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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 7107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7107 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 31297/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 31297/2019 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), Parte_1 C.F._1
(C.F./P.I. ), Parte_2 C.F._2
(C.F./P.I. ), Parte_3 C.F._3
(C.F./P.I. ), Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. CERANTO GABRIELLA CONCETTA, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._5 difeso dall'avv. CATTANI CATERINA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
con la chiamata in causa di
pagina 1 di 23 (C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. DELL'ACQUA STEFANO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
Oggetto: MORTE
Conclusioni
Come da fogli depositati per via telematica.
FATTO E DIRITTO
1. Sintesi dello svolgimento del giudizio
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Signora e i tre figli, Parte_1
, e convenivano in giudizio il sig. Parte_4 Pt_3 Parte_2
affinché l'intestato Tribunale, accertata e dichiarata la Controparte_1 responsabilità del pedone signor nella causazione del sinistro stradale verificatosi CP_1 in data 29 giugno 2011 in viale Misurata a Milano, in cui rimase vittima il centauro sig.
(rispettivamente marito e padre degli attori), considerato Persona_1 comunque il concorso di colpa di quest'ultimo, accertato dalla Corte d'Appello penale di
Milano nella misura del 25%, e considerate le somme già incassate dagli attori in acconto, condannasse il convenuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale al pagamento dell'ulteriore somma di € 211.440,00 a favore di ciascuno di essi, oltre interessi e rivalutazione dall'evento al pagamento effettivo, ovvero la maggiore o la minore somma che sarebbe stata ritenuta di giustizia.
Il sig. si costituiva in giudizio impugnando e contestando tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande avversarie;
articolava, altresì, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata di terzo, una domanda riconvenzionale nei confronti della , Compagnia che Controparte_3 assicurava il motociclo di proprietà e condotto dal sig. , Persona_1 pagina 2 di 23 affinché lo risarcisse, in solido con gli attori nella qualità di eredi di quest'ultimo, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, riportati nel sinistro del 29 giugno 2011, nella misura che sarebbe risultata in corso di causa, con rivalutazione e interessi dal dì del fatto al saldo.
Autorizzata la predetta chiamata in causa per l'udienza dell'11.2.2020, Controparte_3
pur regolarmente citata in giudizio da parte convenuta, non si costituiva
[...]
e ne veniva dichiarata la contumacia. Alla medesima udienza la difesa degli attori chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa Compagnia con Controparte_4 cui il sig. aveva stipulato una polizza “RC Capofamiglia” (come dallo stesso CP_1 dichiarato a pag. 15 della comparsa costitutiva), a fini di surroga ex art. 2900 cod. civ..
Autorizzata anche tale chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 co. 3 c.p.c., Controparte_4 si costituiva in giudizio, deducendo di aver già versato integralmente al convenuto,
[...] per il sinistro per cui è causa, il massimale di cui alla polizza assicurativa stipulata, e chiedendo conseguentemente l'“estromissione” dal giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 15 giugno 2020 si costituiva in giudizio, altresì, , la quale contestava integralmente le deduzioni Controparte_3 svolte da parte del convenuto, chiedendo conseguentemente il rigetto della domanda riconvenzionale da lui svolta.
Con ordinanza pronunciata fuori udienza in data 26 giugno 2020, il Giudice, richiamati i criteri di priorità nella trattazione degli affari civili in pendenza dell'emergenza Covid-19, differiva l'udienza già fissata al 30 giugno 2020 al successivo 29 settembre 2020 per discussione sulla richiesta di estromissione dal giudizio di Controparte_4 revocando al contempo la contumacia di . Controparte_3
All'udienza del 29 settembre 2020 la difesa degli attori dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti di a spese di lite compensate ed il Controparte_4
Giudice, dopo aver invitato quest'ultima a depositare l'accettazione della rinuncia entro un mese dall'udienza, assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ., così come richiesto, e rinviava all'udienza del 28 aprile 2021 per la discussione sui mezzi di pagina 3 di 23 prova. All'esito di tale udienza, sostituita da note scritte, veniva dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. a spese legali compensate limitatamente al rapporto processuale tra gli attori e e venivano parzialmente ammessi i Controparte_4 capitoli di prova testimoniale dedotti da parte attrice e convenuta.
All'udienza del 27 gennaio 2022 venivano escussi i testi ammessi, due per parte attrice e due per parte convenuta;
quindi il Giudice ammetteva la CTU medico-legale sulla persona del convenuto, affidando l'incarico al Dott. e respingendo al Persona_2 contempo la richiesta di CTU di carattere psico-fisico sulla persona delle attrici Parte_1
e . Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva
[...] Parte_3 ritenuta matura per la decisione. Le conclusioni venivano precisate all'udienza del
27.6.2024, che si teneva con trattazione scritta, e la causa veniva trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche, ovvero in data
17.10.2024.
Il giorno prima del passaggio in decisione, in data 16.10.2024, parte attrice depositava ricorso per sequestro conservativo ex art. 669 quater e 671 c.p.c., rispetto al quale questo
Giudice riconosceva la propria competenza richiamando la giurisprudenza di merito secondo cui la competenza del giudice istruttore permane anche nel caso in cui il provvedimento cautelare venga richiesto allorquando la causa sia stata già introitata in decisione. All'esito dell'udienza del 26.11.2024 (cui partecipavano solo parte attrice e parte convenuta, nei cui confronti era stato richiesto il provvedimento di sequestro), veniva confermato il provvedimento emesso inaudita altera parte, con cui era stato autorizzato nei confronti degli attori il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e dei crediti di pertinenza di fino alla concorrenza della somma di € Controparte_1
1.000.000,00.
2. La dinamica del sinistro e le responsabilità dei conducenti
Circa la dinamica del sinistro, non vi è spazio - rispetto alla domanda risarcitoria qui proposta dagli attori, costituitisi parti civili nel giudizio penale, nei confronti del convenuto condannato nel medesimo processo penale - per discostarsi dal CP_1 giudicato formatosi in sede penale ex art. 651 c.p.p., nella fattispecie non solo circa pagina 4 di 23 l'accertamento del nucleo oggettivo del reato, ma anche circa l'apporto causale del danneggiato, essendo preclusa a questo Giudice ogni diversa valutazione su quest'ultimo punto. Ciò conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel giudizio civile risarcitorio il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile l'accertamento dell'apporto causale del danneggiato - il quale, se di regola è inidoneo ad escludere la responsabilità penale, può ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. - ove non sia stato considerato dal giudice penale ai fini dell'accertamento
a lui demandato.” (Cass. n. 15392/2018, sottolineatura d.r.).
Dovendo peraltro questo Giudice statuire anche sulla domanda riconvenzionale svolta dal convenuto nei confronti degli attori e in via solidale della Compagnia che assicurava il motociclo, che ha contestato in nuce la sussistenza di qualsivoglia concorso di responsabilità del defunto , è necessario ricostruire in Persona_1 sintesi la dinamica del sinistro, per come risultante dalle sentenze penali e dagli altri documenti agli atti, noto essendo che “le prove assunte in un precedente processo penale
(anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile” (Cass. Sez. 3, 16/04/2025, n. 9957).
Ciò posto, va premesso che in conseguenza dell'incidente occorso il 29.6.2011 in viale
Misurata a Milano, come si ricava dalla lettura dei docc. 1, 1 B e 1 C att., il sig. veniva processato per omicidio colposo e ritenuto, con sentenza Controparte_1 passata in giudicato, colpevole del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui agli artt. 40 c.p., 41 co 1 (in relazione all'art. 191 CdS), 589 c.p. 1 e 2 in relazione all'art. 41 co 5 lettera a CdS.
pagina 5 di 23 Il Tribunale di Milano, infatti, con sentenza n. 6449/2014 dichiarava CP_1 colpevole del reato ascrittogli e lo condannava ad un anno di reclusione, nonché,
[...] al pagamento di una provvisionale di euro 200.000,00 a favore delle vittime costituitesi parte civile, ovvero gli odierni attori, oltre alle spese di lite.
Il signor impugnava la predetta sentenza. La Corte d'Appello di Milano, pur CP_1 confermando la responsabilità penale del signor e confermando la condanna in CP_1 toto, con la sentenza n. 1216/2015 riteneva che, sotto un profilo squisitamente civilistico, sussistesse ex art. 2054 c.c. una corresponsabilità del signor . In Persona_1 ragione di ciò, la Corte d'Appello di Milano determinava nel 25%, la percentuale di concorso del signor nella determinazione dell'incidente e riduceva Persona_1 la provvisionale riconosciuta in primo grado ai famigliari della vittima, nella stessa misura. La provvisionale passava quindi da 200.000,00 a 150.000,00 euro, rimandandosi le parti davanti al Giudice civile per la liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il signor avverso questa sentenza proponeva ricorso in Cassazione, ricorso che CP_1 veniva dichiarato inammissibile. La sentenza della Corte d'Appello di Milano diveniva, quindi, definitiva.
Giova descrivere i fatti di causa con le parole del Giudice penale di prime cure, che la
Corte d'appello ha fatto proprie, riportandole nel par. 1 della sentenza sub doc. 1 b att.:
“Il giorno 29/06/2011 alle 09:20 circa si è verificato un incidente stradale in Milano che ha visto coinvolti il motociclo Yamaha X City targato DT3194, condotto da
[...]
, ed il pedone , odierno imputato. In particolare Persona_1 Controparte_1
è emerso che nelle circostanze di tempo e di luogo sopra evidenziate CP_1
subito dopo essere sceso dal filobus n. 91, alla terza fermata del mezzo,
[...] all'altezza di via Favretto 1 imprevedibilmente iniziava ad attraversare viale Misurata avvalendosi dell'apposito attraversamento pedonale, situato all'altezza del civico n. 14 e regolato da lanterna semaforica, che al momento dell'attraversamento proiettava ancora la luce rossa per i pedoni.
L'imputato veniva quindi urtato violentemente da , che Persona_1 pagina 6 di 23 alla guida del proprio motociclo stava percorrendo viale Misurata provenendo da piazza
Bolivar con direzione di marcia verso piazza Tripoli.
Giunto in prossimità del suddetto attraversamento semaforizzato, Persona_1 non arrestava la propria marcia, in quanto il semaforo per i veicoli stava
[...] proiettando luce verde, e non si avvedeva dell'attraversamento improvviso ed inaspettato
se non all'ultimo istante. Controparte_1
Il tentava di evitare l'impatto contro il pedone sterzando il Persona_1 motociclo verso destra, ma, nonostante la manovra di emergenza, andava comunque ad urtare contro l'odierno imputato.
