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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/12/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 816/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 22.10.2025 e vertente
TRA
AVV. CRISTIANO BUZZELLI difensore di sé medesimo, domiciliato in via Cercemaggiore 105,
Roma, Email_1
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Angelico Antonio Volpe del foro di Pescara CP_1 ed elettivamente domiciliata sia presso e nello studio del medesimo difensore in Pescara alla Piazza
E. Alessandrini 25 e sia presso il domicilio digitale, in virtù di procura da intendersi allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 833/2023 pubbl. il 12/06/2023 RG
n. 3427/2018 Repert. n. 1483/2023 del 12/06/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
1 << Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, in riforma della sentenza appellata:
- rigettare l'avversa domanda di reintegra nel possesso, perché inammissibile, improcedibile ed infondata;
- ordinare a di rimuovere immediatamente i suoi beni lasciati sul terreno CP_1
sito a Città Sant'Angelo, fgl. 46 p.lla 312;
- vinti spese e compensi di lite.
Si rinnovano le istanze istruttorie avanzate in 1° grado (memorie art. 183 co. VI nn. 2 e 3 cpc) ... >>
Appellata
<< Voglia l'On.le Corte -sezione civile- adìta, contrariis rejectis, tenuto conto delle risultanze probatorie documentali e di quelle ulteriori svolte, rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. Con ristoro delle spese e dei compensi legali del presente grado di appello, da liquidarsi
a cura e discrezione del Collegio Giudicante, in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di Pescara, in parziale accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 703 c.p.c. e 1168 c.c. da – la quale aveva lamentato di CP_1 essere stata spogliata nei giorni 14 e 15 luglio 2018 da TI UZ e in Controparte_2 quanto costoro avevano sostituito il lucchetto che chiudeva la catena apposta al cancello d'ingresso del terreno agricolo sito in Città‡ Sant'Angelo (PE), Strada Sant'Agnese n. 46, distinto al catasto al f. 46, p.lla 313, rifiutandosi di consegnare le relative chiavi, e avevano rimosso la recinzione che divideva il terreno dalla p.lla confinante n. 312, già di proprietà della ricorrente (e sulla quale la medesima aveva realizzato una villa con piscina ed annesso garage, avente una corte esclusiva) e, a seguito di pignoramento e di asta pubblica, trasferita in favore di TI UZ (titolare del diritto di abitazione) e (nudo proprietario) –, ha dichiarato il difetto di legittimazione Controparte_2 passiva del resistente ha ordinato, a conferma dell'ordinanza cautelare interinale, Controparte_2
a TI UZ di reintegrare immediatamente la nel possesso del terreno sito in Città CP_1
Sant'Angelo, Strada Sant'Agnese, f. 46, p.lla 313, e di ripristinare lo steccato mobile posto a confine delle p.lle 312 e 313, e ha rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente nonché
2 la domanda riconvenzionale del resistente TI UZ – tesa ad ottenere la rimozione da parte della dei suoi beni mobili posti all'interno della p.lla 312, situazione costituente una CP_1 turbativa del possesso dello stesso resistente –, compensando, in ragione di 1/3 le spese di lite tra la ricorrente e TI UZ e per intero tra la medesima e Controparte_2
1.1. In estrema sintesi e per quanto è ancora qui d'interesse evidenziare, la motivazione della decisione, conforme al provvedimento interinale emesso in corso di causa e all'ordinanza collegiale emessa in fase di reclamo, è incentrata sulla sussistenza, al momento del dedotto spoglio, di una situazione di possesso tutelabile in capo alla ricorrente e, d'altra parte, sulla sostituzione ad opera del resistente TI UZ della catena e del lucchetto del cancello di accesso al terreno della ricorrente, essendo, peraltro, irrilevante ai fini della sussistenza dello spoglio tanto la circostanza che il terreno sarebbe l'unico accesso al compendio immobiliare acquistato dai resistenti quanto la circostanza che la resistente avesse prestato il proprio consenso (nella specie attraverso la consegna delle chiavi) all'accesso al terreno. Quanto alla domanda riconvenzionale, l'assorbente ragione del suo rigetto consiste nel riconoscimento da parte dello stesso resistente nel verbale di rilascio che i beni in questione si trovavano sul terreno della ricorrente.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello il resistente TI UZ.
