Articolo 15 della Legge 24 febbraio 2006, n. 52
Articolo 14Articolo 16
Versione
1 marzo 2006
Art. 15. 1. Il secondo comma dell'articolo 618 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"All'udienza da' con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della meta'. La causa e' decisa con sentenza non impugnabile".
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell' art. 618 del codice di procedura civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 618 (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione). - Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e da', nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All'udienza da' con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis, o altri se previsti, ridotti della meta'. La causa e' decisa con sentenza non impugnabile.
Sono altresi' non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.».
Entrata in vigore il 1 marzo 2006
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