Per effetto della violentissima collisione, il conducente del motociclo veniva sbalzato via dal veicolo ed impattava, dapprima, contro il guard rail che delimita la corsia preferenziale di viale Misurata e, quindi, contro il palo di sostegno del segnale stradale indicante la corsia stessa, così riportando gravissime lesioni traumatiche (nella specie, politrauma cranio-cervicale interessante principalmente il distretto toracico e il bacino) che ne determinavano il decesso per arresto cardiocircolatorio.”
Mette quindi conto richiamare la parte motiva della sentenza della Corte d'appello, che ritiene in premessa corretta l'analisi delle emergenze processuali operata dal giudice di primo grado, sottolineando le dichiarazioni testimoniali (da intendersi qui riportate) da cui si evince oltre qualsivoglia ragionevole dubbio che il pedone abbia iniziato e percorso parte dell'attraversamento con il semaforo rosso, come confermato dallo stesso imputato nel dichiarare di aver iniziato ad attraversare dopo aver notato che il semaforo CP_1 era giallo nella direzione dei mezzi motorizzati. Su questo elemento, invero, quand'anche non si fosse formato il giudicato tra le parti del giudizio penale, si fonderebbe non solo la penale responsabilità del ma anche il superamento della presunzione di cui CP_1 all'art. 2054 co. 1 c.c. di responsabilità esclusiva del conducente del motociclo, con conseguente necessità di accertare la percentuale di concorso di colpa del pedone, riducendo progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass. n.
20137/2023).
pagina 7 di 23 Ma, sul piano dei principi civilistici, appare condivisibile anche la valutazione operata dalla Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, del concorso di colpa del pedone. Ed infatti la Corte d'appello controbatte gli argomenti della difesa dell'appellante evidenziando come non vi siano elementi oggettivi che CP_1 consentano di ritenere che il motociclo procedesse contromano al momento dell'investimento, atteso che dai rilievi degli operanti (segni di scarrocciamento e detriti sull'asfalto) è possibile propendere per una collisione avvenuta circa al centro della carreggiata, non potendosi peraltro pretendere che il centauro tenesse la destra rigorosa, stante la presenza di due autobus nei pressi dell'incrocio in oggetto, procedenti l'uno in direzione nord e l'altro in direzione sud, che stavano effettuando le rispettive fermate per far salire e scendere i passeggeri. Si sofferma poi in particolare sulla condotta di guida del sig. , alla cui responsabilità imputa il non aver regolato la velocità in Persona_1 prossimità di un attraversamento pedonale, tenuto anche conto che la sua visuale era parzialmente coperta dalla sagoma dell'autobus da cui il pedone era sceso, non potendosi dire che la condotta imprudente dei pedoni sia del tutto imprevedibile. In particolare, la valutazione della responsabilità del sig. nella misura del 25% Persona_1 appare congrua, atteso che, anche a voler condividere quanto affermato dal Giudice penale di primo grado, secondo cui il motociclista non avrebbe potuto evitare l'impatto anche ad una velocità inferiore, essendo il pedone sbucato in maniera improvvisa e repentina da dietro la sagoma dell'autobus, è pur vero che le conseguenze di tale impatto sarebbero state con alta probabilità meno gravi e comunque non mortali per il Per_1 se egli avesse tenuto una velocità inferiore.
[...]
A confutazione della tesi della Compagnia terza chiamata che nega ogni responsabilità del proprio assicurato, è infine utile riportare la seguente massima, concernente una fattispecie analoga a quella per cui è causa: “In caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato un incrocio regolato da semaforo per lui rosso non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse - per le circostanze di tempo e di luogo, che avrebbero consigliato una maggiore prudenza e in particolare una minore velocità - ragionevolmente prevedibile. (Nella specie, il conducente si trovava in pieno centro città, pagina 8 di 23 in una zona di attraversamento pedonale e in una giornata piovosa).” (Cass. Sez. 3,
19/02/2014, n. 3964).
Atteso dunque il concorso di colpa del convenuto nella misura del Controparte_1
75%, la responsabilità del defunto va limitata al residuo Persona_1
25%. Tale riparto di responsabilità vale non solo per la domanda riconvenzionale di parte convenuta, ma anche per le domande attoree di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
A quest'ultimo proposito si richiamano i principi recentemente ribaditi dalla Suprema
Corte, secondo cui “in materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art.
1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica.” (Cass. n. 16413/2024).
3. Il danno non patrimoniale da grave lesione del rapporto parentale degli attori prossimi congiunti di Persona_1
3.1 Partendo dalle domande di parte attrice, occorre concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur per quel che concerne il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con il defunto . Persona_1
Tale danno, in assenza della prova di altri specifici pregiudizi, può essere definito come danno da perdita del rapporto parentale, che le Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n. 26972/08 dicono essere senz'altro risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., in quanto la realizzazione della persona nel quadro dei rapporti familiari costituisce un valore costituzionalmente protetto quale diritto inviolabile (cfr. artt. 2, 29 e 30 Cost.).
pagina 9 di 23 Così si esprimono al riguardo le Sezioni Unite: “Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato”.
A ben guardare, i criteri orientativi approvati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del
Tribunale di Milano, con riferimento al danno non patrimoniale delle c.d. vittime secondarie o di riflesso, in ipotesi di morte di familiare, sono perfettamente in linea con i principi espressi dalle Sezioni Unite, in quanto - nel proporre di liquidare tale danno entro un'ampia forbice, al fine di consentire la massima elasticità nel tenere conto delle peculiarità del caso concreto - si riferiscono all'intero ambito del danno non patrimoniale risarcibile, diverso dal biologico, da intendersi come somma del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso come “danno da sofferenza contingente” e del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, inteso come lesione del diritto costituzionalmente inviolabile alle relazioni familiari.
Peraltro, se è vero che la quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale non può che avvenire in base ad una liquidazione equitativa, vertendosi in materia di lesione di valori inerenti alla persona, e segnatamente della sfera costituzionalmente protetta degli affetti e della solidarietà familiare, è pur vero che non è ammissibile alcun automatismo risarcitorio ovvero alcun minimo garantito da liquidarsi in ogni caso, essendo la parte attrice gravata degli oneri di allegazione e prova, come in tutte le ipotesi di danno-conseguenza.
In particolare deve condividersi l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, per cui “il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno- conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in “re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del
pagina 10 di 23 danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata.” (Cass. n. 907 del 17/01/2018).
E' stato altresì specificato che “in tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, i criteri di cui alle tabelle milanesi ante 2022 devono essere intesi nel senso che essi non indicano una "forbice liquidatoria" fra un minimo ed un massimo, bensì tra un "valore monetario base", espressione di una valutazione media uniforme del danno e una personalizzazione massima, applicabile solo alla luce di circostanze peculiari specificatamente allegate” (Cass. n. 8265/2023).
Ciò posto, avuto riguardo agli elementi di valutazione presuntivi ed a quelli emersi dall'assunzione della prova testimoniale, questo Giudice ritiene di dover fare applicazione delle Tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, edizione 2024, che consentono di tenere conto di tutte le predette circostanze, distribuendo in maniera ponderata i punti alla luce dell'età della vittima primaria, dell'età della vittima secondaria, della convivenza, della sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario e della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto.
Si rammenta infatti che “se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione” (Cass. n. 7272/2012).
3.2 Tanto con riferimento all'attrice , moglie del defunto Parte_1 [...]
, quanto con riferimento ai suoi tre figli ancora minorenni all'epoca Persona_1 del fatto, va ricordato quanto emerso in sede di prova testimoniale, ovvero il quadro di una famiglia unita, nella quale i coniugi seguivano i figli nelle attività scolastiche e sportive, ripartendosi i compiti nel senso di un maggior impegno della moglie, che pagina 11 di 23 dapprima non lavorava e poi svolgeva lavoro part-time. Si vedano le risposte date ai capitoli 5 e 7 di parte attrice dalle testimoni (sorella del Testimone_1 defunto, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, trattandosi di circostanze che non riguardano i suoi rapporti con il fratello) e , amica di famiglia. Persona_3
Se ne ricava che il decesso del sig. ha determinato un vero e Persona_1 proprio sconvolgimento della vita familiare, oltre che una gravissima perdita affettiva in un momento in cui i figli erano ancora fanciulli o adolescenti e dunque bisognosi della presenza anche fisica del padre.
Le risposte delle due testimoni sentite collimano tra loro, si vedano ad esempio quelle della teste : “Cap. 7) Confermo, la mia amica ha dovuto prendere in Per_3 Pt_1 mano lei la società fondata dal marito, di cui è diventata amministratore. Confermo anche che ha iniziato dopo la morte del marito a lavorare mattina e pomeriggio Pt_1 in ufficio. Io che lavoro a Lainate spesso passavo e la trovavo intenta a lavorare. Cap. 8)
Confermo, infatti prima della morte del marito la sig.ra lavorava solo di mattina. Pt_1
Successivamente, visto il suo impegno a tempo pieno nell'attività della C.S.C., a volte mi ha chiesto aiuto per accompagnare i figli in qualche occasione. Cap. 9) Posso confermare che io personalmente in più occasioni ho accompagnato agli Pt_2 allenamenti di ginnastica ritmica o per altre cose di cui poteva avere bisogno.” Maggiori rinunce, in rapporto alle loro diverse esigenze adolescenziali e di crescita, hanno dovuto fare i figli e , come dichiarato dalla stessa teste : “Cap. 11) Pt_3 Parte_4 Per_3
Confermo che studiava pianoforte fino a giugno 2011 e ricordo che le piaceva Pt_3 molto. Quando andavo a casa sua infatti mi faceva ascoltare dei brani. Mi pare che abbia studiato pianoforte per circa 2-3 anni. Cap. 12) Confermo che smise di Pt_3 studiare pianoforte da luglio 2011. Ricordo che una volta andai a casa sua e le chiesi se
c'erano novità e mi disse che aveva smesso di andare alle lezioni di piano. Circa le motivazioni posso dire che risultava difficile per l'orario accompagnarla con cadenza settimanale, anche se io mi sarei sforzata di rendermi disponibile, ma forse non Pt_1 voleva chiedermi troppi favori. Cap. 14) Confermo, so che ha sempre Parte_4 disegnato bene e la sua intenzione era di studiare architettura o ingegneria. E' capitato
pagina 12 di 23 che se ne parlasse in qualche occasione in cui eravamo insieme. Cap. 15) Non lo so, a me non lo ha detto personalmente. So però che attualmente lavora Parte_4 nell'azienda di famiglia a tempo pieno e penso che la sua scelta sia stata motivata da un senso di responsabilità nell'aiutare sua madre a portare avanti la società di costruzioni creata dal padre.”
