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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/10/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero 2373 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, rimessa in decisione ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 04.07.2025, tenuta con trattazione scritta e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in allegato all'atto introduttivo, Parte_1 da sé stesso ed elett.te dom.to presso il suo studio in Latina, C.so della Repubblica n. 224,
OPPONENTE
E
(CF: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Teresa Calfa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro alla Via Poerio n. 86,
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte opponente ha proposto opposizione avverso intimazione di pagamento n.
05720229002274330/00 notificata in data 20.04.2022 dall' con Controparte_1 cui si ordinava all'opponente il pagamento di cartelle esattoriali relative a crediti tributari nonché a contravvenzioni al C.D.S.
Adduceva che le cartelle in oggetto erano prescritte, in quanto l' Controparte_2 nel termine di 3, 5 e 10 anni dal giorno in cui era stato maturato il credito non aveva fornito la prova della notifica di altro atto interruttivo, precedentemente alla notifica dell'atto di intimazione.
Concludeva chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale Ordinario di Latina: a. Dichiarare nulla e di nessun effetto l'intimazione di pagamento relativa alle n. 26 cartelle esattoriali in premessa descritte essendo il credito vantato inesorabilmente prescritto;
b. in ogni ipotesi, condannare l'
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese di lite”. Controparte_1
Si costituiva la quale chiedeva dichiararsi il difetto di Controparte_3 giurisdizione del giudice adito, l'inammissibilità e il rigetto dell'opposizione, e “preliminarmente:
Dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della CTP di Latina per le cartelle n.
05720060005983615000, notificata il 28.04.2006 (IVA); n. 05720060019463153000 notificata il
31.08.2006 (IRAP); n. 05720080037658565000 notificata in data 11.06.2009 (IRAP); n.
05720100030076910000 notificata in data 02.07.2010 (IRAP); n. 05720110014635350000 notificata in data 02.05.2011 (IRPEF); n. 5720110023292034000 notificata in data 21.06.2011 (TARSU); n.
05720120001277503000 notificata in data 24.07.2012 (ICI); n. 05720120022460067000 notificata in data 22.06.2012 (Tassa Automobilistica); n. 05720130019498206000 notificata in data
12.06.2013 (Tassa Automobilistica); n. 05720130028283466000 (Tassa smaltimento rifiuti e IVA);
n. 05720140018519055000 notificata in data 09.09.2014 (registro radioaudizioni); n.
05720140035996179000 notificata in data 05.11.( Tassa Automobilistica); n.
05720140041613278000 notificata in data 23.01.2015 ( Tassa Automobilistica); a n.
05720140048485776000 notificata in data 27.03.2015 (Tassa smaltimento rifiuti TARES).
Dichiarare la propria incompetenza per materia in favore del GdP di latina per le restanti cartelle;
Dichiarare il ricorso inammissibile per violazione del principio del contraddittorio;
In subordine disporre l'estensione del contraddittorio all'ente impositore, previa sua chiamata in causa a cura e spese del ricorrente;
Nel merito: Rigettare comunque la domanda attorea perché infondata in fatto
e in diritto;
Ritenere indenne;
Con vittoria di spese e competenze di Controparte_4 giudizio”.
In via preliminare va rilevato, quanto all'ammissibilità della costituzione in giudizio di
[...]
tramite avvocato del libero foro, che la parte ha allegato documento che prova Controparte_1 che, sulla base di specifici accordi con l'Avvocatura dello Stato, l'impossibilità di assumere la difesa dell'ente (cfr. Protocollo con Avvocatura), per cui è ammissibile il conferimento della procura in atti al difensore di parte opposta.
Va osservato, infatti, che, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n.193, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, l' Controparte_1
è autorizzata e può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di
[...] carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 (rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica) e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (abrogato con d.lgs. 36/2023) e che, sulla base del predetto protocollo, l'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente, tra gli altri, nelle liti (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) innanzi al Tribunale Civile
e alla Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato
– anche l' . Controparte_1
Ai sensi dell'art.
4-novies del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, infatti, “1. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1611 (disposizione che prevede che Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza), si applica esclusivamente nei casi in cui l' , per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non Controparte_2 avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”.
Visto che parte opposta ha depositato documentazione rappresentata dal Protocollo sottoscritto con Contr l'ente, per cui vi è giustificazione per la quale l' non si è avvalsa del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la sua costituzione è ammissibile.
Detto ciò, il credito azionato mediante l'esecuzione esattoriale oggetto di opposizione è costituito in parte da entrate tributarie.
Ciò detto, occorre richiamare l'art. 57 del d.p.r. 602/1973 in materia di riscossione esattoriale a mente del quale non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Va, sul punto, tenuto presente che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/18, ha dichiarato incostituzionale - per violazione degli artt. 24 e 113 Cost. - l'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nelle controversie concernenti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso recante l'intimazione ad adempiere.
Tale sentenza, tuttavia, va interpretata nel senso che in tutti i casi in cui è esperibile il primo strumento di tutela, lo sbarramento alla proponibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non genera un vuoto di tutela del contribuente, ma è volto solamente ad evitare una tutela giurisdizionale concorrente, in quanto l'opposizione non può avere una funzione recuperatoria di un ricorso del
D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, non proposto nel prescritto termine di decadenza. Ne deriva non solo il difetto di giurisdizione del giudice adito, ma anche l'inammissibilità delle opposizioni ex art. 615 e 617 c.p.c. che abbiano funzione “recuperatoria” di doglianze che potevano
– e dovevano – farsi valere innanzi al giudice tributario D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19.
