Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 6045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6045 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06045/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07318/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7318 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini e Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno e Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Caserta, non costituito in giudizio;
nei confronti
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali (ASMEL), rappresentata e difesa dagli avvocati Italo Rocco e Lorenzo Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum :
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti:
- del d.P.R. 23.04.2025, notificato in data 13.05.2025 e pubblicato in G.U. in data 27.05.2025, con il quale si è disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Caserta e la nomina di una Commissione Straordinaria per la gestione provvisoria per 18 mesi, ai sensi dell'art. 143 d.lgs. n. 267/2000;
- della relazione del Ministro dell'Interno, in data 10.4.2025 (prot. n. 9980 del 9.5.2025), allegata al d.P.R. 23.4.2025;
- della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18.4.2025, non conosciuta;
- della relazione del Prefetto di Caserta 21.3.2025, con la quale si è proposta l'applicazione della misura straordinaria, prevista dall'art. 143 del d.lgs. 267/2000;
- ove occorra, ancora, del parere del Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica del 17.3.2025, non conosciuto;
- ove e per quanto occorra, inoltre, del decreto con il quale il Ministero dell'Interno ha conferito al Prefetto di Caserta delega per l'esercizio dei poteri di accesso, ai sensi dell'art. 1 co. 4 d.l. n. 629/82, non conosciuto;
- del decreto del Prefetto di Caserta del 7.8.2024, inoltre, con il quale si è nominata la Commissione ispettiva ed è stato disposto l'accesso degli organi di verifica presso il Comune di Caserta, non conosciuto;
- del provvedimento del Prefetto di Caserta del 29.10.2024, con il quale si è disposta la proroga della Commissione di Accesso per ulteriori tre mesi, non conosciuto;
- della relazione conclusiva della Commissione di Accesso del 6.2.2025, non conosciuta;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, ivi compresi, i verbali e le relazioni della Commissione di Accesso e delle Forze dell'Ordine, non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Caserta, del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti gli atti di intervento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. ER GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2025, emesso su proposta del Ministero dell’Interno e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è stato disposto lo scioglimento, ex art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, del consiglio comunale di Caserta ed è stata affidata la gestione dell’ente alla commissione straordinaria.
1.1. – La proposta del Ministro dell’Interno ha evidenziato l’esistenza di forme di ingerenza della criminalità organizzata sull’amministrazione dell’ente locale, che hanno compromesso la libera determinazione e l’imparzialità dell’amministrazione medesima, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Il Ministro ha, così, ritenuto che sussistessero concreti, univoci e rilevanti elementi di condizionamento dell’ente locale da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, riscontrando i presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000.
1.2. – In sintesi, la proposta ministeriale riferisce:
i) che la procedura di scioglimento del consiglio comunale di Caserta è stata avviata a seguito del coinvolgimento di alcuni amministratori e dirigenti dell’ente in due importanti indagini giudiziarie: la prima, risalente al mese di giugno 2024, concernente una vicenda di corruzione elettorale; la seconda, nel mese di ottobre 2024, relativa ad una associazione a delinquere allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di turbata libertà degli incanti che ha interessato, in particolare, un dirigente comunale;
ii) che il territorio del Comune di Caserta è caratterizzato da un’incisiva presenza della criminalità organizzata, la cui ingerenza nei confronti dell’amministrazione locale si registra, sin dal momento dell’indizione delle relative tornate elettorali, attraverso il sostegno offerto a candidati che, una volta risultati effettivamente eletti, si sono ritrovati ad assecondare i desiderata dei gruppi criminali che li hanno sostenuti;
iii) che le ultime due consiliature (quella relativa al periodo 2016-2021 e quella rinnovata nel 2021 e tuttora in corso) sono state contraddistinte da una sostanziale continuità politico-amministrativa, ma che, nel mese di agosto 2024, all’esito della menzionata vicenda giudiziaria di giugno 2024, in cui sono risultati coinvolti l’allora vice-OMISSIS-, un assessore comunale, nonché alcuni funzionari comunali, il -OMISSIS- ha disposto il totale azzeramento dell’organo esecutivo ed ha proceduto alla nomina di una nuova giunta individuando cinque assessori «tecnici» di origine non elettiva;
iv) che gli esiti dell’indagine compiuta dal Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere hanno consentito di disvelare un condizionamento del voto in occasione delle consultazioni elettorali del 2021 in cui rileva l’apporto di alcuni esponenti del locale clan camorristico;
v) che dalla medesima indagine è emerso un allarmante quadro complessivo che vede coinvolti alcuni esponenti politici e dirigenti dell’amministrazione comunale in un sistema in cui i rappresentanti istituzionali dell’ente non hanno esitato a stringere illeciti accordi con imprenditori compiacenti;
vi) che dai contenuti di un’ordinanza cautelare del Tribunale di Napoli è emerso come un ex consigliere sia persona vicina a esponenti della criminalità organizzata locale;
vii) che dall’esame compiuto dalla Commissione di accesso su diverse procedure di pubblici appalti sono emerse plurime criticità che svelano una complessiva e irregolare gestione dell’attività pubblica;
viii) che tra queste criticità vi è, innanzitutto, la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di un collegamento viario cittadino, rispetto alla quale viene segnalato che nel corso dell’esecuzione dell’appalto un soggetto controindicato, ritenuto legato agli ambienti della criminalità organizzata casertana, è divenuto unico proprietario della società aggiudicataria; tale modifica societaria non è stata comunicata alla stazione appaltante, né questa ha richiesto il rinnovo della certificazione antimafia; il prefetto di Caserta ha ritenuto che tale omissione appaia inequivocabilmente sintomatica della volontà di eludere il sistema di prevenzione antimafia, in un contesto che vede coinvolti non solo funzionari dell'ente ma anche la stessa parte politica di vertice;
