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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 31/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 4630/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 4630 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2020, ed avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 486/20 del
Giudice di Pace di Benevento, depositata in data 10 aprile 2020, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Parte_1 C.F._1
D'Andrea, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E ocietà soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG, CP_1
con sede in Milano, alla Piazza Adriano Olivetti n. 1, C.F. e P. IVA n. in persona P.IVA_1 della Dott.ssa rappresentata e difesa, dall'Avv. Alberto Cozzi, giusta procura in CP_2
atti;
APPELLATA
Conclusioni delle parti: All'udienza del 10 luglio 2024, celebratasi con le modalità della trattazione scritta, i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 486/20 del Giudice di Pace di Benevento, depositata in data 10 aprile 2020, che ha rigettato la domanda risarcitoria dalla stessa promossa nei confronti della CP_1
1 L'appellante censurava la sentenza di prime cure lamentando l'erronea e/o omessa valutazione dei fatti oggetto di causa, del petitum e della causa petendi, oltre che la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto. Chiedeva pertanto l'integrale riforma della sentenza, con conseguente accoglimento della domanda spiegata in primo grado.
Si costituiva in giudizio la contestando l'avverso gravame, di cui chiedeva il CP_1
rigetto, concludendo per la conferma della statuizione di prime cure.
La causa veniva introitata a sentenza all'udienza del 10 luglio 2024, celebratasi con le modalità della trattazione scritta, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Anzitutto, per un corretto inquadramento della fattispecie, appare opportuno ripercorrere, seppur brevemente, l'intera vicenda processuale, culminata con la sentenza in questa sede impugnata.
Ebbene, con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna appellante conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Benevento, per sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “1)- in via preliminare accertare e dichiarare la responsabilità di in CP_1
persona del legale rapp.te p.t., alla luce della completa interruzione del servizio dei servizi di telefonia fissa e internet fibra sull'utenza telefonica n. 08119561584, per le ragioni ampiamente argomentate in fatto ed in diritto;
2)- condannare in persona del legale rapp.te CP_1
p.t., al pagamento dell'indennizzo per un importo complessivo pari ad € 2.334,00
(duemilatrecentotrentaquattro/00) a titolo di: a) malfunzionamento del servizio ex art. 5 allegato A alla delibera n. 73/11/CONS; b) attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti ex art 8 allegato A alla delibera n. 73/11/CONS; c) mancata o ritardata risposta ai reclami ex allegato A alla delibera n. 73/11/CONS; 3)- condannare in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 alla restituzione di € 256,88 in quanto somme non dovute ed illegittimamente addebitate sul conto corrente bancario di parte attrice;
4)- condannare in persona del legale rapp.te CP_1
p.t., alla refusione del maggior danno subito dal consumatore, così come esplicato in premessa, da determinarsi secondo una valutazione equitativa del Giudice;
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario”.
A sostegno della domanda, l'attrice assumeva:
- di essere cliente della e di aver aderito, nel 2013, ad una proposta CP_1 telefonica denominata “SuperSurf ” della durata di 24 mesi per l'utenza domestica n°
0585.043604 situata alla via san Leonardo n345, in Massa (MS), comprendente il traffico voce con chiamate illimitate per le numerazioni locali e nazionali, 60 minuti per le chiamate
2 sui mobili, nonché l'ulteriore traffico Internet con navigazione illimitata e gratuita 24h/24, il tutto per l'importo di euro 35,28 mensili;
- di avere regolarmente effettuato, nel mese di dicembre 2015, e quindi alla scadenza naturale del contratto testè citato, la disdetta del piano tariffario concordato;
- di essere stata contattata dalla compagnia telefonica, che le aveva proposto un nuovo e più vantaggioso piano tariffario, della durata di 24 mesi per un importo inferiore, pari ad euro
25,00 mensili con addebito in conto corrente;
- di avere aderito alla nuova proposta, chiedendo anche il trasferimento dell'utenza telefonica a Napoli, dove acquisiva il nuovo numero 081.19561584;
- di essersi vista recapitare però fatture per importi di gran lunga superiori a quelle proposti dalla compagnia telefonica. In particolare, nel verificare le singole voci di costo sostenute per il servizio attivatole, si rendeva conto che, solo nel mese di novembre 2016, la CP_1 anziché addebitarle € 225,00 per l'arco temporale di 10 mesi circa (25,00 € x10), le aveva addebitato l'importodi € 481,88;
- di avere inviato diversi reclami, nonché lamentato la completa interruzione del servizio internet sin dal momento dell'attivazione, anche tramite l'intervento del CO.RE.COM.
