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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 31/03/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 05/12/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 3384/2021 R.G.;
nella causa pendente tra:
, nato a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (CF: ) e Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] (CF: Parte_3
, e residenti in IG M.mo (LI), rappresentati e difesi C.F._3 dall'avv. Fabio Ercolini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Livorno,
Via Borra n. 26, giusta procura in atti;
ATTORI
E
(c.f. ) nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._4 residente in [...], e Controparte_2 con sede legale in Mogliano EN (TV), Via Marocchesa 14, (codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso , p.iva ), P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv.
Marco Talini ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Livorno, Scali
D'Azeglio n. 20, giusta procura in atti;
CONVENUTI
, in IG SO (LI), Via della Repubblica n. Controparte_3
132;
CONVENUTO CONTUMACE
1 OGGETTO: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Parte_3
Tribunale, e la Compagnia assicurativa CP_1 Controparte_4 [...]
, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo CP_2
Tribunale di Livorno, dichiarare la SI.ra , quale esclusiva Controparte_4 responsabile, in qualità di conducente dell'auto TG. DX 498 WF, di proprietà della trasportata del sinistro stradale avvenuto in data 10.03.2015 in CP_1
IG M.mo, Via di Serragrande, a seguito del quale perse la vita il giovanissimo
, e per l'effetto condannare la medesima, in solido con la proprietaria e le Persona_1
, quale responsabile ex lege al risarcimento del danno derivante da Controparte_5 perdita parentale, danno biologico permanente e transeunte, biologico da personalizzare, rimborso spese sostenute a seguito della perdita, mediante pagamento della somma complessiva di Euro 1.087.932,00 per danno perdita parentale e danno biologico permanente e transeunte, come specificato in premessa (SI. Parte_1
, padre, Euro 407.184,00; SI.ra , madre, Euro 492.650,00 ed
[...] Parte_2 il SI. fratello, Euro 188.098,00 oltre Euro 30.043,00 per Parte_3 rimborso spese a favore dei suddetti genitori, o di quella diversa maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre al rimborso delle spese legali di assistenza secondo parametri ex DM n. 37/2018 sull'intero importo dovuto. Tale somma complessiva dovrà essere decurtata di Euro 615.000,00 (SI. Parte_1
Euro 260.000,00, SI.ra Euro 260.000,00 e SI. Parte_2 Parte_3
Euro 95.000,00), quali acconti ricevuti in data 02.05.2016 e 20.08.2018 per
[...] una richiesta differenziale di Euro 502.975,00 complessivi di cui Euro 147.184,00 per il SI. , Euro 232.650,00 per la SI.ra ed Euro Parte_1 Parte_2
93.098,00 per il SI. oltre Euro 30.043,00 di spese Parte_3 sostenute dalle parti, con interessi sulle somme dovute che dovranno essere calcolati integralmente dal fatto al maggio 2016, data del primo acconto, poi successivamente sulla differenza detratte le somme ricevute fino a luglio 2018 (Euro 472.932,00), poi sulla diversa differenza al netto di altro acconto ricevuto alla data indicata e quindi definitivamente sulle somme richieste di cui al presente atto dal fatto al saldo, oltre che su Euro 30.043,00 per spese sostenute, dall'esborso fino ad oggi”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
2 - il giorno 10/03/2015 alle ore 21.30 circa, lungo Via di Serragrande in
IG M.mo, , alla guida del ciclomotore TG. X6M3FT, stava Persona_1 percorrendo la detta via in direzione Mare/Monti, quando giunto all'altezza del civico
153 di detta via, veniva a collisione con l'auto Citroen C2 TG. DX 498 WF condotta da , che proveniva nel senso di marcia opposto ed effettuava una Controparte_4 svolta a sinistra senza dare la dovuta precedenza;
- a causa dell'urto tra la parte anteriore del ciclomotore e la parte anterolaterale destra dell'auto, il giovane veniva sbalzato a terra, a circa 5 metri di Persona_1 distanza e per la violenza dell'urto, decedeva dopo pochi minuti;
- a seguito del tragico evento, avanti al Tribunale di Livorno si incardinava il procedimento penale a carico della conducente dell'auto imputata per i reati di cui agli art. 589 comma 1 e 2 c.p., che si concludeva, dopo la richiesta di rito abbreviato, con la sentenza emessa dal GUP n. 335/2018 del 19/09/2018 depositata in data 12/11/2018, con la quale si affermava la completa responsabilità dell'imputata, motivata dal fatto che la conducente avrebbe potuto e dovuto avere percezione dell'arrivo della moto, prima dell'inizio della manovra, e nonostante ciò aveva ugualmente messo in opera la manovra stessa che provocava l'impatto tra i veicoli, per imprudenza e negligenza, non avendo concesso la precedenza ad un mezzo proveniente da destra e la cui presenza era stata in precedenza percepita, e la convenuta veniva condannata alla pena di anni uno e mesi 6 di Controparte_4 reclusione;
- avverso tale sentenza veniva proposto appello dall'imputata, deciso con sentenza n. 590/2021 del 05/02/2021, depositata in data 14/04/2021, dalla
Sezione III della Corte di Appello di Firenze che confermava interamente la motivazione del Giudice di I° grado.
