Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5157/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposto da
, rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Maria Grazia Petrucci;
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Fabrizio Mangia;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 05/09/2009 e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Gallipoli (atto n. 77, parte II, serie A, anno 2009).
Hanno precisato che dalla loro unione sono nati (Tricase, Persona_1
08/08/2011) e (Tricase, 03/07/2015). Persona_2
Nel ricorso depositato in data 04/12/2024, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
a) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto senza reciproche interferenze nel corso della loro vita, libero ciascuno di trasferire la propria residenza ove ritenga, a condizione che il luogo prescelto non sia incompatibile con l'esercizio del diritto di visita concordato in favore dei figli minori e , Per_1 Persona_2 così come infra specificato;
b) i figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che si impegnano nella predisposizione ed attuazione del concordato programma educativo, formativo e di cura dei minori. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e cura saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli stessi. Le decisioni ordinarie invece saranno prese da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza dei figli.
c) I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna;
d) i minori abiteranno stabilmente con la madre presso la casa coniugale sita in Gallipoli alla via Livorno 17 e, compatibilmente con le esigenze scolastiche, di svago, di salute e degli impegni extrascolastici, tenendo nella dovuta considerazione le richieste della medesima, il padre avrà la facoltà di vederli e tenerli con sé, previo congruo avviso da comunicarsi almeno il giorno precedente, ogni volta che ne avrà la possibilità e la volontà, nonché con le seguenti modalità:
o nel periodo scolastico ‣ lunedì e mercoledì dalle 14:00, orario di uscita da scuola sino alle ore 20:00; ‣ a weekend alternati, dalle ore 19:00 del venerdì sino alle ore 18:00 della domenica;
2 R.G.V.G. 5157/2024
o nei periodi di vacanza scolastica ‣ i minori trascorreranno le vacanze natalizie e pasquali in attuazione del principio di reciprocità dei rapporti genitoriali e, pertanto, ad anni alterni, la vigilia di
Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre, la vigilia di
Capodanno con il padre e il Capodanno con la madre, restando inteso che durante i predetti periodi i coniugi concorderanno (ed assicureranno reciprocamente) le modalità di esercizio di visita in favore del genitore con cui non dimorano i minori;
‣ i minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore la Pasqua (dalle ore
09:00 alle ore 21:00) e con l'altro genitore la UE (dalle ore
09:00 alle ore 21:00), salvo diverso accordo tra i coniugi;
‣ i minori trascorreranno la festa del papà con il padre e la festa della mamma con la madre;
o nel periodo di vacanze estive ‣ lunedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 19:00; ‣ a weekend alternati, dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 18:00 della domenica;
‣ i minori trascorreranno quindici giorni con il padre durante i periodi di ferie dello stesso, con possibilità di suddividere tale periodo in due settimane, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative;
in siffatto periodo, ove le vacanze siano trascorse a Gallipoli o nelle immediate vicinanze, la madre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli almeno un giorno alla settimana, preferibilmente di sabato, dalle ore 16:00 alle ore
22:00.
In ogni ipotesi, nell'intento di favorire i rapporti interpersonali, il padre potrà vedere quando vorrà i minori, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici e con gli impegni precedentemente assunti, previo consenso della madre e con preavviso di almeno 24 ore.
Eventuali viaggi dei minori, con l'uno o con l'altro dei genitori, in Italia ed all'Estero, andranno concordati tra i coniugi almeno un mese prima della partenza, salvo diverso accordo;
e) Il Sig. verserà alla madre per il mantenimento dei Controparte_1 figli minori e , mediante disposizione bancaria Per_1 Persona_2
3 R.G.V.G. 5157/2024
su conto corrente le cui coordinate sono già note, un assegno mensile anticipato (per dodici mensilità), da versarsi entro il cinque di ogni mese, nella misura di € 330/00 (euro trecentotrenta/00) per ciascun figlio e così complessivamente € 660/00 (euro seicentosessanta/00), assegno rivalutabile automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
f) Le spese straordinarie per i figli attualmente sostenute, ossia quelle mediche, per attività sportive e per il doposcuola, saranno a carico esclusivo del padre;
le spese straordinarie di altra natura, che dovessero essere affrontate in futuro, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno, salvo diversi accordi successivi tra gli stessi sia in relazione alle reali esigenze dei figli, sia in relazione alle future condizioni economiche delle parti;
g) la signora percepirà direttamente e per intero gli Parte_1 assegni familiari previsti per i figli a carico.
