CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4181/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag. entrate - Riscossione - Palermo - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017455659000 IRPEF-REDDITI
LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017455659000 CONTRIBUTO
UNIFICATO CIVILE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017455659000 CANONE ACQUA
2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017455659000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017455659000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017455659000 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017455659000 TARI 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017455659000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017455659000 TARSU/TIA 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017455659000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017455659000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017455659000 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017455659000 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2810/2025 depositato il 18/11/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso iscritto al R.G. n. 4181/2024 il sig. proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo, avverso la intimazione di pagamento n. n. 296
20249017455659/000 notificata in data 24.06.2024 per € 6.327,93.
Deduceva la mancata notifica delle cartelle in essa contenute prodromiche alla stessa.
Eccepiva la decadenza dell'Ente dal diritto di esigere l'imposta poiché in ordine a determinate cartelle ovvero la n. 29620110004671844000 notificata il
23/06/2011 per anno di riferimento 2004-2005-2006, la richiesta è palesemente tardiva ed il diritto prescritto atteso che, per ciò che riguarda l'imposta sui rifiuti, il diritto dell'Ente impositore si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dall'anno al quale il tributo si riferisce (ossia anni 2004-2005- 2006).
La predetta intimazione di pagamento è stata notificata in data 24.06.2024 ossia a distanza di 20 anni dall'anno di riferimento.
Inoltre, dalla presunta data di notifica della cartella nel 2011 sono passati ben
12 anni prima della notifica della predetta intimazione.
Quand'anche l'Ente impositore dovesse dare prova della presunta avvenuta notifica delle cartelle, sottese alla intimazione di pagamento, la pretesa sarebbe comunque prescritta stante il notevole lasso di tempo intercorso tra dette eventuali notifiche e quella in cui è avvenuta la notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Per la cartella n. 29620230003957039000 vi è stato il pagamento della somma illegittimamente richiesta. Ader, costituendosi in giudizio, ha ampiamente articolato una accurata memoria difensiva per dedurre su tutte le doglianze espresse dall'attore.
All'udienza del 14 novembre 2024 la causa era posta in decisione.
Motivi della decisione
1.Ader ha dimostrato la regolare notifica di tutte le cartelle sottese alla intimazione impugnata n. 29620249017455659000.
In particolare, si osserva che:
la cartella di pagamento n. 29620110004671844000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 23/6/2011;
la cartella di pagamento n. 29620110018960987000 è stata notificata a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, l'08/08/2011; la cartella di pagamento n. 29620120030920164000 è stata notificata a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il 26/6/2012; la cartella di pagamento n. 29620130044889050000 è stata notificata a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, l'08/10/2013; la cartella di pagamento n. 29620140027867912000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 22/1/2015; la cartella di pagamento n. 29620150019003674000 è stata notificata a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il 25/5/2015;
la cartella di pagamento n. 29620200002736164000 è stata notificata a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il 16/5/2022; la cartella di pagamento n. 29620210065545519000 è stata notificata a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il 13/3/2023;
la cartella di pagamento n. 29620210074320368000 è stata notificata a mezzo raccomandata a/r il 5/11/2022;
la cartella di pagamento n. 29620210118504769000 è stata notificata a mezzo raccomandata a/r il 26/11/2022;
la cartella di pagamento n. 29620220009695762000 è stata notificata a mezzo raccomandata a/r il 12/9/2022;
la cartella di pagamento n. 29620220094224371000 è stata notificata a mezzo raccomandata a/r il 6/6/2023;
la cartella di pagamento n. 29620230003956938000 è stata notificata a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il 6/6/2023; la cartella di pagamento n. 29620230003957039000 è stata notificata a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il 6/6/2023.
Sotto tal profilo la doglianza sulla mancanza di atti prodromici è fuori bersaglio.
2. Sulla eccepita prescrizione quinquennale del credito portato dalle cartelle di pagamento n. ri 29620110004671844000, 29620110018960987000,
29620120030920164000, 29620130044889050000, 29620140027867912000 e
29620150019003674000, si osserva che si applica la sospensione prevista dalla normativa emergenziale Covid - 19.
Si tratta di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni, e fino a proseguire con tutte le fasi successive, incluse le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli.
Nessuna prescrizione è maturata poiché tutte le cartelle sono state regolarmente notificate, esattamente come i successivi atti interruttivi della prescrizione.