Alla luce di tali ragioni, gli attori, in quali di prossimi congiunti di , Persona_1 deceduto in conseguenza del sinistro per cui è causa, hanno introdotto il presente giudizio al fine di sentir condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento in loro favore del danno parentale iure proprio subito per la perdita del familiare, del danno psichico subito e delle spese sostenute, premettendo di aver ricevuto dal responsabile civile per la RCA, la minor somma trattenuta in Controparte_6 acconto, di complessivi € 615.000,00, di cui Euro 260.000,00 per ciascun genitore ed € 95.000,00 a favore del fratello che dovrà essere decurtata Parte_3 dall'importo riconosciuto nel presente giudizio
Si sono costituiti in giudizio e la , le quali hanno CP_1 Controparte_2 contestato quanto ex adverso dedotto, rappresentando come in punto di an dovrebbe
3 essere riconosciuto un concorso di colpa del sig. in quanto, al Persona_1 momento del sinistro, procedeva ad una velocità superiore al limite consentito, e contestando anche il quantum della pretesa risarcitoria, ritenendo che la somma già riconosciuta e pagata agli attori debba intendersi integralmente satisfattiva dei danni subiti dai congiunti. Alla luce di ciò, i convenuti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ““Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria istanza, per le causali in narrativa espresse: 1) in via principale dichiarare congrua e satisfattoria in ordine a qualsiasi pretesa avanzata a mezzo del presente giudizio la somma di €
615.000,00 complessivamente corrisposta agli attori da a titolo di Controparte_2 risarcimento dei danni conseguenti al sinistro dedotto in giudizio e conseguentemente rigettare la domanda dai medesimi proposta in quanto non provata ed in ogni caso in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta dagli attori limitare l'entità del risarcimento agli stessi dovuto a quanto risulterà effettivamente provato all'esito del presente giudizio dedotto l'importo di € 615.000,00 complessivamente corrisposto agli attori da con vittoria o, quantomeno, compensazione di spese ed Controparte_2 onorari di giudizio nell'ipotesi subordinata”.
La convenuta , sebbene ritualmente citata, non si è costituita in Controparte_3 giudizio, e ne è stata dichiarata la contumacia con provvedimento del 15/12/2022.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali, una CTU tecnica e una
CTU medico-legale sulle persone degli attori.
All'udienza del 5/12/2024, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, la domanda attorea è parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
In via preliminare, va evidenziato, anche tenuto conto delle contestazioni formulate sul punto dalla parte attrice, che ai sensi dell'articolo 651 del cpp, la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. La sentenza penale di condanna non è, invero, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile. In particolare, la sentenza di condanna
4 per omicidio colposo emessa dal Gup nei confronti del convenuto non può comunque vincolare il giudice civile, così come sostenuto da parte attrice, anche con riguardo all'accertamento dell'elemento soggettivo della colpa e del grado della stessa, nonché in ordine all'accertamento di un eventuale concorso colposo, nella causazione dell'illecito, anche della vittima del sinistro.
In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile per il risarcimento del danno, la pronuncia penale mira ad accertare solo la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale, la sua riferibilità all'imputato. Viceversa, l'accertamento della rilevanza causale della condotta della vittima nella causazione dell'evento spetta al giudice civile ai sensi dell'art. 1227 c.c.: infatti il giudice penale può determinare percentualmente l'efficienza causale delle singole condotte colpose solo se vi sia stato un concorso tra più coimputati, mentre se è ravvisabile un concorso di colpa del danneggiato, spetta al giudice civile determinare l'incidenza causale dell'imprudenza di quest'ultimo, nel valutare l'entità del risarcimento dei danni richiesti.
Tanto premesso, deve essere ribadita l'ammissibilità della CTU tecnica espletata nel corso del presente giudizio, al fine di accertare l'esatta dinamica del sinistro e il grado di responsabilità di tutte le parti coinvolte nello stesso.
Orbene, nel caso di specie, il CTU, Ing. ha accertato che Persona_2
“Responsabilità dell'accaduto si individuano a carico di entrambi i protagonisti dell'incidente. Alla luce della dinamica del sinistro, per quanto riguarda il comportamento della conducente dell'autovettura sig.ra , si ravvisa la Controparte_3 mancata precedenza al ciclomotore (veicolo proveniente da destra), in violazione all'art. 145 c. 2 CdS, senza assicurarsi di creare intralcio e pericolo al veicolo proveniente da direzione opposta, in violazione all'art. 154 c. 1a CdS. Considerata la piena visuale che poteva avere la al momento in cui iniziava la manovra di CP_4 svolta, nonché il rapido avvicinamento dello scooter, lo scrivente ritiene che la CP_4 avesse mal valutato la distanza in cui si trovava lo scooter al momento in cui l'auto iniziava la svolta e, soprattutto, la velocità di avvicinamento del mezzo a due ruote. Il conducente del ciclomotore sig. godeva del diritto di precedenza, ma Persona_1 stava procedendo ad una velocità eccessiva, sia in relazione alla massima velocità consentita al tipo di veicolo omologato (45 km/h), sia in relazione al limite vigente nel tratto di strada (50 km/h), in violazione all'art. 142 CdS. Il si trovava alla Per_1 guida di un veicolo manomesso con la sostituzione dell'intero blocco motore capace di una notevole potenza (21 CV contro 4,5 CV omologati), circolando di fatto con un veicolo non rispondente alle caratteristiche che devono possedere i ciclomotori, in violazione all'art. 59 c.6 CdS. Considerata una distanza che separava il punto in cui il
5 avvertiva il pericolo fino al punto d'urto potendo mettere in atto un'azione CP_7 frenante pari a 25 metri, si rileva che, nel caso lo scooter avesse mantenuto i 50 km/h, tra spazio percorso nel tempo psicotecnico di 1 secondo e spazio di frenata
(assumendo un coefficiente di attrito medio pneumatici/asfalto f = 0,8), questo sarebbe giunto al punto d'urto a velocità estremamente bassa e, considerando che l'auto sarebbe “sfilata” prima dell'arrivo dello scooter, non si sarebbe neppure verificato
l'urto”.
Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU meritano di essere parzialmente condivise,
e devono portare a ritenere che, anche tenuto conto di quanto accertato dal consulente d'ufficio in sede penale, il sig. sicuramente manteneva, al Persona_1 momento del sinistro, una velocità superiore al limite consentito.
Tale accertamento, sebbene non idoneo ad elidere del tutto la responsabilità della convenuta , conducente dell'autovettura, nella causazione del Controparte_3 sinistro per cui causa, in quanto ha posto in essere una manovra non conforme alle regole del codice della strada, omettendo di dare la dovuta precedenza al ciclomotore condotto dal sig. è però idoneo a ritenere accertata una responsabilità Persona_1 concorsuale anche della vittima del sinistro, che può essere valutata nel 30%, tenuto conto delle modalità specifiche con le quali è avvenuto il sinistro per cui è causa come accertata in sede di CTU, con conseguente responsabilità al 70% della conducente dell'autovettura.
La concorrente responsabilità delle parti in causa incide sulla quantificazione dei danni risarcibili come liquidati di seguito.
3. Orbene, gli attori hanno espressamente domandato, in primis, il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale derivante dalla morte del sig. Persona_1
Il danno parentale consiste nella perdita di un prossimo congiunto da cui discende normalmente una condizione di vuoto esistenziale da parte dei familiari, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e di non poter più sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà caratterizzanti un sistema di vita che viene irreversibilmente stravolto. In tali ipotesi, il risarcimento del danno spetta ai prossimi congiunti, intendendosi quei soggetti uniti tra loro non solo da un vincolo affettivo, ma affettivo-giuridico che riposa su rapporti che costituiscono fonti di reciproci diritti e doveri;
il danno in parola non necessita di specifica prova da parte dei danneggiati e la sua liquidazione deve avvenire in base ad una valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata. Del
6 resto, la morte di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). La liquidazione finalisticamente unitaria del danno alla persona ha pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto.
Tale danno subito in conseguenza del fatto per cui è causa può essere liquidato facendo riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, come aggiornate, applicate dal Tribunale di Milano, che la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto possano essere conformemente applicate in tutto il territorio nazionale.
Gli attori sono rispettivamente genitori e fratello del defunto. Il rapporto di parentela, così' come sopra precisato è stato allegato sin dall'atto introduttivo del giudizio. La circostanza dei rapporti di parentela indicati in riferimento alla titolarità della legittimazione attiva non è stato oggetto di contestazione da parte dei convenuti, così da ritenere applicabile sul punto l'art. 115 c.p.c.
Orbene, considerati i rapporti di parentela tra le parti, l'età del soggetto deceduto,
l'età dei familiari rimasti in vita, il rapporto di convivenza e valutato ogni aspetto del caso concreto, si ritiene congruo liquidare, secondo le tabelle applicabili al caso in esame, i seguenti importi:
- a favore del genitore la somma di € 348.079,00 Parte_1
- a favore del genitore la somma di euro € 348.079,00; Parte_2
- a favore del fratello la somma di euro € 144.330,00. Parte_3
E quindi un importo complessivo pari ad € 840.488,00.
A tali importi vanno aggiunte le ulteriori somme da riconoscere in favore degli attori per i danni morali e psichici subiti in conseguenza della prematura scomparsa del prossimo congiunto.
Sul punto è stato dato apposito incarico al CTU, dott. le cui conclusioni Per_3 meritano di essere pienamente condivise, in quanto immuni da vizi logici e contraddizioni, e che devono intendersi qui integralmente richiamate.
Pertanto, alla luce degli accertamenti compiuti dal CTU devono riconoscersi in favore degli attori gli ulteriori seguenti importi a titolo di ristoro per il danno di natura psichica subito in conseguenza del decesso del sig. calcolati in Persona_1 applicazione delle Tabelle di Milano come da ultimo aggiornate:
7 - al sig. l'importo di € 26.865,00 (come corrispettivo per il Parte_1 danno biologico riconosciuto nella misura del 12%)
- alla sig.ra l'importo di € 69.930,00 (come corrispettivo per il Parte_2 danno biologico riconosciuto nella misura del 22%)
- al sig. l'importo di € 6.743,50 (come corrispettivo Parte_3 per il danno biologico riconosciuto nella misura del 4,5%).
