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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/05/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Giuliana
Profazio nella causa iscritta al n. RG 1230/2025 all'udienza del 29.5.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale Pellegrino e Parte_1
Stefano Pellegrino, come da procura in atti. ricorrente
e
in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente dagli avv.ti, Angela Maria Laganà e Dario Adornato giusta procura generale alle liti resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15.45, assenti le parti, delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente esponeva che con comunicazione del 18.11.2016 veniva informato che la sua domanda di liquidazione dell'assegno di invalidità categoria IO era stata accolta con decorrenza 3/2013 e che l'importo lordo complessivo per il periodo dal
01.03.2013 al 30.11.2016 ammontava ad € 26.027,74.
In data 16.05.2017 gli veniva inviata altra missiva con la quale veniva informato che
“con una precedente lettera del 07.12.2016, le abbiamo comunicato che per il periodo dal 01.03.2013 al 31.10.2016, sono stati pagati 23.397,97 Euro in più sulla pensione Cat. IO n. 17014234 per i seguenti motivi: recupero importo per duplica- zione di pagamento”. Con la cedola di pagamento di luglio 2017 la somma richiesta veniva integralmente trattenuta.
1 Nonostante avesse operato la suddetta trattenuta, l' operava un recupero crediti CP_2
dal settembre 2017 a maggio 2020 per € 3.968,12, sempre per lo stesso motivo.
In data 27.2.2025, con pec inoltrata all'agenzia di Palmi, il ricorrente chiedeva la restituzione di quanto trattenuto indebitamente.
Con risposta del 27.2.2025, la responsabile dell'agenzia di Palmi, comunicava che a seguito di controlli era emerso l'avvenuto recupero dell'indebito sugli arretrati scaturiti dalla liquidazione dell'assegno ordinario e che si sarebbe provveduto, a stretto giro, al rimborso di quanto trattenuto sulle rate mensili di pensione.
Successivamente, con altra pec del 19.3.2025, l'agenzia di Palmi, a rettifica di quanto precedentemente comunicato, avvertiva il ricorrente che non si sarebbe potuto procedere al rimborso di quanto richiesto per intervenuta prescrizione quinquennale.
Il ricorrente, ritendo che nel caso di specie si dovesse applicare la prescrizione decennale, agiva in giudizio perchè venisse accertato il suo diritto a vedersi restituita la somma di € 3.968,12, trattenuta sulla pensione Cat. IO N. 17014234 con il paga- mento delle cedole da settembre 2017 a maggio 2020, o a quella somma determinata in corso di causa;
condannato, per l'effetto, l' alla restituzione in favore del CP_2
ricorrente della somma di € 3.968,12, o a quella determinata in corso di causa, con gli interessi legali.
Si costituiva in giudizio l' eccependo la prescrizione quinquennale, richiaman- CP_2 do l'art 47-bis., del d.p.r. 639 del 1970.
Quanto alla invocata interruzione della prescrizione da parte ricorrente, osservava che la richiesta non risultava sottoscritta anche dal pensionato interessato, ma dal solo legale ed in mancanza di prova dell'esistenza di procura già conferita e spesa, la nota del legale del
27.2.2025 non era da ritenersi idonea ad interrompere la prescrizione per le quote pensionistiche da febbraio a maggio 2020.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata trattenuta a sentenza.
La domanda è fondata e merita di essere accolta per i motivi di seguito esposti
Il ricorrente ha agito per ottenere la restituzione da parte dell' delle somme trattenu- CP_2
te sulla sua pensione da settembre 2017 a maggio 2020 per € 3.968,12, a titolo di indebito che l aveva già recuperato eseguendo una trattenuta in un'unica CP_1
soluzione nel luglio 2017.
2 CP_ L' ha riconosciuto di aver eseguito delle trattenute per un indebito che aveva già recuperato, ma sostiene che il diritto del ricorrente alla restituzione dell'importo di €
3.968,12 si era estinto per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 47 bis., del d.p.r. 639 del 1970.
Il suddetto articolo prevede che “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancor- ché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo
diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.
Orbene, dalla lettura di tale norma, che riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, si comprende bene come lo stesso non possa applicarsi al caso di specie, ove non si discute di ratei arretrati di pensione, ma si tratta di un'indebita trattenuta, un vero e proprio indebito (cfr. Cass. Civ. 4604/23).
Ed invero, il ricorrente agisce per ottenere la restituzione di quanto ha pagato indebi- tamente, come riconosciuto dallo stesso Ente previdenziale.
Ai sensi dell'art. 2033 “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Per diritto di ripetere si deve intendere il diritto della parte a riavere la somma di denaro ingiustamente versata in precedenza.
E questo è proprio il caso di specie, ove il ricorrente ha versato, attraverso delle trattenute operate sulla sua pensione, delle somme all' , che non erano dovute. CP_2
L'azione di ripetizione di indebito si prescrive in 10 anni, ai sensi dell'art. 2946 cc, secondo cui “salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono con il decorso di dieci anni” e quindi valido per tutti i diritti per i quali non è stabili- to espressamente dalla legge un termine più breve o l'imprescrittibilità, come nel caso di specie.
E' ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale" (cfr Cass. n. 29523 del 2022, seguita da Cass. nn. 31527, 31641, 31642 del 2022, Cass. 6170/2024; 9705/2023, 4604/2023).
Nel caso di specie, la prescrizione decennale non risulta essere intervenuta, trattando-
3 si di somme trattenute dal 2017 al 2020 ed interrotta con la richiesta inviata per pec il
27.2.2025, che risulta sottoscritta anche dal ricorrente e non solo dal suo procuratore, come sostiene erroneamente l' . CP_2
Per quanto sopra, il ricorrente ha diritto ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente trattenute dall' nella misura di € 3.968,12, oltre gli interessi CP_2
legali con decorrenza dal 121° giorno successivo a quello della domanda.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1. in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente ha diritto ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente trattenute dall' nella misura di € CP_2
3.968,12, oltre gli interessi dal 121° giorno successivo a quello della domanda.
2) condanna l' alla rifusione delle spese in favore del ricorrente che liquida in € CP_2
1312,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore degli Avvocati in epigrafe dichiaratisi antistatari.
Così deciso, in Palmi il 29.5.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Giuliana Profazio
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