ix) che altra procedura di gara critica è stata quella concernente l’affidamento del servizio integrato dei rifiuti solidi urbani, servizio che risulta essere stato assegnato a una associazione temporanea di imprese della quale ha fatto parte anche una società riconducibile a un imprenditore ritenuto «persona contigua alla criminalità organizzata», il quale avrebbe posto in essere un complesso «sistema» collusivo finalizzato all’acquisizione di appalti pubblici nel settore dei rifiuti urbani, banditi con atti di gara appositamente preconfezionati in molti comuni della Provincia di Napoli e Caserta; per gli illeciti rilevati nella predetta procedura di gara sono state avviate indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, da cui è scaturita un’ordinanza di custodia cautelare che ha riguardato proprio il predetto imprenditore ed ex funzionari del Comune di Caserta; nelle stesse indagini giudiziarie è risultato coinvolto anche il -OMISSIS- di Caserta, nei cui confronti il Tribunale di Napoli, nel 2023, ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 353-bis del codice penale, in concorso con il menzionato imprenditore;
x) che ulteriori criticità sono emerse nel settore socio-assistenziale, ove è stata riscontrata la presenza di personaggi e operatori economici contigui alla criminalità organizzata casertana, i quali sono stati favoriti, nell’acquisizione di commesse pubbliche, dall’utilizzo disinvolto da parte degli uffici comunali delle procedure di affidamento diretto e dall'uso inappropriato, e comunque non in linea con la normativa di settore, delle proroghe contrattuali per la prosecuzione dei servizi;
xi) che profili di criticità sono stati ravvisati anche nel ruolo ricoperto da un dirigente comunale, coinvolto in indagini giudiziarie per reati di concorso nel delitto di corruzione aggravata dal metodo mafioso, al quale - ciò nonostante - il -OMISSIS- ha continuato ad attribuire incarichi dirigenziali nei settori più strategici dell’ente, quali programmazione urbanistica, lavori pubblici, SUAP, polizia locale e contenzioso, in violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione;
xii) che, infine, criticità sono emerse nelle procedure di affidamento di importanti parcheggi pubblici cittadini dati in gestione a società appartenenti a una famiglia di imprenditori riconducibile, per rapporti parentali, ad esponenti di spicco di una delle principali cosche camorristiche del casertano;
xiii) che, alla luce di tali elementi, valutati nel complesso, emerge che la struttura politico-amministrativa del Comune di Caserta sia stata, costantemente, orientata ad eludere i principi di legalità, trasparenza, imparzialità e correttezza, tendenza aggravata dai rapporti di collegamento, diretto o indiretto, rilevati tra la stessa figura del -OMISSIS- di Caserta, dell'ex vice-OMISSIS- e di un ex assessore comunale con la criminalità organizzata;
xiv) che sussistono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti tra componenti dell’amministrazione locale ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso che hanno comportato una serie di condizionamenti dell'amministrazione comunale di Caserta volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.
2. – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente, nella sua qualità di -OMISSIS- del Comune di Caserta, ha impugnato il decreto di scioglimento del consiglio comunale e gli atti presupposti.
Con il primo motivo, ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, nonché il vizio di eccesso di potere sotto più profili, deducendo l’assenza di elementi concreti e univoci a sostegno dell’impianto accusatorio formulato dall’amministrazione.
Con il secondo motivo, ha dedotto l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, in particolare per essere stata pretermessa l’analisi di “elementi a discarico”, tra i quali le varie misure correttive adottate.
Il terzo motivo di ricorso è incentrato sulla contraddittorietà tra la motivazione della relazione ministeriale e quella prefettizia, nonché la contraddittorietà interna delle due motivazioni.
A mezzo del quarto motivo viene dedotta la violazione del principio di proporzionalità della misura adottata e il quinto la lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Con il sesto e settimo motivo viene censurata la violazione degli art. 3 e 97 Cost.
3. – Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, per chiedere il rigetto dell’azione proposta.
4. – È intervenuta in giudizio, con atto di intervento ad adiuvandum, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali (ASMEL).
Un consigliere di opposizione del disciolto consiglio comunale ha, invece, proposto intervento ad opponendum .
5. – Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-/2025 del 10 luglio 2025, è stata disposta l’acquisizione, con le cautele di legge, degli atti della procedura in esame privi di oscuramenti e completi della documentazione allegata.
6. – Con successivo atto di motivi aggiunti il ricorrente ha formulato ulteriori motivi di impugnazione nei confronti del provvedimento di scioglimento e degli atti presupposti.
7. – All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
8. – Il ricorso e i motivi aggiunti, che possono essere trattati congiuntamente in quanto contengono censure connesse, sono infondati nel merito.
Il Collegio può, quindi, prescindere dall’analisi dell’eccezione di inammissibilità dell’intervento dell’Associazione ASMEL sollevata dalle Amministrazioni resistenti.
9. – Prima di analizzare i singoli motivi di ricorso, appare utile rammentare che, secondo giurisprudenza consolidata, i provvedimenti di scioglimento degli organi elettivi degli enti locali ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000:
- non hanno carattere sanzionatorio, bensì natura cautelare e preventiva, essendo espressione della finalità di prevenire il condizionamento dell’attività politica e amministrativa da parte delle organizzazioni criminali;
- conseguentemente, non richiedono l’accertamento di addebiti di rilevanza penale, e anzi possono essere adottate anche indipendentemente dall’esito (anche favorevole) di eventuali indagini e procedimenti penali;
- in particolare, sono adottati sulla base degli elementi raccolti dalla commissione d’accesso, qualora dagli stessi emergano plurimi elementi indiziari “concreti, univoci e rilevanti”, dai quali sia dato evincere la possibilità di condizionamento dei processi decisionali dell’ente da parte di organizzazioni criminali, o comunque collegamenti con queste ultime tali da comprometterne l’imparzialità e il buon funzionamento;
- dal punto di vista della valutazione giurisdizionale di congruità e ragionevolezza delle conclusioni raggiunte, stante l’evidenziato avanzamento della soglia di rilevanza indiziaria, si applica il noto criterio del “più probabile che non”;
- tale valutazione va condotta sulla base di una considerazione globale e sinergica degli elementi istruttori raccolti, e non invece considerando ciascuno di essi in modo atomistico e isolato, con l’ulteriore conseguenza che il quadro indiziario legittimamente idoneo all’adozione della misura dello scioglimento può anche prescindere da specifici addebiti personali configurabili nei confronti degli amministratori, purché si sostanzi in oggettive disfunzionalità dell’ente suscettibili di palesarsi in moltissimi modi e nei più svariati settori dell’attività amministrativa (si veda, da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 2 febbraio 2026, n. 859 e la giurisprudenza ivi richiamata).