In ogni caso, ad avviso di questo Giudice, in base agli elementi agli atti ed a considerazioni di carattere presuntivo derivanti dalla comune esperienza, l'età dei tre figli alla morte del padre, ovvero 15 anni quella di , 11 anni quella di e 9 anni Parte_4 Pt_3 quella di è tale da sottendere una relazione affettiva parimenti intensa, vista la Pt_2 convivenza e la frequentazione quotidiana e le particolari esigenze di attenzioni anche dalla figura paterna nell'età adolescenziale, per cui si stima equo attribuire un punteggio pari a 25 per il parametro E per tutti e tre i figli
Quanto alla sig.ra risulta dallo stato di famiglia storico (doc. 8 att.) che la stessa Pt_1 era coniugata con il sig. dal 28.8.1994, ovvero dall'età di 22 anni. Persona_1
Alla vita coniugale e familiare in casa, la stessa sig.ra aveva unito dal 14.3.2007 Pt_1 la collaborazione lavorativa part-time come contabile nell'azienda del marito (doc. 9). Per_ Risulta inoltre documentalmente dalla relazione dello psicologo psicoterapeuta dott. sub doc. 10 att. che la sig. ha dovuto farsi seguire per superare crisi ansiose e Pt_1 depressive in un quadro di disturbo post-traumatico da stress a seguito del grave lutto. Si stima quindi equo riconoscere il punteggio massimo (30) per il parametro E, avendo la sig.ra perso il marito, con cui era sposata da 17 anni, in un momento nel quale i Pt_1 figli erano in una delicata fase della crescita e della costruzione del loro futuro, vedendo così ricadere sulle proprie spalle l'intera responsabilità, non solo economica, della famiglia.
Tenuto conto delle circostanze innanzi citate, facendo applicazione della Tabella milanese aggiornata al 2024 ed integrata con il sistema a punti (che va da un minimo di €
195.551,59 ad un massimo di € 391.103,18 a favore del coniuge per la morte dell'altro coniuge), si stima equo liquidare in favore di , di anni 39 alla data della Parte_1 morte del marito quarantacinquenne, la somma di € 379.367,00, ottenuta sommando 20
pagina 13 di 23 punti per l'età della vittima primaria (da 41 a 50 anni), 22 punti per l'età della vittima secondaria (da 31 a 40 anni), 16 punti per la convivenza, 9 punti per la presenza di 3 superstiti nel nucleo familiare primario (tre figli) e di 30 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva, per un totale di 97 punti che sono stati moltiplicati per il valore punto pari a € 3.911,00.
Tale somma è da intendersi in moneta attuale, e quindi comprensiva di rivalutazione monetaria. Il predetto importo va ridotto del 25%, in ragione del contributo causale della vittima al verificarsi del sinistro, per quanto già innanzi argomentato, così ottenendosi l'importo di € 284.525,25.
Considerato che l'attrice ha già percepito dal convenuto a titolo di Parte_1 provvisionale liquidata dal Giudice penale l'importo di € 37.500,00 nel mese di giugno
2018, tale importo deve essere rivalutato ad oggi per rendere omogenei i fattori di calcolo, così ottenendosi l'importo di € 44.700,00. Quest'ultimo importo deve essere detratto dall'importo qui liquidato di € 284.525,25, così residuando la somma di €
239.825,25, al cui pagamento deve essere dichiarato tenuto e condannato il convenuto
Controparte_1
Facendo applicazione della Tabella milanese aggiornata al 2024 ed integrata con il sistema a punti (che va da un minimo di € 195.551,59 ad un massimo di € 391.103,18 a favore del figlio per la morte del genitore), si stima equo liquidare in favore di Parte_4
e , rispettivamente di anni 15 e di anni 11 alla data della Parte_3 morte del padre quarantacinquenne, la somma di € 375.456,00, ottenuta sommando 20 punti per l'età della vittima primaria (da 41 a 50 anni), 26 punti per l'età della vittima secondaria (da 11 a 20 anni), 16 punti per la convivenza, 9 punti per la presenza di 3 superstiti nel nucleo familiare primario (la madre e due fratelli) e di 25 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva, per un totale di 96 punti che sono stati moltiplicati per il valore punto pari a € 3.911,00.
Tale somma è da intendersi in moneta attuale, e quindi comprensiva di rivalutazione monetaria. Il predetto importo va ridotto del 25%, in ragione del contributo causale della vittima al verificarsi del sinistro, per quanto già innanzi argomentato, così ottenendosi pagina 14 di 23 l'importo di € 281.592,00.
Considerato che gli attori e hanno già percepito Parte_4 Parte_3 dal convenuto a titolo di provvisionale liquidata dal Giudice penale l'importo di €
37.500,00 nel mese di giugno 2018, tale importo deve essere rivalutato ad oggi per rendere omogenei i fattori di calcolo, così ottenendosi l'importo di € 44.700,00.
Quest'ultimo importo deve essere detratto dall'importo qui liquidato di € 281.592,00, così residuando la somma di € 236.892,00, al cui pagamento deve essere dichiarato tenuto e condannato il convenuto Controparte_1
Facendo applicazione della Tabella milanese aggiornata al 2024 ed integrata con il sistema a punti (che va da un minimo di € 195.551,59 ad un massimo di € 391.103,18 a favore del figlio per la morte del genitore), si stima equo liquidare in favore di
[...]
di anni 9 alla data della morte del padre quarantacinquenne, la Parte_2 somma di € 383.278,00, ottenuta sommando 20 punti per l'età della vittima primaria (da
41 a 50 anni), 28 punti per l'età della vittima secondaria (da 0 a 10 anni), 16 punti per la convivenza, 9 punti per la presenza di 3 superstiti nel nucleo familiare primario (la madre e due fratelli) e di 25 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva, per un totale di 98 punti che sono stati moltiplicati per il valore punto pari a € 3.911,00.
Tale somma è da intendersi in moneta attuale, e quindi comprensiva di rivalutazione monetaria. Il predetto importo va ridotto del 25%, in ragione del contributo causale della vittima al verificarsi del sinistro, per quanto già innanzi argomentato, così ottenendosi l'importo di € 287.458,50.
Considerato che l'attrice ha già percepito dal convenuto a Parte_2 titolo di provvisionale liquidata dal Giudice penale l'importo di € 37.500,00 nel mese di giugno 2018, tale importo deve essere rivalutato ad oggi per rendere omogenei i fattori di calcolo, così ottenendosi l'importo di € 44.700,00. Quest'ultimo importo deve essere detratto dall'importo qui liquidato di € 287.458,50, così residuando la somma di €
242.758,50, al cui pagamento deve essere dichiarato tenuto e condannato il convenuto
Controparte_1
pagina 15 di 23 3.3 Su tutte le predette somme, espresse in moneta attuale, sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle S.U. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma devono essere computati o sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale sino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass.
4677/98).
Sulla scorta di tale criterio, sugli importi riconosciuti agli attori a titolo di danno, per sorte capitale, vanno applicati interessi compensativi dalla data del decesso di
[...]
(29.6.2011) al tasso ponderato annuo, ossia al tasso di interesse Persona_1 ottenuto ponderando i tassi di interesse legale vigente con i coefficienti degli indici
ISTAT di rivalutazione mensile quali sono cambiati nel periodo compreso tra la data del fatto e la data della decisione. Sulla somma così determinata sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
4. La domanda riconvenzionale del convenuto
Quanto alle lesioni riportate dal convenuto in conseguenza del sinistro per cui è CP_1 causa, vengono in rilievo le conclusioni della CTU medico-legale del dott. Per_2
, da condividersi in quanto congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di
[...] vista logico e metodologico, frutto di un'accurata ed approfondita analisi della documentazione medica agli atti, oltre che condivise dai CTP, di cui si riportano di seguito i passaggi conclusivi:
“1. le lesioni riportate dall'attore nell'evento di cui è causa sono consistite in “frattura biossea gamba destra trattata chirurgicamente;
frattura pluriframmentata rotula sinistra trattata chirurgicamente, frattura dell'ala iliaca sinistra, lesione intracapsulare della pagina 16 di 23 milza e del rene destro, trauma toracico con contusioni polmonari, trauma cranio- facciale subcommotivo”;
2. la durata del periodo di “inabilità temporanea assoluta”, riferita alle lesioni di cui al precedente punto 1), è da valutare in giorni 40 (quaranta), quella del periodo di
“inabilità temporanea parziale (75%)” in giorni 120 (centoventi), quella del periodo di
“inabilità temporanea parziale (50%)” in giorni 90 (novanta);
3. sono residuati, nella fattispecie, “postumi permanenti”, tali da incidere negativamente sulla validità del soggetto sotto il profilo del “danno biologico” nella misura del 25 %
(venticinquepercento);
4. l'invalidità permanente, di cui al precedente punto 3), non ha alcuna incidenza sulla primaria capacità lavorativa del soggetto (formatore-ricercatore libero professionista nel ramo dell'economia ambientale); quella secondaria (violinista e attore di teatro) è oggi pressoché azzerata a motivo sia del deficit uditivo che di quello motorio);
5. sono state documentate spese sanitarie congrue ed adeguate al caso esaminato per
l'importo complessivo di euro 2.007,49 come da seguente schema:
- Ortopedia Euro: 120,00
- Farmacia Euro: 169,24
- CD Euro: 67,00
- Visite Euro: 199,50
- Psicoterapia Euro: 490,00
- Esami Euro: 301,25
- Trattamenti KT Euro: 660,50.
Spese future odontoiatriche per euro 6.900,00, tenuto conto dell'età del soggetto, per: circa 3 rifacimenti futuri delle ricostruzioni in composito polimerizzato degli elementi dentari 11 e 21 (euro 2.100 complessivi circa), successive due coperture in ceramica nel corso dei decenni successivi (euro complessivi 4.800,00).
pagina 17 di 23 Tale conteggio non contempla la voce di cui al fascicolo di parte attrice al numero 18 ter
(€. 484,00: prestazione medicolegale di parte;
lo stesso dicasi per esborso di € 350,00
(relazione psichiatrica forense di parte); la ristorabilità o meno di dette due ultime voci è rimessa al Giudicante.”.
Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, le lesioni riportate dal convenuto a seguito del sinistro del 29.6.2011 hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal
C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 40 giorni al 100%, di 120 giorni al 75% e di
90 giorni al 50%. Il CTU ha peraltro valutato che il danno temporaneo subito dall'attore ha determinato una sofferenza menomazione-correlata elevatissima, ovvero del massimo grado (v. pag. 12 elaborato), quindi, tenuto anche conto della rinuncia ad esercitare l'attività di violinista ed attore e lo sport del tennis a livello amatoriale (v. prova testimoniale), si stima confacente ad un integrale ristoro un importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta di € 173,00, pari al valore massimo delle Tabelle milanesi come da ultimo aggiornate. Complessivamente si ottiene dunque l'importo di €
30.275,00.
Circa la liquidazione del danno biologico permanente del 25%, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'entità dei postumi permanenti, avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano Edizione
2024, nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi permanenti, avuto riguardo all'età del convenuto all'epoca della stabilizzazione dei postumi permanenti (45 anni), l'importo in moneta attuale di €
145.000,00 .
Si stima equo infatti personalizzare sia la componente del danno c.d. dinamico- relazionale sia quella del danno c.d. morale - ad avviso di chi scrive intimamente connessa alla prima avuto riguardo alle ripercussioni in termini di sofferenza psichica delle rinunce ad attività piacevoli e prima abituali - nella misura del 20% (quella massima riconoscibile è il 34%), benché la sofferenza menomazione correlata valutata in termini medico-legali sia definibile lieve (v. pag. 13 elaborato peritale).
pagina 18 di 23 Ciò alla luce delle risultanze della prova testimoniale, da cui è emerso che il convenuto a seguito del sinistro, a parte un ultimo spettacolo già preparato ed eseguito con modalità compatibile rispetto alla sua condizione fisica, ha dovuto rinunciare alla sua collaborazione come attore e violinista con l'Associazione “Teatro Invito”, svolta a far tempo dal 1989 (teste , ed ha potuto riprendere in misura inferiore a quella prima Tes_2 praticata lo sport del tennis solo a partire dall'inverno 2013/2014 (teste . Tes_3
All'importo liquidato per invalidità permanente va aggiunto il superiore importo di €
30.275,00 per invalidità temporanea, oltre che le spese mediche sostenute riconosciute congrue dal CTU per € 2.007,49, che rivalutate dal 1.1.2012 (data intermedia equitativamente determinata) ad oggi sono pari a € 2.509,00 (arrotondato), nonché €
6.900,00 per spese future odontoiatriche ed € 834,00 per relazioni mediche di parte.
Dalla somma dei predetti importi si ottiene così l'importo complessivo in moneta attuale di € 185.518,00, in cui è già ricompresa la componente del danno morale, denominazione tradizionale del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni in termini di sofferenza soggettiva, in quanto da presumersi in base all'entità ed agli effetti delle lesioni patite.
Alla predetta somma va applicata la riduzione del 75% in ragione del concorso di colpa del convenuto, sicché l'importo risarcitorio al cui pagamento vanno condannati in solido la Compagnia terza chiamata e gli attori ammonta ad € 46.379,50.
Sulla predetta somma, prima devalutata e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. n.
1712/1995), vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. (stimato equo dal Tribunale) a far tempo dalla data del sinistro (29.6.2011) fino alla data della presente pronuncia, oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla data della pronuncia al saldo.
Quanto al danno patrimoniale, mette conto ricordare che, a detta del CTU, “l'invalidità permanente, di cui al precedente punto 3), non ha alcuna incidenza sulla primaria capacità lavorativa del soggetto (formatore-ricercatore libero professionista nel ramo dell'economia ambientale); quella secondaria (violinista e attore di teatro) è oggi pressoché azzerata a motivo sia del deficit uditivo che di quello motorio)”.
pagina 19 di 23 Si ritiene pertanto di non poter accogliere la domanda del nella parte relativa CP_1 all'asserita perdita di guadagno, sia pure per il solo periodo di circa 5-6 mesi in cui la sua attività di formatore libero professionista è stata impedita, non essendo al riguardo sufficienti i docc. 19 e 19 bis conv., da cui risultano le fatture emesse nella prima metà del 2011 dal convenuto, noto essendo che agli effetti dell'incidenza dell'inabilità temporanea sul reddito di lavoro, dipendente ovvero autonomo, occorre ai sensi dell'art. 137 Cod. Ass. produrre le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni per dimostrare un'effettiva perdita patrimoniale.
Quanto invece all'azzeramento dell'attività secondaria di violinista diplomato al
Conservatorio di Piacenza e attore di teatro, che è stato riconosciuto dal CTU, lo stesso risulta confermato dalla deposizione del teste che ha dichiarato di Testimone_4 conoscere il da oltre vent'anni, essendo come lui attore di teatro, tra i soci CP_1 fondatori dell'Associazione “Teatro Invito”, fondata nel 1986, con la quale il convenuto ha iniziato a collaborare nel 1989. Così si è espresso il teste “dopo il sinistro del Tes_2
2011 che io sappia, per avervi partecipato come regista, il sig. anche per CP_1 rispettare gli impegni assunti, ha svolto il ruolo soltanto di attore (non di violinista) in una sola manifestazione teatrale e nella sua replica. Preciso che si trattava di un ruolo che è stato ridimensionato per permettere al sig. di poter recitare da fermo. (…) CP_1
Dopo il sinistro del 2011 il sig. ha partecipato nell'ambito dell'Associazione CP_1
“Teatro Invito” solo alla manifestazione teatrale di cui ho parlato e che verteva sulla vita di che era venuto a mancare da poco. Quella manifestazione Persona_5 ebbe una sola replica, viste le condizioni fisiche del sig. che peraltro non CP_1 riuscimmo a sostituire anche perché ci aveva messo del suo nella preparazione dello spettacolo.”. Lo stesso teste, da ritenersi attendibile per la posizione da lui rivestita nell'Associazione con cui il collaborava, ha altresì confermato la circostanza di CP_1 cui al capitolo 43 conv.: “Essendo stato per più anni anche presidente dell'associazione
Teatro Invito, ho una qualche idea anche delle questioni economiche. Mi riesce difficile fare una media esatta annuale dei compensi percepiti dal sig. poiché come ho CP_1 detto l'impegno annuale era variabile a seconda della partecipazione agli spettacoli.
Poteva essere che qualche anno il sig. abbia conseguito compensi leggermente CP_1 pagina 20 di 23 inferiori a € 3.000,00, comunque € 3.000,00 annui mi sembra una stima fatta per difetto, perché ci sono stati degli anni in cui avrà guadagnato sicuramente di più.”.
Si ritiene in definitiva provato il danno patrimoniale da mancato guadagno per l'attività accessoria di violinista e attore, dovendosi prendere come parametro l'importo medio di €
3.000,00 annui, così ottenendosi dal 2012 al 2025 (14 anni) l'importo complessivo di €
42.000,00. Somma da ridursi del 75%, in ragione del concorso di colpa del convenuto, così arrivando all'importo di € 10.500,00, da considerarsi in moneta attuale, trattandosi di importo medio annuo valutato su base anche equitativa, da maggiorarsi di interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo.
Circa il danno da mancato guadagno futuro, questo Giudice reputa di adottare il coefficiente di capitalizzazione ricavabile dalle Tabelle per la capitalizzazione anticipata di una rendita elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano aggiornate al
2024.
Va dunque utilizzato, assumendo un'età di 70 anni per la cessazione dell'attività di attore e violinista (per lo meno in maniera redditizia secondo la media degli anni precedenti), il coefficiente di 10,04 previsto dalla Tabella maschi per un soggetto di 59 anni alla data odierna, cui mancano 11 anni alla cessazione dell'attività.
Si provvede dunque a moltiplicare la somma di € 3.000,00 per il coefficiente di 10,04, ottenendo così la somma di € 30.120,74. Somma da ridursi del 75%, stante l'acclarato concorso di colpa del convenuto, arrivandosi così all'importo di € 7.530,00, sul quale devono essere calcolati gli interessi legali a far tempo da oggi, giorno della liquidazione, fino al saldo, trattandosi di liquidazione anticipata del danno.
La somma dei due superiori importi liquidati a titolo di danno patrimoniale è pari a €
18.030,00.
Non merita accoglimento la domanda del convenuto per danno reputazionale e di immagine derivante dall'esposizione mediatica per l'associazione del suo nome al grave sinistro del 29.6.2011, atteso che non risulta e non è stato neppure dedotto che i contenuti mediatici de quibus abbiano esorbitato rispetto ai criteri che consentono di ritenere pagina 21 di 23 integrata la diffamazione a mezzo stampa anche sul piano civilistico. Trattasi comunque di sinistro che per la gravità non poteva non essere inserito nella cronaca locale, e che il convenuto ha concorso a cagionare in misura preponderante, come accertato con sentenza penale passata in giudicato.
Va infine accolta la domanda di manleva svolta dagli attori nei confronti della
Compagnia terza chiamata, che non ha contestato l'operatività della garanzia assicurativa prestata.
5. Le spese di lite
La reciproca soccombenza delle parti sulla domanda principale e sulla domanda riconvenzionale costituisce ad avviso di questo Giudice motivo sufficiente per compensare integralmente tra le stesse le spese di lite del presente giudizio, anche avuto riguardo al sequestro conservativo in corso di causa, tenuto anche conto del contegno serbato dal convenuto che, benché a seguito di azione esecutiva, ha versato la CP_1 provvisionale liquidata in sede penale e, pur non esplicitando ante causam l'esistenza e l'entità della polizza RC Capofamiglia, ha accantonato le relative somme in attesa dell'esito del presente giudizio.
Le spese della CTU medico-legale sulla persona del convenuto, come già liquidate in corso di causa, in ossequio al principio della soccombenza rispetto alla domanda riconvenzionale, vengono poste definitivamente a carico della Compagnia terza chiamata e degli attori, che saranno manlevati e tenuti indenni dalla prima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta, anche ai fini della domanda riconvenzionale del convenuto, la responsabilità concorrente nella misura del 75% in capo a e Controparte_1 del 25% in capo al defunto nella determinazione Persona_1 pagina 22 di 23 del sinistro verificatosi in data 29.6.2011;
2) dichiara tenuto e condanna il convenuto a corrispondere, a Controparte_1 titolo di danno non patrimoniale, già detratti gli importi corrisposti ante causam, e considerato il concorso di colpa di cui sopra, le seguenti somme:
€ 239.825,25 in favore di (moglie); Parte_1
€ 236.892,00 in favore di (figlio); Parte_4
€ 236.892,00 in favore di (figlia); Parte_3
€ 242.758,50 in favore di (figlia); Parte_2
oltre, su ciascuna delle predette somme, interessi legali come specificato in motivazione;
3) dichiara tenuti e condanna in solido gli attori e la terza chiamata Controparte_3
(ora a corrispondere l'importo di €
[...] Controparte_5
46.379,50 a titolo di danno non patrimoniale e di spese mediche, nonché l'importo di € 18.030,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante in favore del convenuto , oltre interessi legali come in parte motiva;
Controparte_1
4) respinge ogni altra domanda;
5) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa;
6) pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico degli attori e della terza chiamata (ora Controparte_3
; Controparte_5
7) dichiara tenuta e condanna la Compagnia terza chiamata a manlevare e tenere indenni gli attori delle somme che dovessero essere chiamati a versare al convenuto ai sensi dei capi che precedono.
Milano, 24.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 31297/2019 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), Parte_1 C.F._1
(C.F./P.I. ), Parte_2 C.F._2
(C.F./P.I. ), Parte_3 C.F._3
(C.F./P.I. ), Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. CERANTO GABRIELLA CONCETTA, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._5 difeso dall'avv. CATTANI CATERINA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
con la chiamata in causa di
pagina 1 di 23 (C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. DELL'ACQUA STEFANO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
Oggetto: MORTE
Conclusioni
Come da fogli depositati per via telematica.
FATTO E DIRITTO
1. Sintesi dello svolgimento del giudizio
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Signora e i tre figli, Parte_1
, e convenivano in giudizio il sig. Parte_4 Pt_3 Parte_2
affinché l'intestato Tribunale, accertata e dichiarata la Controparte_1 responsabilità del pedone signor nella causazione del sinistro stradale verificatosi CP_1 in data 29 giugno 2011 in viale Misurata a Milano, in cui rimase vittima il centauro sig.
(rispettivamente marito e padre degli attori), considerato Persona_1 comunque il concorso di colpa di quest'ultimo, accertato dalla Corte d'Appello penale di
Milano nella misura del 25%, e considerate le somme già incassate dagli attori in acconto, condannasse il convenuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale al pagamento dell'ulteriore somma di € 211.440,00 a favore di ciascuno di essi, oltre interessi e rivalutazione dall'evento al pagamento effettivo, ovvero la maggiore o la minore somma che sarebbe stata ritenuta di giustizia.
Il sig. si costituiva in giudizio impugnando e contestando tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande avversarie;
articolava, altresì, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata di terzo, una domanda riconvenzionale nei confronti della , Compagnia che Controparte_3 assicurava il motociclo di proprietà e condotto dal sig. , Persona_1 pagina 2 di 23 affinché lo risarcisse, in solido con gli attori nella qualità di eredi di quest'ultimo, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, riportati nel sinistro del 29 giugno 2011, nella misura che sarebbe risultata in corso di causa, con rivalutazione e interessi dal dì del fatto al saldo.
Autorizzata la predetta chiamata in causa per l'udienza dell'11.2.2020, Controparte_3
pur regolarmente citata in giudizio da parte convenuta, non si costituiva
[...]
e ne veniva dichiarata la contumacia. Alla medesima udienza la difesa degli attori chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa Compagnia con Controparte_4 cui il sig. aveva stipulato una polizza “RC Capofamiglia” (come dallo stesso CP_1 dichiarato a pag. 15 della comparsa costitutiva), a fini di surroga ex art. 2900 cod. civ..
Autorizzata anche tale chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 co. 3 c.p.c., Controparte_4 si costituiva in giudizio, deducendo di aver già versato integralmente al convenuto,
[...] per il sinistro per cui è causa, il massimale di cui alla polizza assicurativa stipulata, e chiedendo conseguentemente l'“estromissione” dal giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 15 giugno 2020 si costituiva in giudizio, altresì, , la quale contestava integralmente le deduzioni Controparte_3 svolte da parte del convenuto, chiedendo conseguentemente il rigetto della domanda riconvenzionale da lui svolta.
Con ordinanza pronunciata fuori udienza in data 26 giugno 2020, il Giudice, richiamati i criteri di priorità nella trattazione degli affari civili in pendenza dell'emergenza Covid-19, differiva l'udienza già fissata al 30 giugno 2020 al successivo 29 settembre 2020 per discussione sulla richiesta di estromissione dal giudizio di Controparte_4 revocando al contempo la contumacia di . Controparte_3
All'udienza del 29 settembre 2020 la difesa degli attori dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti di a spese di lite compensate ed il Controparte_4
Giudice, dopo aver invitato quest'ultima a depositare l'accettazione della rinuncia entro un mese dall'udienza, assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ., così come richiesto, e rinviava all'udienza del 28 aprile 2021 per la discussione sui mezzi di pagina 3 di 23 prova. All'esito di tale udienza, sostituita da note scritte, veniva dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. a spese legali compensate limitatamente al rapporto processuale tra gli attori e e venivano parzialmente ammessi i Controparte_4 capitoli di prova testimoniale dedotti da parte attrice e convenuta.
All'udienza del 27 gennaio 2022 venivano escussi i testi ammessi, due per parte attrice e due per parte convenuta;
quindi il Giudice ammetteva la CTU medico-legale sulla persona del convenuto, affidando l'incarico al Dott. e respingendo al Persona_2 contempo la richiesta di CTU di carattere psico-fisico sulla persona delle attrici Parte_1
e . Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva
[...] Parte_3 ritenuta matura per la decisione. Le conclusioni venivano precisate all'udienza del
27.6.2024, che si teneva con trattazione scritta, e la causa veniva trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche, ovvero in data
17.10.2024.
Il giorno prima del passaggio in decisione, in data 16.10.2024, parte attrice depositava ricorso per sequestro conservativo ex art. 669 quater e 671 c.p.c., rispetto al quale questo
Giudice riconosceva la propria competenza richiamando la giurisprudenza di merito secondo cui la competenza del giudice istruttore permane anche nel caso in cui il provvedimento cautelare venga richiesto allorquando la causa sia stata già introitata in decisione. All'esito dell'udienza del 26.11.2024 (cui partecipavano solo parte attrice e parte convenuta, nei cui confronti era stato richiesto il provvedimento di sequestro), veniva confermato il provvedimento emesso inaudita altera parte, con cui era stato autorizzato nei confronti degli attori il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e dei crediti di pertinenza di fino alla concorrenza della somma di € Controparte_1
1.000.000,00.
2. La dinamica del sinistro e le responsabilità dei conducenti
Circa la dinamica del sinistro, non vi è spazio - rispetto alla domanda risarcitoria qui proposta dagli attori, costituitisi parti civili nel giudizio penale, nei confronti del convenuto condannato nel medesimo processo penale - per discostarsi dal CP_1 giudicato formatosi in sede penale ex art. 651 c.p.p., nella fattispecie non solo circa pagina 4 di 23 l'accertamento del nucleo oggettivo del reato, ma anche circa l'apporto causale del danneggiato, essendo preclusa a questo Giudice ogni diversa valutazione su quest'ultimo punto. Ciò conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel giudizio civile risarcitorio il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile l'accertamento dell'apporto causale del danneggiato - il quale, se di regola è inidoneo ad escludere la responsabilità penale, può ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. - ove non sia stato considerato dal giudice penale ai fini dell'accertamento
a lui demandato.” (Cass. n. 15392/2018, sottolineatura d.r.).
Dovendo peraltro questo Giudice statuire anche sulla domanda riconvenzionale svolta dal convenuto nei confronti degli attori e in via solidale della Compagnia che assicurava il motociclo, che ha contestato in nuce la sussistenza di qualsivoglia concorso di responsabilità del defunto , è necessario ricostruire in Persona_1 sintesi la dinamica del sinistro, per come risultante dalle sentenze penali e dagli altri documenti agli atti, noto essendo che “le prove assunte in un precedente processo penale
(anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile” (Cass. Sez. 3, 16/04/2025, n. 9957).
Ciò posto, va premesso che in conseguenza dell'incidente occorso il 29.6.2011 in viale
Misurata a Milano, come si ricava dalla lettura dei docc. 1, 1 B e 1 C att., il sig. veniva processato per omicidio colposo e ritenuto, con sentenza Controparte_1 passata in giudicato, colpevole del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui agli artt. 40 c.p., 41 co 1 (in relazione all'art. 191 CdS), 589 c.p. 1 e 2 in relazione all'art. 41 co 5 lettera a CdS.
pagina 5 di 23 Il Tribunale di Milano, infatti, con sentenza n. 6449/2014 dichiarava CP_1 colpevole del reato ascrittogli e lo condannava ad un anno di reclusione, nonché,
[...] al pagamento di una provvisionale di euro 200.000,00 a favore delle vittime costituitesi parte civile, ovvero gli odierni attori, oltre alle spese di lite.
Il signor impugnava la predetta sentenza. La Corte d'Appello di Milano, pur CP_1 confermando la responsabilità penale del signor e confermando la condanna in CP_1 toto, con la sentenza n. 1216/2015 riteneva che, sotto un profilo squisitamente civilistico, sussistesse ex art. 2054 c.c. una corresponsabilità del signor . In Persona_1 ragione di ciò, la Corte d'Appello di Milano determinava nel 25%, la percentuale di concorso del signor nella determinazione dell'incidente e riduceva Persona_1 la provvisionale riconosciuta in primo grado ai famigliari della vittima, nella stessa misura. La provvisionale passava quindi da 200.000,00 a 150.000,00 euro, rimandandosi le parti davanti al Giudice civile per la liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il signor avverso questa sentenza proponeva ricorso in Cassazione, ricorso che CP_1 veniva dichiarato inammissibile. La sentenza della Corte d'Appello di Milano diveniva, quindi, definitiva.
Giova descrivere i fatti di causa con le parole del Giudice penale di prime cure, che la
Corte d'appello ha fatto proprie, riportandole nel par. 1 della sentenza sub doc. 1 b att.:
“Il giorno 29/06/2011 alle 09:20 circa si è verificato un incidente stradale in Milano che ha visto coinvolti il motociclo Yamaha X City targato DT3194, condotto da
[...]
, ed il pedone , odierno imputato. In particolare Persona_1 Controparte_1
è emerso che nelle circostanze di tempo e di luogo sopra evidenziate CP_1
subito dopo essere sceso dal filobus n. 91, alla terza fermata del mezzo,
[...] all'altezza di via Favretto 1 imprevedibilmente iniziava ad attraversare viale Misurata avvalendosi dell'apposito attraversamento pedonale, situato all'altezza del civico n. 14 e regolato da lanterna semaforica, che al momento dell'attraversamento proiettava ancora la luce rossa per i pedoni.
L'imputato veniva quindi urtato violentemente da , che Persona_1 pagina 6 di 23 alla guida del proprio motociclo stava percorrendo viale Misurata provenendo da piazza
Bolivar con direzione di marcia verso piazza Tripoli.
Giunto in prossimità del suddetto attraversamento semaforizzato, Persona_1 non arrestava la propria marcia, in quanto il semaforo per i veicoli stava
[...] proiettando luce verde, e non si avvedeva dell'attraversamento improvviso ed inaspettato
se non all'ultimo istante. Controparte_1
Il tentava di evitare l'impatto contro il pedone sterzando il Persona_1 motociclo verso destra, ma, nonostante la manovra di emergenza, andava comunque ad urtare contro l'odierno imputato.
Per effetto della violentissima collisione, il conducente del motociclo veniva sbalzato via dal veicolo ed impattava, dapprima, contro il guard rail che delimita la corsia preferenziale di viale Misurata e, quindi, contro il palo di sostegno del segnale stradale indicante la corsia stessa, così riportando gravissime lesioni traumatiche (nella specie, politrauma cranio-cervicale interessante principalmente il distretto toracico e il bacino) che ne determinavano il decesso per arresto cardiocircolatorio.”
Mette quindi conto richiamare la parte motiva della sentenza della Corte d'appello, che ritiene in premessa corretta l'analisi delle emergenze processuali operata dal giudice di primo grado, sottolineando le dichiarazioni testimoniali (da intendersi qui riportate) da cui si evince oltre qualsivoglia ragionevole dubbio che il pedone abbia iniziato e percorso parte dell'attraversamento con il semaforo rosso, come confermato dallo stesso imputato nel dichiarare di aver iniziato ad attraversare dopo aver notato che il semaforo CP_1 era giallo nella direzione dei mezzi motorizzati. Su questo elemento, invero, quand'anche non si fosse formato il giudicato tra le parti del giudizio penale, si fonderebbe non solo la penale responsabilità del ma anche il superamento della presunzione di cui CP_1 all'art. 2054 co. 1 c.c. di responsabilità esclusiva del conducente del motociclo, con conseguente necessità di accertare la percentuale di concorso di colpa del pedone, riducendo progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass. n.
20137/2023).
pagina 7 di 23 Ma, sul piano dei principi civilistici, appare condivisibile anche la valutazione operata dalla Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, del concorso di colpa del pedone. Ed infatti la Corte d'appello controbatte gli argomenti della difesa dell'appellante evidenziando come non vi siano elementi oggettivi che CP_1 consentano di ritenere che il motociclo procedesse contromano al momento dell'investimento, atteso che dai rilievi degli operanti (segni di scarrocciamento e detriti sull'asfalto) è possibile propendere per una collisione avvenuta circa al centro della carreggiata, non potendosi peraltro pretendere che il centauro tenesse la destra rigorosa, stante la presenza di due autobus nei pressi dell'incrocio in oggetto, procedenti l'uno in direzione nord e l'altro in direzione sud, che stavano effettuando le rispettive fermate per far salire e scendere i passeggeri. Si sofferma poi in particolare sulla condotta di guida del sig. , alla cui responsabilità imputa il non aver regolato la velocità in Persona_1 prossimità di un attraversamento pedonale, tenuto anche conto che la sua visuale era parzialmente coperta dalla sagoma dell'autobus da cui il pedone era sceso, non potendosi dire che la condotta imprudente dei pedoni sia del tutto imprevedibile. In particolare, la valutazione della responsabilità del sig. nella misura del 25% Persona_1 appare congrua, atteso che, anche a voler condividere quanto affermato dal Giudice penale di primo grado, secondo cui il motociclista non avrebbe potuto evitare l'impatto anche ad una velocità inferiore, essendo il pedone sbucato in maniera improvvisa e repentina da dietro la sagoma dell'autobus, è pur vero che le conseguenze di tale impatto sarebbero state con alta probabilità meno gravi e comunque non mortali per il Per_1 se egli avesse tenuto una velocità inferiore.
[...]
A confutazione della tesi della Compagnia terza chiamata che nega ogni responsabilità del proprio assicurato, è infine utile riportare la seguente massima, concernente una fattispecie analoga a quella per cui è causa: “In caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato un incrocio regolato da semaforo per lui rosso non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse - per le circostanze di tempo e di luogo, che avrebbero consigliato una maggiore prudenza e in particolare una minore velocità - ragionevolmente prevedibile. (Nella specie, il conducente si trovava in pieno centro città, pagina 8 di 23 in una zona di attraversamento pedonale e in una giornata piovosa).” (Cass. Sez. 3,
19/02/2014, n. 3964).
Atteso dunque il concorso di colpa del convenuto nella misura del Controparte_1
75%, la responsabilità del defunto va limitata al residuo Persona_1
25%. Tale riparto di responsabilità vale non solo per la domanda riconvenzionale di parte convenuta, ma anche per le domande attoree di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
A quest'ultimo proposito si richiamano i principi recentemente ribaditi dalla Suprema
Corte, secondo cui “in materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art.
1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica.” (Cass. n. 16413/2024).
3. Il danno non patrimoniale da grave lesione del rapporto parentale degli attori prossimi congiunti di Persona_1
3.1 Partendo dalle domande di parte attrice, occorre concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur per quel che concerne il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con il defunto . Persona_1
Tale danno, in assenza della prova di altri specifici pregiudizi, può essere definito come danno da perdita del rapporto parentale, che le Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n. 26972/08 dicono essere senz'altro risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., in quanto la realizzazione della persona nel quadro dei rapporti familiari costituisce un valore costituzionalmente protetto quale diritto inviolabile (cfr. artt. 2, 29 e 30 Cost.).
pagina 9 di 23 Così si esprimono al riguardo le Sezioni Unite: “Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato”.
A ben guardare, i criteri orientativi approvati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del
Tribunale di Milano, con riferimento al danno non patrimoniale delle c.d. vittime secondarie o di riflesso, in ipotesi di morte di familiare, sono perfettamente in linea con i principi espressi dalle Sezioni Unite, in quanto - nel proporre di liquidare tale danno entro un'ampia forbice, al fine di consentire la massima elasticità nel tenere conto delle peculiarità del caso concreto - si riferiscono all'intero ambito del danno non patrimoniale risarcibile, diverso dal biologico, da intendersi come somma del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso come “danno da sofferenza contingente” e del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, inteso come lesione del diritto costituzionalmente inviolabile alle relazioni familiari.
Peraltro, se è vero che la quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale non può che avvenire in base ad una liquidazione equitativa, vertendosi in materia di lesione di valori inerenti alla persona, e segnatamente della sfera costituzionalmente protetta degli affetti e della solidarietà familiare, è pur vero che non è ammissibile alcun automatismo risarcitorio ovvero alcun minimo garantito da liquidarsi in ogni caso, essendo la parte attrice gravata degli oneri di allegazione e prova, come in tutte le ipotesi di danno-conseguenza.
In particolare deve condividersi l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, per cui “il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno- conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in “re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del
pagina 10 di 23 danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata.” (Cass. n. 907 del 17/01/2018).
E' stato altresì specificato che “in tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, i criteri di cui alle tabelle milanesi ante 2022 devono essere intesi nel senso che essi non indicano una "forbice liquidatoria" fra un minimo ed un massimo, bensì tra un "valore monetario base", espressione di una valutazione media uniforme del danno e una personalizzazione massima, applicabile solo alla luce di circostanze peculiari specificatamente allegate” (Cass. n. 8265/2023).
Ciò posto, avuto riguardo agli elementi di valutazione presuntivi ed a quelli emersi dall'assunzione della prova testimoniale, questo Giudice ritiene di dover fare applicazione delle Tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, edizione 2024, che consentono di tenere conto di tutte le predette circostanze, distribuendo in maniera ponderata i punti alla luce dell'età della vittima primaria, dell'età della vittima secondaria, della convivenza, della sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario e della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto.
Si rammenta infatti che “se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione” (Cass. n. 7272/2012).
3.2 Tanto con riferimento all'attrice , moglie del defunto Parte_1 [...]
, quanto con riferimento ai suoi tre figli ancora minorenni all'epoca Persona_1 del fatto, va ricordato quanto emerso in sede di prova testimoniale, ovvero il quadro di una famiglia unita, nella quale i coniugi seguivano i figli nelle attività scolastiche e sportive, ripartendosi i compiti nel senso di un maggior impegno della moglie, che pagina 11 di 23 dapprima non lavorava e poi svolgeva lavoro part-time. Si vedano le risposte date ai capitoli 5 e 7 di parte attrice dalle testimoni (sorella del Testimone_1 defunto, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, trattandosi di circostanze che non riguardano i suoi rapporti con il fratello) e , amica di famiglia. Persona_3
Se ne ricava che il decesso del sig. ha determinato un vero e Persona_1 proprio sconvolgimento della vita familiare, oltre che una gravissima perdita affettiva in un momento in cui i figli erano ancora fanciulli o adolescenti e dunque bisognosi della presenza anche fisica del padre.
Le risposte delle due testimoni sentite collimano tra loro, si vedano ad esempio quelle della teste : “Cap. 7) Confermo, la mia amica ha dovuto prendere in Per_3 Pt_1 mano lei la società fondata dal marito, di cui è diventata amministratore. Confermo anche che ha iniziato dopo la morte del marito a lavorare mattina e pomeriggio Pt_1 in ufficio. Io che lavoro a Lainate spesso passavo e la trovavo intenta a lavorare. Cap. 8)
Confermo, infatti prima della morte del marito la sig.ra lavorava solo di mattina. Pt_1
Successivamente, visto il suo impegno a tempo pieno nell'attività della C.S.C., a volte mi ha chiesto aiuto per accompagnare i figli in qualche occasione. Cap. 9) Posso confermare che io personalmente in più occasioni ho accompagnato agli Pt_2 allenamenti di ginnastica ritmica o per altre cose di cui poteva avere bisogno.” Maggiori rinunce, in rapporto alle loro diverse esigenze adolescenziali e di crescita, hanno dovuto fare i figli e , come dichiarato dalla stessa teste : “Cap. 11) Pt_3 Parte_4 Per_3
Confermo che studiava pianoforte fino a giugno 2011 e ricordo che le piaceva Pt_3 molto. Quando andavo a casa sua infatti mi faceva ascoltare dei brani. Mi pare che abbia studiato pianoforte per circa 2-3 anni. Cap. 12) Confermo che smise di Pt_3 studiare pianoforte da luglio 2011. Ricordo che una volta andai a casa sua e le chiesi se
c'erano novità e mi disse che aveva smesso di andare alle lezioni di piano. Circa le motivazioni posso dire che risultava difficile per l'orario accompagnarla con cadenza settimanale, anche se io mi sarei sforzata di rendermi disponibile, ma forse non Pt_1 voleva chiedermi troppi favori. Cap. 14) Confermo, so che ha sempre Parte_4 disegnato bene e la sua intenzione era di studiare architettura o ingegneria. E' capitato
pagina 12 di 23 che se ne parlasse in qualche occasione in cui eravamo insieme. Cap. 15) Non lo so, a me non lo ha detto personalmente. So però che attualmente lavora Parte_4 nell'azienda di famiglia a tempo pieno e penso che la sua scelta sia stata motivata da un senso di responsabilità nell'aiutare sua madre a portare avanti la società di costruzioni creata dal padre.”
In ogni caso, ad avviso di questo Giudice, in base agli elementi agli atti ed a considerazioni di carattere presuntivo derivanti dalla comune esperienza, l'età dei tre figli alla morte del padre, ovvero 15 anni quella di , 11 anni quella di e 9 anni Parte_4 Pt_3 quella di è tale da sottendere una relazione affettiva parimenti intensa, vista la Pt_2 convivenza e la frequentazione quotidiana e le particolari esigenze di attenzioni anche dalla figura paterna nell'età adolescenziale, per cui si stima equo attribuire un punteggio pari a 25 per il parametro E per tutti e tre i figli
Quanto alla sig.ra risulta dallo stato di famiglia storico (doc. 8 att.) che la stessa Pt_1 era coniugata con il sig. dal 28.8.1994, ovvero dall'età di 22 anni. Persona_1
Alla vita coniugale e familiare in casa, la stessa sig.ra aveva unito dal 14.3.2007 Pt_1 la collaborazione lavorativa part-time come contabile nell'azienda del marito (doc. 9). Per_ Risulta inoltre documentalmente dalla relazione dello psicologo psicoterapeuta dott. sub doc. 10 att. che la sig. ha dovuto farsi seguire per superare crisi ansiose e Pt_1 depressive in un quadro di disturbo post-traumatico da stress a seguito del grave lutto. Si stima quindi equo riconoscere il punteggio massimo (30) per il parametro E, avendo la sig.ra perso il marito, con cui era sposata da 17 anni, in un momento nel quale i Pt_1 figli erano in una delicata fase della crescita e della costruzione del loro futuro, vedendo così ricadere sulle proprie spalle l'intera responsabilità, non solo economica, della famiglia.
Tenuto conto delle circostanze innanzi citate, facendo applicazione della Tabella milanese aggiornata al 2024 ed integrata con il sistema a punti (che va da un minimo di €
195.551,59 ad un massimo di € 391.103,18 a favore del coniuge per la morte dell'altro coniuge), si stima equo liquidare in favore di , di anni 39 alla data della Parte_1 morte del marito quarantacinquenne, la somma di € 379.367,00, ottenuta sommando 20
pagina 13 di 23 punti per l'età della vittima primaria (da 41 a 50 anni), 22 punti per l'età della vittima secondaria (da 31 a 40 anni), 16 punti per la convivenza, 9 punti per la presenza di 3 superstiti nel nucleo familiare primario (tre figli) e di 30 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva, per un totale di 97 punti che sono stati moltiplicati per il valore punto pari a € 3.911,00.
Tale somma è da intendersi in moneta attuale, e quindi comprensiva di rivalutazione monetaria. Il predetto importo va ridotto del 25%, in ragione del contributo causale della vittima al verificarsi del sinistro, per quanto già innanzi argomentato, così ottenendosi l'importo di € 284.525,25.
Considerato che l'attrice ha già percepito dal convenuto a titolo di Parte_1 provvisionale liquidata dal Giudice penale l'importo di € 37.500,00 nel mese di giugno
2018, tale importo deve essere rivalutato ad oggi per rendere omogenei i fattori di calcolo, così ottenendosi l'importo di € 44.700,00. Quest'ultimo importo deve essere detratto dall'importo qui liquidato di € 284.525,25, così residuando la somma di €
239.825,25, al cui pagamento deve essere dichiarato tenuto e condannato il convenuto
Controparte_1
Facendo applicazione della Tabella milanese aggiornata al 2024 ed integrata con il sistema a punti (che va da un minimo di € 195.551,59 ad un massimo di € 391.103,18 a favore del figlio per la morte del genitore), si stima equo liquidare in favore di Parte_4
e , rispettivamente di anni 15 e di anni 11 alla data della Parte_3 morte del padre quarantacinquenne, la somma di € 375.456,00, ottenuta sommando 20 punti per l'età della vittima primaria (da 41 a 50 anni), 26 punti per l'età della vittima secondaria (da 11 a 20 anni), 16 punti per la convivenza, 9 punti per la presenza di 3 superstiti nel nucleo familiare primario (la madre e due fratelli) e di 25 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva, per un totale di 96 punti che sono stati moltiplicati per il valore punto pari a € 3.911,00.
Tale somma è da intendersi in moneta attuale, e quindi comprensiva di rivalutazione monetaria. Il predetto importo va ridotto del 25%, in ragione del contributo causale della vittima al verificarsi del sinistro, per quanto già innanzi argomentato, così ottenendosi pagina 14 di 23 l'importo di € 281.592,00.
Considerato che gli attori e hanno già percepito Parte_4 Parte_3 dal convenuto a titolo di provvisionale liquidata dal Giudice penale l'importo di €
37.500,00 nel mese di giugno 2018, tale importo deve essere rivalutato ad oggi per rendere omogenei i fattori di calcolo, così ottenendosi l'importo di € 44.700,00.
Quest'ultimo importo deve essere detratto dall'importo qui liquidato di € 281.592,00, così residuando la somma di € 236.892,00, al cui pagamento deve essere dichiarato tenuto e condannato il convenuto Controparte_1
Facendo applicazione della Tabella milanese aggiornata al 2024 ed integrata con il sistema a punti (che va da un minimo di € 195.551,59 ad un massimo di € 391.103,18 a favore del figlio per la morte del genitore), si stima equo liquidare in favore di
[...]
di anni 9 alla data della morte del padre quarantacinquenne, la Parte_2 somma di € 383.278,00, ottenuta sommando 20 punti per l'età della vittima primaria (da
41 a 50 anni), 28 punti per l'età della vittima secondaria (da 0 a 10 anni), 16 punti per la convivenza, 9 punti per la presenza di 3 superstiti nel nucleo familiare primario (la madre e due fratelli) e di 25 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva, per un totale di 98 punti che sono stati moltiplicati per il valore punto pari a € 3.911,00.
Tale somma è da intendersi in moneta attuale, e quindi comprensiva di rivalutazione monetaria. Il predetto importo va ridotto del 25%, in ragione del contributo causale della vittima al verificarsi del sinistro, per quanto già innanzi argomentato, così ottenendosi l'importo di € 287.458,50.
Considerato che l'attrice ha già percepito dal convenuto a Parte_2 titolo di provvisionale liquidata dal Giudice penale l'importo di € 37.500,00 nel mese di giugno 2018, tale importo deve essere rivalutato ad oggi per rendere omogenei i fattori di calcolo, così ottenendosi l'importo di € 44.700,00. Quest'ultimo importo deve essere detratto dall'importo qui liquidato di € 287.458,50, così residuando la somma di €
242.758,50, al cui pagamento deve essere dichiarato tenuto e condannato il convenuto
Controparte_1
pagina 15 di 23 3.3 Su tutte le predette somme, espresse in moneta attuale, sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle S.U. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma devono essere computati o sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale sino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass.
4677/98).
Sulla scorta di tale criterio, sugli importi riconosciuti agli attori a titolo di danno, per sorte capitale, vanno applicati interessi compensativi dalla data del decesso di
[...]
(29.6.2011) al tasso ponderato annuo, ossia al tasso di interesse Persona_1 ottenuto ponderando i tassi di interesse legale vigente con i coefficienti degli indici
ISTAT di rivalutazione mensile quali sono cambiati nel periodo compreso tra la data del fatto e la data della decisione. Sulla somma così determinata sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
4. La domanda riconvenzionale del convenuto
Quanto alle lesioni riportate dal convenuto in conseguenza del sinistro per cui è CP_1 causa, vengono in rilievo le conclusioni della CTU medico-legale del dott. Per_2
, da condividersi in quanto congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di
[...] vista logico e metodologico, frutto di un'accurata ed approfondita analisi della documentazione medica agli atti, oltre che condivise dai CTP, di cui si riportano di seguito i passaggi conclusivi:
“1. le lesioni riportate dall'attore nell'evento di cui è causa sono consistite in “frattura biossea gamba destra trattata chirurgicamente;
frattura pluriframmentata rotula sinistra trattata chirurgicamente, frattura dell'ala iliaca sinistra, lesione intracapsulare della pagina 16 di 23 milza e del rene destro, trauma toracico con contusioni polmonari, trauma cranio- facciale subcommotivo”;
2. la durata del periodo di “inabilità temporanea assoluta”, riferita alle lesioni di cui al precedente punto 1), è da valutare in giorni 40 (quaranta), quella del periodo di
“inabilità temporanea parziale (75%)” in giorni 120 (centoventi), quella del periodo di
“inabilità temporanea parziale (50%)” in giorni 90 (novanta);
3. sono residuati, nella fattispecie, “postumi permanenti”, tali da incidere negativamente sulla validità del soggetto sotto il profilo del “danno biologico” nella misura del 25 %
(venticinquepercento);
4. l'invalidità permanente, di cui al precedente punto 3), non ha alcuna incidenza sulla primaria capacità lavorativa del soggetto (formatore-ricercatore libero professionista nel ramo dell'economia ambientale); quella secondaria (violinista e attore di teatro) è oggi pressoché azzerata a motivo sia del deficit uditivo che di quello motorio);
5. sono state documentate spese sanitarie congrue ed adeguate al caso esaminato per
l'importo complessivo di euro 2.007,49 come da seguente schema:
- Ortopedia Euro: 120,00
- Farmacia Euro: 169,24
- CD Euro: 67,00
- Visite Euro: 199,50
- Psicoterapia Euro: 490,00
- Esami Euro: 301,25
- Trattamenti KT Euro: 660,50.
Spese future odontoiatriche per euro 6.900,00, tenuto conto dell'età del soggetto, per: circa 3 rifacimenti futuri delle ricostruzioni in composito polimerizzato degli elementi dentari 11 e 21 (euro 2.100 complessivi circa), successive due coperture in ceramica nel corso dei decenni successivi (euro complessivi 4.800,00).
pagina 17 di 23 Tale conteggio non contempla la voce di cui al fascicolo di parte attrice al numero 18 ter
(€. 484,00: prestazione medicolegale di parte;
lo stesso dicasi per esborso di € 350,00
(relazione psichiatrica forense di parte); la ristorabilità o meno di dette due ultime voci è rimessa al Giudicante.”.
Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, le lesioni riportate dal convenuto a seguito del sinistro del 29.6.2011 hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal
C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 40 giorni al 100%, di 120 giorni al 75% e di
90 giorni al 50%. Il CTU ha peraltro valutato che il danno temporaneo subito dall'attore ha determinato una sofferenza menomazione-correlata elevatissima, ovvero del massimo grado (v. pag. 12 elaborato), quindi, tenuto anche conto della rinuncia ad esercitare l'attività di violinista ed attore e lo sport del tennis a livello amatoriale (v. prova testimoniale), si stima confacente ad un integrale ristoro un importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta di € 173,00, pari al valore massimo delle Tabelle milanesi come da ultimo aggiornate. Complessivamente si ottiene dunque l'importo di €
30.275,00.
