso. Il Giudice riservava la decisione al Collegio con ordinanza del 4.01.2025.
Il PM apponeva il Visto in data 8.01.2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso che di seguito si trascrivono:
conclusioni relative alla separazione
- dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ai sensi dell'art. 151, 1°
[...] Controparte_1
comma, cod. civ.;
- ordinare al Comune di Marano (NA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei
Pag. 3 di 7 coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritt e;
- OMOLOGARE la separazione alle seguenti condizioni :
1) i coniugi vivranno separatamente con il reciproco mutuo rispetto.
2) che la figlia , nata a [...] [...], viene Per_1
affidata ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con residenza privilegiata presso la madre, con facoltà da parte del singolo genitore che esercita la potestà in quel momento, di decidere in merito alle questioni di ordinaria amministrazione.
In ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori e gli stessi paritariamente provvederanno alla cura e all'educazione della prole;
3) che il sig. corrisponderà entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese € 400,00 alla signora a titolo di mantenimento per CP_1
la figlia a mezzo bonifico bancario;
il Persona_1
contributo sarà adeguato annualmente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT dal mese e dall'anno successivi alla separazione;
oltre al 50% delle spese straordinarie (spese scolastiche, spese sportive, spese sanitarie, spese ricreative, ecc.) che si renderanno necessarie così come previste dal Protocollo stipulato dal COA di Napoli e il
Presidente del tribunale di Napoli che qui si richiama come parte integrante;
Pag. 4 di 7 4) che ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento visto che entrambi sono economicamente autonomi ed autosufficiente;
5) che il sig. terrà con sé la minore, se le esigenze Parte_1
lavorative lo permettono, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 per due giorni infrasettimanali, da concordarsi preventivamente sempre a causa dei turni lavorativi. Inoltre , il padre potrà altresì tenere con sé la figlia nei fine settimana alternati comprensivi di pernottamento da concordare previamente tra le parti considerati i turni lavorativi ed eventuali distanze. Durante le festività natalizie il 24 o 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio ad anni alterni e comunque previa e concorde decisione in base alle esigenze lavorative;
allo stesso modo durante le vacanze pasquali la minore starà con il padre il giorno di
Pasqua ad anni alterni e comunque da concordarsi in base alle esigenze lavorative. Durante il periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con il padre un periodo di una settimana che verrà definito entro il 31 maggio di ogni anno compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori. Per il restante periodo starà con la madre. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti;
inoltre la minore starà con il padre nel giorno della festa del papà, dell'onomastico e del compleanno del padre salvo modifiche concordate;
6) che la casa familiare sita in Marano di Napoli alla via Pigno
23, è stata abbandonata ed i beni ivi contenuti, eccetto beni personali, restano alla sig.ra CP_1
Pag. 5 di 7 7) che i coniugi stabiliscono che ai fini fiscali e delle relative dichiarazioni dei redditi, i figli minori graveranno a carico di entrambi i genitori al 50%;
8) I coniugi si danno atto reciprocamente di aver definito bonariamente ogni questione relativa alla divisione dei beni mobili comuni, ivi compresi gli effetti personali, gioielli e doni di nozze, nonché ogni rimborso o restituzione attinenti ad investimenti del patrimonio comune.
9) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto.
10) che per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative possono essere recepiti nella presente pronuncia .
Tenuto conto della natura parziale della pronuncia , si rimette la regolamentazione delle spese di lite all'esito del giudizio, in ordine al cui prosieguo si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] Controparte_1
Napoli il 21.10.1994 ed omologa le condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, riportate in parte motiva e qui da intendersi trascritte;
Pag. 6 di 7 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Marano di Napoli (Atto n.29, P. II,
S.A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2022) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
c) spese al definitivo;
d) provvede con separata ordinanza in ordine al prosieguo.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 14/1/2025
La Giudice est. La Presidente
IC Vernetti DI GN
Pag. 7 di 7