TRIB
Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/11/2024, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 7 novembre 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1402/2023 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 351/2023 emesso dal Tribunale di Patti in data 2 ottobre 2023 e notificato in data 5 ottobre 2023, promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, via Messina C.F._1
n. 22, presso lo studio dell'avv. Stefania Gristina che lo rappresenta e difende, attore in opposizione, contro
in persona dei legali rappresentanti pro tempore Controparte_1
e , con sede in Capo Controparte_2 Controparte_3
d'Orlando (Me), Contrada San Gregorio, P.Iva , elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Capo d'Orlando, via Roma n. 61, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mormino che la rappresenta e difende, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: contratti del consumatore;
sono presenti l'avv. Stefania Gristina e l'avv. Giuseppe Mormino, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese formulate in atti di causa, e discutono la causa riportandosi in atti. L'avv. Stefania Gristina chiede la condanna della controparte al pagamento delle spese con distrazione in suo favore. All'esito della discussione, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 21 novembre 2023 Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 351/2023
[...] emesso e depositato il 2 ottobre 2023 dal Tribunale di Patti e notificato a mezzo posta in data 5 ottobre 2023 per il pagamento della somma di euro
15.100,00, Iva compresa in favore di Controparte_1
L'opponente, pertanto ha citato in giudizio la Controparte_1 eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale di Patti in favore del Tribunale di Palermo stante la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 66/bis Cod. Cons. e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'originaria improcedibilità del ricorso per ingiunzione per assenza di idonea prova scritta ex art. 634 cp.c. e nel merito ha sollevato eccezione di inadempimento, proponendo, altresì, la domanda subordinata di risarcimento del danno, con vittoria di spese del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 5 gennaio 2024, si è costituita la convenuta, aderendo all'eccezione d'incompetenza territoriale, chiedendo la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto delle domande di parte opponente accertando sia il diritto di credito e sia quanto ancora dovuto dal in ragione della domanda riconvenzionale Pt_1 spiegata in atti, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Le parti in data 15 marzo 2024 hanno depositato memorie istruttorie ex art. 171ter n. 2 c.p.c. e così in data 25 marzo 2024 memorie ex art. 171ter n. 3
c.p.c.
Con ordinanza del 5 aprile 2024, il giudice ha dichiarato la tardività delle note depositate da parte opponente su eccezione di parte opposta, rigettando la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e rinviando per la mediazione obbligatoria delle parti dando atto che parte opposta aveva aderito all'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito formulata da parte opponente, stante l'avvenuta stipula di un contratto concluso tra un professionista ed un consumatore ai sensi dell'art. 66 bis del codice del consumo, ragion per cui per le controversie civili inerenti a tali contratti, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, e che l'opponente aveva dato prova di essere residente nel Comune di Palermo (v. doc. 2 del fascicolo di parte attrice).
La mediazione ha avuto esito negativo come da verbale depositato agli atti in data 9 ottobre 2024.
Va risolta, nel presente giudizio, la pregiudiziale eccezione di incompetenza territoriale eccepita da correttamente formula con l'atto Parte_1 di opposizione. Infatti, la citazione in opposizione è sostanzialmente una comparsa di risposta, dal momento che il debitore opponente è sostanzialmente il convenuto. È questa la ragione per cui la suddetta eccezione deve essere contenuta nell'atto di opposizione. Occorre precisare, come nel presente giudizio, sia stato eccepita l'incompetenza territoriale circa un foro inderogabile stante la pacifica qualità di consumatore di parte opponente consumatore ai sensi dell'art. 66 bis del codice del consumo, come sopra evidenziata e l'adesione in tal senso a codesta eccezione da parte della società opposta, che non ha rispettato il foro del convenuto, in quanto il giudizio è stato radicato presso il Tribunale di Patti, in luogo del Tribunale di Palermo, nel cui circondario risiede l'ingiunto. Il creditore opposto, pertanto, in adesione all'eccezione di incompetenza ha chiesto la rimessione della causa al giudice competente, chiedendo di non emettere pronuncia sulle spese e citando giurisprudenza a tal fine.
