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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 12/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 10360/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti per parte ricorrente, in sostituzione dell'Avv. Salvatore LANDA, l'Avv.
Angelo VITALE, il quale chiede che la causa venga posta in decisione.
È, altresì, presente per l' l'Avv. Maria Grazia SPARACINO, la quale si associa alla CP_1 richiesta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.46 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
10360 R.G. L. 2024, promossa
D A
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in Salvatore LANDA, giusta procura in atti, ed elettivamente forma esecutiva all'Avv.
______________________ domiciliato presso lo studio di questi, in Partinico (PA), Corso
______________________ per ___________________ dei Mille 279 e in indirizzo telematico;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 12/06/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da Parte_1
Dichiara quest'ultimo non soggetto al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/11/223, in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa
(12/07/2023).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
5/07/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 12/06/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetto da "Mielodisplasia rischio intermedio IPSS, diabete mellito di tipo 2 in
[...]
trattamento con ipoglicemizzanti, cardiopatia ischemica cronica: pregresso infarto acuto del miocardio già trattato angioplastica e applicazione di stent, ipertensione arteriosa in trattamento
farmacologico, fibrillazione atriale in trattamento con anticoagulante orale" e ha concluso che “per
le menomazioni di cui è affetto, il ricorrente in atto, è soggetto invalido Parte_1
ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua
età (L. 509/88 L. 124/98) nella misura percentuale del 100% (cento per cento) (art. 2 e 13 L. 18/71
e art. 9 D.L. 509/88), come da valutazione tabellare di cui al D.M. 05/02/92, sin dalla data di
presentazione della domanda amministrativa (12/07/2023).
Le suddette menomazioni, riportate in diagnosi, in atto, nel loro complesso contribuiscono a
limitare lo stato funzionale psicofisico del ricorrente ma non in misura tale da compromettere la
possibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza
continua e di deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore.
Per quanto rilevato, in atto, il ricorrente non presenta i requisiti Parte_1
sanitari, richiesti dalla legge 18/80 e dai D.M. 508/88 e 509/88, per avere diritto all'indennità di
accompagnamento”.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata.
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1
consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 12/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 12/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 10360/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti per parte ricorrente, in sostituzione dell'Avv. Salvatore LANDA, l'Avv.
Angelo VITALE, il quale chiede che la causa venga posta in decisione.
È, altresì, presente per l' l'Avv. Maria Grazia SPARACINO, la quale si associa alla CP_1 richiesta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.46 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
10360 R.G. L. 2024, promossa
D A
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in Salvatore LANDA, giusta procura in atti, ed elettivamente forma esecutiva all'Avv.
______________________ domiciliato presso lo studio di questi, in Partinico (PA), Corso
______________________ per ___________________ dei Mille 279 e in indirizzo telematico;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 12/06/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da Parte_1
Dichiara quest'ultimo non soggetto al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/11/223, in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa
(12/07/2023).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
5/07/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 12/06/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetto da "Mielodisplasia rischio intermedio IPSS, diabete mellito di tipo 2 in
[...]
trattamento con ipoglicemizzanti, cardiopatia ischemica cronica: pregresso infarto acuto del miocardio già trattato angioplastica e applicazione di stent, ipertensione arteriosa in trattamento
farmacologico, fibrillazione atriale in trattamento con anticoagulante orale" e ha concluso che “per
le menomazioni di cui è affetto, il ricorrente in atto, è soggetto invalido Parte_1
ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua
età (L. 509/88 L. 124/98) nella misura percentuale del 100% (cento per cento) (art. 2 e 13 L. 18/71
e art. 9 D.L. 509/88), come da valutazione tabellare di cui al D.M. 05/02/92, sin dalla data di
presentazione della domanda amministrativa (12/07/2023).
Le suddette menomazioni, riportate in diagnosi, in atto, nel loro complesso contribuiscono a
limitare lo stato funzionale psicofisico del ricorrente ma non in misura tale da compromettere la
possibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza
continua e di deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore.
Per quanto rilevato, in atto, il ricorrente non presenta i requisiti Parte_1
sanitari, richiesti dalla legge 18/80 e dai D.M. 508/88 e 509/88, per avere diritto all'indennità di
accompagnamento”.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata.
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1
consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 12/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)