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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 14/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I M A T E R A
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Gaetano CATALANI Presidente
Valeria LA BATTAGLIA Giudice relatore
Angelo FRANCO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in materia di divorzio contenzioso iscritta al n. 1038/2022
R.G.
T R A
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TA) il 14.3.1949 e residente in [...]alla v. Brindisi 32, rappresentato e difeso dall'avv. Luca ANTEZZA, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del 14.6.2022;
-ricorrente-
e (c.f. ) nata a [...] il CP_1 C.F._2
6.12.1956;
nonché nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
27.4.1987;
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._4
9.5.1980;
tutti rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione con nuovo difensore del 14.2.2023, dall'avv. Pietro RUGGI, domiciliatario;
- resistenti-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:”…Pronunciare, anche con sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 3, n. 2),lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 23.07.1977; confermare
l'Ordinanza del 14.10.2022 pubblicata il 20/10/2022 in uno con il Decreto di fissazione di udienza di pari data n. cronol. 6992/2022 nella quale il G.I. La
Battaglia V. in accoglimento delle domande avanzate in via provvisoria e urgente dal ricorrente ex art. 4/8° l. 898/1970, ed ex art. 337- quinques c.c ha revocato, all'esito della fase c.d. “ Presidenziale” sia l'assegno di mantenimento, disposto nella sentenza di separazione n. 484/2021 resa dal
Tribunale di Matera in data 5.7.2021, rispettivamente in favore dei figli
(n. il 9.5.1980) e (n. il 27.4.1987), sia CP_3 Controparte_2
pag. 2/12 l'assegnazione ivi prevista della casa in Matera alla via Nazionale 99 disposta in favore della resistente;
2) rigettare la richiesta CP_1
di assegno divorzile avanzata dalla resistente […]; 3) in via subordinata, e fatto salvo il diritto di impugnazione, riconoscere in favore della ricorrente un assegno Divorzile non superiore ad € 400,00 al mese decorrente dalla sentenza definitiva (atteso che attualmente la ricorrente continua a percepire
l'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione)…”
Per i resistenti:” … Conclude riportandosi alle richieste di cui alla comparsa di costituzione dell'11/07/22, così come richiamate dalla comparsa del
13/02/23; [Pronunciare – eventualmente anche mediante Sentenza non definitiva sullo status- la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i SIg.ri e in Parte_1 CP_1
Matera in data 23/07/1977; prendere atto, ad ogni conseguenziale effetto, della non opposizione del figlio all'avversa richiesta di Controparte_3
revoca dell'assegno di mantenimento già versato dal genitore ricorrente in suo favore in forza della sentenza di separazione n.484/21, disponendone la estromissione dal presente giudizio;
rigettare le avverse istanze di revisione dei provvedimenti resi in sede di separazione in favore della SI.ra CP_1
e del figlio , sia in punto di pretesa revoca
[...] Controparte_2
dell'assegnazione della casa di Via Nazionale n.99 in Matera, sia in punto di mantenimento di quest'ultimo, confermando per l'effetto le relative statuizioni di cui ai provvedimenti separativi;
attribuire in favore della SI.ra CP_1
– già percettrice dell'assegno di mantenimento a carico del coniuge
[...]
SI. , di cui alla sentenza di separazione n.484/21 - senza Parte_1
soluzione di continuità, un congruo assegno divorzile da determinarsi nella misura giammai inferiore a quella già disposta a titolo di mantenimento, pari
pag. 3/12 ad Euro 800,00= mensili, oltre ISTAT come per legge;
disporre che tanto
l'assegno di mantenimento in favore del figlio – Controparte_2
nella misura quantomeno pari a quella attualmente imposta al genitore
Ricorrente in sede di separazione (Euro 150,00= mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie per motivi di salute) - quanto l'assegno divorzile in favore della SI.ra , in luogo del contributo di mantenimento CP_1
attualmente a carico del medesimo SI. , sèguiti ad avvenire Parte_1
mediante prelievo mensile dalla pensione di cui quest'ultimo è titolare, confermando pertanto l'ordine all' - come già disposto con la Sentenza CP_4
tribunalizia di separazione n.484/21 – di provvedere a detto versamento/accredito agli aventi diritto con le medesime modalità attualmente per essi già praticate…”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.6.2022 deduceva di Parte_1
aver contratto matrimonio in Matera, in data 23.7.1977, con
[...]