REGIONE CAMPANIA, rimasti tuttavia inevasi. In particolare, a mezzo diffide stragiudiziali del 4.11.2026 e del 22.12.2016, aveva richiesto chiarimenti circa gli importi fatturati, e contestualmente rappresentato il blocco dei pagamenti.
Tanto premesso l'attrice in primo grado chiedeva al Giudice di Pace adito il riconoscimento della illegittimità della condotta posta in essere dalla , con conseguente riconoscimento, in CP_1 favore della di un indennizzo pari ad euro 2.334,00 a titolo di: a) malfunzionamento del Pt_1
servizio ex art. 5 allegato A alla delibera n. 73/11/CONS; b) attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti ex art 8 allegato A alla delibera n. 73/11/CONS; c) mancata o ritardata risposta ai reclami ex allegato A alla delibera n. 73/11/CONS; oltre che la condanna della CP_1 alla restituzione di € 256,88 in quanto somme non dovute ed illegittimamente addebitate sul conto corrente bancario di parte attrice, ed alla refusione del maggior danno subito dal consumatore, da determinarsi secondo una valutazione equitativa del Giudice.
Più in dettaglio, si deduceva che l'importo richiesto di euro 2.334,00 a titolo di inadempimento della scaturiva dalla violazione di cui all'allegato A della delibera n. 73/11/CONS ex CP_1
art. 5 comma 1, per la somma di euro 1.695,00 (ossia euro 5,00 pro die moltiplicato per 339 giorni), ex art. 8 comma 2 per euro 339,00 (euro 1,00 pro die per 339 giorni), nonché ex art. 11 comma 1, per l'importo di euro 300,00.
3 Si costituiva la esistendo alla domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Non contestava, in particolare, l'esistenza dei due contratti siglati con la succedutisi nel Pt_1
tempo, confermando il mancato allineamento economico alla nuova offerta, e dunque il maggior addebito effettuato in danno all'odierna appellante per l'importo di euro 200,00. Precisava però che nel predisporre le note di credito, aveva constatato che la aveva revocato l'addebito in Pt_1 conto corrente, rimanendo pertanto debitrice nei confronti della compagnia per l'importo di euro
336,53, sicché la maggiore somma corrisposta dall'attrice risultava ampiamente compensata dal suddetto insoluto. Conseguentemente, la compagnia non riteneva più necessaria alcuna nota di credito, ma anzi si trovava costretta a risolvere il contratto e disattivare la linea.
Con la sentenza appellata, il giudice di pace rigettava la domanda attorea, non ravvisando alcun inadempimento da parte della compagnia telefonica, giacché il credito dell'attrice risultava assorbito dal maggior debito dalla stessa maturato nei confronti di , e compensava le CP_1
spese di lite.
In questa sede, l'appellante ha lamentato l'erroneità della statuizione di prime cure, di cui ha chiesto la riforma, sul presupposto della erronea e/o omessa valutazione dei fatti oggetto di causa, del petitum e della causa petendi, nonché della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto.
Ciò premesso, in via preliminare va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017).
Nel merito l'appello va parzialmente accolto per le ragioni che saranno di seguito esposte.
Osserva anzitutto il Tribunale che è incontestata la stipula tra le parti in causa di due contratti di telefonia (uno del 2013 e l'altro del 2015) succedutisi nel tempo.
Del pari incontestata è la circostanza del maggiore addebito, pari ad euro 10,00 mensili, sul conto corrente bancario dell'appellante atteso che la , in sede di comparsa di costituzione in primo CP_1 grado, ha espressamente ammesso che l'offerta del piano tariffario non risultava caricata correttamente “di talché continuava ad essere applicato il costo di € 35,00/mese di cui alla precedente offerta, in luogo degli € 25,00/ mesi proposti con la nuova offerta”. La compagnia ha altresì espressamente riconosciuto l'esborso, da parte di del maggiore importo di Parte_1
euro 200,00 (cfr. pagg. 2 e 3 della comparsa di costituzione della compagnia in primo grado).