h) La casa coniugale sita in Gallipoli alla via Livorno n.17, di proprietà esclusiva del Sig. , sarà assegnata alla madre, la Controparte_1 quale vi vivrà con i figli;
la sig.ra si impegna a non far Pt_1 convivere nella casa coniugale altre persone, per garantire un sano equilibrio ed una sana crescita ai figli, preservando il rapporto genitoriale;
i) il signor rinuncia a richiedere qualsivoglia bene Controparte_1 mobile presente nella casa coniugale, salvo gli effetti personali già ritirati;
j) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, valutate le rispettive condizioni professionali ed economiche, dichiarano di rinunciare, come effettivamente rinunciano, a richiedere reciproci assegni di mantenimento;
k) i coniugi si scambiano il reciproco consenso per il rilascio la carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto anche per i figli minori;
l) le parti concordano che, sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso e deposito presso il Tribunale competente, avranno effetto e
4 R.G.V.G. 5157/2024
vigore tutte le clausole e convenzioni del presente accordo sia in relazione ai diritti di visita che di mantenimento.
Hanno, inoltre, concordato le seguenti attribuzioni patrimoniali:
▪ la signora si obbliga a trasferire la piena proprietà, Parte_1 con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova (noto alle parti), con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attivo e passiva, come fino ad ora praticati, al signor , che accetta, della sua quota di Controparte_1 proprietà, pari a 1/1, del seguente bene immobile: - appezzamento di terreno agricolo, sito a Sannicola, contrada Doxi, are 69,16 circa, identificato al Catasto dei Terreni di Sannicola al fg. 18: - p.lla 16, uliveto, cl. 3°, are 34,62 - p.lla 104, uliveto, cl. 3°, are 34,54; In conseguenza della cessione di cui ante, il signor Controparte_1 diverrà pieno ed esclusivo proprietario dell'immobile suindicato. Le parti si impegnano ed obbligano a provvedere all'indicata cessione a mezzo di atto notarile con spese a carico del Sig. Controparte_1
▪ la signora si obbliga a trasferire la nuda proprietà, Parte_1 con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova (noto alle parti), con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, dell'abitazione sita in Gallipoli in Via Ludovico Ariosto n. 21, piano primo, scala A, identificata al Nceu del Comune di Gallipoli al foglio 20, p.lla 121, sub 13, cat. A/3, cl. 4, vani 5,5, rendita catastale
468,68, ai propri figli minori, previa autorizzazione del Giudice tutelare, riconoscendo e costituendo in favore del sig. CP_1
l'usufrutto su detta abitazione. In conseguenza della
[...] cessione di cui ante, il signor diverrà usufruttuario Controparte_1 dell'immobile suindicato. Le parti si impegnano ed obbligano a provvedere all'indicata cessione a mezzo di atto notarile con spese a carico del Sig. . I coniugi dichiarano che Controparte_1
5 R.G.V.G. 5157/2024
sull'abitazione sita a Gallipoli in Via Ludovico Ariosto n.21 grava un mutuo ipotecario, cointestato ad entrambi, acceso presso la Unicredit
Banca s.p.a., dell'importo di € 175.840,02, stipulato con atto pubblico per Notar il 12.10.2011 (numero rep. 25819 e racc. 12395) Per_3 della durata complessiva di 360 mesi e il Sig. si Controparte_1 obbliga sin da ora ad accollarsi per intero il mutuo che grava sull'immobile, di cui risulterà usufruttuario all'esito del trasferimento immobiliare sopra indicato. Qualora la Banca non acconsenta al trasferimento o all'accollo del mutuo ad un solo coniuge, il Sig.
si obbliga a rimborsare all'altro coniuge tutte le somme che CP_1 dovesse pagare in conseguenza del mutuo gravante sull'immobile che non sarà più di sua proprietà.
Hanno, infine, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 04/12/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
1.3.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
17/02/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo con la precisazione che, per i profili non espressamente concordati, le spese straordinarie inerenti alla prole saranno regolamentate secondo il pertinente protocollo del Tribunale di Lecce.
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come precisate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
6 R.G.V.G. 5157/2024
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5157/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 04/12/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Gagliano del Capo (LE), 03/05/1984) e Controparte_1
(Gallipoli (LE), 06/10/1975) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come precisate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17/02/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gallipoli per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 26/02/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
7