10. – Ciò premesso, e venendo al merito del ricorso, deve osservarsi come la proposta ministeriale e la relazione prefettizia correttamente espongano, nelle rispettive motivazioni, il duplice momento valutativo richiesto, sotto il profilo logico, dalla previsione di cui all’art. 143 del d.lgs. n. 167 del 2000 ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, 26 settembre 2019, n. 6435).
I due atti, infatti:
a) per un verso, illustrano plurime circostanze che, valutate nel loro insieme, rivelano l’esistenza di collegamenti e condizionamenti degli amministratori locali da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso (elemento soggettivo);
b) per altro verso, descrivono una serie di anomalie e irregolarità riscontrate nell’azione amministrativa dell’ente locale, le quali, valutate anch’esse nel loro complesso, plausibilmente dimostrano come i predetti collegamenti e condizionamenti abbiano determinato un’alterazione del procedimento di formazione della volontà dell’ente locale, nonché una compromissione del buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, piegandola agli interessi della criminalità organizzata (elemento oggettivo).
10.1. – Con riferimento al primo profilo, l’esistenza di un collegamento, diretto o indiretto, degli amministratori del Comune di Caserta con la criminalità organizzata è stata desunta dal Ministro sulla scorta dei seguenti elementi indiziari:
i) il sostegno elettorale fornito, nel corso della campagna elettorale dell’ottobre 2021, a candidati poi eletti da parte di imprenditori e soggetti noti per l’appartenenza ai locali clan camorristici;
ii) il rapporto di parentela tra un ex consigliere e un soggetto, a carico del quale sono state riscontrate frequentazioni con soggetti legati al clan camorristico “-OMISSIS-”;
iii) plurimi affidamenti, da parte del Comune, di appalti pubblici a imprese riconducibili a soggetti controindicati, ritenuti legati ad ambienti della criminalità organizzata casertana, tra i quali gli affidamenti dei lavori di messa in sicurezza di un collegamento viario; del servizio del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani; di servizi nel settore socio-assistenziale; della gestione dei parcheggi pubblici cittadini.
10.2. – Il secondo elemento, consistente nelle criticità dell’attività dell’ente locale rivelatrici dello sviamento rispetto al perseguimento dell’esclusivo interesse del bene pubblico a vantaggio delle consorterie mafiose, è inferito dal Ministro:
i) principalmente dai plurimi profili di illegittimità e di illiceità anche penale che sono emersi con riguardo ai predetti affidamenti di appalti pubblici;
ii) nonché dalla vicenda legata al dirigente del Comune al quale il -OMISSIS- ha continuato ad attribuire incarichi dirigenziali nei settori più strategici dell’ente, nonostante lo stesso fosse coinvolto in più indagini giudiziarie.
11. – Il Collegio ritiene che il quadro ricostruttivo delineato dall’Amministrazione non sia inficiato dalle censure contenute nel ricorso e nei motivi aggiunti.
12. – Iniziando l’analisi dalle doglianze concernenti il primo elemento sopra richiamato – ossia il collegamento, diretto o indiretto, degli amministratori locali con la criminalità organizzata – non appare, anzitutto, fondata la censura in merito alla presunta confusione tra le due distinte fattispecie di condizionamento mafioso ex art. 143 T.U.E.L., in cui sarebbero incorse le Amministrazioni nelle rispettive relazioni per aver fatto riferimento ad una “ compiacenza-soggiacente ” degli amministratori locali rispetto alle consorterie.
Al riguardo, si osserva che la citata espressione lessicale “ compiacenza-soggiacente ” non è rinvenibile nella proposta del Ministro dell’interno, bensì esclusivamente nella relazione prefettizia.
Il Ministro dell’interno, invero, ha fatto unicamente riferimento alla sussistenza di “ collegamenti diretti o indiretti tra componenti dell’amministrazione locale ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso ”, richiamando così lo specifico presupposto indicato nell’art. 143 T.U.E.L.
Nemmeno il Prefetto ha comunque coniato, nella propria relazione, un “ tertium genus ” di fattispecie legittimante lo scioglimento del consiglio comunale, atteso che la relazione stessa evidenzia, in aderenza alla norma citata, la “ sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti con i locali clan camorristici ed una evidente situazione di contiguità tra esponenti della criminalità organizzata e/o tra persone ad essi vicine con amministratori e dipendenti comunali ”, menzionando la sussistenza dei “ contesti criminosi riportati negli atti delle indagini coordinate dalla DDA di Napoli (relative, rispettivamente, alla gara per il servizio di raccolta dei rifiuti, ai lavori pubblici, al c.d. “-OMISSIS-” e al “-OMISSIS-”) che hanno fatto emergere un rapporto di contiguità tra amministratori e i dipendenti dell’ente con la criminalità organizzata ” ( cfr . Relazione prefettizia, paragrafo H – Conclusioni, pag. 63).
L’espressione “ soggiacente compiacenza ” degli amministratori del Comune è presente nella relazione prefettizia a conclusione della disamina del ruolo ricoperto dal dirigente comunale, al quale il -OMISSIS- ha conferito più incarichi dirigenziali nonostante i diversi rinvii a giudizio che l’hanno visto protagonista.
Tale espressione, se letta nel più ampio contesto nel quale è inserita, non assume il significato di individuare una forma atipica di interrelazione tra amministratori locali e consorterie mafiose diversa da quelle previste dall’art. 143 T.U.E.L.; essa, piuttosto, descrive la peculiare situazione venutasi a creare all’interno dell’amministrazione di Caserta, ove gli amministratori non hanno adottato alcuna iniziativa – in questo senso sono additati come “soggiacenti” e “compiacenti” – per contrastare la gestione, di fatto, dell’ente locale accentrata nelle mani del noto dirigente nonostante il suo coinvolgimento in procedimenti penali.
