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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/02/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00992/2025REG.PROV.COLL.
N. 08198/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8198 del 2020, proposto dall’Azienda Agricola AG Geom. AN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Acerboni e Gabriele Pafundi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gabriele Pafundi in Roma, via Tagliamento, n. 14;
contro
Provincia di Padova, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale Veneto (ARPAV), in persona del Direttore pro tempore , non costituita in giudizio;
Comune di Carmignano di Brenta, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Greggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Piazzale Stazione, n. 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, n. 65/2020, resa nel giudizio per l’annullamento dell’autorizzazione integrata ambientale con prescrizioni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carmignano di Brenta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Francesco Acerboni e Michele Greggio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Azienda Agricola AG Geom. AN è titolare, nel Comune di Carmignano di Brenta, di un allevamento di suini, la cui attività è sottoposta ad autorizzazione integrata ambientale.
L’insediamento è composto da:
a) stalle, suddivise in due gruppi, uno posto a nord della strada statale 53 Postumia e dalla linea ferroviaria Vicenza – Treviso, dove vengono allevati i lattoni ed uno posto a sud, dove vengono allevati gli animali più adulti;
b) un mangimificio, presente sul sito nord, inoperativo dal 2015;
c) quattro vasche per il trattamento e lo stoccaggio dei liquami dell’intero allevamento poste nel sito sud.
L’impresa ha svolto la propria attività dal 2007 in forza di autorizzazioni provvisorie, progressivamente rinnovate. Da ultimo è stata richiesta l’autorizzazione definitiva.
La Provincia, dopo aver inviato un primo preavviso di rigetto dell’istanza sulla scorta di motivazioni afferenti alla compatibilità dell’impianto con la destinazione urbanistica dell’area, ha poi proseguito l’esame convocando una conferenza di servizi nel corso della quale è stata valutata la conformità del sistema produttivo aziendale con le BAT approvate con decisione di Esecuzione UE 2017/302 del 15 febbraio 2017, anche al fine di affrontare le problematiche odorigene derivanti dall’impianto.
La conferenza si è conclusa con la determinazione conclusiva del 16.2.2018, con la quale le amministrazioni partecipanti hanno concordato nel rilasciare l’AIA, assoggettando lo stabilimento a numerose prescrizioni, tra le quali le seguenti:
a) dismissione delle stalle poste a nord della Statale Postumia e della ferrovia entro il 31.12.2018;
c) realizzazione di un sistema canalizzato di aspirazione delle emissioni in atmosfera nelle stalle a sud ed apposizione di un bioflitro;
d) monitoraggio dei composti azotati (N ammoniacale e nitrico) e zinco e rame, con frequenza mensile per il primo anno e successivamente ogni 4 mesi;
e) verifica ed il monitoraggio dei rumori;
f) verifica di tenuta delle condotte del sito nord.
1.1. In data 27.4.2018 la ricorrente ha presentato un’istanza di riesame, seguita da un’integrazione del 8 maggio 2018, con cui ha chiesto la revoca della prescrizione che fissava il termine del 31.12.2018 per la cessazione dell’attività nel sito Nord, e la revisione delle altre prescrizioni.
1.2. In data 28.5.2018 essa ha impugnato – chiedendone l’annullamento – il verbale del 16.2.2018 contenente la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
1.3. In data 20.07.2018 la Provincia di Padova ha adottato il provvedimento di AIA prot. 364/IPPC/2018, che riproduce le prescrizioni già individuate nel verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 16.02.2018.
L’AIA è stata oggetto di impugnazione con il primo ricorso per motivi aggiunti.
1.4. Costituitisi in giudizio, la Provincia di Padova e il Comune di Carmignano di Brenta hanno chiesto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
1.5. Successivamente parte ricorrente ha dapprima presentato un’istanza di proroga dei termini di adeguamento alle prescrizioni dell’AIA non sospese, che è stata accolta dalla Provincia, con assegnazione di un nuovo termine di adempimento al 8.4.2019.
In data 4.4.2019, a seguito della redazione del progetto per la realizzazione dell’impianto di canalizzazione, parte ricorrente, tenuto conto dell’ingente costo correlato all’esecuzione della prescrizione, ha presentato un’istanza di revoca della stessa e, in data 23.4.2019, un’ulteriore istanza di proroga del termine per la ricerca di una soluzione complessiva concordata. Al silenzio delle amministrazioni è seguito, in data 10.5.2019 un sollecito, riscontrato dal solo Comune, il quale ha ribadito la posizione assunta in conferenza dei servizi con nota del 21.5.2019.
