Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.sa Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr.sa Annalisa Giusti Consigliere riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.160/2024 RG Sez. Lav., vertente
TRA
(C.F. , in proprio e quale titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima azienda agricola “ANTICHI SAPORI di CONTENTI MARCELLO” corrente in
Civitanova Marche con l'Avv. Paolo Carnevali pec: e Avv. Silvia Email_1
Mengarelli pec: Email_2
Parte appellante
E con l'Avv. Antonio Cimmino pec Controparte_1
E
e Avv. Valeria Salvati pec Email_3
; e Avv. Susanna Mazzaferri pec Email_5
t), Email_6
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 ottobre 2023 ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n.255/2023, depositata il 30 dicembre 2023, con la quale il Tribunale di Macerata in funzione di Giudice del Lavoro aveva rigettato la domanda di esso ricorrente, intesa ad ottenere l'annullamento del Verbale unico di accertamento e notificazione, nonché della diffida ad adempiere nr. 2019013423/DDL del 15.11.2019, con declaratoria di non debenza dei contributi
Unico di accertamento e notificazione nr. 2019013423/DDL del 15.11.2019, confermato dalla deliberazione n. 546 della Commissione Centrale per l'Accertamento e la Riscossione dei
Contributi Agricoli Unificati emessa a seguito di opposizione;
deduceva che gli accertamenti erano stati compiuti dall'Organo Ispettivo oltre i termini di cui all'art. 14 L. 689/81 e nel merito erano comunque infondati, in quanto i dipendenti addetti all'attività agrituristica andavano equiparati agli operai addetti ad un'attività connessa all'attività agricola;
che, nell'ipotizzare l'indebita percezione dei benefici contributivi, gli ispettori si erano limitati a considerare i dipendenti impiegati esclusivamente all'interno dell'agriturismo in una zona definita a tariffazione normale, invece che nei terreni agricoli a "tariffazione agevolata”, senza valutare il rapporto di stretta connessione tra l'attività agricola svolta nel caso di specie in zona tariffaria svantaggiata e l'attività agrituristica/ricettiva svolta in zona normale.
Il Tribunale di Macerata riteneva corretto l'agire dell'Organo Ispettivo e fondate le pretese dell'Amministrazione, sul presupposto che i fondi in questione risultassero ricadenti in parte in zona svantaggiata (foglio 26), e in parte in zona “ordinaria” (foglio 31), mentre tutti i lavoratori erano stati denunciati come indistintamente operanti in zona svantaggiata;
riteneva, inoltre, non assolto l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro, in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali per la fruizione dei benefici contributivi riconosciuti alle aziende agricole.
L'appellante ha impugnato la decisione del Tribunale, articolando i seguenti motivi di gravame: 1) erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto congruo l'arco di tempo entro cui si era svolta la procedura ispettiva, seppure eccedente il termine di legge di cui all'art. 14 L
689/81; 2) violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. rispetto alla pronuncia sulla legittimità del Verbale;
3) erronea ricostruzione dei fatti posti a base della decisione;
4) falsa applicazione della circolare n. 186/2003. L'appellante ha concluso, quindi, chiedendo dichiararsi in via CP_1
principale la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione circa la legittimità del verbale unico di accertamento e riscossione n. 2019013423/DDL, del 15/11/2019 e nel merito dichiarare sussistenti le condizioni di legge prescritte (ex Reg. Regionale 21 ottobre 2002 nr. 4) per la connessione dell'attività agrituristica con l'attività agricola della società appellante AN
Sapori di TI LO , con conseguente riforma totale o parziale della sentenza impugnata
e per l'effetto venga dichiarata nulla e/o comunque annullata la deliberazione n. 546 della
Controparte_2 notificata il 15/12/2020, che ha respinto il ricorso nr. 751945407 del Sig. del Parte_1
17/12/2019 e con essa il conseguente annullamento del Verbale Unico di accertamento e notificazione, nonché della diffida ad adempiere nr. 2019013423/DDL del 15/11/2019, con contestuale dichiarazione della completa estinzione del procedimento inerente ai contributi previdenziali così come illegittimamente pretesi, e/o comunque riqualificati secondo i parametri corretti tra zone svantaggiate e non (sul quale punto la ricorrente è disponibile a rivedere e ricalcolare gli importi eventualmente dovuti).
CP_ L' ha resistito al gravame e chiedendone il rigetto.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il
Tribunale nell'individuare il dies a quo di decorrenza del termine previsto dall'art. 14 L 689/81 per la definizione dell'intera procedura ispettiva;
sostiene, infatti, che l'Amministrazione resistente avesse avuto contezza dei presupposti di fatto e di diritto posti a base del provvedimento oggetto di contestazione già al momento dell'acquisizione della documentazione aziendale ( . e Pt_2
prospetti paga – Contratti di lavoro stipulati – Comunicazioni / assunzioni – Denuncia aziendale –
Delega al professionista), in occasione del precedente accertamento ispettivo conclusosi con verbale unico di contestazione del 30/05/2018; che, dunque, occorreva fare riferimento a tale epoca per il computo del termine amministrativo di 90 giorni concesso all'Amministrazione per la definizione dell'accertamento, in specie conclusosi il 17.11.2019, in assenza di particolari ragioni oggettivamente idonee a giustificare tale ritardo.
In primo luogo occorre evidenziare che l'art.14 l.n.689/81 contempla la decadenza della
Pubblica Amministrazione dal potere di comminare le sanzioni conseguenti alla commissione di determinati illeciti amministrativi, dunque è disposizione che opera esclusivamente rispetto alla notificazione di una contestazione di illecito amministrativo preordinata all'emissione di Ordinanza ingiunzione, e può essere invocata dal destinatario di detta Ordinanza esclusivamente allo scopo di conseguire la declaratoria di estinzione dell'obbligazione, ivi consacrata, di pagare la somma dovuta per la violazione, mentre non può esplicare alcun effetto estintivo dell'obbligazione CP_ contributiva, che, in virtù di precise disposizioni di legge, sorge nei confronti dell' in via del tutto autonoma e parallela rispetto all'obbligazione pecuniaria in cui si sostanzia la sanzione amministrativa, eventualmente comminata in forza della violazione delle suddette disposizioni legislative. Ciò premesso, ad abundantiam tantum, nel Verbale Unico di accertamento si legge (pag.3):
“In data 25.11.2015 il Corpo Forestale dello Stato-provincia di Macerata ha definito un'ispezione amministrativa, iniziata nei confronti dell'azienda in questione con sopralluogo del 10.09.2015, finalizzata alla verifica del rispetto delle normative regionali per l'esercizio delle attività agrituristiche nella regione marche (L.R. n.21/2011, regolamento 6/2013). Tale verifica ha avuto il seguente esito: “è stato controllato il rispetto dei limiti percentuali ed il rapporto di connessione, che sono risultati conformi alla normativa regionale attualmente vigente”. Successivamente, con verbale unico di accertamento e notificazione del 30.05.2018, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Macerata ha concluso gli accertamenti di propria competenza nei confronti del soggetto de quo.
Nel corso di detta verifica sono stati esaminati i seguenti atti e/o documenti: LUL e prospetti paga, contratti di lavoro stipulati, comunicazioni assunzioni, denuncia aziendale, delega al professionista.
Tale accertamento ispettivo si è concluso con una disposizione ai sensi dell'art. 14 Dlgs n.124/2004, consistente nell'invito formale a “inquadrare il dipendente (figlio del titolare) Testimone_1 dall'area 3 all'area 1, livello 1, del Contratto Integrativo Provinciale per gli operai- per Parte_3 la provincia di Macerata…”.
Ritiene l'odierno appellante che l'accertamento impugnato in questa sede poggi sulla medesima documentazione già esaminata in occasione del precedente accertamento;
sul punto, vi è ferma contestazione della controparte, che, pur non accettando sul punto il contraddittorio, definisce non pertinente il richiamo all'accertamento del 2018, in quanto avente ad oggetto la verifica del corretto inquadramento contrattuale di figlio del titolare. Testimone_1
Ebbene, la mancanza in atti del Verbale Unico di accertamento e notificazione del
30.05.2018, l'onere della cui produzione era a carico del ricorrente, ossia del soggetto interessato a sorreggere la - inoperante in questa sede - ipotesi di decadenza, avrebbe comunque impedito a questa Corte di valutarne l'oggetto di indagine ed i contenuti effettivi, così come la mancata produzione del il Verbale Ispettivo presumibilmente redatto dal Corpo Forestale dello Stato, che avrebbe accertato la sussistenza dei parametri regionali fissati per il rispetto del vincolo di connessione tra attività agrituristica e attività agricola. Pertanto, nel presente giudizio non soltanto non rilevano, ma nemmeno sarebbero verificabili i presupposti di fondatezza dell'eccezione di decadenza, mentre l'esame della produzione documentale disponibile evidenzia che l'attività ispettiva è iniziata in data 11 luglio 2019 ed è terminata in data 17 novembre 2019, quindi appare svolta entro un tempo ragionevole, alla stregua del consolidato orientamento, formatosi in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione (cfr. Cass.Civ., sez. lav., 03 luglio 2004 n.12216; Cass.Civ., sez. lav., 17 aprile 2004 n.7346), secondo cui l'attività di accertamento dell'illecito non è limitata all'acquisizione del “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (Cass.Civ., sez. II, 05 dicembre 2006 n. 25916; Cass. 30 maggio 2006 n.12830).
