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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9131 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 09/12/2025
SENTENZA nella causa iscritta al numero 17818/2025 R.G.
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. MAURIELLO Parte_1 C.F._1 SALVATORE presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dalla dr.ssa BENVENUTO CP_1 CLAUDIA elettivamente domiciliata in Napoli presso la sede RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.07.2025, ritualmente notificato, l'istante esponeva di agire per il riconoscimento nonché per la condanna al pagamento in proprio favore della indennità di accompagnamento e dei ratei maturati e non riscossi dal 1° Agosto 2024 al 30 Aprile 2025, ammontanti a complessivi € 4.826,88. Parte resistente si costituiva in giudizio, rilevando che a seguito di liquidazione comunicata in data 10.04.2025, l'istante, nel mese di Maggio 2025, aveva ricevuto la rata corrente della prestazione. Gli arretrati, di contro, erano stati corrisposti l'1.8.25 solo a seguito di documentazione inerente lo stato di non ricovero, richiesta e pervenuta il 9.7.25. Ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con il favore delle spese. Occorre pronunciare la cessazione della materia del contendere. Non è contestato l'avvenuto pagamento in data 1.8.25, a fronte di ricorso notificato l'11.8.25. Nè parte istante ha contestato che l'adempimento a proprio carico circa lo stato di non ricovero sia avvenuto con le modalità ed i tempi indicati in memoria dall' . CP_2 Conseguentemente, pur cessata la materia del contendere, quanto al regolamento delle spese processuali, tenuto conto che l'adempimento sia pur tardivo è avvenuto prima della notifica del CP_ ricorso, e comunque subito dopo che parte istante, sollecitata dall' ha reso dichiarazione di responsabilità in ordine allo stato di non ricovero, ricorrono i presupposti per compensarle integralmente tra le stesse.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di Napoli così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite. Napoli, 09/12/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 09/12/2025
SENTENZA nella causa iscritta al numero 17818/2025 R.G.
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. MAURIELLO Parte_1 C.F._1 SALVATORE presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dalla dr.ssa BENVENUTO CP_1 CLAUDIA elettivamente domiciliata in Napoli presso la sede RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.07.2025, ritualmente notificato, l'istante esponeva di agire per il riconoscimento nonché per la condanna al pagamento in proprio favore della indennità di accompagnamento e dei ratei maturati e non riscossi dal 1° Agosto 2024 al 30 Aprile 2025, ammontanti a complessivi € 4.826,88. Parte resistente si costituiva in giudizio, rilevando che a seguito di liquidazione comunicata in data 10.04.2025, l'istante, nel mese di Maggio 2025, aveva ricevuto la rata corrente della prestazione. Gli arretrati, di contro, erano stati corrisposti l'1.8.25 solo a seguito di documentazione inerente lo stato di non ricovero, richiesta e pervenuta il 9.7.25. Ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con il favore delle spese. Occorre pronunciare la cessazione della materia del contendere. Non è contestato l'avvenuto pagamento in data 1.8.25, a fronte di ricorso notificato l'11.8.25. Nè parte istante ha contestato che l'adempimento a proprio carico circa lo stato di non ricovero sia avvenuto con le modalità ed i tempi indicati in memoria dall' . CP_2 Conseguentemente, pur cessata la materia del contendere, quanto al regolamento delle spese processuali, tenuto conto che l'adempimento sia pur tardivo è avvenuto prima della notifica del CP_ ricorso, e comunque subito dopo che parte istante, sollecitata dall' ha reso dichiarazione di responsabilità in ordine allo stato di non ricovero, ricorrono i presupposti per compensarle integralmente tra le stesse.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di Napoli così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite. Napoli, 09/12/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon