Articolo 6 della Legge 14 agosto 2020, n. 113
Articolo 5Articolo 7
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24 settembre 2020
Art. 6.

Modifiche al codice penale in materia di procedibilita'

1. All' articolo 581, primo comma, del codice penale , dopo le parole: «a querela della persona offesa,» sono inserite le seguenti: «salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies),».
2. All' articolo 582, secondo comma, del codice penale , dopo le parole: «previste negli articoli» sono inserite le seguenti: «61, numero 11-octies),».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell' art. 581, prima comma, del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 581 (Percosse). - Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, numero 11-octies), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
Omissis»
- Si riporta il testo dell' art. 582, secondo comma, del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 582 (Lesione personale). - Omissis
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'art. 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa.»
Entrata in vigore il 24 settembre 2020