Versione
1 marzo 2006
1 marzo 2006
Art. 15. 1. Il secondo comma dell'articolo 618 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"All'udienza da' con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della meta'. La causa e' decisa con sentenza non impugnabile".
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell' art. 618 del codice di procedura civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 618 (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione). - Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e da', nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All'udienza da' con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis, o altri se previsti, ridotti della meta'. La causa e' decisa con sentenza non impugnabile.
Sono altresi' non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.».
"All'udienza da' con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della meta'. La causa e' decisa con sentenza non impugnabile".
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell' art. 618 del codice di procedura civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 618 (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione). - Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e da', nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All'udienza da' con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis, o altri se previsti, ridotti della meta'. La causa e' decisa con sentenza non impugnabile.
Sono altresi' non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.».
Commentari • 4
- 1. Considerazioni sulle principali modifiche in materia di esecuzione forzataAccesso limitatoVito Amendolagine · https://www.altalex.com/ · 17 luglio 2006 · 1.1587992
Giurisprudenza • 97
- 1. Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/10/2023, n. 1430Provvedimento: […] L'art. 618 c.p.c. infatti dispone - anche nella formulazione anteriore alla novella introdotta dall'art. 15 Legge n. 52/2006 - che la causa di opposizione agli atti esecutivi è decisa con sentenza non impugnabile: vale a dire che contro siffatta sentenza rimane esperibile il solo ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., come strumento di tutela delle statuizioni pregiudicate dalla decisione (particolarmente esaustiva: Cass. civ. sez. […]Leggi di più...
- art. 618 c.p.c.·
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- art. 617 c.p.c.