Va, poi, rilevato che anche in caso di contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito tributario dopo la valida notifica di una cartella di pagamento, la cognizione è del giudice tributario e non di quello ordinario (cfr. Cass. Sez. Unite 2098/25).
Non sussiste, quindi, la giurisdizione del giudice adito in ordine ai crediti tributari.
Ciò detto, risulta che parte opposta si è costituita depositando molteplici validi atti interruttivi della prescrizione.
Quanto alle cartelle relative agli atri crediti di natura non tributaria, risultano:
- Cartella n. 05720110006079350000 notificata in data 01.04.2011 relativa all'anno 2007, con interruzione della prescrizione con la notifica dell'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.
05720169005917717/000 notificata il 28.09.2016, ATTO DI Parte_2
. 05784201600006473/001 notificato il 22.12.2016, ATTO DI
[...] [...]
. 05784201900004329/001 notificato il 10.12.2019, della Parte_3 comunicazione di iscrizione di ipoteca n. 05776201700000371000 notificata il 14/11/2017,
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.05720199010973222/000 notificata il 11.10.2019, con la notifica dell'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 05720229002274330/000 notificata il 20.04.2022, dell'intimazione di pagamento n. 05720199010973222/000 notificata in data 11.10.2025,
- Cartella n. 05720110037605542000 notificata in data 12.12.2011 relativa all'anno 2004 per credito con termine di prescrizione di anni 10 e di contravvenzione al Codice Della Controparte_6
Strada relativa all'anno 2010 con termine di prescrizione di anni 5;
- Cartella n. 05720120007708045000 notificata in data 21.03.2012 relativa all'anno 2008 per contravvenzione al Codice Della Strada con termine di prescrizione di anni 5;
Cartella n. 0570120045852403000 notificato in data 24.10.2012 relativa all'anno 2008 per contravvenzione al Codice Della Strada con termine di prescrizione di anni 5;
- Cartella n. 05720120046777042000 notificata in data 02.11.2012 relativa all'anno 2011 per contravvenzione al Codice Della Strada con termine di prescrizione di anni 5;
- Cartella n. 05720120048392212000 notificata in data 15.12.2012 relativa all'anno 2010 per contravvenzione al Codice Della Strada con termine di prescrizione di anni 5;
- Cartella n. 05720130040839779000 notificata in data 19.02.2014 relativa all'anno 2010 per contravvenzioni al Codice Della Strada con termine di prescrizione di anni 5;
- Cartella n. 05720140010359925000 notificata in data 01.07.2014 relativa all'anno 2010 per contravvenzioni al Codice Della Strada con termine di prescrizione di anni 5; - Cartella n. 05720140018519055000 notificata in data 09.09.2014 relativa all'anno 2011 per contravvenzioni al Codice Della Strada emesse dal e dal Controparte_7 con termine di prescrizione di anni 5; Controparte_8
- Cartella n. 05720150008900919000 notificata in data 08.04.2015 relativa all'anno 2011 per contravvenzioni al Codice Della Strada con termine di prescrizione di anni 5;
- Cartella n. 05720160017021216000 notifica in data 27.10.2016 relativa all'anno 2012 per contravvenzioni al Codice Della Strada con termine di prescrizione di anni 5;
- Cartella n. 05720130004948049000 notificata in data 19.03.2013 relativa all'anno 2009 per contravvenzioni al Codice Della Strada con termine di prescrizione di anni 5.
Tutte con interruzione della prescrizione con la notifica dell'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.
05720169005917717/000 notificata il 28.09.2016, dell' Parte_4
N. 05784201600006473/001 notificato il 22.12.2016, della comunicazione di
[...] iscrizione di ipoteca n. 05776201700000371000 notificata il 14/11/2017, dell'INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO N.05720199003805245/000 notificata il 20.03.1019 e dell'INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO 057 2022 90022743 30/000 notificata il 20.04.2022,
Solo, quindi, relativamente alla cartella n. 05720110006079350000 notificata in data 01.04.2011 relativa all'anno 2007, con interruzione della prescrizione con la notifica dell'INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO N. 05720169005917717/000 notificata il 28.09.2016, il termine quinquennale di prescrizione era decorso.
Per le restanti cartelle, invece, il termine è stato interrotto con molteplici atti interruttivi della prescrizione.
Ne deriva, pertanto, che deve accogliersi l'opposizione limitatamente alla cartella
05720110006079350000 e, per il resto, l'opposizione va rigettata.
Le spese vanno poste a carico della parte opponente, vista la soccombenza tenuto conto del valore del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara e accerta l'intervenuta prescrizione dei crediti avanzati da parte di relativamente alla sola cartella 05720110006079350000 di cui Controparte_1 all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione,
- rigetta per il resto l'opposizione, - condanna parte opponente al pagamento delle spese in favore di parte opposta che liquida in €
2.500,00 per la fase di studio e € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 2.500,00 per la fase istruttoria e
€ 1.100,00 per la fase decisionale, oltre a iva, spese generali e c.p.a..
Latina, 31.10.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)