L'appellata ha lamentato, tuttavia, un presunto inadempimento della cliente per il mancato pagamento di alcune fatture, e quindi ha affermato di vantare un controcredito di euro 336,53, come da quadro contabile allegato al fascicolo di primo grado (allegato 4).
4 Orbene, sul punto si rileva che la ha dedotto in modo del tutto generico l'inadempimento CP_1
della cliente, atteso che non ha specificamente indicato quali siano le fatture non pagate dalla
Pt_1
Ed invero, il documento denominato “quadro contabile” (allegato 4 alla comparsa di costituzione in primo grado della ) da cui dovrebbe emergere il credito della nei confronti CP_1 CP_1 dell'appellante per euro 336,53, è del tutto ininfluente, in quanto esso è un documento di formazione unilaterale, ed è inoltre riferito all'utenza di Massa, e non a quella ubicata a Napoli, oggetto della presente controversia, come espressamente e correttamente dedotto dal difensore della nel verbale della prima udienza di primo di primo grado celebrata il 18 luglio 2018 e non Pt_1
contestato dalla controparte.
Ha pertanto errato il giudice di primo grado nel ritenere non contestato, da parte dell'odierna appellante, il controcredito di euro 336,53 presuntivamente vantato dalla compagnia, e conseguentemente compensati i crediti tra le parti in causa.
Va pertanto riconosciuto, in favore dell'appellante, il diritto al pagamento, da parte della CP_1
dell'importo di euro 200,00, in quanto somma indebitamente versata dalla come
[...] Pt_1
riconosciuto dalla stessa appellata.
Quanto invece alle ulteriori richieste risarcitorie avanzate da si osserva quanto Parte_1
segue.
Il cd. danno da mancato funzionamento del servizio di cui alla lettera a) del punto 2 delle conclusioni non è stato sufficientemente provato.
Ed invero, sebbene i testimoni escussi in primo grado abbiano riferito che la linea telefonica e la connessione internet dell'abitazione dell'attrice non funzionassero, tuttavia dalle risultanze processuali non è emerso in maniera certa, stante anche le deduzioni generiche dell'appellante, quale sia stata la durata di effettiva interruzione del servizio. In altri termini, manca la prova precisa e circostanziata che abbia effettivamente subito un malfunzionamento per 339 Parte_1
giorni, così come dedotto in atti.
In merito la Corte di Cassazione ha chiarito che gli indennizzi che, in attuazione della normativa di cui alla delibera n.73/11/CONS, devono essere previsti nella carta dei servizi dei soggetti che erogano prestazioni verso un pubblico indifferenziato di utenti, hanno funzione deflattiva, poiché mirano a prevenire ed evitare il contenzioso, inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie. Essi però non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno, e non possono quindi supplire alla mancata prova, come nel caso di specie, dello stesso verificarsi del danno. Non possono, quindi, essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla
5 introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell'an, oltre che del quantum, del danno. (cfr. Cass. 21.06.2017 n. 15349).
Allo stesso modo, manca la prova rigorosa dell'attivazione di servizi non richiesti, come indicato alla lettera b) del punto 2 delle conclusioni.
Quanto invece alla richiesta risarcitoria di cui alla lettera c) del punto 2 delle conclusioni, relativo alla mancata o ritardata risposta ai reclamiex allegato A alla delibera n. 73/11/CONS, giova premettere che la Delibera Agcom n. 73/11/CONS invocata correttamente dal consumatore era quella vigente al momento della proposizione della domanda in primo grado. Sul punto, l'appellata nella propria comparsa conclusionale, ha rilevato che il consumatore avrebbe dovuto invocare l'applicabilità della delibera n. 347/18/CONS la quale è entrata però in vigore il 21.07.2018, successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, e quindi non è applicabile alla fattispecie oggetto della controversia
Ciò premesso, la richiesta di indennizzo avanzata da ai sensi dell'art. 11 comma Parte_1
della Delibera Agcom n. 73/11/CONS è fondata.