e che dalla loro unione erano nati i figli (n. il CP_1 Per_1
22.5.1978), (n. il 9.5.1980) e (n. il 27.4.1987). CP_3 Controparte_2
Allegava altresì che, con sentenza definitiva resa in data 5.7.2021 dal
Tribunale di Matera, era stata dichiarata l'intervenuta separazione giudiziale tra i coniugi, con addebito a carico dell'odierno ricorrente, assegnazione della casa familiare in Matera alla v. Nazionale 99 a , unitamente CP_1
ai figli ed attribuzione a carico di di un assegno di Parte_1
mantenimento dell'importo di € 800,00 mensili in favore della moglie e di €
150,00 per ciascuno dei figli e , oltre al 50 % delle Controparte_2 CP_3
spese straordinarie per motivi di salute.
pag. 4/12 Deduceva, quindi, il di aver svolto attività lavorativa presso un Pt_1
istituto di credito, con mansioni di impiegato, già prima di contrarre matrimonio con l'odierna resistente e sino al conseguimento della pensione nell'anno 2006, “percependo un relativo reddito mensile netto da pensione pari ad € 2.100,00 circa” ed allegava, sempre in punto di condizioni reddituali e patrimoniali, che egli aveva impiegato tutte le proprie disponibilità economiche, anche quelle conseguite ante matrimonio, per acquistare, cointestandone la relativa proprietà alla moglie, tre unità immobiliari ad uso abitativo, site in Matera alla v. Nazionale 99 ed alla v.
Brindisi 32 ed a Bari alla v. Addis Abbeba 14, nonché un ulteriore immobile in Bologna alla v. T. Fiorilli 12, intestato ai tre figli.
Deduceva altresì che, a far data dal 25.3.2022, essendo intervenuto a suo carico un pignoramento presso terzi effettuato in favore del procuratore legale della controparte e degli interventori e CP_1 CP_3 Controparte_5
, per l'importo complessivo di € 13.652,00, egli subiva una
[...]
decurtazione dalla pensione di € 135,00 mensili, oltre agli esborsi dovuti ai menzionati assegni di mantenimento.
Eccepiva, infine, che, nel difetto di una rilevante disparità patrimoniale rispetto alla moglie, la quale, pur non avendo mai esercitato attività lavorativa, godeva dei redditi derivanti dalla comproprietà degli immobili in
Matera, nessun assegno divorzile era dovuto in favore della . CP_1
Analogamente, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento in favore di entrambi i figli beneficiari, avendo essi raggiunto la propria indipendenza economica: segnatamente, essendo stato assunto dal Controparte_3
dicembre 2021 con contratto a tempo indeterminato dall'ASL di Bologna e avendo conseguito la laurea magistrale in Economia e Controparte_2
pag. 5/12 lavorato per l'anno 2018 presso ed avendo a Controparte_6
disposizione su di un conto deposito a risparmio presso la Controparte_6
somma di € 92.971,00.
Con comparsa dell'8.7.2022 si costituivano in giudizio , CP_1
e , la prima dei quali non Controparte_3 Controparte_2
si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre, per il resto, ferma la non opposizione di Controparte_3
all'avversa richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore, chiedevano la conferma di quanto stabilito dal Tribunale in sede di giudizio di separazione e la previsione di un assegno divorzile per in CP_1
misura non inferiore a quella determinata ai fini del mantenimento (€ 800,00), sui rispettivi presupposti del non raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di e dell'evidente squilibrio Controparte_2
della situazione reddituale tra i due coniugi. Deduceva, in particolare, la resistente di essere “involontariamente priva di sue risorse da lavoro” , di non disporre di liquidità al di là del contributo di mantenimento versatole dal
, di essere gravata dalle spese per le cure mediche ed i periodici Pt_1
controlli sanitari, in ragione della documentata precarietà del suo stato di salute, e di non poter di fatto trarre alcun reddito dagli immobili in comproprietà, dei quali uno in uso abitativo al coniuge, l'altro adibito a casa familiare per sé ed il figlio ed il terzo, quello sito in Bari alla Controparte_2
via Addis Abeba, non concesso in locazione né posto in vendita per esclusiva volontà del coniuge comproprietario.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, risultato vano il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, nella persona del giudice a tanto delegato, provvedeva alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore sia pag. 6/12 di sia di e, conseguentemente, Controparte_3 Controparte_2
dell'assegnazione della casa in Matera alla v. Nazionale 99 in favore dell'odierna resistente. Quindi, rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore, con sentenza non definitiva n.552/2023 veniva pronunciata dal Tribunale di
Matera in composizione collegiale la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e e in Parte_1 CP_1
assenza di richieste istruttorie, la causa transitava infine alla fase decisionale.