Si riassumono i motivi posti a sostegno del gravame.
2.1. È stato violato il principio del giudice naturale poiché la causa di merito è stata assegnata a un giudice diverso da quello che aveva trattato la fase cautelare.
2.2. Nella sentenza gravata non sono state riportate le conclusioni delle parti in violazione dell'art. 132 n. 3 c.p.c.,
2.3. È stato violato il diritto di difesa avendo il giudice di prime cure ammesso tre testi per la parte ricorrente e due testi per la parte resistente.
2.4. Non sono stati ammessi capitoli di prova “rivelatisi dirimenti”. Invero il giudice di primo grado: - con l'Ordinanza del 20.04.21 ammetteva i testi di parte resistente “limitatamente al cap. 4, essendo i rimanenti irrilevanti”, sebbene si intendesse provare tramite i cap. 5 e 6 (di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 cpc) l'esatta ubicazione del “confine” e dello “steccato”; - salvo poi, con l'impugnata sentenza ordinare “di ripristinare lo steccato mobile posto a confine delle p.lle 312 e 313”, assumendo che il resistente TI UZ non avrebbe fornito prova che il “confine” si trovi in realtà più a valle, con ciò manifestando la rilevanza dei suddetti cap. 5 e 6. Il giudice non ammetteva nemmeno i cap. 2 e 3 di parte resistente (di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 cpc), sebbene tesi a provare la
3 ubicazione della “centralina” della motorizzazione del cancello all'esterno di cancello e rete di recinzione, né ammetteva la “querela di falso”, tesa a invalidare il verbale in cui si afferma che la
“centralina” non sarebbe rinvenibile all'esterno di cancello e recinzione;
infine, approdava a statuire che ripristinando la motorizzazione il resistente avrebbe escluso la ricorrente dall'accesso al fondo.
Invero, ripristinando la centralina e registrando 2 telecomandi il resistente non ha impedito alcunché alla ricorrente poiché questa poteva utilizzare i suoi vecchi telecomandi o accedere alla centralina
(trovantesi all'esterno del cancello) per registrarsene di nuovi come fatto dal resistente;
anche l'elettricista di fiducia di controparte ( ) ha infatti confermato il 09.07.19 che Testimone_1 accedendo alla centralina è possibile registrare nuovi telecomandi;
pertanto la prova di cui ai cap. 2 e
3 si rivela dirimente, escludendo lo spoglio del possesso.
2.5. È stata erroneamente respinta la richiesta di ctu, trascurata la ctp dell'arch. Per_1
(la cui deposizione veniva equivocata) nonché la documentazione prodotta (foto aerea
[...] georeferenziata estratta dal S.I.T., Sistema Informativo Territoriale, facente piena prova in quanto non disconosciuta da controparte ex art. 2712 c.c.) e respinta la prova testimoniale, con la conseguenza che il giudice di prime cure, trascurando prove decisive, riteneva non dimostrata la ubicazione di “cumulo”, “steccato” e “confine”.
2.6. Il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto irrilevanti le questioni relative alla natura pertinenziale ed accessoria del terreno oggetto di causa rispetto all'immobile aggiudicato alla parte resistente, mentre quest'ultimo aveva sollevato eccezioni petitorie legate all'irreparabilità del pregiudizio derivante legate alla funzionalità del proprio diritto di proprietà (impedimento di godere della propria abitazione nella sua integralità e ripristinarne gli impianti, sovrastati dal “cumulo” di
“beni privi di valore” lasciati da luogo costituzionalmente tutelato in cui si realizza CP_1 la individualità della persona, irreparabilmente frustrato nelle more) e ai profili di illiceità penale
(reato di lottizzazione abusiva derivante dallo scorporo del terreno pertinenziale p.lla 313 asservito alla “abitazione”, in quanto assentita con permesso di costruire 145-04 condizionato al “vincolo” della p.lla 313).