Risulta invero dagli atti di causa, e del resto non espressamente contestato dalla compagnia, che nelle date 04.11.2016 e 22.12.2016, l'odierna appellante ha diffidato la compagnia telefonica, per il tramite del suo difensore, a risarcirle tutto quanto da lei indebitamente corrisposto. Ed inoltre, in data 24.1.2017 risulta documentalmente che ha avviato la procedura di Parte_1
negoziazione assistita, e che il successivo 2 febbraio ha presentato istanza di conciliazione innanzi al CORECOM della Campania.
Tali richieste sono rimaste però prive di riscontro. Può dunque desumersi che la compagnia non abbia effettivamente fornito risposta alle rimostranze sollevate dalla cliente, e che non abbia valutato, a fronte dei reclami, l'effettiva posizione della al fine di correggere la sua Pt_1
posizione.
Anzi, dagli atti di causa risulta che solo in data 29 luglio 2017 (all. 5 alla comparsa della in CP_1
primo grado) la compagnia ha richiesto il pagamento della somma di euro 286,51, sul presupposto del mancato pagamento di alcune fatture che però, come anzidetto, non risultano dettagliatamente indicate. Deve pertanto desumersi che dal 4.11.2016, data nella quale la cliente ha diffidato la compagnia, sino al 29 luglio 2017, la sia rimasta inerte ai solleciti, e ciò è avvenuto per CP_1
circa nove mesi.
Per tali ragioni, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di I grado, deve essere riconosciuto in favore di il pagamento dell'indennizzo richiesto ai sensi dell'art. 11 dell'allegato Parte_1
6 A alla delibera n. 73/11/CONS, vigente al momento della proposizione del giudizio di primo grado, per ogni giorno di ritardo nel fornire riscontro ai reclami avanzati dall'utente, per l'importo complessivo di euro 300,00.
Del resto, già in sede di primo grado il giudice di pace, nel compensare le spese di lite, ha riconosciuto l'inerzia della compagnia di fronte al tentativo obbligatorio di conciliazione avanzato dall'attrice.
Infine, l'appellante ha chiesto, al punto 4 delle conclusioni, la quantificazione in via equitativa del maggior danno lamentato. Tale domanda è infondata, mancando come anzidetto la prova specifica del presunto danno subito dal cliente, che impedisce ab origine al giudicante di ricorrere alla cd. liquidazione equitativa.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, la società appellata deve essere condannata al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di euro 200,00 a titolo di indebito oggettivo, e di euro 300,00 a titolo di indennizzo.
Per quanto attiene, infine, alla liquidazione delle spese giudiziali, il giudice di appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, invece allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, a un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo
336 c.p.c. la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cassazione civile, sez. I, 27/07/2017, n. 18637).
Nel caso di specie, stante il parziale accoglimento del gravame, secondo il principio della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico della società appellata e si liquidano come in dispositivo, per il giudizio di primo grado in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, e per il giudizio secondo grado in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, con applicazione dei valori medi tabellari ed esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria per il presente giudizio in quanto non espletata ( scaglione fino a € 1100,00 in ragione della somma attribuita).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso da nei confronti di in Parte_1 Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t, avverso la sentenza n. 486/20 del Giudice di Pace di
Benevento, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
7 accoglie parzialmente l'appello, e in totale riforma della sentenza impugnata, condanna la società appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 200,00 a titolo di indebito oggettivo, e di euro 300,00 a titolo di indennizzo;
condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio giudizio di gravame che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 125,00 per esborsi ed € 630,00 per compenso di avvocato (euro 125,00 per la fase di studio, euro 125,00 per la fase introduttiva, euro 190,00 per la fase istruttoria ed euro
190,00 per la fase decisoria) e per il giudizio di secondo grado in euro 174,00 per esborsi ed €
462,00 per compenso di avvocato (euro 131,00 per la fase di studio, euro 131,00 per la fase introduttiva ed euro 200,00 per la fase decisoria) oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Davide D'Andrea dichiaratosi anticipatario.
