Sentenza 29 novembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2019, n. 48637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48637 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2019 |
Testo completo
la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti dal 1)PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE D'APPELLO di L'
AQUILA
Nonché da 2) KI AM n. in Bosnia il 19/3/1995 3) AMVIC KO n. in Bosnia Erzegovina il 27/10/1987 4) DZ AT n. a Roma il 4/10/1995 avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. resa in data 12/2/2019 dal Gip del Tribunale di Pescara visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost.Proc. Gen., Dott. Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata sentenza il Gip del Tribunale di Pescara, su richiesta delle parti, riconosciuto il vincolo della continuazione ed applicata la diminuente per la scelta del rito, applicava agli imputati HA OM e UI RA la pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.100,00 di multa;
all'imputato RAvic SE la pena di anni quattro di reclusione ed euro 1800,00 di multa con riguardo ai reati di rapina e lesioni aggravate e porto di arnesi atti ad offendere loro contestati.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di L'Aquila, deducendo con unico motivo la violazione dell'art. 235 cod.pen., avendo il primo giudice omesso di applicare ai prevenuti la misura di sicurezza personale dell'espulsione dal territorio dello Stato, pur trattandosi di cittadini extracomunitari, condannati ad una pena superiore ad anni due in relazione a fatti di reato commessi in epoca successiva all'entrata in vigore della L. 125/2008, che ha novellato l'art. 235 cod.pen. Il gip, nonostante la gravità del reato -che attesta la pericolosità sociale degli imputati- ha omesso qualsivoglia valutazione sul punto. I difensori degli imputati hanno, dal canto loro, dedotto:
2.1 l'Avv. Alfredo Forcillo nell'interesse di UI RA: la violazione di legge e il vizio della motivazione, avendo il Gip recepito acriticamente la prospettazione delle parti, convalidando una ingiustificata disparità di trattamento con gli altri imputati in relazione alla concessione delle attenuanti generiche;
2.2 l'Avv. Giancarlo De Marco nell'interesse di RAvic SE: la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. con riguardo all'omessa valutazione della sussistenza di elementi utili per il proscioglimento;
2.3 l'Avv. Antonio Gugliotta nell'interesse di HA OM: la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. e correlato vizio della motivazione, non avendo il primo giudice operato il necessario controllo diretto ad escludere la sussistenza di condizioni per un proscioglimento nel merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi degli imputati sono inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti. Osserva la Corte che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena è consentito solo nei casi ivi tassativamente previsti, ovvero per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena, sicché è inammissibile l'impugnazione proposta per ragioni diverse (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 , Oboroceanu, Rv. 272014).
4. Quanto al ricorso del P.g. devesi evidenziare che le Sezioni Unite, con sentenza n. 32/2019, resa all'udienza del 26 settembre 2019 e non ancora depositata, ricorrente VI e altri, ha ritenuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. A tanto consegue la necessità di scrutinio delle doglianze formulate dal P.g. che s'appalesano, nondimeno, infondate. Questa Corte ha chiarito che l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, prevista dall'art. 235 cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale;
pertanto, nel caso in cui tale misura non venga applicata con la sentenza di condanna, deve ritenersi implicita la valutazione negativa in ordine alla pericolosità del condannato (Sez. 2, n. 39359 del 20/07/2016, P.G. in proc. Adna, Rv. 268303; nello stesso senso Sez. 1, n. 18901 del 21/03/2019, PG c/ Hu Yinyan, Rv. 276186, secondo cui la mancata applicazione non richiede una specifica motivazione quando la pericolosità sociale del condannato non risulti da concreti e rilevanti elementi relativi al condannato che siano esplicitati in motivazione).
4.1 Non è fuor di luogo rammentare che la giurisprudenza secondo cui la misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero condannato alla reclusione per un tempo superiore a due anni deve essere disposta anche in caso di sentenza di patteggiamento e in esito al concreto accertamento della pericolosità sociale (Cass. sez. 2, n.28164 del 02/07/2009, Rv. 244882) si è formata in relazione alla misura di sicurezza prevista dall'art. 86 del d.p.r. 309/90, il quale prescrive che la stessa debba essere applicata di necessità quando il condannato risulti socialmente pericoloso, escludendo ogni profilo di facoltatività che invece sussiste, come espressamente previsto in via generale dall'art. 202 cod.pen., in relazione all'istituto di cui all'art. 235 cod.pen. Ed è appunto la natura facoltativa della misura di sicurezza in discorso che impone di ritenere che il giudice non sia tenuto a motivare la propria valutazione negativa in ordine alla pericolosità, che può ritenersi implicita ogni volta che la misura non venga applicata.
5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve pervenirsi al rigetto del ricorso del P.g. mentre le impugnazioni degli imputati debbono essere dichiarate inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale. Dichiara inammissibili i ricorsi di UI RA, RAvic SE e HA OM che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 29 ottobre 2019 Il Consigliere estensore DEP