Pertanto, dalla somma degli importi riconosciuti in favore degli attori per il ristoro sia del danno da lesione del rapporto parentale che del danno biologico di natura psichica subito, devono liquidarsi i seguenti importi:
- in favore del sig. l'importo complessivo di € 376.944,00; Parte_1
- in favore della sig.ra l'importo complessivo di € 418.009,00; Parte_2
- in favore del sig. l'importo complessivo di € Parte_3
151.073,50.
A tali importi vanno altresì aggiunte le spese sostenute dagli attori, solo relativamente a quelle debitamente documentate, e dunque:
- In favore di : € 1.652,00 (fattura n. 273/2015 per spese Parte_1 funerarie), € 500,00 (fattura n. 460/2016 per spese relazione medico-legale di parte), € 11.000,00 (fattura n. 70/2016 per spese assistenza tecnica legale), per un totale di € 13.152,00 a titolo di danno patrimoniale, che sommato alle voci di danno non patrimoniale come sopra riconosciuti porta ad un totale complessivo di € 390.096,00;
- In favore di : € 500,00 (fattura n. 461/2016 per spese Parte_2 relazione medico-legale di parte), € 11.000,00 (fattura n. 71/2016 per spese assistenza tecnica legale), per un totale di € 11.500,00 a titolo di danno patrimoniale, che sommato alle voci di danno non patrimoniale come sopra riconosciuti porta ad un totale complessivo di € 429.509,00;
- In favore di € 500,00 (fattura n. 462/2016 per Parte_3 spese relazione medico-legale di parte), che sommato alle voci di danno non patrimoniale come sopra riconosciuti porta ad un totale complessivo di €
151.573,50.
Nessuna altra spese può essere riconosciuta in difetto di prova dell'effettivo pagamento, essendo stati prodotti solo progetti di notula.
Ciò posto, e tenuto conto della concorrente responsabilità nella misura del 30% accertata in danno del sig. i suddetti importi devono essere ridotti in Persona_1 misura corrispondente e dunque:
8 - In favore di deve essere riconosciuto l'importo complessivo Parte_1 pari ad € 273.067,20;
- In favore di deve essere riconosciuto l'importo complessivo Parte_2 pari ad € 300.656,30;
- In favore di deve essere riconosciuto l'importo Parte_3 complessivo pari ad € 106.101,45.
Va, inoltre, evidenziato, come convenuti hanno contestato la domanda attorea anche sotto il profilo del quantum eccependo l'eccessività della domanda come quantificata da parte attrice e rappresentando altresì di aver già corrisposto in favore degli attori l'importo complessivo di € 615.000,00, di cui € 260.000,00 al SI.
, 260.000,00 alla SI.ra ed € 95.000,00 al SI. Parte_1 Parte_2
Parte_3
Tali importi, pur non ritenuti congrui e pienamente satisfattivi, vanno senz'altro detratti dagli importi come in precedenza calcolati in favore degli attori, come del resto richiesto anche da questi ultimi.
Da ciò ne consegue che gli importi da riconoscere in favore dei singoli attori, al netto di quanto già ricevuto, deve essere calcolato come di seguito:
- In favore di la somma residua pari ad € 13.067,20; Parte_1
- In favore di la somma residua pari ad € 40.656,30; Parte_2
- In favore di la somma residua paria ad euro Parte_3
11.101,45.
In conclusione, alla luce delle ragioni innanzi esposte, la domanda attorea deve essere parzialmente accolta e per l'effetto i convenuti tutti, in solido tra loro, devono essere condannati al risarcimento in favore degli attori del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell'evento per cui è causa, liquidato nell'importo complessivo pari ad € 64.824,95, come sopra rispettivamente indicato in favore dei singoli attori. Su tali somme andranno calcolati gli interessi legali dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo.
4 Circa il regolamento delle spese di lite, si ritengono sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione parziale delle stesse nella misura di 1/3 in ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree. Le spese, nella misura di 2/3 sono liquidate in dispositivo, in base al valore del decisum, secondo i parametri medi di cui al DM 147/2022.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente le domande attoree e,
• Accertata la concorrente responsabilità del sig. nella causazione Persona_1 del sinistro per cui è causa nella misura del 30% e della concorrente responsabilità dei convenuti nella misura del 70%, per l'effetto,
• Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, dell'importo complessivo di € € 64.824,95, come in part motiva rispettivamente indicato in favore dei singoli attori (In favore di Pt_1 la somma residua pari ad € 13.067,20; In favore di
[...] Parte_2 la somma residua pari ad € 40.656,30; In favore di Parte_3 la somma residua paria ad euro 11.101,45), oltre interessi legali dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo;
• Condanna i convenuti in solido tra loro al rimborso in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio nella misura di 2/3 che si liquidano in complessivi € 810,00 per esborsi, ed € 9.402,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute;
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura del 70%
a carico dei convenuti e del 30% a carico degli attori.
Così deciso.