Benevento, 31 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Floriana Consolante
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 4630 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2020, ed avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 486/20 del
Giudice di Pace di Benevento, depositata in data 10 aprile 2020, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Parte_1 C.F._1
D'Andrea, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E ocietà soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG, CP_1
con sede in Milano, alla Piazza Adriano Olivetti n. 1, C.F. e P. IVA n. in persona P.IVA_1 della Dott.ssa rappresentata e difesa, dall'Avv. Alberto Cozzi, giusta procura in CP_2
atti;
APPELLATA
Conclusioni delle parti: All'udienza del 10 luglio 2024, celebratasi con le modalità della trattazione scritta, i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 486/20 del Giudice di Pace di Benevento, depositata in data 10 aprile 2020, che ha rigettato la domanda risarcitoria dalla stessa promossa nei confronti della CP_1
1 L'appellante censurava la sentenza di prime cure lamentando l'erronea e/o omessa valutazione dei fatti oggetto di causa, del petitum e della causa petendi, oltre che la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto. Chiedeva pertanto l'integrale riforma della sentenza, con conseguente accoglimento della domanda spiegata in primo grado.
Si costituiva in giudizio la contestando l'avverso gravame, di cui chiedeva il CP_1
rigetto, concludendo per la conferma della statuizione di prime cure.
La causa veniva introitata a sentenza all'udienza del 10 luglio 2024, celebratasi con le modalità della trattazione scritta, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Anzitutto, per un corretto inquadramento della fattispecie, appare opportuno ripercorrere, seppur brevemente, l'intera vicenda processuale, culminata con la sentenza in questa sede impugnata.
Ebbene, con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna appellante conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Benevento, per sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “1)- in via preliminare accertare e dichiarare la responsabilità di in CP_1
persona del legale rapp.te p.t., alla luce della completa interruzione del servizio dei servizi di telefonia fissa e internet fibra sull'utenza telefonica n. 08119561584, per le ragioni ampiamente argomentate in fatto ed in diritto;
2)- condannare in persona del legale rapp.te CP_1
p.t., al pagamento dell'indennizzo per un importo complessivo pari ad € 2.334,00
(duemilatrecentotrentaquattro/00) a titolo di: a) malfunzionamento del servizio ex art. 5 allegato A alla delibera n. 73/11/CONS; b) attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti ex art 8 allegato A alla delibera n. 73/11/CONS; c) mancata o ritardata risposta ai reclami ex allegato A alla delibera n. 73/11/CONS; 3)- condannare in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 alla restituzione di € 256,88 in quanto somme non dovute ed illegittimamente addebitate sul conto corrente bancario di parte attrice;
4)- condannare in persona del legale rapp.te CP_1
p.t., alla refusione del maggior danno subito dal consumatore, così come esplicato in premessa, da determinarsi secondo una valutazione equitativa del Giudice;
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario”.
A sostegno della domanda, l'attrice assumeva:
- di essere cliente della e di aver aderito, nel 2013, ad una proposta CP_1 telefonica denominata “SuperSurf ” della durata di 24 mesi per l'utenza domestica n°
0585.043604 situata alla via san Leonardo n345, in Massa (MS), comprendente il traffico voce con chiamate illimitate per le numerazioni locali e nazionali, 60 minuti per le chiamate
2 sui mobili, nonché l'ulteriore traffico Internet con navigazione illimitata e gratuita 24h/24, il tutto per l'importo di euro 35,28 mensili;
- di avere regolarmente effettuato, nel mese di dicembre 2015, e quindi alla scadenza naturale del contratto testè citato, la disdetta del piano tariffario concordato;
- di essere stata contattata dalla compagnia telefonica, che le aveva proposto un nuovo e più vantaggioso piano tariffario, della durata di 24 mesi per un importo inferiore, pari ad euro
25,00 mensili con addebito in conto corrente;
- di avere aderito alla nuova proposta, chiedendo anche il trasferimento dell'utenza telefonica a Napoli, dove acquisiva il nuovo numero 081.19561584;
- di essersi vista recapitare però fatture per importi di gran lunga superiori a quelle proposti dalla compagnia telefonica. In particolare, nel verificare le singole voci di costo sostenute per il servizio attivatole, si rendeva conto che, solo nel mese di novembre 2016, la CP_1 anziché addebitarle € 225,00 per l'arco temporale di 10 mesi circa (25,00 € x10), le aveva addebitato l'importodi € 481,88;
- di avere inviato diversi reclami, nonché lamentato la completa interruzione del servizio internet sin dal momento dell'attivazione, anche tramite l'intervento del CO.RE.COM.