In ordine alle domande relative al mantenimento dei figli e CP_3 [...]
ed all'assegnazione della casa coniugale, vanno ribadite Controparte_2
e confermate le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 20.10.2022, rispetto alle quali, peraltro, nessuna censura o contraria argomentazione ed evidenza documentale è stata sviluppata dai resistenti.
Ferma, infatti, la non opposizione alla revoca dell'assegno in favore di
, manifestata già in sede di costituzione in giudizio e Controparte_3
giustificata dall'obiettivo raggiungimento della completa indipendenza economica di quest'ultimo, va ribadito, quanto al germano , Controparte_2
che “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass., I, n. 40282/2021). Inoltre, “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del
pag. 7/12 richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea
a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass., I, n. 26875/2023). Ed ancora, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass., I, n.17183/2020).
Sulla scorta di tali principii, tenuto conto dell'età del beneficiario (nato il
27.4.1987), dell'avvenuta conclusione del percorso di studi universitari e dei curricula formativi, dell'effettivo espletamento per periodi non particolarmente brevi di mansioni lavorative per e Controparte_6
della considerevole somma di denaro giacente sul conto corrente a lui pag. 8/12 intestato, deve inferirsi che abbia ormai Controparte_2
manifestato una capacità lavorativa non estemporanea né di brevità tale da risultare a tali fini irrilevante: al contrario, in forza delle argomentazioni sviluppate nella menzionata ordinanza del 20.10.2022, in tal sede da intendersi integralmente richiamata, si ravvisano i presupposti per confermare la disposta revoca del relativo assegno di mantenimento.
Quale logico corollario di tale conclusione, consegue, alla stregua di quanto già evidenziato nell'ordinanza presidenziale, la revoca dell'assegnazione in favore di della casa coniugale in Matera alla v. Nazionale CP_1
99, posto che “il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 155 quater cod. civ. (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54), facendo riferimento all'"interesse dei figli", subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale "ratio" protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr. Cass., I, n. 21334/2013 nonché, in termini, Cass., VI-1, n. 3015/2018).
Venendo, quindi, all'ulteriore thema decidendum dell'assegno divorzile, va premesso come, all'esito dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate a comporre il contrasto giurisprudenziale insorto sul punto, debba ritenersi che "ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
pag. 9/12 l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (Cass., SS.UU., n
18287/2018).
Tale principio è stato successivamente sviluppato ed ulteriormente argomentato dalla giurisprudenza della I Sezione della Suprema Corte, secondo la quale “ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo- compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio,
l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità” (Cass., I, n.
32354/2024).
Trasponendo siffatte premesse di principio al caso di specie, va rilevato come, alla stregua delle risultanze documentali in atti, emerga, da un lato, un significativo squilibrio reddituale tra i coniugi, uno dei quali percettore di pensione lavorativa (raffrontando i rispettivi redditi imponibili per l'anno
2021, si evince infatti come quello del ascendesse alla somma di Pt_1
€ 28.874,00, mentre quello della ad € 10.050,00) e, dall'altro CP_1
lato, che la fosse stata, in costanza di matrimonio, una CP_1
pag. 10/12 disoccupata involontaria, subendo in tal senso l'imposizione del marito
(circostanza non espressamente contestata da quest'ultimo e peraltro puntualmente richiamata nelle motivazioni della sentenza di separazione giudiziale, passata in giudicato), né potendo all'attualità ragionevolmente ipotizzarsi un collocamento della stessa nel mondo del lavoro mediante una stabile occupazione, in considerazione della sua età anagrafica (classe '56) e delle plurime patologie dalle quali è affetta, come documentate in allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Tenuto conto, quindi, della durata del matrimonio (quasi 46 anni), della circostanza che l'odierna resistente abbia costantemente contributo al menage familiare con il proprio lavoro domestico e, per esso, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (cfr. Cass., I, n. 4328/2024), senza peraltro di fatto godere delle rendite traibili dagli immobili a lei cointestati (per le ragioni innanzi illustrate ed, ancora una volta, non smentite dalle avverse contestazioni), deve ritenersi sussistente in capo a il diritto alla percezione CP_1
dell'assegno divorzile, nella misura reputata congrua in € 400,00 mensili, a fronte degli € 800,00 previsti a titolo di mantenimento, in ragione dell'intervenuto scioglimento del vincolo coniugale e dei differenti parametri valutativi e rationes cui sono improntate le due tipologie di assegni.