Livorno, 29/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 05/12/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 3384/2021 R.G.;
nella causa pendente tra:
, nato a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (CF: ) e Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] (CF: Parte_3
, e residenti in IG M.mo (LI), rappresentati e difesi C.F._3 dall'avv. Fabio Ercolini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Livorno,
Via Borra n. 26, giusta procura in atti;
ATTORI
E
(c.f. ) nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._4 residente in [...], e Controparte_2 con sede legale in Mogliano EN (TV), Via Marocchesa 14, (codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso , p.iva ), P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv.
Marco Talini ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Livorno, Scali
D'Azeglio n. 20, giusta procura in atti;
CONVENUTI
, in IG SO (LI), Via della Repubblica n. Controparte_3
132;
CONVENUTO CONTUMACE
1 OGGETTO: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Parte_3
Tribunale, e la Compagnia assicurativa CP_1 Controparte_4 [...]
, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo CP_2
Tribunale di Livorno, dichiarare la SI.ra , quale esclusiva Controparte_4 responsabile, in qualità di conducente dell'auto TG. DX 498 WF, di proprietà della trasportata del sinistro stradale avvenuto in data 10.03.2015 in CP_1
IG M.mo, Via di Serragrande, a seguito del quale perse la vita il giovanissimo
, e per l'effetto condannare la medesima, in solido con la proprietaria e le Persona_1
, quale responsabile ex lege al risarcimento del danno derivante da Controparte_5 perdita parentale, danno biologico permanente e transeunte, biologico da personalizzare, rimborso spese sostenute a seguito della perdita, mediante pagamento della somma complessiva di Euro 1.087.932,00 per danno perdita parentale e danno biologico permanente e transeunte, come specificato in premessa (SI. Parte_1
, padre, Euro 407.184,00; SI.ra , madre, Euro 492.650,00 ed
[...] Parte_2 il SI. fratello, Euro 188.098,00 oltre Euro 30.043,00 per Parte_3 rimborso spese a favore dei suddetti genitori, o di quella diversa maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre al rimborso delle spese legali di assistenza secondo parametri ex DM n. 37/2018 sull'intero importo dovuto. Tale somma complessiva dovrà essere decurtata di Euro 615.000,00 (SI. Parte_1
Euro 260.000,00, SI.ra Euro 260.000,00 e SI. Parte_2 Parte_3
Euro 95.000,00), quali acconti ricevuti in data 02.05.2016 e 20.08.2018 per
[...] una richiesta differenziale di Euro 502.975,00 complessivi di cui Euro 147.184,00 per il SI. , Euro 232.650,00 per la SI.ra ed Euro Parte_1 Parte_2
93.098,00 per il SI. oltre Euro 30.043,00 di spese Parte_3 sostenute dalle parti, con interessi sulle somme dovute che dovranno essere calcolati integralmente dal fatto al maggio 2016, data del primo acconto, poi successivamente sulla differenza detratte le somme ricevute fino a luglio 2018 (Euro 472.932,00), poi sulla diversa differenza al netto di altro acconto ricevuto alla data indicata e quindi definitivamente sulle somme richieste di cui al presente atto dal fatto al saldo, oltre che su Euro 30.043,00 per spese sostenute, dall'esborso fino ad oggi”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
2 - il giorno 10/03/2015 alle ore 21.30 circa, lungo Via di Serragrande in
IG M.mo, , alla guida del ciclomotore TG. X6M3FT, stava Persona_1 percorrendo la detta via in direzione Mare/Monti, quando giunto all'altezza del civico
153 di detta via, veniva a collisione con l'auto Citroen C2 TG. DX 498 WF condotta da , che proveniva nel senso di marcia opposto ed effettuava una Controparte_4 svolta a sinistra senza dare la dovuta precedenza;
- a causa dell'urto tra la parte anteriore del ciclomotore e la parte anterolaterale destra dell'auto, il giovane veniva sbalzato a terra, a circa 5 metri di Persona_1 distanza e per la violenza dell'urto, decedeva dopo pochi minuti;
- a seguito del tragico evento, avanti al Tribunale di Livorno si incardinava il procedimento penale a carico della conducente dell'auto imputata per i reati di cui agli art. 589 comma 1 e 2 c.p., che si concludeva, dopo la richiesta di rito abbreviato, con la sentenza emessa dal GUP n. 335/2018 del 19/09/2018 depositata in data 12/11/2018, con la quale si affermava la completa responsabilità dell'imputata, motivata dal fatto che la conducente avrebbe potuto e dovuto avere percezione dell'arrivo della moto, prima dell'inizio della manovra, e nonostante ciò aveva ugualmente messo in opera la manovra stessa che provocava l'impatto tra i veicoli, per imprudenza e negligenza, non avendo concesso la precedenza ad un mezzo proveniente da destra e la cui presenza era stata in precedenza percepita, e la convenuta veniva condannata alla pena di anni uno e mesi 6 di Controparte_4 reclusione;
- avverso tale sentenza veniva proposto appello dall'imputata, deciso con sentenza n. 590/2021 del 05/02/2021, depositata in data 14/04/2021, dalla
Sezione III della Corte di Appello di Firenze che confermava interamente la motivazione del Giudice di I° grado.