13. – Non convincenti si rivelano, poi, le deduzioni volte a dimostrare la mancanza di elementi concreti circa il condizionamento mafioso, incentrate: (i) sul fatto che la D.D.A. di Napoli ha ritenuto la carenza dei “concreti elementi” agevolativi per poter affermare che l’appoggio elettorale fosse stato accordato da organizzazioni criminali di stampo mafioso, escludendo così la configurabilità del delitto di scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.), originariamente contestato, nonché (ii) sul fatto che plurimi provvedimenti giurisdizionali hanno affermato la disgregazione del Clan -OMISSIS-.
13.1. – In merito al primo aspetto, si osserva che le vicende relative alla campagna elettorale del 2021 descritte dalla relazione prefettizia alle pagg. 6 - 11, per quanto ritenute non integranti il reato di cui all’art. 416 ter c.p., appaiono comunque ragionevolmente idonee a dimostrare (in via presuntiva e in connessione con gli altri elementi indiziari addotti) un collegamento tra amministratori locali e clan mafiosi.
Dal contenuto delle indagini compiute infatti – che tra l’altro hanno portato al rinvio a giudizio del vice -OMISSIS- e di un assessore per il reato di corruzione elettorale – sono emersi plurimi elementi dai quali non è implausibile evincere che alcuni esponenti del clan -OMISSIS- si siano adoperati per convergere voti a favore di taluni candidati poi eletti nell’amministrazione di Caserta.
Tali elementi sono rappresentati da:
i) intercettazioni di conversazioni tra soggetti ritenuti associati al clan -OMISSIS- che svelano il loro sostegno a favore di candidati poi eletti;
ii) fotografie inerenti ai festeggiamenti per la vittoria elettorale del 2021 che immortalano la presenza del -OMISSIS- unitamente a soggetti ritenuti legati alla criminalità locale.
Il contenuto delle intercettazioni risulta approfonditamente analizzato nella relazione prefettizia e valutato nella sua intrinseca rilevanza ai fini della prevenzione antimafia.
Le fotografie dei festeggiamenti inoltre, seppur certamente rivestano in sé un rilievo indiziario minore, possono contribuire a rendere verosimile il significato indiziario delle intercettazioni.
Tutti gli elementi raccolti, infatti, devono essere valutati in connessione tra loro e secondo il criterio del “più probabile che non”, al fine di dimostrare, ai meri fini dello scioglimento del consiglio comunale ex art. 143 T.U.E.L., che vi fosse un collegamento tra amministratori e soggetti vicini ai clan camorristici.
13.2. – Sempre con riferimento a questo aspetto, non è dato rinvenire alcuna contraddizione tra la relazione del Prefetto, la proposta del Ministro, la valutazione operata dalla D.D.A. e l’ordinanza del Tribunale del riesame, così come lamentato dal ricorrente.
La relazione prefettizia, a pag. 9, dà puntualmente conto del fatto che “ la citata DDA ha derubricato la fattispecie di voto di scambio elettorale politico mafioso (416 ter c.p.) in corruzione elettorale ex art. 86 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570” e che l’ordinanza di custodia cautelare n. 5/2024 è “stata annullata dal Tribunale del Riesame ”, ma aggiunge che gli elementi emersi dalle indagini compiute “ assumano comunque una valenza sintomatica nella prospettiva di prevenzione antimafia propria dell’art. 143 del TUEL, laddove denotano un contesto in cui esponenti del citato clan -OMISSIS- si sono adoperati per convergere voti a favore dei citati candidati condizionando la competizione elettorale ” (pag. 11).
Ed è proprio a questi elementi fattuali – valutati non nella prospettiva penalistica, bensì ai soli fini della misura cautelare e preventiva ex art. 143 T.U.E.L. – che il Ministro dell’interno fa riferimento nella propria proposta, laddove afferma che “ gli esiti dell’indagine in questione hanno consentito di disvelare un condizionamento del voto in occasione delle consultazioni elettorali del 2021- come riportato nella relazione prefettizia, anche con riferimento alla tornata elettorale del 2016 - in cui rileva l'apporto di alcuni esponenti del locale clan camorristico ”.
Le conclusioni a cui giunge il Ministro, dunque, sono coerenti con le osservazioni svolte dal Prefetto e supportate dagli elementi di fatto raccolti dalla Commissione di accesso.
13.3. – La plausibilità di tali conclusioni del Ministro, inoltre, non è inficiata dal contenuto dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli che, con la citata decisione del 2 luglio 2024, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in data 11 giugno 2024, nei confronti di un assessore e di due dirigenti comunali, per “ deficit di gravi indizi ” in ordine ai reati di corruzione elettorale e ai reati comuni contro la Pubblica Amministrazione.
A seguito di tale ordinanza, infatti, l’assessore è stato comunque rinviato a giudizio dal Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere per corruzione elettorale.
Ad ogni modo si osserva che per la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale ex art. 143 T.U.E.L. non è richiesto l’accertamento di addebiti di rilevanza penale a carico degli amministratori locali.
13.4. – Le deduzioni difensive inerenti ad una intervenuta “dissoluzione” del clan -OMISSIS- (finalizzate per l’effetto a dimostrare l’irrilevanza di tutte le contestazioni che coinvolgono ai soggetti legati a questo clan) risultano contraddette dal contenuto della relazione della Questura di Caserta, aggiornata al mese di giugno 2025, la quale chiarisce la persistente presenza del citato sodalizio criminale nel territorio di riferimento, alimentato “ dalle recenti scarcerazioni di personaggi di spessore criminale elevato e storicamente associati a clan camorristici operanti sul territorio ”, nonché dalla presenza delle “nuove generazioni”, discendenti dai capi del sodalizio mafioso ( cfr . pag. 8 e 9).