Le spese processuali vengono infine liquidate alla stregua dei parametri prossimi ai medi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile a complessità media), in € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per quella introduttiva, € 1.600,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per quella decisionale e quindi compensate in ragione della metà, in considerazione della parziale soccombenza del ricorrente e del contegno processuale dei resistenti.
pag. 11/12
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 14.6.2022 da nei confronti di Parte_1
, e , CP_1 Controparte_3 Controparte_2
così provvede:
previa conferma dell'ordinanza del 20.10.2023, revoca l'assegno di mantenimento in favore di e Controparte_3 Controparte_2
e, per l'effetto, revoca l'assegnazione a della
[...] CP_1
casa di abitazione in Matera alla v. Nazionale 99;
pone a carico di l'importo di € 400,00 mensili da Parte_1
versarsi in favore di a titolo di assegno divorzile;
CP_1
previa compensazione delle spese processuali in ragione di ½, condanna i resistenti in solido alla rifusione, in favore di , della Parte_1
somma complessiva di € 2.350,00, oltre ad € 98,00 a titolo di esborsi ed al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Matera nella Camera di Consiglio da remoto in data 12.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Valeria LA BATTAGLIA Gaetano CATALANI
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I M A T E R A
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Gaetano CATALANI Presidente
Valeria LA BATTAGLIA Giudice relatore
Angelo FRANCO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in materia di divorzio contenzioso iscritta al n. 1038/2022
R.G.
T R A
(c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TA) il 14.3.1949 e residente in [...]alla v. Brindisi 32, rappresentato e difeso dall'avv. Luca ANTEZZA, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del 14.6.2022;
-ricorrente-
e (c.f. ) nata a [...] il CP_1 C.F._2
6.12.1956;
nonché nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
27.4.1987;
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._4
9.5.1980;
tutti rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione con nuovo difensore del 14.2.2023, dall'avv. Pietro RUGGI, domiciliatario;
- resistenti-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:”…Pronunciare, anche con sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 3, n. 2),lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 23.07.1977; confermare
l'Ordinanza del 14.10.2022 pubblicata il 20/10/2022 in uno con il Decreto di fissazione di udienza di pari data n. cronol. 6992/2022 nella quale il G.I. La
Battaglia V. in accoglimento delle domande avanzate in via provvisoria e urgente dal ricorrente ex art. 4/8° l. 898/1970, ed ex art. 337- quinques c.c ha revocato, all'esito della fase c.d. “ Presidenziale” sia l'assegno di mantenimento, disposto nella sentenza di separazione n. 484/2021 resa dal
Tribunale di Matera in data 5.7.2021, rispettivamente in favore dei figli
(n. il 9.5.1980) e (n. il 27.4.1987), sia CP_3 Controparte_2
pag. 2/12 l'assegnazione ivi prevista della casa in Matera alla via Nazionale 99 disposta in favore della resistente;
2) rigettare la richiesta CP_1
di assegno divorzile avanzata dalla resistente […]; 3) in via subordinata, e fatto salvo il diritto di impugnazione, riconoscere in favore della ricorrente un assegno Divorzile non superiore ad € 400,00 al mese decorrente dalla sentenza definitiva (atteso che attualmente la ricorrente continua a percepire
l'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione)…”
Per i resistenti:” … Conclude riportandosi alle richieste di cui alla comparsa di costituzione dell'11/07/22, così come richiamate dalla comparsa del
13/02/23; [Pronunciare – eventualmente anche mediante Sentenza non definitiva sullo status- la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i SIg.ri e in Parte_1 CP_1
Matera in data 23/07/1977; prendere atto, ad ogni conseguenziale effetto, della non opposizione del figlio all'avversa richiesta di Controparte_3
revoca dell'assegno di mantenimento già versato dal genitore ricorrente in suo favore in forza della sentenza di separazione n.484/21, disponendone la estromissione dal presente giudizio;
rigettare le avverse istanze di revisione dei provvedimenti resi in sede di separazione in favore della SI.ra CP_1
e del figlio , sia in punto di pretesa revoca
[...] Controparte_2
dell'assegnazione della casa di Via Nazionale n.99 in Matera, sia in punto di mantenimento di quest'ultimo, confermando per l'effetto le relative statuizioni di cui ai provvedimenti separativi;
attribuire in favore della SI.ra CP_1
– già percettrice dell'assegno di mantenimento a carico del coniuge
[...]