2.1. Ed infatti, alla cartella di pagamento n. 29620110004671844000 avente ad oggetto somme richieste a titolo di TARSU anno 2004-2005-2006: - notifica cartella ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 23/6/2011 è seguita la notifica dell' avviso di intimazione n. 29620169006277211000 a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il
30/7/2016; e dalla notifica dell' avviso di intimazione n.
29620229004714903000 a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il 25/6/2022; - ed infine dalla notifica avviso di intimazione impugnato n. 296202490174556659000, a mezzo raccomandata a/r, il 20/6/2024.
Nessuna eccezione precedente agli avvisi di intimazione n.
29620169006277211000 e n. 29620229004714903000, potrebbe essere coltivata perché tardiva e inammissibile poiché parte ricorrente avrebbe dovuto sollevarla impugnando tempestivamente la cartella di pagamento e/o i suindicati avvisi di intimazione. Ciò non è avvenuto sicché, oggi, nulla può più opporsi.
Nessuna prescrizione poi, è maturata tra la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620229004714903000 (ultimo atto intermedio notificato e non impugnato) perfezionatasi il 25/6/2022, e l'avviso di intimazione impugnato n.
296202490174556659000, perfezionatasi il 20/6/2024.
2.2.Alla cartella di pagamento n. 29620110018960987000 avente ad oggetto somme richieste a titolo di TARSU anno 2011: - notifica cartella a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, l'08/08/2011 è seguita la notifica dell' avviso di intimazione n. 29620169006277211000 a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il
30/7/2016 ed infine dalla notifica dell'avviso di intimazione n.
29620229004714903000 a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il 25/6/2022; ed infine dalla notifica avviso di intimazione impugnato n. 296202490174556659000 a mezzo raccomandata a/r 20/6/2024. Dunque, qualunque eccezione di prescrizione sarebbe tardiva e inammissibile poiché parte ricorrente avrebbe dovuto sollevarla impugnando tempestivamente la cartella di pagamento e/o i suindicati avvisi di intimazione.
Ciò non è avvenuto sicché, oggi, nulla può più opporsi.
2.3. Per quanto concerne la cartella di pagamento n. 29620120030920164000 avente ad oggetto somme richieste a titolo di TARSU anno 2011: - la cui notifica cartella è avvenuta a mano di familiare convivente;
ad essa è è poi seguito l'invio della raccomandata informativa, il 26/6/2012; indi, la notifica dell'avviso di intimazione n. 29620169006277211000 a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il 30/7/2016; ed ancora dalla notifica avviso di intimazione n.
29620229004714903000 a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il 25/6/2022; e da ultimo dalla notifica avviso di intimazione impugnato n. 296202490174556659000 a mezzo raccomandata a/r il 20/6/2024.
Dunque, per il momento antecedente la notifica della cartella e degli avvisi di intimazione n. 29620169006277211000 e n. 29620229004714903000, l'eccezione di prescrizione è tardiva e, come tale, inammissibile.
2.4. Quanto alla cartella di pagamento n. 29620130044889050000 avente ad oggetto somme richieste a titolo di TARSU anno 2012, si osserva che la notifica della cartella è avvenuta a mano di familiare convivente;
la notifica è stata, poi, integrata dall'invio della raccomandata informativa, l'08/10/2013. Poi è seguito l'avviso di intimazione n. 29620179046559534000 a mezzo raccomandata a/r il 10/2/2018 e la notifica avviso di intimazione n.
29620229004714903000 a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il 25/6/2022; ed ancora la notifica dell'avviso di intimazione impugnato n. 296202490174556659000 a mezzo raccomandata a/r il 20/6/2024.
Dunque, per il momento antecedente la notifica della cartella e degli avvisi di intimazione n. 29620179046559534000 e n. 29620229004714903000, l'eccezione di prescrizione è tardiva e inammissibile poiché parte ricorrente avrebbe dovuto sollevarla impugnando tempestivamente la cartella di pagamento e/o i suindicati avvisi di intimazione. Ciò non è avvenuto sicché, oggi, nulla può più opporsi.
2.5. Quanto alla cartella di pagamento n. 29620140027867912000 avente ad oggetto somme richieste a titolo di TARSU anno 2013, la notifica della cartella è avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 22/1/2015.