Alla luce di tali ragioni, gli attori, in quali di prossimi congiunti di , Persona_1 deceduto in conseguenza del sinistro per cui è causa, hanno introdotto il presente giudizio al fine di sentir condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento in loro favore del danno parentale iure proprio subito per la perdita del familiare, del danno psichico subito e delle spese sostenute, premettendo di aver ricevuto dal responsabile civile per la RCA, la minor somma trattenuta in Controparte_6 acconto, di complessivi € 615.000,00, di cui Euro 260.000,00 per ciascun genitore ed € 95.000,00 a favore del fratello che dovrà essere decurtata Parte_3 dall'importo riconosciuto nel presente giudizio
Si sono costituiti in giudizio e la , le quali hanno CP_1 Controparte_2 contestato quanto ex adverso dedotto, rappresentando come in punto di an dovrebbe
3 essere riconosciuto un concorso di colpa del sig. in quanto, al Persona_1 momento del sinistro, procedeva ad una velocità superiore al limite consentito, e contestando anche il quantum della pretesa risarcitoria, ritenendo che la somma già riconosciuta e pagata agli attori debba intendersi integralmente satisfattiva dei danni subiti dai congiunti. Alla luce di ciò, i convenuti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ““Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria istanza, per le causali in narrativa espresse: 1) in via principale dichiarare congrua e satisfattoria in ordine a qualsiasi pretesa avanzata a mezzo del presente giudizio la somma di €
615.000,00 complessivamente corrisposta agli attori da a titolo di Controparte_2 risarcimento dei danni conseguenti al sinistro dedotto in giudizio e conseguentemente rigettare la domanda dai medesimi proposta in quanto non provata ed in ogni caso in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta dagli attori limitare l'entità del risarcimento agli stessi dovuto a quanto risulterà effettivamente provato all'esito del presente giudizio dedotto l'importo di € 615.000,00 complessivamente corrisposto agli attori da con vittoria o, quantomeno, compensazione di spese ed Controparte_2 onorari di giudizio nell'ipotesi subordinata”.
La convenuta , sebbene ritualmente citata, non si è costituita in Controparte_3 giudizio, e ne è stata dichiarata la contumacia con provvedimento del 15/12/2022.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali, una CTU tecnica e una
CTU medico-legale sulle persone degli attori.
All'udienza del 5/12/2024, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, la domanda attorea è parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
In via preliminare, va evidenziato, anche tenuto conto delle contestazioni formulate sul punto dalla parte attrice, che ai sensi dell'articolo 651 del cpp, la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. La sentenza penale di condanna non è, invero, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile. In particolare, la sentenza di condanna
4 per omicidio colposo emessa dal Gup nei confronti del convenuto non può comunque vincolare il giudice civile, così come sostenuto da parte attrice, anche con riguardo all'accertamento dell'elemento soggettivo della colpa e del grado della stessa, nonché in ordine all'accertamento di un eventuale concorso colposo, nella causazione dell'illecito, anche della vittima del sinistro.
In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile per il risarcimento del danno, la pronuncia penale mira ad accertare solo la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale, la sua riferibilità all'imputato. Viceversa, l'accertamento della rilevanza causale della condotta della vittima nella causazione dell'evento spetta al giudice civile ai sensi dell'art. 1227 c.c.: infatti il giudice penale può determinare percentualmente l'efficienza causale delle singole condotte colpose solo se vi sia stato un concorso tra più coimputati, mentre se è ravvisabile un concorso di colpa del danneggiato, spetta al giudice civile determinare l'incidenza causale dell'imprudenza di quest'ultimo, nel valutare l'entità del risarcimento dei danni richiesti.
Tanto premesso, deve essere ribadita l'ammissibilità della CTU tecnica espletata nel corso del presente giudizio, al fine di accertare l'esatta dinamica del sinistro e il grado di responsabilità di tutte le parti coinvolte nello stesso.
Orbene, nel caso di specie, il CTU, Ing. ha accertato che Persona_2
“Responsabilità dell'accaduto si individuano a carico di entrambi i protagonisti dell'incidente. Alla luce della dinamica del sinistro, per quanto riguarda il comportamento della conducente dell'autovettura sig.ra , si ravvisa la Controparte_3 mancata precedenza al ciclomotore (veicolo proveniente da destra), in violazione all'art. 145 c. 2 CdS, senza assicurarsi di creare intralcio e pericolo al veicolo proveniente da direzione opposta, in violazione all'art. 154 c. 1a CdS. Considerata la piena visuale che poteva avere la al momento in cui iniziava la manovra di CP_4 svolta, nonché il rapido avvicinamento dello scooter, lo scrivente ritiene che la CP_4 avesse mal valutato la distanza in cui si trovava lo scooter al momento in cui l'auto iniziava la svolta e, soprattutto, la velocità di avvicinamento del mezzo a due ruote. Il conducente del ciclomotore sig. godeva del diritto di precedenza, ma Persona_1 stava procedendo ad una velocità eccessiva, sia in relazione alla massima velocità consentita al tipo di veicolo omologato (45 km/h), sia in relazione al limite vigente nel tratto di strada (50 km/h), in violazione all'art. 142 CdS. Il si trovava alla Per_1 guida di un veicolo manomesso con la sostituzione dell'intero blocco motore capace di una notevole potenza (21 CV contro 4,5 CV omologati), circolando di fatto con un veicolo non rispondente alle caratteristiche che devono possedere i ciclomotori, in violazione all'art. 59 c.6 CdS. Considerata una distanza che separava il punto in cui il
5 avvertiva il pericolo fino al punto d'urto potendo mettere in atto un'azione CP_7 frenante pari a 25 metri, si rileva che, nel caso lo scooter avesse mantenuto i 50 km/h, tra spazio percorso nel tempo psicotecnico di 1 secondo e spazio di frenata
(assumendo un coefficiente di attrito medio pneumatici/asfalto f = 0,8), questo sarebbe giunto al punto d'urto a velocità estremamente bassa e, considerando che l'auto sarebbe “sfilata” prima dell'arrivo dello scooter, non si sarebbe neppure verificato
l'urto”.
Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU meritano di essere parzialmente condivise,
e devono portare a ritenere che, anche tenuto conto di quanto accertato dal consulente d'ufficio in sede penale, il sig. sicuramente manteneva, al Persona_1 momento del sinistro, una velocità superiore al limite consentito.
Tale accertamento, sebbene non idoneo ad elidere del tutto la responsabilità della convenuta , conducente dell'autovettura, nella causazione del Controparte_3 sinistro per cui causa, in quanto ha posto in essere una manovra non conforme alle regole del codice della strada, omettendo di dare la dovuta precedenza al ciclomotore condotto dal sig. è però idoneo a ritenere accertata una responsabilità Persona_1 concorsuale anche della vittima del sinistro, che può essere valutata nel 30%, tenuto conto delle modalità specifiche con le quali è avvenuto il sinistro per cui è causa come accertata in sede di CTU, con conseguente responsabilità al 70% della conducente dell'autovettura.
La concorrente responsabilità delle parti in causa incide sulla quantificazione dei danni risarcibili come liquidati di seguito.
3. Orbene, gli attori hanno espressamente domandato, in primis, il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale derivante dalla morte del sig. Persona_1
Il danno parentale consiste nella perdita di un prossimo congiunto da cui discende normalmente una condizione di vuoto esistenziale da parte dei familiari, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e di non poter più sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà caratterizzanti un sistema di vita che viene irreversibilmente stravolto. In tali ipotesi, il risarcimento del danno spetta ai prossimi congiunti, intendendosi quei soggetti uniti tra loro non solo da un vincolo affettivo, ma affettivo-giuridico che riposa su rapporti che costituiscono fonti di reciproci diritti e doveri;
il danno in parola non necessita di specifica prova da parte dei danneggiati e la sua liquidazione deve avvenire in base ad una valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata. Del
6 resto, la morte di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). La liquidazione finalisticamente unitaria del danno alla persona ha pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto.
Tale danno subito in conseguenza del fatto per cui è causa può essere liquidato facendo riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, come aggiornate, applicate dal Tribunale di Milano, che la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto possano essere conformemente applicate in tutto il territorio nazionale.
Gli attori sono rispettivamente genitori e fratello del defunto. Il rapporto di parentela, così' come sopra precisato è stato allegato sin dall'atto introduttivo del giudizio. La circostanza dei rapporti di parentela indicati in riferimento alla titolarità della legittimazione attiva non è stato oggetto di contestazione da parte dei convenuti, così da ritenere applicabile sul punto l'art. 115 c.p.c.
Orbene, considerati i rapporti di parentela tra le parti, l'età del soggetto deceduto,
l'età dei familiari rimasti in vita, il rapporto di convivenza e valutato ogni aspetto del caso concreto, si ritiene congruo liquidare, secondo le tabelle applicabili al caso in esame, i seguenti importi:
- a favore del genitore la somma di € 348.079,00 Parte_1
- a favore del genitore la somma di euro € 348.079,00; Parte_2
- a favore del fratello la somma di euro € 144.330,00. Parte_3
E quindi un importo complessivo pari ad € 840.488,00.
A tali importi vanno aggiunte le ulteriori somme da riconoscere in favore degli attori per i danni morali e psichici subiti in conseguenza della prematura scomparsa del prossimo congiunto.
Sul punto è stato dato apposito incarico al CTU, dott. le cui conclusioni Per_3 meritano di essere pienamente condivise, in quanto immuni da vizi logici e contraddizioni, e che devono intendersi qui integralmente richiamate.
Pertanto, alla luce degli accertamenti compiuti dal CTU devono riconoscersi in favore degli attori gli ulteriori seguenti importi a titolo di ristoro per il danno di natura psichica subito in conseguenza del decesso del sig. calcolati in Persona_1 applicazione delle Tabelle di Milano come da ultimo aggiornate:
7 - al sig. l'importo di € 26.865,00 (come corrispettivo per il Parte_1 danno biologico riconosciuto nella misura del 12%)
- alla sig.ra l'importo di € 69.930,00 (come corrispettivo per il Parte_2 danno biologico riconosciuto nella misura del 22%)
- al sig. l'importo di € 6.743,50 (come corrispettivo Parte_3 per il danno biologico riconosciuto nella misura del 4,5%).
