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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1764/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1746/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. M. Giaccaglia
e
CP_1
rappresentato dagli avv,ti F. Flori, S. Mazzaferri, e S. Mariotti oggetto: opposizione ad Avviso di Addebito N. 303 2024 000012572 22 000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente chiede in via principale, nel merito, di «annullare l'avviso di addebito ..
e ordinare all'Ente convenuto la cancellazione della ricorrente dalla Gestione
Commercianti a far data dal 28.03.2019 e quindi condannarla alla restituzione CP_1
di tutte le somme indebitamente incamerate a partire da tale data» o in via gradata
«dal 26/1/22» o «dal 28/2/22».
2. La pretesa contributiva di cui all'avviso è riferita ai contributi per la «Gestione
Commercianti» per le mensilità da ottobre 2022 al settembre 2023 (doc.1 allegato al ricorso), i quali non sono dovuti laddove:
2.1. lo stesso Istituto ammette (note 13/2/25) nella Memoria a di Costituzione, che la pagina 1 di 3 ricorrente ha presentato «domanda di cancellazione, datata 28/02/2022 pervenuta il 01/03/2022, con pratica Comunica (doc. n. 8 fascicolo )»: sostenendo CP_1
tuttavia essa sarebbe stata « sottoposta al vaglio del Giudicante nel procedimento
R.G. 78/2022 Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona, definito con la già richiamata sentenza n. 56/2023» «passata in giudicato»;
2.2. non risulta tuttavia che tale sentenza (relativa, come specificato anche nella
Memoria di Costituzione, ad opposizione ad «avviso di addebito n. 303 2021
00007826 70, recante la I, II e III RATA anno 2019»), rigettando l'opposizione
(v. doc.12 allegato al ricorso), abbia statuito esplicitamente o implicitamente sugli effetti ex nunc della citata domanda di cancellazione;
2.3. la permanenza dei requisiti per la iscrizione alla «gestione», per il periodo successivo alla domanda di cancellazione, deve essere provata dall' ; CP_1
2.4. nessuna prova sul punto è stata chiesta dalla difesa opposta.
3. I contributi per le mensilità comprese tra quelle oggetto rispettivamente della citata sentenza e dell'avviso qui opposto, sono state richieste con l'avviso di Addebito 303
2023 0000729 79», pacificamente e documentatamente notificato in data 27.12.2023
(doc.4 del ) e non opposto nei termini di legge;
CP_1
4. la domanda tesa alla loro restituzione (previa «cancellazione della ricorrente dalla
Gestione Commercianti ») per il relativo periodo deve essere quindi respinta;
CP_1
5. infatti, diversamente da quanto sostenuto - insistendo per l'accoglimento integrale delle proprie conclusioni dalla difesa ricorrente nelle note 12/2/25, - «la circostanza che vi siano avvisi di addebito non contestati» non è affatto «del tutto irrilevante», in quanto la mancata opposizione comporta la «irretrattabilità del credito» contributivo
(v. Cass. SSUU 23397/16, applicabile agli avvisi di addebito ex art. 3014 DL 78/10).
6. Per tutto quanto sopra – ed essendo appena il caso di confermare che la difesa dell' ha debitamente allegato la procura alla memoria di Costituzione - la CP_2
causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale le spese sono compensate in considerazione della parziale e reciproca soccombenza di lite pagina 2 di 3 segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARFA non dovute le somme di cui all'opposto Avviso di Addebito
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Ancona, 28/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1746/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. M. Giaccaglia
e
CP_1
rappresentato dagli avv,ti F. Flori, S. Mazzaferri, e S. Mariotti oggetto: opposizione ad Avviso di Addebito N. 303 2024 000012572 22 000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente chiede in via principale, nel merito, di «annullare l'avviso di addebito ..
e ordinare all'Ente convenuto la cancellazione della ricorrente dalla Gestione
Commercianti a far data dal 28.03.2019 e quindi condannarla alla restituzione CP_1
di tutte le somme indebitamente incamerate a partire da tale data» o in via gradata
«dal 26/1/22» o «dal 28/2/22».
2. La pretesa contributiva di cui all'avviso è riferita ai contributi per la «Gestione
Commercianti» per le mensilità da ottobre 2022 al settembre 2023 (doc.1 allegato al ricorso), i quali non sono dovuti laddove:
2.1. lo stesso Istituto ammette (note 13/2/25) nella Memoria a di Costituzione, che la pagina 1 di 3 ricorrente ha presentato «domanda di cancellazione, datata 28/02/2022 pervenuta il 01/03/2022, con pratica Comunica (doc. n. 8 fascicolo )»: sostenendo CP_1
tuttavia essa sarebbe stata « sottoposta al vaglio del Giudicante nel procedimento
R.G. 78/2022 Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona, definito con la già richiamata sentenza n. 56/2023» «passata in giudicato»;
2.2. non risulta tuttavia che tale sentenza (relativa, come specificato anche nella
Memoria di Costituzione, ad opposizione ad «avviso di addebito n. 303 2021
00007826 70, recante la I, II e III RATA anno 2019»), rigettando l'opposizione
(v. doc.12 allegato al ricorso), abbia statuito esplicitamente o implicitamente sugli effetti ex nunc della citata domanda di cancellazione;
2.3. la permanenza dei requisiti per la iscrizione alla «gestione», per il periodo successivo alla domanda di cancellazione, deve essere provata dall' ; CP_1
2.4. nessuna prova sul punto è stata chiesta dalla difesa opposta.
3. I contributi per le mensilità comprese tra quelle oggetto rispettivamente della citata sentenza e dell'avviso qui opposto, sono state richieste con l'avviso di Addebito 303
2023 0000729 79», pacificamente e documentatamente notificato in data 27.12.2023
(doc.4 del ) e non opposto nei termini di legge;
CP_1
4. la domanda tesa alla loro restituzione (previa «cancellazione della ricorrente dalla
Gestione Commercianti ») per il relativo periodo deve essere quindi respinta;
CP_1
5. infatti, diversamente da quanto sostenuto - insistendo per l'accoglimento integrale delle proprie conclusioni dalla difesa ricorrente nelle note 12/2/25, - «la circostanza che vi siano avvisi di addebito non contestati» non è affatto «del tutto irrilevante», in quanto la mancata opposizione comporta la «irretrattabilità del credito» contributivo
(v. Cass. SSUU 23397/16, applicabile agli avvisi di addebito ex art. 3014 DL 78/10).
6. Per tutto quanto sopra – ed essendo appena il caso di confermare che la difesa dell' ha debitamente allegato la procura alla memoria di Costituzione - la CP_2
causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale le spese sono compensate in considerazione della parziale e reciproca soccombenza di lite pagina 2 di 3 segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARFA non dovute le somme di cui all'opposto Avviso di Addebito
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Ancona, 28/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3