Poi è seguita la notifica dell'avviso di intimazione n. 29620189007702804000 a mezzo raccomandata a/r il 28/2/2019; la notifica dell'avviso di intimazione impugnato n. 296202490174556659000 a mezzo raccomandata a/r il 20/6/2024.
Dunque, per il momento antecedente la notifica della cartella e dell'avviso di intimazione n. 29620189007702804000, l'eccezione di prescrizione è tardiva e inammissibile.
2.6. Quanto alla cartella di pagamento n. 29620150019003674000, avente ad oggetto somme richieste a titolo di TARSU anno 2012, la notifica della cartella è avvenuta a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il 25/5/2015.
È seguita la notifica dell'avviso di intimazione n. 29620179046559534000 a mezzo raccomandata a/r il 10/2/2018; la notifica dell'avviso di intimazione n.
29620229004714903000 a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il 25/6/2022; e la notifica avviso di intimazione impugnato n. 296202490174556659000 a mezzo raccomandata a/r il 20/6/2024.
Dunque, per il momento antecedente la notifica della cartella e degli avvisi di intimazione n. 29620179046559534000 e n. 29620229004714903000, l'eccezione di prescrizione è tardiva e inammissibile poiché parte ricorrente avrebbe dovuto sollevarla impugnando tempestivamente la cartella di pagamento e/o i suindicati avvisi di intimazione.
Palese è, dunque, come in modo nitido espresso dalla articolata memoria di
Ader, la inammissibilità/infondatezza delle doglianze.
3. Sull'avvenuto pagamento della somma richiesta con la cartella n.
29620230003957039000 per omesso pagamento del contributo unificato, la parte ha dimostrato l'avvenuto pagamento e può limitatamente ad essa è accoglimento la censura, dovendosi dichiarare solo per il profilo esaminato la cessata materia del contendere.
Alla stregua delle suindicate motivazioni, il ricorso va accolto parzialmente con riferimento a tale avvenuto pagamento essendo completamente infondato per tutto il resto. La complessità delle questioni esaminate e la sia pur parzialissima declaratoria di cessazione della materia per avvenuto pagamento di una cartella inducono il
Collegio a disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Presidente-est.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4181/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag. entrate - Riscossione - Palermo - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017455659000 IRPEF-REDDITI
LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017455659000 CONTRIBUTO
UNIFICATO CIVILE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017455659000 CANONE ACQUA
2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017455659000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017455659000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017455659000 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017455659000 TARI 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017455659000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017455659000 TARSU/TIA 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017455659000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017455659000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017455659000 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017455659000 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2810/2025 depositato il 18/11/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso iscritto al R.G. n. 4181/2024 il sig. proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo, avverso la intimazione di pagamento n. n. 296
20249017455659/000 notificata in data 24.06.2024 per € 6.327,93.
Deduceva la mancata notifica delle cartelle in essa contenute prodromiche alla stessa.
Eccepiva la decadenza dell'Ente dal diritto di esigere l'imposta poiché in ordine a determinate cartelle ovvero la n. 29620110004671844000 notificata il
23/06/2011 per anno di riferimento 2004-2005-2006, la richiesta è palesemente tardiva ed il diritto prescritto atteso che, per ciò che riguarda l'imposta sui rifiuti, il diritto dell'Ente impositore si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dall'anno al quale il tributo si riferisce (ossia anni 2004-2005- 2006).
La predetta intimazione di pagamento è stata notificata in data 24.06.2024 ossia a distanza di 20 anni dall'anno di riferimento.
Inoltre, dalla presunta data di notifica della cartella nel 2011 sono passati ben
12 anni prima della notifica della predetta intimazione.
Quand'anche l'Ente impositore dovesse dare prova della presunta avvenuta notifica delle cartelle, sottese alla intimazione di pagamento, la pretesa sarebbe comunque prescritta stante il notevole lasso di tempo intercorso tra dette eventuali notifiche e quella in cui è avvenuta la notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Per la cartella n. 29620230003957039000 vi è stato il pagamento della somma illegittimamente richiesta. Ader, costituendosi in giudizio, ha ampiamente articolato una accurata memoria difensiva per dedurre su tutte le doglianze espresse dall'attore.
All'udienza del 14 novembre 2024 la causa era posta in decisione.
Motivi della decisione
1.Ader ha dimostrato la regolare notifica di tutte le cartelle sottese alla intimazione impugnata n. 29620249017455659000.