SI. , di cui alla sentenza di separazione n.484/21 - senza Parte_1
soluzione di continuità, un congruo assegno divorzile da determinarsi nella misura giammai inferiore a quella già disposta a titolo di mantenimento, pari
pag. 3/12 ad Euro 800,00= mensili, oltre ISTAT come per legge;
disporre che tanto
l'assegno di mantenimento in favore del figlio – Controparte_2
nella misura quantomeno pari a quella attualmente imposta al genitore
Ricorrente in sede di separazione (Euro 150,00= mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie per motivi di salute) - quanto l'assegno divorzile in favore della SI.ra , in luogo del contributo di mantenimento CP_1
attualmente a carico del medesimo SI. , sèguiti ad avvenire Parte_1
mediante prelievo mensile dalla pensione di cui quest'ultimo è titolare, confermando pertanto l'ordine all' - come già disposto con la Sentenza CP_4
tribunalizia di separazione n.484/21 – di provvedere a detto versamento/accredito agli aventi diritto con le medesime modalità attualmente per essi già praticate…”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.6.2022 deduceva di Parte_1
aver contratto matrimonio in Matera, in data 23.7.1977, con
[...]
e che dalla loro unione erano nati i figli (n. il CP_1 Per_1
22.5.1978), (n. il 9.5.1980) e (n. il 27.4.1987). CP_3 Controparte_2
Allegava altresì che, con sentenza definitiva resa in data 5.7.2021 dal
Tribunale di Matera, era stata dichiarata l'intervenuta separazione giudiziale tra i coniugi, con addebito a carico dell'odierno ricorrente, assegnazione della casa familiare in Matera alla v. Nazionale 99 a , unitamente CP_1
ai figli ed attribuzione a carico di di un assegno di Parte_1
mantenimento dell'importo di € 800,00 mensili in favore della moglie e di €
150,00 per ciascuno dei figli e , oltre al 50 % delle Controparte_2 CP_3
spese straordinarie per motivi di salute.
pag. 4/12 Deduceva, quindi, il di aver svolto attività lavorativa presso un Pt_1
istituto di credito, con mansioni di impiegato, già prima di contrarre matrimonio con l'odierna resistente e sino al conseguimento della pensione nell'anno 2006, “percependo un relativo reddito mensile netto da pensione pari ad € 2.100,00 circa” ed allegava, sempre in punto di condizioni reddituali e patrimoniali, che egli aveva impiegato tutte le proprie disponibilità economiche, anche quelle conseguite ante matrimonio, per acquistare, cointestandone la relativa proprietà alla moglie, tre unità immobiliari ad uso abitativo, site in Matera alla v. Nazionale 99 ed alla v.
Brindisi 32 ed a Bari alla v. Addis Abbeba 14, nonché un ulteriore immobile in Bologna alla v. T. Fiorilli 12, intestato ai tre figli.
Deduceva altresì che, a far data dal 25.3.2022, essendo intervenuto a suo carico un pignoramento presso terzi effettuato in favore del procuratore legale della controparte e degli interventori e CP_1 CP_3 Controparte_5
, per l'importo complessivo di € 13.652,00, egli subiva una
[...]
decurtazione dalla pensione di € 135,00 mensili, oltre agli esborsi dovuti ai menzionati assegni di mantenimento.