2.7. Il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che in favore dei resistenti UZ non fosse stato trasferito anche il terreno per cui è causa (part. 313) non oggetto di aggiudicazione. Al contrario, l'abitazione aggiudicata (part. 312) e trasferita con il decreto del giudice dell'esecuzione veniva assentita col permesso di costruire 145-04 condizionato al “vincolo” di asservimento del
“terreno” p.lla 313, trascritto ex art. 60, comma 4 legge regione Abruzzo 18/1983 “ in modo da far
4 risultare ... le aree di pertinenza asservite” ; il “vincolo” trascritto il 19.01.2005 prevale ex art. 2644
c.c. sia sul frazionamento “catastale” nelle p.lle 312 e 313 del 30.08.06, sia sul decreto di trasferimento del 15.05.18; - quindi, il giudice dell'esecuzione trasferiva l' “abitazione” con annessa p.lla 313 pertinenziale, poiché pertinenze e accessori seguono automaticamente la cosa principale ex art. 2912 cc, anche senza espressa menzione nel decreto di trasferimento. Del resto, la ctu arch.
il 15.12.22 escussa nel p.p. 1459-20, chiariva: - di aver riscontrato il “vincolo” sul Persona_2 terreno (pag. 8); - “in data 27 gennaio 2005 ... l'esecutata ha sottoscritto atto di vincolo...con il quale si obbliga ad asservire … a favore del e al costruendo manufatto, l'area Controparte_3 di complessivi 15 mila 500 ...metri...foglio 46, mappale 306 ..25”, ossia l'intero terreno di cui alle odierne p.lle 312 e 313 (pag. 9, ult.righi); - “il permesso di costruire...subordinato all'asservimento…al costruendo manufatto l'area di complessivi metri quadri 15 mila 500” (pag. 12, primi righi); - il permesso di costruire fu subordinato a quel vincolo e senza quel vincolo l'abitazione non avrebbe dovuto essere costruita poiché “era vincolante per quello” (pag. 12, ult.righi); - che aveva l'onere di individuare le pertinenze (pag. 13 ult.righi e ss), ma non ritenne tale la part. 313, sebbene avesse individuato il “vincolo riguardante ...la 313”.
2.8. Non è stata apprezzata la circostanza che la ricorrente consegnò la chiave del lucchetto apposta al cancello di accesso al terreno per cui è causa, cancello che, appunto, era l'unica via per potere accedere all'abitazione aggiudicata e, quindi, non poteva essere consegnata al resistente. Ad ogni modo, i sommari informatori della parte resistente hanno negato la sostituzione della catena e del lucchetto. Insignificante è anche la risposta alla missiva dell'avv. Fortuna il quale non affermava affatto l'avvenuta “sostituzione della catena e del lucchetto”, bensì chiedeva di “rimuovere la catena con lucchetto apposto a chiusura del cancello di accesso alla sua proprietà esclusiva”, in virtù della asserita consegna della chiave per errore il 14.07.18, null'altro specificando sicché la risposta del resistente, che ignorava cosa fosse accaduto, si era limitata a “respingere ogni addebito” facendo presente che “il rilascio è avvenuto con consegna delle chiavi di accesso”. Il giudice ha, pertanto, invertito l'onere della prova, non configurandosi un onere di discolpa del resistente in assenza di prova dello spoglio da parte della parte ricorrente che lo lamenti.