Pertanto, dalla somma degli importi riconosciuti in favore degli attori per il ristoro sia del danno da lesione del rapporto parentale che del danno biologico di natura psichica subito, devono liquidarsi i seguenti importi:
- in favore del sig. l'importo complessivo di € 376.944,00; Parte_1
- in favore della sig.ra l'importo complessivo di € 418.009,00; Parte_2
- in favore del sig. l'importo complessivo di € Parte_3
151.073,50.
A tali importi vanno altresì aggiunte le spese sostenute dagli attori, solo relativamente a quelle debitamente documentate, e dunque:
- In favore di : € 1.652,00 (fattura n. 273/2015 per spese Parte_1 funerarie), € 500,00 (fattura n. 460/2016 per spese relazione medico-legale di parte), € 11.000,00 (fattura n. 70/2016 per spese assistenza tecnica legale), per un totale di € 13.152,00 a titolo di danno patrimoniale, che sommato alle voci di danno non patrimoniale come sopra riconosciuti porta ad un totale complessivo di € 390.096,00;
- In favore di : € 500,00 (fattura n. 461/2016 per spese Parte_2 relazione medico-legale di parte), € 11.000,00 (fattura n. 71/2016 per spese assistenza tecnica legale), per un totale di € 11.500,00 a titolo di danno patrimoniale, che sommato alle voci di danno non patrimoniale come sopra riconosciuti porta ad un totale complessivo di € 429.509,00;
- In favore di € 500,00 (fattura n. 462/2016 per Parte_3 spese relazione medico-legale di parte), che sommato alle voci di danno non patrimoniale come sopra riconosciuti porta ad un totale complessivo di €
151.573,50.
Nessuna altra spese può essere riconosciuta in difetto di prova dell'effettivo pagamento, essendo stati prodotti solo progetti di notula.
Ciò posto, e tenuto conto della concorrente responsabilità nella misura del 30% accertata in danno del sig. i suddetti importi devono essere ridotti in Persona_1 misura corrispondente e dunque:
8 - In favore di deve essere riconosciuto l'importo complessivo Parte_1 pari ad € 273.067,20;
- In favore di deve essere riconosciuto l'importo complessivo Parte_2 pari ad € 300.656,30;
- In favore di deve essere riconosciuto l'importo Parte_3 complessivo pari ad € 106.101,45.
Va, inoltre, evidenziato, come convenuti hanno contestato la domanda attorea anche sotto il profilo del quantum eccependo l'eccessività della domanda come quantificata da parte attrice e rappresentando altresì di aver già corrisposto in favore degli attori l'importo complessivo di € 615.000,00, di cui € 260.000,00 al SI.
, 260.000,00 alla SI.ra ed € 95.000,00 al SI. Parte_1 Parte_2
Parte_3
Tali importi, pur non ritenuti congrui e pienamente satisfattivi, vanno senz'altro detratti dagli importi come in precedenza calcolati in favore degli attori, come del resto richiesto anche da questi ultimi.
Da ciò ne consegue che gli importi da riconoscere in favore dei singoli attori, al netto di quanto già ricevuto, deve essere calcolato come di seguito:
- In favore di la somma residua pari ad € 13.067,20; Parte_1
- In favore di la somma residua pari ad € 40.656,30; Parte_2
- In favore di la somma residua paria ad euro Parte_3
11.101,45.
In conclusione, alla luce delle ragioni innanzi esposte, la domanda attorea deve essere parzialmente accolta e per l'effetto i convenuti tutti, in solido tra loro, devono essere condannati al risarcimento in favore degli attori del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell'evento per cui è causa, liquidato nell'importo complessivo pari ad € 64.824,95, come sopra rispettivamente indicato in favore dei singoli attori. Su tali somme andranno calcolati gli interessi legali dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo.
4 Circa il regolamento delle spese di lite, si ritengono sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione parziale delle stesse nella misura di 1/3 in ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree. Le spese, nella misura di 2/3 sono liquidate in dispositivo, in base al valore del decisum, secondo i parametri medi di cui al DM 147/2022.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente le domande attoree e,
• Accertata la concorrente responsabilità del sig. nella causazione Persona_1 del sinistro per cui è causa nella misura del 30% e della concorrente responsabilità dei convenuti nella misura del 70%, per l'effetto,
• Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, dell'importo complessivo di € € 64.824,95, come in part motiva rispettivamente indicato in favore dei singoli attori (In favore di Pt_1 la somma residua pari ad € 13.067,20; In favore di
[...] Parte_2 la somma residua pari ad € 40.656,30; In favore di Parte_3 la somma residua paria ad euro 11.101,45), oltre interessi legali dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo;
• Condanna i convenuti in solido tra loro al rimborso in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio nella misura di 2/3 che si liquidano in complessivi € 810,00 per esborsi, ed € 9.402,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute;
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura del 70%
a carico dei convenuti e del 30% a carico degli attori.
Così deciso.
Livorno, 29/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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