REGIONE CAMPANIA, rimasti tuttavia inevasi. In particolare, a mezzo diffide stragiudiziali del 4.11.2026 e del 22.12.2016, aveva richiesto chiarimenti circa gli importi fatturati, e contestualmente rappresentato il blocco dei pagamenti.
Tanto premesso l'attrice in primo grado chiedeva al Giudice di Pace adito il riconoscimento della illegittimità della condotta posta in essere dalla , con conseguente riconoscimento, in CP_1 favore della di un indennizzo pari ad euro 2.334,00 a titolo di: a) malfunzionamento del Pt_1
servizio ex art. 5 allegato A alla delibera n. 73/11/CONS; b) attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti ex art 8 allegato A alla delibera n. 73/11/CONS; c) mancata o ritardata risposta ai reclami ex allegato A alla delibera n. 73/11/CONS; oltre che la condanna della CP_1 alla restituzione di € 256,88 in quanto somme non dovute ed illegittimamente addebitate sul conto corrente bancario di parte attrice, ed alla refusione del maggior danno subito dal consumatore, da determinarsi secondo una valutazione equitativa del Giudice.
Più in dettaglio, si deduceva che l'importo richiesto di euro 2.334,00 a titolo di inadempimento della scaturiva dalla violazione di cui all'allegato A della delibera n. 73/11/CONS ex CP_1
art. 5 comma 1, per la somma di euro 1.695,00 (ossia euro 5,00 pro die moltiplicato per 339 giorni), ex art. 8 comma 2 per euro 339,00 (euro 1,00 pro die per 339 giorni), nonché ex art. 11 comma 1, per l'importo di euro 300,00.
3 Si costituiva la esistendo alla domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Non contestava, in particolare, l'esistenza dei due contratti siglati con la succedutisi nel Pt_1
tempo, confermando il mancato allineamento economico alla nuova offerta, e dunque il maggior addebito effettuato in danno all'odierna appellante per l'importo di euro 200,00. Precisava però che nel predisporre le note di credito, aveva constatato che la aveva revocato l'addebito in Pt_1 conto corrente, rimanendo pertanto debitrice nei confronti della compagnia per l'importo di euro
336,53, sicché la maggiore somma corrisposta dall'attrice risultava ampiamente compensata dal suddetto insoluto. Conseguentemente, la compagnia non riteneva più necessaria alcuna nota di credito, ma anzi si trovava costretta a risolvere il contratto e disattivare la linea.
Con la sentenza appellata, il giudice di pace rigettava la domanda attorea, non ravvisando alcun inadempimento da parte della compagnia telefonica, giacché il credito dell'attrice risultava assorbito dal maggior debito dalla stessa maturato nei confronti di , e compensava le CP_1
spese di lite.
In questa sede, l'appellante ha lamentato l'erroneità della statuizione di prime cure, di cui ha chiesto la riforma, sul presupposto della erronea e/o omessa valutazione dei fatti oggetto di causa, del petitum e della causa petendi, nonché della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto.
Ciò premesso, in via preliminare va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017).
Nel merito l'appello va parzialmente accolto per le ragioni che saranno di seguito esposte.
Osserva anzitutto il Tribunale che è incontestata la stipula tra le parti in causa di due contratti di telefonia (uno del 2013 e l'altro del 2015) succedutisi nel tempo.
Del pari incontestata è la circostanza del maggiore addebito, pari ad euro 10,00 mensili, sul conto corrente bancario dell'appellante atteso che la , in sede di comparsa di costituzione in primo CP_1 grado, ha espressamente ammesso che l'offerta del piano tariffario non risultava caricata correttamente “di talché continuava ad essere applicato il costo di € 35,00/mese di cui alla precedente offerta, in luogo degli € 25,00/ mesi proposti con la nuova offerta”. La compagnia ha altresì espressamente riconosciuto l'esborso, da parte di del maggiore importo di Parte_1
euro 200,00 (cfr. pagg. 2 e 3 della comparsa di costituzione della compagnia in primo grado).