Eccepiva, infine, che, nel difetto di una rilevante disparità patrimoniale rispetto alla moglie, la quale, pur non avendo mai esercitato attività lavorativa, godeva dei redditi derivanti dalla comproprietà degli immobili in
Matera, nessun assegno divorzile era dovuto in favore della . CP_1
Analogamente, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento in favore di entrambi i figli beneficiari, avendo essi raggiunto la propria indipendenza economica: segnatamente, essendo stato assunto dal Controparte_3
dicembre 2021 con contratto a tempo indeterminato dall'ASL di Bologna e avendo conseguito la laurea magistrale in Economia e Controparte_2
pag. 5/12 lavorato per l'anno 2018 presso ed avendo a Controparte_6
disposizione su di un conto deposito a risparmio presso la Controparte_6
somma di € 92.971,00.
Con comparsa dell'8.7.2022 si costituivano in giudizio , CP_1
e , la prima dei quali non Controparte_3 Controparte_2
si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre, per il resto, ferma la non opposizione di Controparte_3
all'avversa richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore, chiedevano la conferma di quanto stabilito dal Tribunale in sede di giudizio di separazione e la previsione di un assegno divorzile per in CP_1
misura non inferiore a quella determinata ai fini del mantenimento (€ 800,00), sui rispettivi presupposti del non raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di e dell'evidente squilibrio Controparte_2
della situazione reddituale tra i due coniugi. Deduceva, in particolare, la resistente di essere “involontariamente priva di sue risorse da lavoro” , di non disporre di liquidità al di là del contributo di mantenimento versatole dal
, di essere gravata dalle spese per le cure mediche ed i periodici Pt_1
controlli sanitari, in ragione della documentata precarietà del suo stato di salute, e di non poter di fatto trarre alcun reddito dagli immobili in comproprietà, dei quali uno in uso abitativo al coniuge, l'altro adibito a casa familiare per sé ed il figlio ed il terzo, quello sito in Bari alla Controparte_2
via Addis Abeba, non concesso in locazione né posto in vendita per esclusiva volontà del coniuge comproprietario.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, risultato vano il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, nella persona del giudice a tanto delegato, provvedeva alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore sia pag. 6/12 di sia di e, conseguentemente, Controparte_3 Controparte_2
dell'assegnazione della casa in Matera alla v. Nazionale 99 in favore dell'odierna resistente. Quindi, rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore, con sentenza non definitiva n.552/2023 veniva pronunciata dal Tribunale di
Matera in composizione collegiale la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e e in Parte_1 CP_1
assenza di richieste istruttorie, la causa transitava infine alla fase decisionale.
In ordine alle domande relative al mantenimento dei figli e CP_3 [...]
ed all'assegnazione della casa coniugale, vanno ribadite Controparte_2
e confermate le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 20.10.2022, rispetto alle quali, peraltro, nessuna censura o contraria argomentazione ed evidenza documentale è stata sviluppata dai resistenti.
Ferma, infatti, la non opposizione alla revoca dell'assegno in favore di
, manifestata già in sede di costituzione in giudizio e Controparte_3
giustificata dall'obiettivo raggiungimento della completa indipendenza economica di quest'ultimo, va ribadito, quanto al germano , Controparte_2
che “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass., I, n. 40282/2021). Inoltre, “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del
pag. 7/12 richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea
a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass., I, n. 26875/2023). Ed ancora, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass., I, n.17183/2020).
Sulla scorta di tali principii, tenuto conto dell'età del beneficiario (nato il
27.4.1987), dell'avvenuta conclusione del percorso di studi universitari e dei curricula formativi, dell'effettivo espletamento per periodi non particolarmente brevi di mansioni lavorative per e Controparte_6
della considerevole somma di denaro giacente sul conto corrente a lui pag. 8/12 intestato, deve inferirsi che abbia ormai Controparte_2
manifestato una capacità lavorativa non estemporanea né di brevità tale da risultare a tali fini irrilevante: al contrario, in forza delle argomentazioni sviluppate nella menzionata ordinanza del 20.10.2022, in tal sede da intendersi integralmente richiamata, si ravvisano i presupposti per confermare la disposta revoca del relativo assegno di mantenimento.