Gli ulteriori motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta connessione.
In merito al dedotto vincolo di connessione tra l'azienda agricola e l'attività agrituristica, in virtù del quale i lavoratori addetti alla struttura ricettizia dovrebbero anch'essi ritenersi lavoratori agricoli, occorre rilevare che l'art. 2135 cc. ha subito progressive modifiche nel tempo, estendendo la definizione di imprenditore agricolo anche a chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse… ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge;
(articolo così modificato dall'all'art. 1, comma 1 D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228).
La successiva legge quadro sull'attività agrituristica L. 96/2006 ha introdotto all'articolo 2
l'ampliamento delle attività che possono rientrare nell'ambito dell'agriturismo, ovvero l'attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli (singoli o associati, e dai loro familiari di cui all'articolo 230-bis del Codice Civile), attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
Il comma 2, dello stesso articolo 2, L. 96/2006, precisa che possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo, i suoi familiari che partecipano all'attività agricola, i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale.
Pertanto, nonostante l'attività agrituristica sia di per sé un'attività di natura non agricola, allorquando venga esercitata in connessione ad un'attività agricola rientra tra le attività che l'imprenditore agricolo può svolgere nel rispetto dell'art. 2135 c.c. e gli addetti sopra elencati sono considerati lavoratori agricoli ai fini della disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.
L'articolo 4 della L. 96/2006 rimanda alle Regioni il compito di stabilire i criteri, i limiti e gli obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica e il compito di fissare i requisiti affinché l'attività agrituristica non assuma dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola.
La stessa circolare n.186/2003 chiarisce che l'attività agrituristica è ricompresa tra CP_1 quelle ritenute connesse all'attività agricola, purché vi sia un collegamento organizzativo funzionale con l'attività agricola principale, quindi determina le condizioni di sussistenza di detto collegamento, facendole risiedere nella circostanza che le attività dirette alla fornitura di beni e servizi vengano svolte con l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. “Nel caso in cui tali attività non siano qualificabili “connesse” per accertata mancanza dei requisiti posti dalla norma, le stesse – ancorché effettuate dal medesimo imprenditore agricolo - dovranno essere classificate in base al comma 1 dell'art. 49 della legge n.88/89 nel settore economico di appartenenza alla tipologia di attività svolta”.
La medesima circolare conferma che “l'attribuzione dell'attività agrituristica al settore agricolo non è esclusa laddove questa venga svolta utilizzando lavoratori dipendenti assunti a tale scopo.”
La richiamata Legge quadro, nell'intento di fissare criteri oggettivi per la verifica di sussistenza della connessione tra l'attività agricola e quella agrituristica, ha additato il criterio della prevalenza del rapporto tempo-lavoro, sulla base del quale sono state costruite tutte le leggi regionali. Anche la Legge Regionale Marche n. 21/2011 ed il relativo Regolamento n.6/2013 disciplinano il rapporto di connessione in termini di ore-lavoro secondo la TABELLA delle ore lavoro indicate per ciascuna coltura, allegata al Regolamento n. 6/2013 regione Marche All.1 art. 3 comma 3.
Nello specifico, l'art. 4 (Rapporto di connessione) della Legge Regionale n.21/2011 prevede:
1. Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con le attività agricole, che devono rimanere prevalenti. Il rapporto di connessione si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all'attività agricola è superiore a quello attribuito all'attività agrituristica.
2. La Giunta regionale adotta le tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, per gli allevamenti, per la silvicoltura, per le trasformazioni e per i lavori di conservazione dello spazio agricolo e di tutela dell'ambiente e indica i tempi previsti per l'espletamento delle attività agrituristiche.
3. Il rapporto di connessione è presunto nel caso di aziende che danno ospitalità completa
a non più di dieci persone o somministrano fino a venti pasti giornalieri …
L'Art. 3 (Connessione dell'attività agrituristica) del Regolamento n.6/2013 parimenti dispone
1. L'attività agrituristica si considera connessa a quella agricola quando non sottrae risorse all'esercizio della stessa e assicura, con una più efficace commercializzazione,
l'ottimale utilizzazione delle produzioni aziendali. 2. Ai sensi del comma 1, la connessione si realizza quando nell'esercizio delle attività agrituristiche vengono impiegate materie prime o prodotti e strutture dell'azienda agricola e quando il volume complessivo dell'attività agrituristica, in termini di tempo– lavoro, è inferiore a quello necessario per la conduzione dell'attività agricola. La prevalenza di quest'ultima viene valutata sulla base del tempo–lavoro, confrontando le ore lavorative occorrenti per le singole colture, per la selvicoltura, per gli allevamenti, per le attività connesse di trasformazione dei prodotti e per le attività di salvaguardia ambientale con i tempi previsti per l'espletamento delle attività agrituristiche.
3. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 21/2011, le tabelle delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, gli allevamenti, la silvicoltura, le trasformazioni e i lavori di conservazione dello spazio agricolo e di tutela dell'ambiente e indica i tempi previsti per l'espletamento delle attività agrituristiche.
La TABELLA ore-lavoro redatta secondo i parametri di cui sopra è allegata al Regolamento
n.6/2013.
Ulteriore modifica è stata apportata dall'art. 68 del decreto-legge n. 73/2021 (c.d. DL
Sostegni Bis) che ha modificato la disciplina dell'agriturismo disposta dalla Legge n. 96/2006 in relazione alla valutazione del rapporto di connessione dell'attività agrituristica con l'attività agricola, con riferimento al tempo-lavoro, disponendo che, fatti salvi i criteri di cui all' articolo
2135 c.c. per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale… All'articolo 4, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono soppresse le seguenti parole: '', con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività'.
Pertanto, indipendentemente dai criteri che le Regioni adotteranno per adeguarsi alle novità legislative del 2021, resta in definitiva il caposaldo originario della regola della subalternità dell'attività connessa agrituristica, e di ogni attività connessa, all'attività agricola principale.
Alla luce dei principi fissati dalla normativa di riferimento, il beneficio contributivo di specie non è riservato alla sola qualifica di zona svantaggiata in cui deve trovarsi la struttura di ricezione, bensì anche al vincolo di connessione che la struttura ha con l'attività agricola svolta dall'imprenditore agricolo. Nè i lavoratori assunti nella struttura ricettizia sono tenuti a svolgere attività promiscue.
Secondo i generali principi sul riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2687 c.c., la prova della sussistenza del vincolo di connessione ricade su chi lo invoca e necessita di verifica rigorosa in ordine ai presupposti fattuali richiesti dalla normativa di settore, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità richiamato anche dal primo Giudice (Cass.Sez.Lav.
n.7722/2007). Nel caso in esame, l'appellante non ha chiesto l'accertamento incidentale in ordine alla sussistenza del vincolo di connessione tra le due attività di sua proprietà - se non con una generica domanda formulata soltanto in grado di appello e dunque non ammissibile - e comunque non ha fornito alcuna produzione documentale, contabile, amministrativa in ordine alla prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica, come richiesto dall'art. 4 cit.; siffatta carenza istruttoria non è stata colmata dalla generica deposizione dei testi e Né tale legame di Tes_2 Tes_3
connessione può ritenersi presunto posto che il medesimo art. 4 al comma 3 cit. riserva tale valutazione presuntiva alle sole aziende che somministrano fino a venti pasti giornalieri, mentre lo stesso appellante ha dichiarato di disporre per la ristorazione di 60/70 coperti.
L'appellante produce, inoltre, per la prima volta nel presente giudizio il verbale di verifica connessione azienda agricola emesso in data 14.04.2024 dalla Federazione Nazionale Agricoltura, che, tuttavia, non può trovare ingresso in appello, in assenza di validi motivi a sostegno dell'impossibilità di produrre detta documentazione aziendale in primo grado.
Infine, inammissibile è la domanda di riqualificazione delle differenze contributive dovute secondo i parametri delle zone svantaggiate, in quanto domanda formulata per la prima volta nel presente giudizio.
Considerata l'oggettiva controvertibilità della materia anche alla luce delle novità legislative, le spese di lite del presente grado possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti;
4) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato
(art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 7 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Sentenza redatta con la collaborazione della dr. Giada Di Gaspare, assegnata all'UPP di questa Corte