In particolare, si osserva che:
la cartella di pagamento n. 29620110004671844000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 23/6/2011;
la cartella di pagamento n. 29620110018960987000 è stata notificata a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, l'08/08/2011; la cartella di pagamento n. 29620120030920164000 è stata notificata a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il 26/6/2012; la cartella di pagamento n. 29620130044889050000 è stata notificata a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, l'08/10/2013; la cartella di pagamento n. 29620140027867912000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 22/1/2015; la cartella di pagamento n. 29620150019003674000 è stata notificata a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il 25/5/2015;
la cartella di pagamento n. 29620200002736164000 è stata notificata a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il 16/5/2022; la cartella di pagamento n. 29620210065545519000 è stata notificata a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il 13/3/2023;
la cartella di pagamento n. 29620210074320368000 è stata notificata a mezzo raccomandata a/r il 5/11/2022;
la cartella di pagamento n. 29620210118504769000 è stata notificata a mezzo raccomandata a/r il 26/11/2022;
la cartella di pagamento n. 29620220009695762000 è stata notificata a mezzo raccomandata a/r il 12/9/2022;
la cartella di pagamento n. 29620220094224371000 è stata notificata a mezzo raccomandata a/r il 6/6/2023;
la cartella di pagamento n. 29620230003956938000 è stata notificata a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il 6/6/2023; la cartella di pagamento n. 29620230003957039000 è stata notificata a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il 6/6/2023.
Sotto tal profilo la doglianza sulla mancanza di atti prodromici è fuori bersaglio.
2. Sulla eccepita prescrizione quinquennale del credito portato dalle cartelle di pagamento n. ri 29620110004671844000, 29620110018960987000,
29620120030920164000, 29620130044889050000, 29620140027867912000 e
29620150019003674000, si osserva che si applica la sospensione prevista dalla normativa emergenziale Covid - 19.
Si tratta di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni, e fino a proseguire con tutte le fasi successive, incluse le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli.
Nessuna prescrizione è maturata poiché tutte le cartelle sono state regolarmente notificate, esattamente come i successivi atti interruttivi della prescrizione.
2.1. Ed infatti, alla cartella di pagamento n. 29620110004671844000 avente ad oggetto somme richieste a titolo di TARSU anno 2004-2005-2006: - notifica cartella ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 23/6/2011 è seguita la notifica dell' avviso di intimazione n. 29620169006277211000 a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il
30/7/2016; e dalla notifica dell' avviso di intimazione n.
29620229004714903000 a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il 25/6/2022; - ed infine dalla notifica avviso di intimazione impugnato n. 296202490174556659000, a mezzo raccomandata a/r, il 20/6/2024.
Nessuna eccezione precedente agli avvisi di intimazione n.
29620169006277211000 e n. 29620229004714903000, potrebbe essere coltivata perché tardiva e inammissibile poiché parte ricorrente avrebbe dovuto sollevarla impugnando tempestivamente la cartella di pagamento e/o i suindicati avvisi di intimazione. Ciò non è avvenuto sicché, oggi, nulla può più opporsi.
Nessuna prescrizione poi, è maturata tra la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620229004714903000 (ultimo atto intermedio notificato e non impugnato) perfezionatasi il 25/6/2022, e l'avviso di intimazione impugnato n.
296202490174556659000, perfezionatasi il 20/6/2024.
2.2.Alla cartella di pagamento n. 29620110018960987000 avente ad oggetto somme richieste a titolo di TARSU anno 2011: - notifica cartella a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, l'08/08/2011 è seguita la notifica dell' avviso di intimazione n. 29620169006277211000 a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il
30/7/2016 ed infine dalla notifica dell'avviso di intimazione n.
29620229004714903000 a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il 25/6/2022; ed infine dalla notifica avviso di intimazione impugnato n. 296202490174556659000 a mezzo raccomandata a/r 20/6/2024. Dunque, qualunque eccezione di prescrizione sarebbe tardiva e inammissibile poiché parte ricorrente avrebbe dovuto sollevarla impugnando tempestivamente la cartella di pagamento e/o i suindicati avvisi di intimazione.
Ciò non è avvenuto sicché, oggi, nulla può più opporsi.
2.3. Per quanto concerne la cartella di pagamento n. 29620120030920164000 avente ad oggetto somme richieste a titolo di TARSU anno 2011: - la cui notifica cartella è avvenuta a mano di familiare convivente;
ad essa è è poi seguito l'invio della raccomandata informativa, il 26/6/2012; indi, la notifica dell'avviso di intimazione n. 29620169006277211000 a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il 30/7/2016; ed ancora dalla notifica avviso di intimazione n.
29620229004714903000 a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il 25/6/2022; e da ultimo dalla notifica avviso di intimazione impugnato n. 296202490174556659000 a mezzo raccomandata a/r il 20/6/2024.
Dunque, per il momento antecedente la notifica della cartella e degli avvisi di intimazione n. 29620169006277211000 e n. 29620229004714903000, l'eccezione di prescrizione è tardiva e, come tale, inammissibile.
2.4. Quanto alla cartella di pagamento n. 29620130044889050000 avente ad oggetto somme richieste a titolo di TARSU anno 2012, si osserva che la notifica della cartella è avvenuta a mano di familiare convivente;
la notifica è stata, poi, integrata dall'invio della raccomandata informativa, l'08/10/2013. Poi è seguito l'avviso di intimazione n. 29620179046559534000 a mezzo raccomandata a/r il 10/2/2018 e la notifica avviso di intimazione n.
29620229004714903000 a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il 25/6/2022; ed ancora la notifica dell'avviso di intimazione impugnato n. 296202490174556659000 a mezzo raccomandata a/r il 20/6/2024.
Dunque, per il momento antecedente la notifica della cartella e degli avvisi di intimazione n. 29620179046559534000 e n. 29620229004714903000, l'eccezione di prescrizione è tardiva e inammissibile poiché parte ricorrente avrebbe dovuto sollevarla impugnando tempestivamente la cartella di pagamento e/o i suindicati avvisi di intimazione. Ciò non è avvenuto sicché, oggi, nulla può più opporsi.
2.5. Quanto alla cartella di pagamento n. 29620140027867912000 avente ad oggetto somme richieste a titolo di TARSU anno 2013, la notifica della cartella è avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 22/1/2015.
Poi è seguita la notifica dell'avviso di intimazione n. 29620189007702804000 a mezzo raccomandata a/r il 28/2/2019; la notifica dell'avviso di intimazione impugnato n. 296202490174556659000 a mezzo raccomandata a/r il 20/6/2024.
Dunque, per il momento antecedente la notifica della cartella e dell'avviso di intimazione n. 29620189007702804000, l'eccezione di prescrizione è tardiva e inammissibile.
2.6. Quanto alla cartella di pagamento n. 29620150019003674000, avente ad oggetto somme richieste a titolo di TARSU anno 2012, la notifica della cartella è avvenuta a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il 25/5/2015.
È seguita la notifica dell'avviso di intimazione n. 29620179046559534000 a mezzo raccomandata a/r il 10/2/2018; la notifica dell'avviso di intimazione n.
29620229004714903000 a mano di familiare convivente, la cui notifica è stata integrata dall'invio della raccomandata informativa, il 25/6/2022; e la notifica avviso di intimazione impugnato n. 296202490174556659000 a mezzo raccomandata a/r il 20/6/2024.
Dunque, per il momento antecedente la notifica della cartella e degli avvisi di intimazione n. 29620179046559534000 e n. 29620229004714903000, l'eccezione di prescrizione è tardiva e inammissibile poiché parte ricorrente avrebbe dovuto sollevarla impugnando tempestivamente la cartella di pagamento e/o i suindicati avvisi di intimazione.
Palese è, dunque, come in modo nitido espresso dalla articolata memoria di
Ader, la inammissibilità/infondatezza delle doglianze.
3. Sull'avvenuto pagamento della somma richiesta con la cartella n.
29620230003957039000 per omesso pagamento del contributo unificato, la parte ha dimostrato l'avvenuto pagamento e può limitatamente ad essa è accoglimento la censura, dovendosi dichiarare solo per il profilo esaminato la cessata materia del contendere.
Alla stregua delle suindicate motivazioni, il ricorso va accolto parzialmente con riferimento a tale avvenuto pagamento essendo completamente infondato per tutto il resto. La complessità delle questioni esaminate e la sia pur parzialissima declaratoria di cessazione della materia per avvenuto pagamento di una cartella inducono il
Collegio a disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Presidente-est.