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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4258/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.4258/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 03/02/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Catania, Via Giuffrida
n.98, presso lo studio dell'avv. Chiara Irene Pantò, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Carlentini (SR), Via Morandi n.7, elettivamente domiciliato in NT, Via Notaro Jacopo n.15, presso lo studio dell'avv. Stefano Battiato, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Carlentini (SR), il giorno 20/08/2003 (Atto
n. 7, Parte I, Anno 2003); - che dalla loro unione sono nati due figli: (a NT (SR), il 16/05/2004), maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente e (a NT (SR), il 4/03/2006), maggiorenne ed Per_2
economicamente non autosufficiente.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 2/11/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
All'udienza del 3/02/2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, non Per_2
sono in contrasto con gli interessi del medesimo, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti al figlio , nonché ai rapporti economici e personali tra Per_2
le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Carlentini (SR), il
[...]
giorno 20/08/2003 (Atto n. 7, Parte I, Anno 2003), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARLENTINI perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 4/02/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.4258/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 03/02/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Catania, Via Giuffrida
n.98, presso lo studio dell'avv. Chiara Irene Pantò, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Carlentini (SR), Via Morandi n.7, elettivamente domiciliato in NT, Via Notaro Jacopo n.15, presso lo studio dell'avv. Stefano Battiato, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Carlentini (SR), il giorno 20/08/2003 (Atto
n. 7, Parte I, Anno 2003); - che dalla loro unione sono nati due figli: (a NT (SR), il 16/05/2004), maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente e (a NT (SR), il 4/03/2006), maggiorenne ed Per_2
economicamente non autosufficiente.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 2/11/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
All'udienza del 3/02/2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, non Per_2
sono in contrasto con gli interessi del medesimo, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti al figlio , nonché ai rapporti economici e personali tra Per_2
le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Carlentini (SR), il
[...]
giorno 20/08/2003 (Atto n. 7, Parte I, Anno 2003), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARLENTINI perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 4/02/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone