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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 656/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile N. 1 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920259002173229000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920259002173229000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.06.2025, RGR n. 656/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29920259002173229000, notificata in data 12/03/2025 a mezzo posta raccomandata, relativa alle cartelle nn .
29920210031996282000 e 29920210039623300000, per bolli auto rispettivamente dell'anno 2026 e
2018, ritenendola illegittima.
Assumeva parte ricorrente la prescrizione dei crediti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Trapani insistendo nel proprio operato, ribadendo la corretta notifica di tutti gli atti presupposti e la impugnazione dei ruoli sottesi alla intimazione. Chiedeva, pertanto, la inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.
Si costituiva, altresì, la Regione Sicilia insistendo per il rigetto e/o inammissibilità del ricorso.
All'udienza del 13.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Dalla documentazione in atti risulta che gli atti sottesi alla iscrizione a ruolo e alla impugnata intimazione sono stati regolarmente notificati al ricorrente ed impugnati avanti questa Corte.
Pertanto, in presenza della regolare notifica degli atti sottesi alla impugnata intimazione essa poteva impugnarsi solo per vizi propri, nella specie non sussistenti ne lamentati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico di parte ricorrente ed in favore delle parti resistenti come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ogni parte resistente in complessivi euro 200,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Trapani in data 13.02.2026
Il G.M.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 656/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile N. 1 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920259002173229000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920259002173229000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.06.2025, RGR n. 656/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29920259002173229000, notificata in data 12/03/2025 a mezzo posta raccomandata, relativa alle cartelle nn .
29920210031996282000 e 29920210039623300000, per bolli auto rispettivamente dell'anno 2026 e
2018, ritenendola illegittima.
Assumeva parte ricorrente la prescrizione dei crediti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Trapani insistendo nel proprio operato, ribadendo la corretta notifica di tutti gli atti presupposti e la impugnazione dei ruoli sottesi alla intimazione. Chiedeva, pertanto, la inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.
Si costituiva, altresì, la Regione Sicilia insistendo per il rigetto e/o inammissibilità del ricorso.
All'udienza del 13.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Dalla documentazione in atti risulta che gli atti sottesi alla iscrizione a ruolo e alla impugnata intimazione sono stati regolarmente notificati al ricorrente ed impugnati avanti questa Corte.
Pertanto, in presenza della regolare notifica degli atti sottesi alla impugnata intimazione essa poteva impugnarsi solo per vizi propri, nella specie non sussistenti ne lamentati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico di parte ricorrente ed in favore delle parti resistenti come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ogni parte resistente in complessivi euro 200,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Trapani in data 13.02.2026
Il G.M.