Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/02/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL n. 7579/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 07/02/2025 nella causa n. 7579/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dalle avv. Parte_1 C.F._1
CARMELA CHIRICOSTA e RITA FALCO
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. la ricorrente ha introdotto il presente giudizio per Parte_1 ottenere la condanna dell' al pagamento della somma di € 44.453,76 CP_1 lordi a titolo di indennità premio di servizio/TFS;
2. l' si è costituito resistendo alla pretesa;
CP_1
3. all'odierna udienza la difesa della ricorrente ha dato atto che il pagamento della prestazione oggetto di causa è stato ricevuto dalla sig.ra : deve Pt_1 pertanto ritenersi venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia sul merito del ricorso e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti;
4. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del conseguente
1
presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
5. ai soli fini della soccombenza virtuale può osservarsi che l'avvenuto spontaneo pagamento in via amministrativa nel corso del giudizio della somma oggetto di causa dimostra la fondatezza delle pretese della ricorrente;
6. ne consegue la considerazione della pronosticabile soccombenza dell'istituto convenuto nell'ipotesi in cui la causa avesse dovuto giungere a decisione nel merito, e la conseguente responsabilità dello stesso alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata d'ufficio in dispositivo, in prossimità dei valori minimi per lo scaglione attesa la linearità delle questioni, con distrazione a favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie;
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 3.500,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore delle avv. Carmela Chiricosta e Rita
Falco.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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