1.6. La ricorrente ha presentato un secondo ricorso per motivi aggiunti, con cui ha impugnato la comunicazione prot. 5160 del 21.05.2019 del Comune di Carmignano di Brenta e ha chiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio della Provincia sulle richieste di proroga e di revoca del provvedimento presentate in data 14 novembre 2018, 4 aprile 2019, 23 aprile 2019 e 10 maggio 2019.
1.7. Con sentenza n. 65/2020 il TAR Veneto ha accolto il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, limitatamente alla prescrizione di dismissione del sito Nord, nonché con riferimento alla prescrizione di adeguamento alla BAT 13 lett. d, con cui è stata imposta la realizzazione entro il 30.06.2019 di un sistema canalizzato di aspirazione delle emissioni in atmosfera nelle stalle sud e l’applicazione ad esse di un sistema di trattamento mediante biofiltro.
Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato invece dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
1.8. Avverso tale statuizione giudiziale la società appellante proposto appello, in relazione ai motivi di ricorso con cui sono state rigettate le censure da essa proposte avverso la prescrizione di chiusura del sito Nord.
A sostegno del gravame, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati:
1) error in iudicando , nella parte della sentenza (punto 6.2.4) in cui si afferma che: “ La tecnica di pulizia delle stalle utilizzata nello stabilimento nord (…), ai fini del contenimento degli odori, non è qualificabile come BAT, anche a prescindere da una specifica istruttoria su quelle specificamente prodotte dall’impianto, poiché l’allevamento è situato in prossimità di recettori sensibili ”. Violazione di legge. Violazione dell’art. 29 quater d. lgs. n. 152/2006. Violazione dell’art. 14 ter L. 241/1990. Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria.
2) Error in iudicando , nella parte della sentenza (punto 6.2.4) in cui si afferma che: “ la sussistenza in concreto di problematiche legate agli odori è risultata confermata dai lavori della conferenza nel corso della quale sono state acquisite le segnalazioni scritte di alcuni cittadini residenti e una nota del Comune in cui si riferisce di frequenti segnalazioni, anche non scritte, da parte della popolazione residente ”.
Violazione di legge. Violazione dell’art. 29- sexies d.lgs. n. 152/2006. Violazione della Direttiva 19 2017/75/CE e della Decisione di Esecuzione 2017/302 UE. Errore di fatto. Contraddittorietà.
3) Erroneità e illegittimità del capo 6.2.4 della sentenza sotto altro profilo. Violazione di legge. Violazione dell’art. 63 c.p.a. Omessa istruttoria.
4) Error in iudicando , nella parte della sentenza (punto 6.2.5) in cui si afferma che: “ la deodorizzazione dei liquami da utilizzare per il ricircolo, a quanto risulta agli atti, è già presente nell’impianto e non impedisce il verificarsi delle problematiche in esame ”.
Errore di fatto. Errata valutazione della documentazione versata in atti.
Ha chiesto pertanto, a parziale riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento dei motivi di gravame già proposti in primo grado, e riproposti in questa sede. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Carmignano di Brenta ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
1.9. Con ordinanza n. 7688/24 il Consiglio di Stato, preso atto del sopravvenuto decesso del geom. AG, titolare dell’omonima ditta individuale, ha dato atto dell’intervenuta interruzione del giudizio.
1.10. Con atto datato 26.9.2024 la AG Società Agricola semplice, nonché AB AG e PI DA AR, anche quali eredi del de cuius geom. AN AG, hanno riassunto il giudizio, insistendo nelle conclusioni già rassegnate in atti.
1.11. Con memoria depositata in data 13.12.2024 il Comune di Carmignano di Brenta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della costituita AG Società Agricola Semplice, nonché delle socie AB AG e PI DA AR.
Sempre in via preliminare, il Comune appellato ha eccepito l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
Nel merito, ha insistito nel rigetto dell’appello.
1.12. All’udienza di smaltimento del 15.1.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello articolata dal Comune appellato per difetto di legittimazione attiva della costituita AG Società Agricola Semplice, nonché delle socie AB AG e PI DA AR.
L’eccezione è infondata.
Rileva il Collegio che, per condivisa giurisprudenza di legittimità: “ In seguito al decesso dell'imprenditore individuale, la gestione dell'azienda è soggetta alle regole della comunione ereditaria - fino alla cessazione della medesima - che si verifica con la manifestazione, anche tacita, della volontà degli eredi di proseguire l'attività ” (Cass. civ, V, 18.4.2018, n. 9464).
Tanto premesso, rileva il Collegio che, le odierne appellanti, nel proporre istanza di riassunzione del giudizio, hanno manifestato l’inequivoca volontà di proseguire l’attività originariamente riferibile alla Azienda Agricola AG Geom. AN.
