Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Umbria, sentenza 25/03/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Umbria |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA
composta dai Magistrati:
Dott. PP DE ROSA Presidente Dott. Giusepppe VICANOLO Componente Dott.ssa ET CONTE Componente relatore pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n.
13750 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la regione Umbria nei confronti di:
[OMISSIS] [Omissis] [Omissis] (C.F. [OMISSIS]), nato a
[Omissis] ([OMISSIS]) il [omissis]/[omissis]/[omissis] e ivi residente in [...][Omissis] n. [omissis],
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Luigi Zingarelli (C.F. [...]), Giovanni Eroli
(C.F. [...]) e AN BI (C.F.
[...]) ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale degli stessi, pec: luigi.zingarelli@ordineavvocatiterni.it;
giovanni.eroli@ordineavvocatiterni.it; grisante.diofebi@ordineavvocatiterni.it;
VISTO il decreto di questa Sezione n. 1/2026, con cui è stata accolta l’istanza del convenuto di definizione del giudizio con rito abbreviato Sentenza n. 9/2026 ex art. 130 c.g.c.;
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026, svoltasi con l’assistenza del Segretario dott.ssa ET Bodo, il Relatore dott.ssa ET Conte, il Pubblico Ministero, in persona del Dott. Francesco Magno, l’Avv. BI per il convenuto.
Ritenuto in
FATTO E DIRITTO
I. La Procura regionale, con atto di citazione depositato in data 01.08.2025, ha agito nei confronti del dott. [Omissis] [Omissis] [Omissis]
per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell’Azienda Ospedaliera di [Omissis], del complessivo importo di euro 160.000,00.
A fondamento della pretesa, in sintesi, si allegava il danno indiretto derivante dalla transazione conclusa tra l’Azienda Ospedaliera
[Omissis] di [Omissis] e il paziente [Omissis] con cui a quest’ultimo veniva accordato un risarcimento di euro 160.000,00 per la lesione assonale del nervo mediano sinistro subita in esito ad un’eccessiva compressione esercitata dal convenuto in occasione della rimozione di un catetere dall’arteria ascellare.
II. Si costituiva il dott. [Omissis], chiedendo, acquisito il previo e concorde parere del Pubblico ministero, di accedere al rito abbreviato ai sensi dell’articolo 130 del C.G.C., per la definizione alternativa del giudizio mediante l’offerta di pagamento della somma di euro 80.000,00.
III. Con decreto n. 1/2026, depositato in data 21 gennaio 2026, il Collegio accoglieva l’istanza del convenuto e, per l’effetto, determinava in euro 80.000,00 la somma dovuta.
IV. Il convenuto, in data 19 febbraio 2026, procedeva a depositare copia della contabile del bonifico effettuato in data 5 febbraio 2026 di euro 80.000,00 in favore dell’Azienda ospedaliera di [Omissis], nonché copia della reversale di incasso della banca tesoriere.
V. All’udienza in camera di consiglio del 18 marzo 2026 la difesa del convenuto insisteva per la definizione del giudizio; il P.M., nel ritenere la documentazione depositata dai convenuti idonea a dimostrare l’avvenuto pagamento delle somme determinate dal Collegio, non si opponeva alla richiesta.
La causa veniva, quindi, posta in decisione.
VI. Il Collegio, sulla base della documentazione depositata dal convenuto e di quanto affermato dal Pubblico ministero nella camera di consiglio, prende atto del tempestivo versamento dell’importo determinato nel decreto n. 1/2026 e ritiene che, conseguentemente, ricorrano le condizioni per dar luogo alla definizione alternativa del giudizio.
Ritiene, infine, il Collegio che, sussistendo la soccombenza del convenuto, dal momento che il risarcimento è stato già effettuato, le spese di giudizio vadano a questi addebitate ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, definitivamente pronunciando, dichiara definito con rito abbreviato il giudizio di responsabilità n. 13750 nei confronti di [Omissis] [Omissis]
[Omissis].
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di € 201,18
(diconsi euro duecentouno/18).
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ET Conte PP De RO
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 25 marzo 2026.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Elena ER
(f.to digitalmente)
DECRETO
Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all’articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)
n. 2016/679 e all’articolo 2-septies del D. lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento dei dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.
IL PRESIDENTE
PP De RO
(f.to digitalmente)
Depositato in Segreteria il 25 marzo 2026.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Elena ER
(f.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:
omettere i dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Elena ER
(f.to digitalmente)