L'appellata ha lamentato, tuttavia, un presunto inadempimento della cliente per il mancato pagamento di alcune fatture, e quindi ha affermato di vantare un controcredito di euro 336,53, come da quadro contabile allegato al fascicolo di primo grado (allegato 4).
4 Orbene, sul punto si rileva che la ha dedotto in modo del tutto generico l'inadempimento CP_1
della cliente, atteso che non ha specificamente indicato quali siano le fatture non pagate dalla
Pt_1
Ed invero, il documento denominato “quadro contabile” (allegato 4 alla comparsa di costituzione in primo grado della ) da cui dovrebbe emergere il credito della nei confronti CP_1 CP_1 dell'appellante per euro 336,53, è del tutto ininfluente, in quanto esso è un documento di formazione unilaterale, ed è inoltre riferito all'utenza di Massa, e non a quella ubicata a Napoli, oggetto della presente controversia, come espressamente e correttamente dedotto dal difensore della nel verbale della prima udienza di primo di primo grado celebrata il 18 luglio 2018 e non Pt_1
contestato dalla controparte.
Ha pertanto errato il giudice di primo grado nel ritenere non contestato, da parte dell'odierna appellante, il controcredito di euro 336,53 presuntivamente vantato dalla compagnia, e conseguentemente compensati i crediti tra le parti in causa.
Va pertanto riconosciuto, in favore dell'appellante, il diritto al pagamento, da parte della CP_1
dell'importo di euro 200,00, in quanto somma indebitamente versata dalla come
[...] Pt_1
riconosciuto dalla stessa appellata.
Quanto invece alle ulteriori richieste risarcitorie avanzate da si osserva quanto Parte_1
segue.
Il cd. danno da mancato funzionamento del servizio di cui alla lettera a) del punto 2 delle conclusioni non è stato sufficientemente provato.
Ed invero, sebbene i testimoni escussi in primo grado abbiano riferito che la linea telefonica e la connessione internet dell'abitazione dell'attrice non funzionassero, tuttavia dalle risultanze processuali non è emerso in maniera certa, stante anche le deduzioni generiche dell'appellante, quale sia stata la durata di effettiva interruzione del servizio. In altri termini, manca la prova precisa e circostanziata che abbia effettivamente subito un malfunzionamento per 339 Parte_1
giorni, così come dedotto in atti.
In merito la Corte di Cassazione ha chiarito che gli indennizzi che, in attuazione della normativa di cui alla delibera n.73/11/CONS, devono essere previsti nella carta dei servizi dei soggetti che erogano prestazioni verso un pubblico indifferenziato di utenti, hanno funzione deflattiva, poiché mirano a prevenire ed evitare il contenzioso, inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie. Essi però non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno, e non possono quindi supplire alla mancata prova, come nel caso di specie, dello stesso verificarsi del danno. Non possono, quindi, essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla
5 introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell'an, oltre che del quantum, del danno. (cfr. Cass. 21.06.2017 n. 15349).
Allo stesso modo, manca la prova rigorosa dell'attivazione di servizi non richiesti, come indicato alla lettera b) del punto 2 delle conclusioni.
Quanto invece alla richiesta risarcitoria di cui alla lettera c) del punto 2 delle conclusioni, relativo alla mancata o ritardata risposta ai reclamiex allegato A alla delibera n. 73/11/CONS, giova premettere che la Delibera Agcom n. 73/11/CONS invocata correttamente dal consumatore era quella vigente al momento della proposizione della domanda in primo grado. Sul punto, l'appellata nella propria comparsa conclusionale, ha rilevato che il consumatore avrebbe dovuto invocare l'applicabilità della delibera n. 347/18/CONS la quale è entrata però in vigore il 21.07.2018, successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, e quindi non è applicabile alla fattispecie oggetto della controversia
Ciò premesso, la richiesta di indennizzo avanzata da ai sensi dell'art. 11 comma Parte_1
della Delibera Agcom n. 73/11/CONS è fondata.