Circa la liquidazione del danno biologico permanente del 25%, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'entità dei postumi permanenti, avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano Edizione
2024, nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi permanenti, avuto riguardo all'età del convenuto all'epoca della stabilizzazione dei postumi permanenti (45 anni), l'importo in moneta attuale di €
145.000,00 .
Si stima equo infatti personalizzare sia la componente del danno c.d. dinamico- relazionale sia quella del danno c.d. morale - ad avviso di chi scrive intimamente connessa alla prima avuto riguardo alle ripercussioni in termini di sofferenza psichica delle rinunce ad attività piacevoli e prima abituali - nella misura del 20% (quella massima riconoscibile è il 34%), benché la sofferenza menomazione correlata valutata in termini medico-legali sia definibile lieve (v. pag. 13 elaborato peritale).
pagina 18 di 23 Ciò alla luce delle risultanze della prova testimoniale, da cui è emerso che il convenuto a seguito del sinistro, a parte un ultimo spettacolo già preparato ed eseguito con modalità compatibile rispetto alla sua condizione fisica, ha dovuto rinunciare alla sua collaborazione come attore e violinista con l'Associazione “Teatro Invito”, svolta a far tempo dal 1989 (teste , ed ha potuto riprendere in misura inferiore a quella prima Tes_2 praticata lo sport del tennis solo a partire dall'inverno 2013/2014 (teste . Tes_3
All'importo liquidato per invalidità permanente va aggiunto il superiore importo di €
30.275,00 per invalidità temporanea, oltre che le spese mediche sostenute riconosciute congrue dal CTU per € 2.007,49, che rivalutate dal 1.1.2012 (data intermedia equitativamente determinata) ad oggi sono pari a € 2.509,00 (arrotondato), nonché €
6.900,00 per spese future odontoiatriche ed € 834,00 per relazioni mediche di parte.
Dalla somma dei predetti importi si ottiene così l'importo complessivo in moneta attuale di € 185.518,00, in cui è già ricompresa la componente del danno morale, denominazione tradizionale del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni in termini di sofferenza soggettiva, in quanto da presumersi in base all'entità ed agli effetti delle lesioni patite.
Alla predetta somma va applicata la riduzione del 75% in ragione del concorso di colpa del convenuto, sicché l'importo risarcitorio al cui pagamento vanno condannati in solido la Compagnia terza chiamata e gli attori ammonta ad € 46.379,50.
Sulla predetta somma, prima devalutata e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. n.
1712/1995), vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. (stimato equo dal Tribunale) a far tempo dalla data del sinistro (29.6.2011) fino alla data della presente pronuncia, oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla data della pronuncia al saldo.
Quanto al danno patrimoniale, mette conto ricordare che, a detta del CTU, “l'invalidità permanente, di cui al precedente punto 3), non ha alcuna incidenza sulla primaria capacità lavorativa del soggetto (formatore-ricercatore libero professionista nel ramo dell'economia ambientale); quella secondaria (violinista e attore di teatro) è oggi pressoché azzerata a motivo sia del deficit uditivo che di quello motorio)”.
pagina 19 di 23 Si ritiene pertanto di non poter accogliere la domanda del nella parte relativa CP_1 all'asserita perdita di guadagno, sia pure per il solo periodo di circa 5-6 mesi in cui la sua attività di formatore libero professionista è stata impedita, non essendo al riguardo sufficienti i docc. 19 e 19 bis conv., da cui risultano le fatture emesse nella prima metà del 2011 dal convenuto, noto essendo che agli effetti dell'incidenza dell'inabilità temporanea sul reddito di lavoro, dipendente ovvero autonomo, occorre ai sensi dell'art. 137 Cod. Ass. produrre le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni per dimostrare un'effettiva perdita patrimoniale.
Quanto invece all'azzeramento dell'attività secondaria di violinista diplomato al
Conservatorio di Piacenza e attore di teatro, che è stato riconosciuto dal CTU, lo stesso risulta confermato dalla deposizione del teste che ha dichiarato di Testimone_4 conoscere il da oltre vent'anni, essendo come lui attore di teatro, tra i soci CP_1 fondatori dell'Associazione “Teatro Invito”, fondata nel 1986, con la quale il convenuto ha iniziato a collaborare nel 1989. Così si è espresso il teste “dopo il sinistro del Tes_2
2011 che io sappia, per avervi partecipato come regista, il sig. anche per CP_1 rispettare gli impegni assunti, ha svolto il ruolo soltanto di attore (non di violinista) in una sola manifestazione teatrale e nella sua replica. Preciso che si trattava di un ruolo che è stato ridimensionato per permettere al sig. di poter recitare da fermo. (…) CP_1
Dopo il sinistro del 2011 il sig. ha partecipato nell'ambito dell'Associazione CP_1
“Teatro Invito” solo alla manifestazione teatrale di cui ho parlato e che verteva sulla vita di che era venuto a mancare da poco. Quella manifestazione Persona_5 ebbe una sola replica, viste le condizioni fisiche del sig. che peraltro non CP_1 riuscimmo a sostituire anche perché ci aveva messo del suo nella preparazione dello spettacolo.”. Lo stesso teste, da ritenersi attendibile per la posizione da lui rivestita nell'Associazione con cui il collaborava, ha altresì confermato la circostanza di CP_1 cui al capitolo 43 conv.: “Essendo stato per più anni anche presidente dell'associazione
Teatro Invito, ho una qualche idea anche delle questioni economiche. Mi riesce difficile fare una media esatta annuale dei compensi percepiti dal sig. poiché come ho CP_1 detto l'impegno annuale era variabile a seconda della partecipazione agli spettacoli.
Poteva essere che qualche anno il sig. abbia conseguito compensi leggermente CP_1 pagina 20 di 23 inferiori a € 3.000,00, comunque € 3.000,00 annui mi sembra una stima fatta per difetto, perché ci sono stati degli anni in cui avrà guadagnato sicuramente di più.”.
Si ritiene in definitiva provato il danno patrimoniale da mancato guadagno per l'attività accessoria di violinista e attore, dovendosi prendere come parametro l'importo medio di €
3.000,00 annui, così ottenendosi dal 2012 al 2025 (14 anni) l'importo complessivo di €
42.000,00. Somma da ridursi del 75%, in ragione del concorso di colpa del convenuto, così arrivando all'importo di € 10.500,00, da considerarsi in moneta attuale, trattandosi di importo medio annuo valutato su base anche equitativa, da maggiorarsi di interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo.
Circa il danno da mancato guadagno futuro, questo Giudice reputa di adottare il coefficiente di capitalizzazione ricavabile dalle Tabelle per la capitalizzazione anticipata di una rendita elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano aggiornate al
2024.
Va dunque utilizzato, assumendo un'età di 70 anni per la cessazione dell'attività di attore e violinista (per lo meno in maniera redditizia secondo la media degli anni precedenti), il coefficiente di 10,04 previsto dalla Tabella maschi per un soggetto di 59 anni alla data odierna, cui mancano 11 anni alla cessazione dell'attività.
Si provvede dunque a moltiplicare la somma di € 3.000,00 per il coefficiente di 10,04, ottenendo così la somma di € 30.120,74. Somma da ridursi del 75%, stante l'acclarato concorso di colpa del convenuto, arrivandosi così all'importo di € 7.530,00, sul quale devono essere calcolati gli interessi legali a far tempo da oggi, giorno della liquidazione, fino al saldo, trattandosi di liquidazione anticipata del danno.
La somma dei due superiori importi liquidati a titolo di danno patrimoniale è pari a €
18.030,00.
Non merita accoglimento la domanda del convenuto per danno reputazionale e di immagine derivante dall'esposizione mediatica per l'associazione del suo nome al grave sinistro del 29.6.2011, atteso che non risulta e non è stato neppure dedotto che i contenuti mediatici de quibus abbiano esorbitato rispetto ai criteri che consentono di ritenere pagina 21 di 23 integrata la diffamazione a mezzo stampa anche sul piano civilistico. Trattasi comunque di sinistro che per la gravità non poteva non essere inserito nella cronaca locale, e che il convenuto ha concorso a cagionare in misura preponderante, come accertato con sentenza penale passata in giudicato.
Va infine accolta la domanda di manleva svolta dagli attori nei confronti della
Compagnia terza chiamata, che non ha contestato l'operatività della garanzia assicurativa prestata.
5. Le spese di lite
La reciproca soccombenza delle parti sulla domanda principale e sulla domanda riconvenzionale costituisce ad avviso di questo Giudice motivo sufficiente per compensare integralmente tra le stesse le spese di lite del presente giudizio, anche avuto riguardo al sequestro conservativo in corso di causa, tenuto anche conto del contegno serbato dal convenuto che, benché a seguito di azione esecutiva, ha versato la CP_1 provvisionale liquidata in sede penale e, pur non esplicitando ante causam l'esistenza e l'entità della polizza RC Capofamiglia, ha accantonato le relative somme in attesa dell'esito del presente giudizio.
Le spese della CTU medico-legale sulla persona del convenuto, come già liquidate in corso di causa, in ossequio al principio della soccombenza rispetto alla domanda riconvenzionale, vengono poste definitivamente a carico della Compagnia terza chiamata e degli attori, che saranno manlevati e tenuti indenni dalla prima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta, anche ai fini della domanda riconvenzionale del convenuto, la responsabilità concorrente nella misura del 75% in capo a e Controparte_1 del 25% in capo al defunto nella determinazione Persona_1 pagina 22 di 23 del sinistro verificatosi in data 29.6.2011;
2) dichiara tenuto e condanna il convenuto a corrispondere, a Controparte_1 titolo di danno non patrimoniale, già detratti gli importi corrisposti ante causam, e considerato il concorso di colpa di cui sopra, le seguenti somme:
€ 239.825,25 in favore di (moglie); Parte_1
€ 236.892,00 in favore di (figlio); Parte_4
€ 236.892,00 in favore di (figlia); Parte_3
€ 242.758,50 in favore di (figlia); Parte_2
oltre, su ciascuna delle predette somme, interessi legali come specificato in motivazione;
3) dichiara tenuti e condanna in solido gli attori e la terza chiamata Controparte_3
(ora a corrispondere l'importo di €
[...] Controparte_5
46.379,50 a titolo di danno non patrimoniale e di spese mediche, nonché l'importo di € 18.030,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante in favore del convenuto , oltre interessi legali come in parte motiva;
Controparte_1
4) respinge ogni altra domanda;
5) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa;
6) pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico degli attori e della terza chiamata (ora Controparte_3
; Controparte_5
7) dichiara tenuta e condanna la Compagnia terza chiamata a manlevare e tenere indenni gli attori delle somme che dovessero essere chiamati a versare al convenuto ai sensi dei capi che precedono.
Milano, 24.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
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