TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 21/07/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1207/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1207 del registro generale per gli affari di civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 29.5.2025 e vertente tra
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via Nino Bixio n.33 presso lo studio dell'avv.to Christian Giordano che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.ta in Ventimiglia, Via Mazzini n.9 presso lo studio dell'avv.to Marco Bosio che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 1207/2024 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 22.7.2024 – premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Sanremo il 30.4.1994 con che il Tribunale di Imperia con CP_1 sentenza in data 15.5.2014 (n.200/14) ha pronunziato lo scioglimento del matrimonio - chiedeva al Tribunale di voler modificare quanto ivi stabilito e, in particolare, revocare il Per_ contributo posto a proprio carico per il mantenimento dei figli (30 anni, essendo nato il [...]) e (27 anni, essendo nato il [...]), entrambi maggiorenni ed Per_2 economicamente indipendenti.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa, chiedeva CP_1 rigettarsi la domanda di controparte quantomeno avuto riguardo al figlio maggiorenne
. Per_2
Avviate tra loro trattative positivamente orientate ad una definizione concordata del contenzioso, le parti in corso di causa raggiungevano un accordo. Disposta dal Tribunale, all'udienza del 22.1.2025 la prosecuzione del giudizio nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. le parti, con note di trattazione depositate entro il termine perentorio del 29.5.2025, davano atto di aver raggiunto un accordo e rassegnavano congiuntamente le conclusioni. Nulla ostando a ritenere tali note di trattazione – contenenti le conclusioni congiunte – alla stregua di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come le parti, rassegnando conclusioni congiunte, abbiano formalizzato un accordo medio tempore raggiunto a seguito del quale hanno convenuto in ordine all'indipendenza economica di entrambi i figli.
Per_ In particolare, quanto a ribadendo quanto già sottolineato all'udienza del 29.5.2025 (vds. “...Il Giudice, dopo discussione con le parti e rilevato come risulti Per_ circostanza non contestata la raggiunta indipendenza economica del figlio , propone alle stesse di revocare anche formalmente tale contributo stabilito in sede di divorzio...”) ed in conformità alle dichiarazioni del figlio stesso (vds. messaggio Whatsapp del 14.10.2022: “...Ciao Papà volevo dirti che ho trovato un lavoretto e che mi hanno appena proposto il contratto indeterminato. Volevo avvisarti che non c'è più bisogno del mio assegno mensile...”).
Quanto, invece, a - ormai 27enne ma affetto da problematiche psichiche (vds. Per_2 quanto refertato dalla Commissione ASL in data 13.5.2022: “depressione maggiore ricorrente e disturbo di personalità con agiti anticonservativi con plurimi ricoveri ospedalieri. Disturbo alimentare, obesità, sindrome di Arnold – Chiari tipo 1 operata. Valutazione su atti come da comunicazione del Coordinamento Generale del 27.03.20 e ai sensi dell'art. 29 ter della L. 120/2020” – dando atto di come lo stesso risulti attualmente beneficiare dal gennaio 2018 di pensione di invalidità (pari ad € 343,66 mensili) ed essere stabilmente collocato presso l'Istituto “Villa Cicin” di Riva Ligure con retta interamente a carico dell'ASL1 Imperiese;
quanto precede essendosi, inoltre, le parti determinate ad avviare procedura per la nomina in suo favore di Amministratore di sostegno (vds. quanto riferito da parte resistente nelle note di trattazione del 23.5.2025:
“...Le parti, si riservano di adire le competenti Autorità per la nomina di un amministratore di sostegno nella persona della madre, per la tutela del figlio...”). dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1207/2024 R.G.A.C.C.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide a modifica di quanto disposto dal Tribunale di Imperia con sentenza di divorzio in data 15.5.2014 (n.200/14) nel senso che, fermo il resto:
1) revoca con decorrenzadal 1.11.2024 il contributo posto a carico del padre al punto 5) del dispositivo della predetta sentenza per il mantenimento dei figli e , ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Per_1 Per_2