Risulta invero dagli atti di causa, e del resto non espressamente contestato dalla compagnia, che nelle date 04.11.2016 e 22.12.2016, l'odierna appellante ha diffidato la compagnia telefonica, per il tramite del suo difensore, a risarcirle tutto quanto da lei indebitamente corrisposto. Ed inoltre, in data 24.1.2017 risulta documentalmente che ha avviato la procedura di Parte_1
negoziazione assistita, e che il successivo 2 febbraio ha presentato istanza di conciliazione innanzi al CORECOM della Campania.
Tali richieste sono rimaste però prive di riscontro. Può dunque desumersi che la compagnia non abbia effettivamente fornito risposta alle rimostranze sollevate dalla cliente, e che non abbia valutato, a fronte dei reclami, l'effettiva posizione della al fine di correggere la sua Pt_1
posizione.
Anzi, dagli atti di causa risulta che solo in data 29 luglio 2017 (all. 5 alla comparsa della in CP_1
primo grado) la compagnia ha richiesto il pagamento della somma di euro 286,51, sul presupposto del mancato pagamento di alcune fatture che però, come anzidetto, non risultano dettagliatamente indicate. Deve pertanto desumersi che dal 4.11.2016, data nella quale la cliente ha diffidato la compagnia, sino al 29 luglio 2017, la sia rimasta inerte ai solleciti, e ciò è avvenuto per CP_1
circa nove mesi.
Per tali ragioni, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di I grado, deve essere riconosciuto in favore di il pagamento dell'indennizzo richiesto ai sensi dell'art. 11 dell'allegato Parte_1
6 A alla delibera n. 73/11/CONS, vigente al momento della proposizione del giudizio di primo grado, per ogni giorno di ritardo nel fornire riscontro ai reclami avanzati dall'utente, per l'importo complessivo di euro 300,00.
Del resto, già in sede di primo grado il giudice di pace, nel compensare le spese di lite, ha riconosciuto l'inerzia della compagnia di fronte al tentativo obbligatorio di conciliazione avanzato dall'attrice.
Infine, l'appellante ha chiesto, al punto 4 delle conclusioni, la quantificazione in via equitativa del maggior danno lamentato. Tale domanda è infondata, mancando come anzidetto la prova specifica del presunto danno subito dal cliente, che impedisce ab origine al giudicante di ricorrere alla cd. liquidazione equitativa.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, la società appellata deve essere condannata al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di euro 200,00 a titolo di indebito oggettivo, e di euro 300,00 a titolo di indennizzo.
Per quanto attiene, infine, alla liquidazione delle spese giudiziali, il giudice di appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, invece allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, a un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo
336 c.p.c. la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cassazione civile, sez. I, 27/07/2017, n. 18637).
Nel caso di specie, stante il parziale accoglimento del gravame, secondo il principio della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico della società appellata e si liquidano come in dispositivo, per il giudizio di primo grado in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, e per il giudizio secondo grado in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, con applicazione dei valori medi tabellari ed esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria per il presente giudizio in quanto non espletata ( scaglione fino a € 1100,00 in ragione della somma attribuita).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso da nei confronti di in Parte_1 Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t, avverso la sentenza n. 486/20 del Giudice di Pace di
Benevento, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
7 accoglie parzialmente l'appello, e in totale riforma della sentenza impugnata, condanna la società appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 200,00 a titolo di indebito oggettivo, e di euro 300,00 a titolo di indennizzo;
condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio giudizio di gravame che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 125,00 per esborsi ed € 630,00 per compenso di avvocato (euro 125,00 per la fase di studio, euro 125,00 per la fase introduttiva, euro 190,00 per la fase istruttoria ed euro
190,00 per la fase decisoria) e per il giudizio di secondo grado in euro 174,00 per esborsi ed €
462,00 per compenso di avvocato (euro 131,00 per la fase di studio, euro 131,00 per la fase introduttiva ed euro 200,00 per la fase decisoria) oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Davide D'Andrea dichiaratosi anticipatario.
Benevento, 31 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Floriana Consolante
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