2.9. Erroneamente è stata ritenuta l'irrilevanza della circostanza che la ricorrente possedeva i telecomandi. Al contrario, il “mero ripristino della motorizzazione”, di per sé, non integra alcuno spoglio qualora come nel caso de quo non escluda la pari facoltà di utilizzo di colei che quella centralina aveva “sabotato”, dovendo semplicemente tornare alla modalità “ante sabotaggio”. Né pare
5 logicamente sostenibile l'asserito preteso onere di consenso della “sabotatrice” al ripristino, aspirando ad una sorta di pentimento della sabotatrice;
né pare individuabile un onere del resistente (ad avvenuto ripristino) di consegna di un telecomando alla ricorrente, mentre al contrario quest'ultima avrebbe dovuto consegnare un telecomando (chiave elettronica) al “custode” affinché lo trasmettesse al resistente;
ma soprattutto emerge la malafede della che mutevolmente, prima sostiene la CP_1 consegna per errore delle chiave del lucchetto del cancello (pretendendo che il UZ passasse dal
“buco” nella recinzione), poi che il resistente avrebbe sostituito il lucchetto, poi di non avere i telecomandi del cancello, poi di non conoscere la ubicazione della “centralina” da lei installata e sabotata, infine chiede rimuoversi l' “impedimento che impedisce”, a tutt'oggi non chiarendo cosa realmente le impedisca di riprendersi i “rifiuti” lasciati sulla p.lla 312; sono conseguentemente rilevanti sia le istanze istruttorie avanzate che la “querela di falso”, in quanto tese a provare che non si è mai consumato l'asserito spoglio, non avendo la ricorrente mai perso la possibilità di accedere.
2.10. Non è vero che la testimone avv. ha confermato la rimozione della Testimone_2 recinzione apposta internamente a delimitazione delle proprietà di cui alle particelle 312 e 313, avendo costei semplicemente detto “Non posso dire che lo steccato delimiti il confine ...” (verbale
11.12.18, pag. 2, rigo 21). Inoltre, in spregio del diritto di difesa, il giudice di prime cure non ha ammesso i cap. 5 e 6 (di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 cpc) tesi a provare l'esatta ubicazione di
“confine” e “steccato”, salvo poi fondare la decisione sulla deposizione in merito della predetta teste
(peraltro travisandola); la foto aerea georeferenziata, estratta dal S.I.T. (Sistema Informativo
Territoriale), non è stata disconosciuta da controparte, formando piena prova dei fatti e delle cose rappresentate ex art. 2712 cc, potendo evincersene il reale confine tra le p.lle 312 e 313 (su cui non esisteva recinzione), foto su cui il ctp arch. dopo le misurazioni del caso, Persona_1 individuava l'ubicazione dello “steccato” a monte del cumulo di “beni privi di valore”, completamente all'interno della part. 312. Invero, la ricorrente aveva posizionato lo “steccato” (lungo appena 3 metri ca.) a monte del cumulo di “beni privi di valore”, appena prima del “buco nella rete di recinzione”, quindi completamente all'interno della p.lla 312, all'esclusivo fine di impedire l'accesso carrabile da parte del resistente.
2.11. Al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, non sussiste l'animus spoliandi poiché il resistente si limitava a ripristinare la motorizzazione del cancello motorizzato (sabotato e incatenato da al fine di recuperarne la piena funzionalità per accedere alla “abitazione” e, CP_1
6 quindi. nell'esercizio di un diritto di accesso alla “abitazione” che prescinde dalla proprietà della p.lla
313 e tanto faceva senza privare controparte di eguale potere di fatto sulla cosa.
2.12. La domanda riconvenzionale è stata ingiustamente respinta. Invero, Persona_1
(09.06.21) e (08.06.22) hanno confermato l'ubicazione dei beni “privi di valore” Persona_3
o “rifiuti” sulla part. 312, individuandoli sulla foto aerea georeferenziata loro esibita, estratta dal
S.I.T. (sistema informativo territoriale), riportante gli esatti confini catastali delle p.lle 312 e 313. In più, la domanda di rimozione del cumulo di beni “privi di valore” si fonda, oltre che sulla ubicazione entro la p.lla 312 (e non 313), sulla impossibilità di accedere ai sottostanti “impianti” della abitazione
(tra cui la fossa biologica necessitante di ripristino e manutenzione annuale, il pozzo di raccolta delle acque chiare privo di forza motrice, il bombolone del gpl persino pericoloso e con persistente mancanza di corrente elettrica su alcune linee).