Quale logico corollario di tale conclusione, consegue, alla stregua di quanto già evidenziato nell'ordinanza presidenziale, la revoca dell'assegnazione in favore di della casa coniugale in Matera alla v. Nazionale CP_1
99, posto che “il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 155 quater cod. civ. (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54), facendo riferimento all'"interesse dei figli", subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale "ratio" protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr. Cass., I, n. 21334/2013 nonché, in termini, Cass., VI-1, n. 3015/2018).
Venendo, quindi, all'ulteriore thema decidendum dell'assegno divorzile, va premesso come, all'esito dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate a comporre il contrasto giurisprudenziale insorto sul punto, debba ritenersi che "ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
pag. 9/12 l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (Cass., SS.UU., n
18287/2018).
Tale principio è stato successivamente sviluppato ed ulteriormente argomentato dalla giurisprudenza della I Sezione della Suprema Corte, secondo la quale “ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo- compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio,
l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità” (Cass., I, n.
32354/2024).
Trasponendo siffatte premesse di principio al caso di specie, va rilevato come, alla stregua delle risultanze documentali in atti, emerga, da un lato, un significativo squilibrio reddituale tra i coniugi, uno dei quali percettore di pensione lavorativa (raffrontando i rispettivi redditi imponibili per l'anno
2021, si evince infatti come quello del ascendesse alla somma di Pt_1
€ 28.874,00, mentre quello della ad € 10.050,00) e, dall'altro CP_1
lato, che la fosse stata, in costanza di matrimonio, una CP_1
pag. 10/12 disoccupata involontaria, subendo in tal senso l'imposizione del marito
(circostanza non espressamente contestata da quest'ultimo e peraltro puntualmente richiamata nelle motivazioni della sentenza di separazione giudiziale, passata in giudicato), né potendo all'attualità ragionevolmente ipotizzarsi un collocamento della stessa nel mondo del lavoro mediante una stabile occupazione, in considerazione della sua età anagrafica (classe '56) e delle plurime patologie dalle quali è affetta, come documentate in allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Tenuto conto, quindi, della durata del matrimonio (quasi 46 anni), della circostanza che l'odierna resistente abbia costantemente contributo al menage familiare con il proprio lavoro domestico e, per esso, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (cfr. Cass., I, n. 4328/2024), senza peraltro di fatto godere delle rendite traibili dagli immobili a lei cointestati (per le ragioni innanzi illustrate ed, ancora una volta, non smentite dalle avverse contestazioni), deve ritenersi sussistente in capo a il diritto alla percezione CP_1
dell'assegno divorzile, nella misura reputata congrua in € 400,00 mensili, a fronte degli € 800,00 previsti a titolo di mantenimento, in ragione dell'intervenuto scioglimento del vincolo coniugale e dei differenti parametri valutativi e rationes cui sono improntate le due tipologie di assegni.
Le spese processuali vengono infine liquidate alla stregua dei parametri prossimi ai medi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile a complessità media), in € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per quella introduttiva, € 1.600,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per quella decisionale e quindi compensate in ragione della metà, in considerazione della parziale soccombenza del ricorrente e del contegno processuale dei resistenti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 14.6.2022 da nei confronti di Parte_1
, e , CP_1 Controparte_3 Controparte_2
così provvede:
previa conferma dell'ordinanza del 20.10.2023, revoca l'assegno di mantenimento in favore di e Controparte_3 Controparte_2
e, per l'effetto, revoca l'assegnazione a della
[...] CP_1
casa di abitazione in Matera alla v. Nazionale 99;
pone a carico di l'importo di € 400,00 mensili da Parte_1
versarsi in favore di a titolo di assegno divorzile;
CP_1
previa compensazione delle spese processuali in ragione di ½, condanna i resistenti in solido alla rifusione, in favore di , della Parte_1
somma complessiva di € 2.350,00, oltre ad € 98,00 a titolo di esborsi ed al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Matera nella Camera di Consiglio da remoto in data 12.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Valeria LA BATTAGLIA Gaetano CATALANI
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