La pretesa “dissoluzione” del clan e il suo interesse per settori criminali diversi dagli appalti risultano contraddetti anche da un’ulteriore relazione della Questura di Caserta, datata 25 settembre 2025, nella quale si afferma chiaramente che “ risulta opportuno e doveroso sintetizzare il concetto che Caserta, intesa come capoluogo di provincia, non registra la presenza di clan autoctoni, dissoltisi tanti anni fa all’esito della faida che ha visto contrapposti i fedelissimi della “N.C.O.” con gli antagonisti della “Nuova famiglia”, ma che tuttavia, allo stato risente dell’influenza del clan dei “-OMISSIS-” e quello dei “-OMISSIS-”, legati da un funzionale rapporto salomonico che, su questo territorio, prevede la spartizione dei proventi delle attività estorsive sugli appalti, mentre le attività connesse al traffico degli stupefacenti sono da sempre state appannaggio di gruppi malavitosi fedeli al sodalizio camorristico -OMISSIS- […]. È in questo scenario criminale che vanno certamente inquadrati gruppi e singoli soggetti malavitosi che, nel corso degli anni e anche di recente, hanno posto in essere condotte criminose, nel contesto di questo capoluogo, chiaramente riconducibili a matrice camorristica ” ( cfr . all. 2 dell’Amministrazione, depositato il 19 gennaio 2026).
Ad ogni modo, si evidenzia che la proposta ministeriale non richiama solamente collegamenti degli amministratori locali con il Clan -OMISSIS-, ma anche con quello dei SI (ad es. per i lavori di collegamento viario e la gestione dei parcheggi cittadini), rispetto al quale non viene affermata dal ricorrente alcuna ipotetica dissoluzione.
14. – Oltre al sostegno elettorale prestato dai clan, il Ministro ha evidenziato, quali ulteriori elementi indiziari dei citati collegamenti, plurimi affidamenti, da parte del Comune, di appalti pubblici a imprese riconducibili a soggetti controindicati, ritenuti legati ad ambienti della criminalità organizzata casertana.
14.1. – La plausibilità delle deduzioni del Ministro non è inficiata dall’osservazione del ricorrente secondo cui il Nucleo Operativo dei Carabinieri di Caserta, con Comunicazione Notizia di Reato del 26 luglio 2023, avrebbe espressamente escluso “ qualsiasi tipo di rapporto tra le imprese riferibili al -OMISSIS- ” (Clan -OMISSIS-) ed il Comune di Caserta, recidendo il presunto nesso sinallagmatico mafia-elezioni-appalti.
La richiamata relazione del NOC di Caserta, al contrario, dedica un apposito paragrafo, rubricato “ L’appoggio elettorale della famiglia -OMISSIS- per il candidato AS ”, per descrivere:
- le connessioni tra i componenti della predetta famiglia e taluni candidati poi eletti nel corso delle elezioni ( cfr . pagg. 17 e ss.);
- i rapporti post-elezioni tra i componenti della predetta famiglia e uno degli eletti, citando tra l’altro una conversazione intercettata “ dalla quale è stato possibile ricavare l’interesse della famiglia per lavori pubblici comunali ” (cfr. pag. 20);
- la possibilità che vi sia una “ impresa al momento sconosciuta che potrebbe fungere da prestanome per affidamenti o gare di appalto indette dal Comune di Caserta in favore dei -OMISSIS- ” (cfr. pag. 21);
- l’impiego di un membro della famiglia nei lavori di manutenzione dei plessi delle scuole primarie affidati dal Comune ad altra impresa ( cfr . pag. 21 e 22).
14.2. – Tra gli affidamenti del Comune di Caserta, nei quali si rinviene la presenza di soggetti ritenuti legati alla criminalità camorristica locale, vi sono, anzitutto, quelli di messa in sicurezza di un collegamento viario che sono stati affidati ad una società riconducibile ad una famiglia ritenuta legata al clan dei SI.
La relazione prefettizia spiega diffusamente perché il -OMISSIS- e un consigliere comunale non potessero non essere a conoscenza del ruolo rivestito da un membro della predetta famiglia all’interno della società esecutrice dei lavori ( cfr . pag. 26).
In particolare, a dimostrazione della consapevolezza del -OMISSIS-, la relazione riferisce che la medesima società era stata incaricata di eseguire delle opere proprio su una sua proprietà immobiliare.
Non sono conferenti, sul punto, le deduzioni difensive in merito al fatto che l’affidamento dei lavori alla predetta società sia stato frutto di un’autonoma delibera del condominio nel quale si trova la proprietà del -OMISSIS-.
La consapevolezza del -OMISSIS- su chi fosse il titolare effettivo di tale società (i) è avvalorata dal fatto che, sulla base degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, il -OMISSIS- risulta, nell’atto di notifica preliminare di inizio lavori, ex art. 99 D.lgs. 81/2008, sia committente che responsabile dei lavori e (ii) in ogni caso prescinde da quale sia stato il soggetto giuridico che ha formalmente conferito l’esecuzione dei lavori alla citata società.
La valenza indiziaria di questa circostanza non è contraddetta dal fatto – affermato dal ricorrente – che i membri della citata famiglia si siano costituti parte civile nei processi contro esponenti del clan, così in tesi dissociandosi dalla consorteria, atteso che nella relazione della Commissione di accesso (cfr. pagg. 182 e ss.) viene comunque riferito che i medesimi sono stati (alcuni) destinatari di misure di prevenzione patrimoniale e (altri) condannati per reati associativi di stampo mafioso.
14.3. – Un’altra procedura di gara, che è stata affidata ad un operatore economico ritenuto contiguo alla criminalità organizzata, è quella relativa al servizio integrato dei rifiuti solidi urbani.
La Commissione di accesso, analizzando le risultanze delle indagini coordinate dalla DDA di Napoli sugli illeciti commessi nella predetta gara (scaturite nel rinvio a giudizio per il -OMISSIS-, alcuni dirigenti comunali e il predetto imprenditore), ha messo in luce i vari contatti che vi sono stati tra tale imprenditore, il -OMISSIS- e un dirigente comunale, finalizzati alla predisposizione di un bando “cucito” sulle capacità tecniche della RTI di cui faceva parte l’operatore economico predetto.
Tali contatti sono avvenuti sia in una fase antecedente alla pubblicazione del bando, sia in concomitanza dello sviluppo della procedura amministrativa.
Questi contatti assumono sicura pregnanza al fine di dimostrare la sussistenza dell’elemento “soggettivo” di cui all’art. 143 TUEL.
Appare, così, irrilevante che, al termine delle indagini, la richiesta di rinvio a giudizio a carico del -OMISSIS- sia avvenuta solo per il reato di turbata libertà della procedura di gara, senza l’aggravante dall’agevolazione mafiosa, così come specificato dal ricorrente nei propri atti.