3. Con deposito di comparsa di risposta si è costituita resistendo agli avversi CP_1 assunti.
4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 22.10.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. I primi cinque motivi sono tutti inammissibili.
5.1. Essi, infatti, consistono nella mera esposizione delle violazioni di legge nelle quali sarebbe incorso il giudice di prime cure senza la specifica indicazione del concreto riflesso sull'erroneità della decisione impugnata.
5.2. Ai sensi dell'art 342 c.p.c. (come modificato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022),
i motivi d'appello devono essere specifici e indicare precisamente il capo della decisione impugnata, le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata e, quindi, in altri termini, le ragioni per cui la motivazione sarebbe errata o carente, il collegamento tra il vizio denunciato e il decisum,
e l'incidenza del vizio sull'esito della decisione.
5.3. In particolare, sia i motivi attinenti a questioni di rito sia quelli concernenti la decisione sulle istanze istruttorie mancano del requisito della “rilevanza ai fini della decisione impugnata” non avendo l'appellante precisato in che termini i vizi denunciati si traducano nella erroneità della decisione (sulla necessità che, al di fuori dei casi di vizi comportanti la rimessione al giudice di
7 primo grado, l'appellante debba, a pena di inammissibilità per carenza di interesse e per difformità rispetto al modello legale d'impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito, cfr. Cass. 402/2019).
6. Il sesto ed il settimo motivo, in quanto connessi, vanno esaminati insieme.
6.1. Come lamentato dall'appellante, non è condivisibile la ritenuta inammissibilità delle varie questioni petitorie sulla natura pertinenziale e accessoria del terreno agricolo per cui è causa (part. 313) rispetto al compendio immobiliare aggiudicato e trasferito all'appellante (part. 312) in quanto da un lato quest'ultimo ha dedotto il pericolo di un pregiudizio irreparabile (sussistente, almeno in termini di verosimiglianza, quanto all'impossibilità di un pieno godimento del bene, anche rispetto agli impianti dello stesso) e dall'altro (e soprattutto) le suddette questioni hanno rilevanza al fine di escludere il possesso della ricorrente (se, come sostiene la parte appellante, la part. 313 gli è stata trasferita, allo stesso, per effetto del rilascio dell'ufficiale giudiziario, sarebbe stato trasferito anche lo ius possessionis, cosa che escluderebbe quello della ricorrente;
sul tema, cfr., Cass. 16000/2018,
Cass. 4198/2004 e Cass. 15322/2001).
6.2. Tuttavia, tali questioni sono del tutto infondate.
6.3. Si sottolinea anzitutto che: - nella relazione dell'esperto ex art. 568 c.p.c. (arch. Per_2
è specificato che la part. 313 non è oggetto di pignoramento (v. p. 18); - negli atti della
[...] vendita giudiziaria e, infine, nel decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione è specificato che il trasferimento concerne unicamente la part. 312; - di analogo contenuto è il verbale di rilascio del
14.7.2018, ove si fa riferimento all'attigua proprietà, non oggetto di espropriazione, delimitata da un cancello. Dunque, la particella n. 313 non è stata – e non poteva esserlo – trasferita all'appellante.
6.4. Ciò posto, in senso contrario, non depone la circostanza dell'asservimento a titolo gratuito di tutta l'area (inclusa, quella identificata con la particella 313) in favore del manufatto costruendo e poi in effetti costruito (particella 312) ed in favore del per le opere Controparte_3 correlate poiché ciò rileva a fini urbanistici (con la conseguenza di ampliare la cubatura edificatoria della particella 313 e azzerare quella della 312 che non è più edificabile in modo permanente), ma non certo sotto il diverso profilo civilistico per supportare un vincolo pertinenziale ai sensi dell'art. 817 c.c. (in relazione ad una destinazione durevole di una cosa al servizio o all'ornamento dell'altra, che non risulta in alcun modo) e, quindi, addirittura, il suo “automatico” passaggio di proprietà all'aggiudicatario, odierno appellante, in uno con il compendio immobiliare pignorato, in contrasto con l'oggetto del pignoramento e con tutti gli atti della procedura esecutiva.