Di contro, parte opponente ne ha richiesto la liquidazione. L'art. 38 c. 2 c.p.c. dispone che, al di fuori dei casi di previsti dall'art. 28 c.p.c. (ossia competenza territoriale inderogabile), se le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo. Tale disposizione, secondo la giurisprudenza maggioritaria, è applicabile anche al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Con ordinanza n. 5545/2024 la Corte di Cassazione ha stabilito che “In caso di regolamento di competenza che accerta l'incompetenza territoriale del giudice monitorio, “quest'ultimo conserva la competenza funzionale a pronunciare la nullità e/o la revoca del decreto ingiuntivo”.
Il giudizio di opposizione su decreto poi revocato per incompetenza territoriale si trasforma in giudizio sul credito dedotto nel procedimento monitorio (Trib. Reggio Emilia, ord. 21.10.2020)
Secondo il Tribunale di Reggio Emilia, II sezione civile, ordinanza 21 ottobre 2020 (testo in calce), in tale circostanza, il giudice deve prendere atto dell'adesione del creditore opposto e revocare il decreto ingiuntivo, in quanto nullo, poiché emesso da un giudice incompetente. La causa è cancellata dal ruolo e viene rimessa al giudice competente. Invero, il procedimento che trasmigra al nuovo giudice non è il giudizio di opposizione – su un decreto che non esiste più – ma si tratta di un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del procedimento monitorio. Seguendo questo Tribunale un orientamento consolidato della giurisprudenza sia di legittimità che di merito evidenzia come nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, si deve ritenere che il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciare sentenza, con la quale dichiara l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio
2007, n. 11748; Tribunale Torino, Sent. 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito 2007, 7 28 – Giuffrè; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720;
Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297;
Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile , sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo
1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
In particolare, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14594 del 21 agosto 2012, ha statuito che la forma terminativa dell'ordinanza, di cui al novellato art. 279 c.p.c. , non si applica perché il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione solo sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto.
La declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono, pertanto, la pronuncia di una sentenza. In accoglimento dell'eccezione di incompetenza del giudice adito, occorre revocare il decreto ingiuntivo opposto e va dichiarata la competenza
Tribunale di Palermo, dinnanzi al quale la causa potrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi fissato ai sensi dell'art. 50 c.p.c..
Con riferimento alle spese di lite, si osserva quanto segue.
La competenza del foro del consumatore si configura come inderogabile da parte del professionista e ciò preclude l'applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che l'eventuale adesione all'eccezione della controparte è irrilevante e che il provvedimento di accoglimento dell'eccezione dell'incompetenza deve statuire sulle spese, avendo sempre natura decisoria (Cass., n. 15699/2024). In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la convenuta-opposta dev'essere, dunque, dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali, così come liquidate in dispositivo, tenuto conto dei criteri di cui al d.m. n. 147/2022 (sulla base del valore della controversia dichiarato, complessità bassa, parametri minimi, tenuto conto della definizione in rito della causa, dell'adesione all'eccezione di incompetenza, in assenza della fase istruttoria).
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1402/2023 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 351/2023 emesso dal Tribunale di Patti in data 2 ottobre 2023 e notificato in data 5 ottobre 2023, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Patti, essendo competente il Tribunale di Palermo e, per l'effetto:
2) dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo n. 351/2023 emesso e depositato il 2 ottobre 2023 dal Tribunale di Patti, che revoca;
3) fissa termine perentorio ex art. 50 c.p.c. di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti possono riassumere la causa davanti al Tribunale di Palermo;
4) condanna la convenuta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in euro 1.700,00, per compensi oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché al pagamento delle somme di iscrizione a ruolo come in atti, disponendo la distrazione delle spese e dei compensi in favore dell'avv. Stefania Gristina. Patti, 7 novembre 2024
Il giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 7 novembre 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1402/2023 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 351/2023 emesso dal Tribunale di Patti in data 2 ottobre 2023 e notificato in data 5 ottobre 2023, promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, via Messina C.F._1
n. 22, presso lo studio dell'avv. Stefania Gristina che lo rappresenta e difende, attore in opposizione, contro
in persona dei legali rappresentanti pro tempore Controparte_1
e , con sede in Capo Controparte_2 Controparte_3
d'Orlando (Me), Contrada San Gregorio, P.Iva , elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Capo d'Orlando, via Roma n. 61, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mormino che la rappresenta e difende, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: contratti del consumatore;
sono presenti l'avv. Stefania Gristina e l'avv. Giuseppe Mormino, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese formulate in atti di causa, e discutono la causa riportandosi in atti. L'avv. Stefania Gristina chiede la condanna della controparte al pagamento delle spese con distrazione in suo favore. All'esito della discussione, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 21 novembre 2023 Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 351/2023
[...] emesso e depositato il 2 ottobre 2023 dal Tribunale di Patti e notificato a mezzo posta in data 5 ottobre 2023 per il pagamento della somma di euro
15.100,00, Iva compresa in favore di Controparte_1
L'opponente, pertanto ha citato in giudizio la Controparte_1 eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale di Patti in favore del Tribunale di Palermo stante la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 66/bis Cod. Cons. e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'originaria improcedibilità del ricorso per ingiunzione per assenza di idonea prova scritta ex art. 634 cp.c. e nel merito ha sollevato eccezione di inadempimento, proponendo, altresì, la domanda subordinata di risarcimento del danno, con vittoria di spese del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 5 gennaio 2024, si è costituita la convenuta, aderendo all'eccezione d'incompetenza territoriale, chiedendo la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto delle domande di parte opponente accertando sia il diritto di credito e sia quanto ancora dovuto dal in ragione della domanda riconvenzionale Pt_1 spiegata in atti, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Le parti in data 15 marzo 2024 hanno depositato memorie istruttorie ex art. 171ter n. 2 c.p.c. e così in data 25 marzo 2024 memorie ex art. 171ter n. 3
c.p.c.
Con ordinanza del 5 aprile 2024, il giudice ha dichiarato la tardività delle note depositate da parte opponente su eccezione di parte opposta, rigettando la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e rinviando per la mediazione obbligatoria delle parti dando atto che parte opposta aveva aderito all'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito formulata da parte opponente, stante l'avvenuta stipula di un contratto concluso tra un professionista ed un consumatore ai sensi dell'art. 66 bis del codice del consumo, ragion per cui per le controversie civili inerenti a tali contratti, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, e che l'opponente aveva dato prova di essere residente nel Comune di Palermo (v. doc. 2 del fascicolo di parte attrice).
La mediazione ha avuto esito negativo come da verbale depositato agli atti in data 9 ottobre 2024.
Va risolta, nel presente giudizio, la pregiudiziale eccezione di incompetenza territoriale eccepita da correttamente formula con l'atto Parte_1 di opposizione. Infatti, la citazione in opposizione è sostanzialmente una comparsa di risposta, dal momento che il debitore opponente è sostanzialmente il convenuto. È questa la ragione per cui la suddetta eccezione deve essere contenuta nell'atto di opposizione. Occorre precisare, come nel presente giudizio, sia stato eccepita l'incompetenza territoriale circa un foro inderogabile stante la pacifica qualità di consumatore di parte opponente consumatore ai sensi dell'art. 66 bis del codice del consumo, come sopra evidenziata e l'adesione in tal senso a codesta eccezione da parte della società opposta, che non ha rispettato il foro del convenuto, in quanto il giudizio è stato radicato presso il Tribunale di Patti, in luogo del Tribunale di Palermo, nel cui circondario risiede l'ingiunto. Il creditore opposto, pertanto, in adesione all'eccezione di incompetenza ha chiesto la rimessione della causa al giudice competente, chiedendo di non emettere pronuncia sulle spese e citando giurisprudenza a tal fine.
Di contro, parte opponente ne ha richiesto la liquidazione. L'art. 38 c. 2 c.p.c. dispone che, al di fuori dei casi di previsti dall'art. 28 c.p.c. (ossia competenza territoriale inderogabile), se le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo. Tale disposizione, secondo la giurisprudenza maggioritaria, è applicabile anche al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Con ordinanza n. 5545/2024 la Corte di Cassazione ha stabilito che “In caso di regolamento di competenza che accerta l'incompetenza territoriale del giudice monitorio, “quest'ultimo conserva la competenza funzionale a pronunciare la nullità e/o la revoca del decreto ingiuntivo”.
Il giudizio di opposizione su decreto poi revocato per incompetenza territoriale si trasforma in giudizio sul credito dedotto nel procedimento monitorio (Trib. Reggio Emilia, ord. 21.10.2020)
Secondo il Tribunale di Reggio Emilia, II sezione civile, ordinanza 21 ottobre 2020 (testo in calce), in tale circostanza, il giudice deve prendere atto dell'adesione del creditore opposto e revocare il decreto ingiuntivo, in quanto nullo, poiché emesso da un giudice incompetente. La causa è cancellata dal ruolo e viene rimessa al giudice competente. Invero, il procedimento che trasmigra al nuovo giudice non è il giudizio di opposizione – su un decreto che non esiste più – ma si tratta di un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del procedimento monitorio. Seguendo questo Tribunale un orientamento consolidato della giurisprudenza sia di legittimità che di merito evidenzia come nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, si deve ritenere che il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciare sentenza, con la quale dichiara l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio
2007, n. 11748; Tribunale Torino, Sent. 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito 2007, 7 28 – Giuffrè; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720;
Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297;
Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile , sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo
1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
In particolare, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14594 del 21 agosto 2012, ha statuito che la forma terminativa dell'ordinanza, di cui al novellato art. 279 c.p.c. , non si applica perché il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione solo sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto.
La declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono, pertanto, la pronuncia di una sentenza. In accoglimento dell'eccezione di incompetenza del giudice adito, occorre revocare il decreto ingiuntivo opposto e va dichiarata la competenza
Tribunale di Palermo, dinnanzi al quale la causa potrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi fissato ai sensi dell'art. 50 c.p.c..
Con riferimento alle spese di lite, si osserva quanto segue.
La competenza del foro del consumatore si configura come inderogabile da parte del professionista e ciò preclude l'applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che l'eventuale adesione all'eccezione della controparte è irrilevante e che il provvedimento di accoglimento dell'eccezione dell'incompetenza deve statuire sulle spese, avendo sempre natura decisoria (Cass., n. 15699/2024). In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la convenuta-opposta dev'essere, dunque, dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali, così come liquidate in dispositivo, tenuto conto dei criteri di cui al d.m. n. 147/2022 (sulla base del valore della controversia dichiarato, complessità bassa, parametri minimi, tenuto conto della definizione in rito della causa, dell'adesione all'eccezione di incompetenza, in assenza della fase istruttoria).
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1402/2023 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 351/2023 emesso dal Tribunale di Patti in data 2 ottobre 2023 e notificato in data 5 ottobre 2023, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Patti, essendo competente il Tribunale di Palermo e, per l'effetto:
2) dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo n. 351/2023 emesso e depositato il 2 ottobre 2023 dal Tribunale di Patti, che revoca;
3) fissa termine perentorio ex art. 50 c.p.c. di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti possono riassumere la causa davanti al Tribunale di Palermo;
4) condanna la convenuta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in euro 1.700,00, per compensi oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché al pagamento delle somme di iscrizione a ruolo come in atti, disponendo la distrazione delle spese e dei compensi in favore dell'avv. Stefania Gristina. Patti, 7 novembre 2024
Il giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)