Ciò che rileva in questa sede, infatti, è che i predetti contatti vi siano concretamente stati e che il citato imprenditore sia ritenuto legato ad ambienti della criminalità organizzata.
14.4. – Anche negli appalti relativi al settore socio-assistenziale è stata riscontrata la presenza di operatori economici ritenuti contigui alla criminalità organizzata legata al clan dei SI, i quali risultano essere stati favoriti, nell’acquisizione di commesse pubbliche dall’utilizzo disinvolto da parte degli uffici comunali delle procedure di affidamento diretto e dall’uso inappropriato, e comunque non in linea con la normativa di settore, delle proroghe contrattuali per la prosecuzione dei servizi.
Il valore indiziario di queste circostanze, agli stretti fini dello scioglimento del Comune, non può essere certamente smentito dal fatto – dedotto dal ricorrente – che il -OMISSIS- non sia stato coinvolto nelle relative indagini penali.
L’odierna vicenda contenziosa, infatti, non afferisce alle responsabilità penali degli amministratori, essendo oggetto di giudizio la validità, o meno, di una misura di carattere preventivo e non sanzionatorio.
Ciò che qui primariamente rileva, piuttosto, è il fatto che imprese riconducibili alla criminalità organizzata di tipo mafioso siano riuscite ad essere destinatarie di un rilevante numero di affidamenti da parte dell’ente locale in questione.
Come già ritenuto dalla giurisprudenza, infatti, la vicinanza delle imprese alla consorteria appare elemento sufficiente a far rientrare detti affidamenti tra i “seri indizi” in ordine all’influenza mafiosa sull’amministrazione comunale (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. III, 24 giugno 2020, n. 4074).
14.5. – Analogamente, nell’affidamento della gestione di importanti parcheggi pubblici cittadini è stata riscontrata la presenza di società appartenenti a una famiglia di imprenditori ritenuta riconducibile, per rapporti parentali, ad esponenti di spicco di una delle principali cosche camorristiche del casertano.
In primo luogo, non è fondata la censura del ricorrente secondo cui la vicenda relativa al -OMISSIS- non potrebbe essere utilizzata quale sintomo di permeabilità mafiosa dell’ente perché i fatti contestati risalgono al 2008, ben prima dell’insediamento dell’attuale amministrazione.
Il Prefetto e il Ministro, invero, hanno posto in luce tale vicenda, perché di essa è protagonista il più volte citato dirigente comunale, che è stato poi anche rinviato a giudizio nel 2022 in connessione alla stessa, come supra già riferito.
Il carattere di attualità e rilevanza di tale vicenda ai fini dello scioglimento sussiste, in particolare, poiché il -OMISSIS- ha continuato a conferire incarichi al predetto dirigente in settori strategici dell’ente fino al mese di ottobre 2024.
Quanto, invece, ai parcheggi pubblici di -OMISSIS- e dell’ex caserma -OMISSIS- risulta che gli stessi siano stati affidati a società ritenute riconducibili a soggetti di spicco dei clan dei SI.
15. – La complessiva logicità e plausibilità del quadro indiziario ricostruito dal Ministro non è sconfessata dalle censure con cui viene lamentata la pretermissione, nelle valutazioni effettuate dalle Amministrazioni, di “elementi decisivi a discarico”, tra i quali: (i) l’estraneità del -OMISSIS- a fatti di corruzione elettorale; (ii) le tempestive misure di self-cleaning adottate, tra cui l’azzeramento, da parte del -OMISSIS-, della giunta comunale a seguito dell’ordinanza cautelare dell’11 giugno 2024, sostituendo tutti i componenti eletti con cinque figure tecniche esterne; (iii) la dissociazione della famiglia -OMISSIS- dai clan, mediante costituzione di parte civile in tre procedimenti penali contro i Clan -OMISSIS- e -OMISSIS-; (iv) le misure correttiva adottate dal Comune che ha deliberato la gestione in house dei RSU (2019), revocato il bando censurato (2022), costituito un’Azienda Intercomunale per i 22 servizi socio-assistenziali, realizzato appalti per circa un miliardo di euro senza rilievi di matrice mafiosa.
15.1. – In primo luogo, deve essere sottolineato che la proposta ministeriale riferisce puntualmente che “ nel mese di agosto 2024 – all’esito delle menzionata vicenda giudiziaria di giugno 2024, in cui sono risultati coinvolti l’allora vice-OMISSIS-, un assessore comunale, nonché alcuni funzionari comunali - il -OMISSIS- ha disposto il totale azzeramento dell’organo esecutivo ed ha proceduto alla nomina di una nuova giunta individuando cinque assessori «tecnici» di origine non elettiva ”.
Non si può, quindi, sostenere che tale circostanza sia stata obliterata dall’Amministrazione nel valutare la ricorrenza dei presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.
Appare, inoltre, condivisibile che alla stessa non sia stata ritenuta preclusiva dello scioglimento: proprio l’adozione di tale misura, infatti, conferma la sussistenza di forti elementi di criticità nella situazione pregressa, a cui il -OMISSIS- ha tentato di porre rimedio solamente allorché è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare nel giugno 2024 nei confronti di un assessore e di alcuni dirigenti comunali.
15.2. – Il fatto, poi, che il -OMISSIS- sia rimasto estraneo alle indagini per i fatti di corruzione elettorale non è elemento, di per sé, idoneo a inficiare la coerenza complessiva dell’impianto indiziario, come più volte evidenziato supra .
Peraltro, il Ministro dell’interno ha comunque rinvenuto elementi sintomatici dei presupposti di cui all’art. 143 T.U.E.L. in talune vicende che hanno visto protagonista proprio il -OMISSIS-.
Ci si riferisce, in particolare:
- alle vicende inerenti alla procedura di gara “ concernente l’affidamento del servizio integrato dei rifiuti solidi urbani, servizio che risulta essere stato assegnato a una associazione temporanea di imprese (ATI) della quale ha fatto parte anche una società riconducibile a un imprenditore ritenuto «persona contigua alla criminalità organizzata» ”, dalle quali è scaturita un’indagine giudiziaria che ha visto “ coinvolto anche il -OMISSIS- di Caserta, nei cui confronti il Gup del Tribunale di Napoli, con decreto del 21 dicembre 2023, ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 353-bis del codice penale, in concorso con il menzionato imprenditore ” (così la proposta ministeriale);
- al fatto che “ il -OMISSIS- di Caserta, nonostante il coinvolgimento del sopracitato dirigente nelle indagini giudiziarie del giugno e dell’ottobre 2024 e l'irrogazione nei suoi confronti di misure cautelative, abbia continuato ad attribuirgli incarichi dirigenziali nei settori più strategici dell'ente, quali programmazione urbanistica, lavori pubblici, SUAP, polizia locale e contenzioso, in violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione ” (così la proposta ministeriale).
Tali circostanze assumono, dunque, pregnanza ai fini che qui rilevano.
16. – Le osservazioni sin qui svolte portano a concludere che gli elementi indiziari citati nella proposta ministeriale – tra i quali, in particolare, (i) il sostegno elettorale da parte di esponenti del clan mafioso e (ii) la ricorrente presenza di soggetti legati ai clan negli affidamenti pubblici, nota agli amministratori locali – valutati non atomisticamente, bensì nel loro complesso, gli uni alla luce degli altri, appaiano idonei a supportare, in termini di plausibilità e ragionevolezza, il giudizio dell’Amministrazione in merito all’esistenza di collegamenti, diretti o indiretti, tra amministratori locali e soggetti affiliati o vicini alla criminalità mafiosa.
17. – Si può passare ora all’analisi delle censure svolte in merito alle plurime irregolarità amministrative descritte nella proposta ministeriale a dimostrazione dell’avvenuta compromissione dell’attività dell’ente locale a vantaggio degli interessi delle locali consorterie criminali.
17.1. – Con riferimento ai lavori di collegamento viario tra via Volta e via Carcas, non è rilevante il fatto – evidenziato dal ricorrente in via difensiva – che l’Ufficio Territoriale del Governo non abbia mai emesso informative interdittive nei confronti della società aggiudicataria (società ritenuta riconducibile a soggetti legati al clan dei SI).
Ciò che realmente dimostra la distorsione dell’attività amministrativa del Comune a beneficio di soggetti contigui alle consorterie mafiose è che l’Amministrazione non abbia mai chiesto a tale società una nuova comunicazione antimafia dopo che a prima era scaduta e che, dunque, l’Amministrazione stessa non si sia attivata a verificare la permanenza dell’iscrizione della società nella white list , nonostante i lavori fossero ancora in corso e gli stessi riguardassero delle lavorazioni rientranti nell’elencazione dell’art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012.
Tale circostanza appare ragionevolmente sintomatica – così come evidenziato dal Prefetto – della volontà di eludere il sistema della prevenzione antimafia, in favore di una società che gli amministratori locali sapevano a chi fosse riconducibile.
17.2. – Non convincono le deduzioni difensive relative alla gara per l’affidamento del servizio integrato dei rifiuti solidi urbani.
Le criticità individuate in merito dal Prefetto e dal Ministro attengono alla fase “a monte” di predisposizione dei documenti di gara in favore di soggetti portatori di interessi dei sodalizi criminali.
È, quindi, irrilevante che non si sia poi eventualmente giunti, a valle, all’aggiudicazione della gara viziata nel suo iter , come dedotto dal ricorrente.
Non assume, peraltro, valore scriminante l’adozione di talune misure correttive da parte del Comune legate alla gestione in house dei RSU e della revoca del bando censurato.
Al riguardo i Commissari straordinari hanno evidenziato come le delibere di indirizzo politico citate nel ricorso per motivi aggiunti, n. 18/2019 e n. 20/2020, relative alla scelta della gestione in house del servizio rifiuti, non abbiano avuto alcuna effettiva applicazione, atteso che il servizio dei rifiuti risulta essere stato comunque gestito con affidamenti temporanei di durata semestrale.
Sul punto, deve richiamarsi il condivisibile orientamento della giurisprudenza che ritiene che non possa esigersi che il giudizio di permeabilità dell’ente al condizionamento esterno passi attraverso il bilanciamento dei ‘meriti’ e dei ‘demeriti’ ascrivibili alla gestione pubblica, in quanto “ l’eventuale allegazione di provvedimenti utilmente adottati dall’amministrazione comunale […] non dimostra che l’inerzia di questa in altri ambiti o settori della vita pubblica non abbia potuto favorire, consapevolmente, il perdurare o l’insorgere di un condizionamento o di collegamento mafioso. D’altra parte, ‘… il condizionamento o il collegamento mafioso dell’ente non necessariamente implicano una paralisi o una regressione dell’interna attività di questo, in ogni suo settore, ma ben possono convivere e anzi convivono con l’adozione di provvedimenti non di rado, e almeno in apparenza, anche utili per l’intera collettività, secondo una logica compromissoria, ‘distributiva’, ‘popolare’, frutto di una collusione fra politica e mafia’ (Cons. Stato, sez. III, n. 4727/2018) ” (Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2023, n. 8270).
17.3. – Riguardo alle vicende relative ai servizi socio-assistenziali, non possono essere condivise le deduzioni difensive relative alle presunte misure di discontinuità adottate dopo le elezioni del 2021, atteso che anche tra il 2021 e il 2024 alcuni servizi sono stati affidati a soggetti economici ritenuti diretta espressione del clan dei SI, in forza di ripetute proroghe “ nelle more della definizione delle procedure di gara ” che, tuttavia, alla data di adozione delle predette proroghe, non erano ancora avviate ( cfr . relazione della commissione di indagine, pagg. 326 e ss.).
Non è decisivo, ai fini che rilevano nel presente giudizio, il fatto che l’ente avrebbe adottato misure strutturali di prevenzione, tra le quali l’atto di indirizzo del consiglio comunale n. 41/22 avente ad oggetto il trasferimento integrale della gestione dei servizi sociali ad un’azienda speciale consortile.