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 19.7.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1207 del registro generale per gli affari di civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 29.5.2025 e vertente tra
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via Nino Bixio n.33 presso lo studio dell'avv.to Christian Giordano che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.ta in Ventimiglia, Via Mazzini n.9 presso lo studio dell'avv.to Marco Bosio che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 1207/2024 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 22.7.2024 – premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Sanremo il 30.4.1994 con che il Tribunale di Imperia con CP_1 sentenza in data 15.5.2014 (n.200/14) ha pronunziato lo scioglimento del matrimonio - chiedeva al Tribunale di voler modificare quanto ivi stabilito e, in particolare, revocare il Per_ contributo posto a proprio carico per il mantenimento dei figli (30 anni, essendo nato il [...]) e (27 anni, essendo nato il [...]), entrambi maggiorenni ed Per_2 economicamente indipendenti.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa, chiedeva CP_1 rigettarsi la domanda di controparte quantomeno avuto riguardo al figlio maggiorenne
. Per_2
Avviate tra loro trattative positivamente orientate ad una definizione concordata del contenzioso, le parti in corso di causa raggiungevano un accordo. Disposta dal Tribunale, all'udienza del 22.1.2025 la prosecuzione del giudizio nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. le parti, con note di trattazione depositate entro il termine perentorio del 29.5.2025, davano atto di aver raggiunto un accordo e rassegnavano congiuntamente le conclusioni. Nulla ostando a ritenere tali note di trattazione – contenenti le conclusioni congiunte – alla stregua di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come le parti, rassegnando conclusioni congiunte, abbiano formalizzato un accordo medio tempore raggiunto a seguito del quale hanno convenuto in ordine all'indipendenza economica di entrambi i figli.
Per_ In particolare, quanto a ribadendo quanto già sottolineato all'udienza del 29.5.2025 (vds. “...Il Giudice, dopo discussione con le parti e rilevato come risulti Per_ circostanza non contestata la raggiunta indipendenza economica del figlio , propone alle stesse di revocare anche formalmente tale contributo stabilito in sede di divorzio...”) ed in conformità alle dichiarazioni del figlio stesso (vds. messaggio Whatsapp del 14.10.2022: “...Ciao Papà volevo dirti che ho trovato un lavoretto e che mi hanno appena proposto il contratto indeterminato. Volevo avvisarti che non c'è più bisogno del mio assegno mensile...”).
Quanto, invece, a - ormai 27enne ma affetto da problematiche psichiche (vds. Per_2 quanto refertato dalla Commissione ASL in data 13.5.2022: “depressione maggiore ricorrente e disturbo di personalità con agiti anticonservativi con plurimi ricoveri ospedalieri. Disturbo alimentare, obesità, sindrome di Arnold – Chiari tipo 1 operata. Valutazione su atti come da comunicazione del Coordinamento Generale del 27.03.20 e ai sensi dell'art. 29 ter della L. 120/2020” – dando atto di come lo stesso risulti attualmente beneficiare dal gennaio 2018 di pensione di invalidità (pari ad € 343,66 mensili) ed essere stabilmente collocato presso l'Istituto “Villa Cicin” di Riva Ligure con retta interamente a carico dell'ASL1 Imperiese;
quanto precede essendosi, inoltre, le parti determinate ad avviare procedura per la nomina in suo favore di Amministratore di sostegno (vds. quanto riferito da parte resistente nelle note di trattazione del 23.5.2025:
“...Le parti, si riservano di adire le competenti Autorità per la nomina di un amministratore di sostegno nella persona della madre, per la tutela del figlio...”). dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1207/2024 R.G.A.C.C.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide a modifica di quanto disposto dal Tribunale di Imperia con sentenza di divorzio in data 15.5.2014 (n.200/14) nel senso che, fermo il resto:
1) revoca con decorrenzadal 1.11.2024 il contributo posto a carico del padre al punto 5) del dispositivo della predetta sentenza per il mantenimento dei figli e , ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Per_1 Per_2
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 19.7.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3