Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 81
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle prodromiche

    L'Agenzia delle Entrate ha dimostrato la regolare notifica di tutte le cartelle sottese all'intimazione impugnata, con diverse modalità (ex art. 140 c.p.c., a mano di familiare convivente con raccomandata informativa, a mezzo raccomandata a/r).

  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle prodromiche

    L'Agenzia delle Entrate ha dimostrato la regolare notifica di tutte le cartelle sottese all'intimazione impugnata, con diverse modalità (ex art. 140 c.p.c., a mano di familiare convivente con raccomandata informativa, a mezzo raccomandata a/r).

  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle prodromiche

    L'Agenzia delle Entrate ha dimostrato la regolare notifica di tutte le cartelle sottese all'intimazione impugnata, con diverse modalità (ex art. 140 c.p.c., a mano di familiare convivente con raccomandata informativa, a mezzo raccomandata a/r).

  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle prodromiche

    L'Agenzia delle Entrate ha dimostrato la regolare notifica di tutte le cartelle sottese all'intimazione impugnata, con diverse modalità (ex art. 140 c.p.c., a mano di familiare convivente con raccomandata informativa, a mezzo raccomandata a/r).

  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle prodromiche

    L'Agenzia delle Entrate ha dimostrato la regolare notifica di tutte le cartelle sottese all'intimazione impugnata, con diverse modalità (ex art. 140 c.p.c., a mano di familiare convivente con raccomandata informativa, a mezzo raccomandata a/r).

  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle prodromiche

    L'Agenzia delle Entrate ha dimostrato la regolare notifica di tutte le cartelle sottese all'intimazione impugnata, con diverse modalità (ex art. 140 c.p.c., a mano di familiare convivente con raccomandata informativa, a mezzo raccomandata a/r).

  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle prodromiche

    L'Agenzia delle Entrate ha dimostrato la regolare notifica di tutte le cartelle sottese all'intimazione impugnata, con diverse modalità (ex art. 140 c.p.c., a mano di familiare convivente con raccomandata informativa, a mezzo raccomandata a/r).

  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle prodromiche

    L'Agenzia delle Entrate ha dimostrato la regolare notifica di tutte le cartelle sottese all'intimazione impugnata, con diverse modalità (ex art. 140 c.p.c., a mano di familiare convivente con raccomandata informativa, a mezzo raccomandata a/r).

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte rileva che la cartella n. 29620110004671844000 è stata notificata il 23/6/2011. Successivamente sono intervenuti avvisi di intimazione notificati il 30/7/2016 e il 25/6/2022, e infine l'intimazione impugnata del 20/6/2024. Si applica la sospensione normativa Covid-19. Le eccezioni precedenti agli avvisi di intimazione del 2016 e 2022 sono inammissibili poiché tardive, dovendo essere sollevate impugnando tempestivamente la cartella o i primi avvisi. Nessuna prescrizione è maturata tra gli atti interruttivi.

  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle prodromiche

    L'Agenzia delle Entrate ha dimostrato la regolare notifica di tutte le cartelle sottese all'intimazione impugnata, con diverse modalità (ex art. 140 c.p.c., a mano di familiare convivente con raccomandata informativa, a mezzo raccomandata a/r).

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte rileva che la cartella n. 29620110018960987000 è stata notificata l'08/08/2011. Successivamente sono intervenuti avvisi di intimazione notificati il 30/7/2016 e il 25/6/2022, e infine l'intimazione impugnata del 20/6/2024. Si applica la sospensione normativa Covid-19. Le eccezioni precedenti agli avvisi di intimazione del 2016 e 2022 sono inammissibili poiché tardive, dovendo essere sollevate impugnando tempestivamente la cartella o i primi avvisi. Nessuna prescrizione è maturata tra gli atti interruttivi.

  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle prodromiche

    L'Agenzia delle Entrate ha dimostrato la regolare notifica di tutte le cartelle sottese all'intimazione impugnata, con diverse modalità (ex art. 140 c.p.c., a mano di familiare convivente con raccomandata informativa, a mezzo raccomandata a/r).

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte rileva che la cartella n. 29620120030920164000 è stata notificata il 26/6/2012. Successivamente sono intervenuti avvisi di intimazione notificati il 30/7/2016 e il 25/6/2022, e infine l'intimazione impugnata del 20/6/2024. Si applica la sospensione normativa Covid-19. Le eccezioni precedenti agli avvisi di intimazione del 2016 e 2022 sono inammissibili poiché tardive, dovendo essere sollevate impugnando tempestivamente la cartella o i primi avvisi. Nessuna prescrizione è maturata tra gli atti interruttivi.

  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle prodromiche

    L'Agenzia delle Entrate ha dimostrato la regolare notifica di tutte le cartelle sottese all'intimazione impugnata, con diverse modalità (ex art. 140 c.p.c., a mano di familiare convivente con raccomandata informativa, a mezzo raccomandata a/r).

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte rileva che la cartella n. 29620130044889050000 è stata notificata l'08/10/2013. Successivamente sono intervenuti avvisi di intimazione notificati il 10/02/2018 e il 25/06/2022, e infine l'intimazione impugnata del 20/06/2024. Le eccezioni precedenti agli avvisi di intimazione del 2018 e 2022 sono inammissibili poiché tardive, dovendo essere sollevate impugnando tempestivamente la cartella o i primi avvisi. Nessuna prescrizione è maturata tra gli atti interruttivi.

  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle prodromiche

    L'Agenzia delle Entrate ha dimostrato la regolare notifica di tutte le cartelle sottese all'intimazione impugnata, con diverse modalità (ex art. 140 c.p.c., a mano di familiare convivente con raccomandata informativa, a mezzo raccomandata a/r).

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte rileva che la cartella n. 29620140027867912000 è stata notificata il 22/01/2015. Successivamente è intervenuto un avviso di intimazione notificato il 28/02/2019 e infine l'intimazione impugnata del 20/06/2024. L'eccezione di prescrizione anteriore alla notifica della cartella e dell'avviso di intimazione del 2019 è inammissibile poiché tardiva. Nessuna prescrizione è maturata tra gli atti interruttivi.

  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle prodromiche

    L'Agenzia delle Entrate ha dimostrato la regolare notifica di tutte le cartelle sottese all'intimazione impugnata, con diverse modalità (ex art. 140 c.p.c., a mano di familiare convivente con raccomandata informativa, a mezzo raccomandata a/r).

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte rileva che la cartella n. 29620150019003674000 è stata notificata il 25/05/2015. Successivamente sono intervenuti avvisi di intimazione notificati il 10/02/2018 e il 25/06/2022, e infine l'intimazione impugnata del 20/06/2024. Le eccezioni precedenti agli avvisi di intimazione del 2018 e 2022 sono inammissibili poiché tardive, dovendo essere sollevate impugnando tempestivamente la cartella o i primi avvisi. Nessuna prescrizione è maturata tra gli atti interruttivi.

  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle prodromiche

    L'Agenzia delle Entrate ha dimostrato la regolare notifica di tutte le cartelle sottese all'intimazione impugnata, con diverse modalità (ex art. 140 c.p.c., a mano di familiare convivente con raccomandata informativa, a mezzo raccomandata a/r).

  • Accolto
    Avvenuto pagamento contributo unificato

    La parte ha dimostrato l'avvenuto pagamento della somma richiesta per il contributo unificato. Pertanto, limitatamente a questo profilo, si dichiara la cessata materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 81
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 81
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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