Le Amministrazioni resistenti hanno infatti evidenziato come detto atto di indirizzo sia intervenuto soltanto all’indomani della discovery concernente l’indagine della DDA partenopea, avvenuta con l’esecuzione del decreto di perquisizione personale del 9 dicembre 2021, nei confronti, tra gli altri, dell’assessore che era risultato protagonista delle vicende relative a tali affidamenti.
Quanto, poi, alla circostanza, evidenziata dal ricorrente, per cui la gestione dei servizi socio-assistenziali sarebbe stata affidata all’Ambito (soggetto autonomo rispetto al comune di Caserta), condivisibilmente le Amministrazioni ne escludono la rilevanza, atteso che la città di Caserta era comune capofila e che la gestione dell’Ambito era demandata proprio al più volte citato dirigente del comune di Caserta.
18. – Non sono persuasive nemmeno le censure inerenti alla presunta pretermissione, nella valutazione del Ministro, delle misure disciplinari e correttive assunte nei confronti del medesimo citato dirigente comunale da parte del -OMISSIS-.
Invero, la grave criticità contestata dal Ministro si impunta specificatamente sul fatto che al medesimo dirigente, nonostante il suo coinvolgimento in plurime indagini e l’irrogazione nei suoi confronti di misure cautelative, siano stati reiteratamente attribuiti incarichi dirigenziali nei settori più strategici dell’ente, quali programmazione urbanistica, lavori pubblici, SUAP, polizia locale e contenzioso, in violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione.
Tale dirigente risulta infatti essere stato, nel 2022, rinviato a giudizio per le fattispecie di cui agli artt. 319, 321, comma 1, 416 bis, comma 1, c.p. e, nel giugno 2024, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare.
È pur vero che al medesimo sono stati revocati gli incarichi dopo l’ordinanza cautelare del giugno e di ottobre 2024, ma è altrettanto vero che gli sono stati puntualmente riattribuiti dopo la pronuncia del Tribunale del Riesame, senza motivare specificatamente in merito alle ragioni per le quali non si applicava la previsione di rotazione di cui all’art. 16, comma 1, lett. l quater, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Non appare, dunque, condivisibile l’assunto del ricorrente laddove afferma di aver adottato nei confronti del citato dirigente delle misure “ in via preventiva e non meramente reattiva ”.
L’avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti del medesimo è, peraltro, elemento non decisivo, atteso che tali procedimenti sono rimasti comunque sospesi in attesa dell’esito dei procedimenti penali.
19. – Concludendo sul punto, ritiene il Collegio che tutti gli elementi indiziari sin qui descritti appaiano di per sé, se valutati nel loro complesso, ragionevolmente sintomatici di una compromissione del buon andamento e della imparzialità dell’amministrazione comunale a vantaggio degli interessi delle consorterie criminali.
In altri termini, il Collegio ritiene che le plurime circostanze sopra evidenziate siano, già di per sé, sufficienti a giustificare la valutazione della permeabilità dell'attività dell'ente rispetto a possibili ingerenze e pressioni da parte della criminalità organizzata, senza che emerga alcun vizio logico o incongruità di tale giudizio.
E ciò anche a prescindere dalla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi indiziari descritti dalla proposta ministeriale.
Tale ultima conclusione esonera, quindi, il Collegio dall’esaminare le contestazioni svolte dai ricorrenti avverso tutti gli altri specifici episodi individuati nella proposta ministeriale e in quella prefettizia quali ulteriori sintomi della contaminazione dell’apparato amministrativo da parte della criminalità organizzata.
L’eventuale fondatezza di tali censure non determinerebbe, infatti, la caducazione dell’atto impugnato, che appare – come detto – sufficientemente supportato dalla riconosciuta valenza probatoria degli elementi indiziari supra analizzati ( cfr ., in fattispecie similare, Cons. Stato, n. 4074/2020 cit.; Tar Lazio Roma, sez. I, 10 gennaio 2019, n. 338).
20. – Le deduzioni svolte dimostrano anche l’infondatezza delle censure di violazione degli artt. 3 e 97 Cost., in quanto la valutazione dissolutoria non appare manifestamente irragionevole, né contraria ai canoni di logicità e coerenza.
Il fatto – rimarcato dal ricorrente nei motivi aggiunti – che la commissione straordinaria abbia scelto di riconfermare nei rispettivi incarichi taluni dirigenti di nomina sindacale, ivi compresi quelli operanti in settori strategici della macchina amministrativa, non contraddice la narrativa giustificativa della misura dissolutoria, in quanto le ragioni – meramente contingenti – di tale scelta risultano congruamente motivate dai commissari straordinari nella nota del 9 ottobre 2025 (cfr. all. 10, deposito del 19 gennaio 2025).
21. – Non fondata appare, infine, la doglianza sulla violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, in quanto – come sopra illustrato – la Commissione di accesso, così come poi il Prefetto e il Ministro, hanno specificatamente preso in esame anche gli elementi a discarico a favore dei pregressi amministratori locali, ritenendoli tuttavia, secondo un giudizio plausibile, non idonei a far vanir meno i presupposti per disporre lo scioglimento ai sensi dell’art. 143 del TUEL.
Né è fondata la censura secondo cui la Commissione non avrebbe svolto un’indagine penetrante e diretta, ma si sarebbe limitata ad una mera richiesta di collaborazione documentale. È sufficiente a tal fine considerare la mole di documentazione analizzata dalla commissione d’accesso e allegata alla relativa relazione per avvedersi di come l’ispezione sia stata accurata e puntuale.
Appare, peraltro singolare che proprio il Comune lamenti ora l’omissione di interlocuzione con le funzioni apicali dell’ente da parte della Commissione di indagine, quando è il Comune stesso che si è “ mostrato fortemente reticente nella collaborazione ” rispetto alle richieste di acquisizione documentale formulate dalla commissione di indagine ( cfr . relazione prefettizia, pag. 2).
22. – In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere conseguentemente respinti.
23. – Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza tra il ricorrente e le Amministrazioni resistenti, mentre vi sono giusti motivi per compensarle con riguardo alle altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, così come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’interno e dell’Ufficio territoriale del Governo di Caserta, in solido tra loro, delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.
Compensa le spese di lite tra le altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti indicati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO IT, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
ER GO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER GO | TO IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.