Ne consegue la loro piena legittimazione alla prosecuzione del giudizio in esame, in qualità di coeredi del de cuius geom. AN AG, già titolare della omonima Azienda Agricola AG.
Per tali ragioni, la relativa eccezione di parte appellata è infondata, e va dunque disattesa.
3. Va ora scrutinata l’ulteriore eccezione di improcedibilità dell’appello dedotta dal Comune appellato per essere stata, l’impugnata l’AIA 364/2018, superata dalla successiva AIA 433/2020, e comunque dal successivo procedimento riguardante il rilascio del P.A.U.R. La qual cosa, a detta dell’appellato, sarebbe stata altresì acclarata dal TAR Veneto con la sentenza n. 2530/24, resa a seguito dell’impugnativa della seconda predetta AIA 433/2020.
L’eccezione è infondata.
Con la citata pronuncia n. 2530/14 il TAR Veneto – chiamato a pronunciarsi sulla seconda AIA 433/2020 – ha fatto espressamente “ ... salvo l’appello ancora pendente sulla sentenza n. 65/2020 ”. La qual cosa è del tutto logica, se si considera che l’attivazione del procedimento esitato nell’adozione dell’AIA 433/2020 riguardava solo il profilo temporale (il quando ), e non anche la legittimità della prescrizione (l’ an ), oggetto invece del presente giudizio.
A ciò deve poi aggiungersi che – come dichiarato dalle appellanti nella memoria di replica del 20.12.2021 - il successivo PAUR non è stato rilasciato per profili urbanistici, sicché deve ritenersi che, allo stato, le appellanti non abbiano soddisfatto nemmeno per altra via il proprio interesse alla prosecuzione dell’attività economica (la relativa circostanza non è stata smentita dal Comune appellato, e può pertanto essere assunta a fonte di prova, ai sensi dell’art. 64 co. 2 c.p.a.).
Per tali ragioni, la relativa eccezione è infondata, e va dunque disattesa.
4. Nel merito, con il primo motivo di gravame le appellanti hanno dedotto il travisamento dei fatti ad opera del giudice di prime cure, il quale si sarebbe sostituito all’Amministrazione nell’individuazione di un elemento legittimante la chiusura del sito Nord (e segnatamente, l’asserita contrarietà del progetto alle BAT 13, in punto di vicinanza dell’impianto a ricettori sensibili) non esaminato dall’Amministrazione, in tal modo sostituendosi illegittimamente a quest’ultima.
Il motivo è fondato.
5. Il Tar Veneto ha espressamente affermato – nella parte oggetto del presente gravame (punto 6.2.4 della parte motivazionale) che: “ la tecnica di pulizia delle stalle utilizzata nello stabilimento nord (ricircolo della frazione liquida degli effluenti al di sotto della pavimentazione fessurata della stalla), ai fini del contenimento delle emissioni odorigene, non è qualificabile come BAT, anche a prescindere da una specifica istruttoria su quelle specificatamente prodotte dall’impianto, poiché l’allevamento è situato in prossimità di recettori sensibili.
Vero è che la BAT 30 contempla, tra le tecniche per ridurre le emissioni di ammoniaca, al punto 4, <<la rimozione frequente del liquame mediante ricircolo (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato)>> e che in essa è anche precisato che <<se la frazione liquida del liquame è usata per il ricircolo, questa tecnica può non essere applicabile alle aziende agricole ubicate in prossimità dei recettori sensibili a causa dei picchi di odore durante il ricircolo>>.
Tuttavia l’utilizzo del verbo modale va correttamente interpretato leggendo la prescrizione insieme a quelle indicate nella BAT 13 che si occupa specificatamente delle misure di contenimento delle emissioni odorigene.
Quest’ultima, pur prevedendo la rimozione frequente degli effluenti di allevamento quale migliore tecnica disponibile per la prevenzione delle problematiche odorigene, precisa che essa non possa avvenire mediante il ricircolo dei liquami quando gli allevamenti siano ubicati presso recettori sensibili <<a causa dei picchi odorigeni>> (<<La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorigeni>>).
È allora chiaro che la BAT 30.4, laddove afferma che il ricircolo può non essere applicabile nelle aziende agricole ubicate in prossimità dei recettori sensibili a causa dei picchi di odore, non intende imporre una verifica specifica del livello di tollerabilità delle emissioni odorigene per escluderne l’utilizzo, bensì richiamare la BAT 13 che esclude l’applicabilità di tale tecnica, allorché lo stabilimento sia collocato in prossimità dei recettori sensibili ”.