8 6.5. Dunque, i motivi in parola sono infondati.
7. Analoga valutazione meritano l'ottavo e il nono motivo.
7.1. Come condivisibilmente ritenuto nel precedente grado del giudizio – sia nelle fasi cautelari sia nella fase di merito –, la prova della circostanza della sostituzione della catena e del lucchetto del cancello di accesso alla particella 313 riscontrata il 15.7.2018 (dopo che il 14.7.2018 all'appellante, erano state consegnate anche le chiavi del lucchetto del predetto cancello) si ricava sulla base di una pluralità di univoci e concordanti elementi: - le dichiarazioni rese da secondo cui il Testimone_2
15.7.2018 la stessa e la sul posto constatarono con sorpresa che sul cancello era stato CP_1 rimosso il lucchetto esistente apposto dalla proprietaria sostituendolo con altro lucchetto che chiudeva una catena, con conseguente impossibilità di accedere alla predetta proprietà (la teste confermava che le fotografie versate in atti dalla ricorrente mostravano la diversità delle due chiusura, prima e al momento del rilascio e poi alla data del 15.7.2018, effettivamente riscontrabile;
della circostanza dava atto per iscritto, per avergliele riferite l'avv. Fortuna, l'avv. Alba Febbo, incaricata delle operazioni di rilascio, con comunicazione inviata al giudice dell'esecuzione); - inoltre, a fronte della chiara contestazione dell'accaduto (cioè, l'apposizione di una catena con lucchetto sul cancello di accesso alla proprietà dell'appellata) con PEC del 17.7.2018, l'appellante rispondeva non contestando specificamente l'apposizione della catena con il lucchetto e aggiungendo che il “rilascio è avvenuto con consegna delle chiavi di accesso” e che la controparte si era recata sul posto in sua assenza;
quindi, facendo intendere che gli era stato rilasciato il possesso pure del terreno adiacente e, dunque, poteva anche sostituire catena e/o lucchetto avendo il pieno possesso delle stesse e la controparte non avrebbe dovuto accedervi senza che egli fosse presente;
- del resto, tutto ciò è perfettamente coerente con la tesi, per quanto manifestamente infondata, sempre sostenuta dall'appellante secondo la quale egli aveva acquistato anche la proprietà del terreno adiacente della appellata di cui era, pertanto, divenuto possessore a seguito del rilascio. Tali risultanze istruttorie non sono confutabili, come sostiene l'appellante, sulla base degli informatori dallo stesso indicato (i quali non erano presenti in loco il 15.7.2018) né sulla base della tesi che sarebbe stata l'appellata a sostituire il 15.7.2018 catena e lucchetto (poco prima che sopraggiungesse l'avv. Fortuna) con una messinscena, tesi che, non supportata da alcunché di preciso ed univoco, appare inverosimile in quanto non è dato comprendere neppure l'utilità che da ciò la avrebbe conseguito. CP_1
7.2. Circa il ripristino della apertura motorizzata del cancello ad opera dell'appellante, costui non oppone alcunché di persuasivo, idoneo a superare il rilievo che tale condotta, non preceduta da
9 alcun avviso nei confronti della e implicante l'attivazione di un nuovo telecomando nella CP_1 disponibilità del solo UZ senza verificare la controparte ne avesse un altro idoneo all'apertura e/o senza fornirne un altro anche alla medesima (impasse che non è stato possibile superare per difetto di collaborazione del UZ, neppure nel corso del procedimento cautelare di reclamo;
v. ordinanza datata 7.102019) la quale non era in grado di aprirlo, costituisce atto di spoglio violento e clandestino.
7.3. Le istanze istruttorie formulate sul punto dall'appellante il quale in questa sede ha insistito
(capp. 2 e 3 di parte resistente tesi a provare la ubicazione della “centralina” della motorizzazione del cancello all'esterno di cancello e rete di recinzione;
“querela di falso”, tesa a invalidare il verbale in cui si afferma che la “centralina” non sarebbe rinvenibile all'esterno di cancello e recinzione), sono state condivisibilmente respinte dal Tribunale perché irrilevanti non essendo idonee a scalfire in alcun modo le predette conclusioni.
8. Il decimo motivo infondato.
8.1. Invero, la doglianza dell'appellante non concerne il denunciato spoglio ossia la rimozione dello steccato – che, risulta, pertanto, pacifica oltre che dimostrata come ritenuto nel primo grado del giudizio – bensì il fatto che, secondo l'appellante, questo si trova nella sua proprietà.
8.2. Tuttavia, così argomentando, l'appellante solleva una questione petitoria inammissibile in sede possessoria (poiché né correlata al pericolo di un pregiudizio irreparabile né facente venir meno lo ius possessionis della controparte sullo steccato perché questo è a ben vedere pacifico, oltre che non connesso all'estensione delle proprietà). Pertanto, le prove non ammesse (capp. 5 e 6 di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 cpc tesi a provare l'esatta ubicazione del “confine” tra le proprietà e lo
“steccato”), al pari della relazione del ctp non sono conducenti a fini decisori (è appunto Per_1 irrilevante l'ubicazione dello steccato rispetto ai confini delle proprietà).
9. L'undicesimo motivo è infondato poiché lo stesso contenuto della doglianza dell'appellante
– che può riassumersi nella formula feci sed iure feci – conferma che il medesimo ha agito nella piena consapevolezza di impedire l'esercizio del possesso della parte appellata (sul tema, cfr., tra le altre,
Cass. 21613/2021).
10. Il dodicesimo ed ultimo motivo è infondato.
10.1. L'appellante, per sostenere la domanda riconvenzionale di manutenzione tesa in sintesi alla rimozione del materiale asseritamente accumulato dalla appellata sulla particella 312 – domanda respinta dal Tribunale sul rilievo che nel verbale di rilascio del 14.7.2018, sottoscritto dal UZ, è riportato che il materiale si trovava, al contrario, nella particella 313 della appellata, essendo poi non
10 convincenti le dichiarazioni del teste (ctp dell'appellante) basate semplicemente su di una Per_1 fotografia –, insiste sul fatto che il materiale si trovi all'interno della sua proprietà, ma così facendo introduce ancora una volta una questione di natura petitoria inammissibile in questa sede nel senso dianzi più volte esposto.
10.2. Ai fini della proposta azione di manutenzione, egli avrebbe dovuto provare la situazione possessoria al momento del rilascio dell'immobile da parte dell'ufficiale giudiziario (momento nel quale l'appellante è succeduto al possesso della debitrice esecutata essendo noto che l'aggiudicatario subentra solo negli stessi diritti dell'esecutato) e quella successiva deteriore e peggiorata per effetto della condotta di turbativa posta in essere dall'appellata. Prova che l'appellante non ha fornito (la pluricitata foto aerea georeferenziata estratta dal S.I.T. investe i confini delle proprietà, al pari della relazione del ctp e rispetto alla quale non erano conducenti le istanze istruttorie giustamente Per_1 non ammesse dal giudice di prime cure poiché non rilevanti nella predetta corretta prospettiva.
11. In conclusione, l'appello va respinto.
11.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai documenti in atti, in conformità alle tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate con d.m.
147/2022, scaglione conforme alla domanda, secondo i valori medi per tutte le fasi, nei limiti della richiesta di compenso dei difensori.
11.2. Risultando che l'appellato è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la CP_4 condanna andrà pronunciata in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 155/2002 (limitatamente alle attività effettivamente svolte dal difensore il quale in data 21.6.2024 ha depositato atto di rinuncia al mandato).
12. Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002, atteso l'integrale rigetto del gravame.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compenso, con distrazione in favore dell'avv. Angelico Antonio Volpe, dichiaratosi antistatario.
11 3) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
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