6. Tale essendo il contenuto motivazionale dell’impugnata sentenza, reputa il Collegio sussistente il dedotto travisamento dei fatti operato dal giudice di prime cure. Invero, emerge dalla documentazione in atti che l’Amministrazione ha disposto la chiusura del sito Nord esclusivamente quale prescrizione per la realizzabilità della BAT 30, ovvero il contenimento delle emissioni di ammoniaca.
Viceversa, per quel che riguarda la BAT 13 (contenimento delle emissioni odorigene), l’AIA ha previsto esclusivamente la realizzazione di una barriera arborea, che è stata poi realizzata.
Se ne deduce che l’Amministrazione non ha esaminato il sistema del ricircolo, né ne ha vietato il relativo uso. È invece il TAR Veneto, con la lettura comparata della BAT 30 “ insieme a quelle indicate nella BAT 13 ” (che individua la vicinanza dell’impianto ai ricettori sensibili come elemento ostativo alla concessione del chiesto provvedimento autorizzatorio), ad aver individuato un profilo di criticità giammai esaminato dall’Amministrazione.
Già soltanto per tali ragioni, va ritenuto sussistente il dedotto travisamento dei fatti da parte del giudice di prime cure, la qual cosa impone la riforma, in parte qua , della relativa statuizione giudiziale, non potendo questo giudice sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione dei fatti (cd. riserva di amministrazione), né pronunciarsi in ordine a poteri non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, c.p.a.
7. Con il secondo e terzo motivo di gravame, le appellanti censurano il citato punto 6.2.4 dell’impugnata sentenza anche in ragione del fatto che la vicinanza dell’Azienda ai ricettori sensibili viene posta come presupposto fattuale in alcun modo emergente dall’esito dell’istruttoria disposta in sede procedimentale.
Le censure sono fondate.
8. La prescrizione contenuta nella BAT 30 è nel senso che il sistema di ricircolo dei liquami trattati “ ... può non essere applicabile alle aziende agricole ubicate in prossimità dei recettori sensibili a causa dei picchi di odore durante il ricircolo ”.
All’evidenza, la tecnica in esame (ricircolo dei liquami trattati) di per sé è legittima, ma “ ... può non essere applicabile ” nei casi di impianti collocati in prossimità di ricettori sensibili (es. agglomerati urbani posti nelle vicinanze del sito).
9. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, la valutazione espressa dalla conferenza di servizi in ordine alla chiusura del sito Nord muove dal presupposto che: “ ... la ditta è stata segnalata anche ultimamente per ripetuti episodi di odori molesti ”.
Orbene, emerge dalla documentazione depositata in primo grado (cfr. doc. n. 16) che vi sono state n. 4 (quattro) segnalazioni nell’arco di un biennio, a fronte di un’attività esistente (per affermazione di parte appellante, in alcun modo smentita dall’appellato) da circa 60 anni.
All’evidenza, trattasi di segnalazioni che, a cagione del numero e della provenienza, avrebbero dovuto essere sottoposte ad oggettivo vaglio istruttorio da parte dell’Amministrazione.
Senonché, tale attività istruttoria si è concretizzata unicamente nel del sopralluogo eseguito in data 19.8.2007, il cui verbale dà atto che: “ nell’aria si percepiva un odore simile a quello prodotto da un liquame zootecnico ”.
Nulla di più.
Non vi sono in atti campagne di misurazione, condotte da istituti tecnici qualificati (es. ARPAV), volte ad individuare non solo la presenza di odori molesti, ma anche la loro fonte. Circostanza, quest’ultima, tanto più rilevante, se si considera che – come dichiarato dalle appellanti (con affermazione che può essere assunta a fonte di prova, ex art. 64 co. 2 c.p.a, non essendo stata smentita dall’Amministrazione appellata) – l’azienda agricola in esame insiste in un comprensorio al cui interno operano circa 15 allevamenti di bestiame.
10. Per tali ragioni, è evidente il dedotto deficit istruttorio e motivazionale, avendo l’Amministrazione disposto la prescrizione di chiusura del sito Nord sulla base di elementi (l’asserita vicinanza del sito a ricettori sensibili) non provati né nell’ an , né in relazione alla loro riconducibilità all’azienda agricola in esame.
11. Per tali ragioni, in accoglimento dell’appello, e a parziale riforma dell’impugnata sentenza, va disposto l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti.
12. Nulla va invece disposto quanto agli atti impugnati con i secondi motivi aggiunti, non avendo le appellanti impugnato la relativa statuizione di inammissibilità per difetto di interesse emessa sul punto dal giudice di prime cure, ed essendosi pertanto formato il giudicato sul punto.
13. Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all’esame del Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c. Gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare conclusioni di segno diverso.
14. Sussistono giusti motivi, legati alla peculiarità delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, a parziale riforma dell’impugnata sentenza, annulla gli atti impugnati con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO