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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/10/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AO Di AN - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 823/2025 R.G. promossa da (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RA DA ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico presso il difensore, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro (c.f. ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
- resistente - e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale e divorzio
CONCLUSIONI Parte ricorrente
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...] in data 17.11.2004 presso il tribunale di prima istanza di Marrakech del Regno CP_1 del Marocco, atto di matrimonio registrato nel registro giornaliero n°29 al n°171 pagina 85, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alle annotazioni prescritte;
- disporre che il sig. versi, a favore dei figli, un assegno a titolo di contributo al CP_1 mantenimento la somma di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Rovigo;
- assegno unico al 100% alla ricorrente;
- assegnare la casa familiare alla ricorrente ed ai figli minori;
- disporre il collocamento e l'affido esclusivo alla ricorrente dei figli, e Per_1 Persona_2 con diritto di visita al padre da accordarsi ogni volta con la madre;
Spese diritti ed onorari di causa interamente rifusi.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 19.5.2025 avanti al tribunale di Rovigo, Parte_1 chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale da con il quale Controparte_1 aveva contratto matrimonio il 17.11.2004 a Marrakech (Marocco), ed esponeva che:
1 - dall'unione coniugale erano nati i figli e rispettivamente il 18.11.2009 e Per_2 Per_1 il 19.7.2015;
- i coniugi avevano fissato la residenza coniugale in un immobile sito in Lendinara (RO), Via Santa Lucia n. 62, concesso in comodato gratuito dal datore di lavoro del CP_1
- i rapporti tra i coniugi si erano da alcuni anni deteriorati per cui la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- in costanza di matrimonio il aveva sviluppato una dipendenza patologica dal CP_1 gioco d'azzardo ed era solito sperperare le risorse economiche della famiglia;
- il marito trascurava tutte le necessità della prole e da circa un anno faceva rientro presso la residenza coniugale solamente dopo le ore 23, non trascorrendo pertanto alcun momento con la famiglia;
- la deduceva di essere alla ricerca di un'occupazione lavorativa e di aver Parte_1 percepito nell'anno d'imposta 2024 un reddito pari a 8.468,40 euro, mentre il CP_1 operaio alle dipendenze di ST F.LL s.s. Soc. Agricola, percepiva una retribuzione mensile pari a circa 1.800,00 euro.
La ricorrente chiedeva pertanto la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio, nonché l'affidamento super esclusivo dei figli e Domandava inoltre l'assegnazione della casa coniugale e che il contributo Per_2 Per_1 al mantenimento dei figli fosse determinato in 500,00 euro (250,00 euro per ognuno dei figli), oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, e l'attribuzione in suo favore dell'intero importo dell'assegno unico e universale. Con riferimento al diritto di visita paterno, la chiedeva che il potesse incontrare i figli solo previo accordo Parte_1 CP_1 con la stessa.
2. Con decreto depositato il 20.5.2025 la Presidente designava sé stessa giudice delegato alla trattazione della causa, fissava l'udienza di prima comparizione delle parti alla data del 29.8.2025, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. All'udienza del 29.8.2025 nessuno compariva per parte resisteste nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto, sicché il giudice delegato alla trattazione della causa dichiarava la contumacia di e dava atto Controparte_1 dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione. Disponeva, inoltre, che i Servizi Sociali dell' 5 , previa acquisizione di informazioni dai Servizi Sociale del Pt_2 Pt_3
Comune di Lendinara, trasmettessero entro e non oltre il 30.9.2025 una sintetica relazione sulla situazione del nucleo familiare, con particolare riferimento alla eventuale ludopatia dalla quale sarebbe affetto il e acquisiva informazioni da Agenzia delle CP_1
Entrate e dall'INPS sulla situazione reddituale del convenuto e sull'importo dell'assegno unico e universale erogato allo stesso.
2 4. All'esito dell'udienza dell'8.10.2024, svolta nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice delegato alla trattazione del procedimento emetteva l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e si riservava di riferire al collegio per la pronuncia immediata sullo status.
5. La domanda di separazione personale proposta da appare fondata Parte_1
e deve dunque trovare accoglimento.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 151 primo comma c.c., appare sufficientemente comprovata alla luce delle allegazioni della e delle dichiarazioni rese dalla stessa all'udienza del 29.8.2025, tenuto Parte_1 conto altresì della contumacia del e della separazione di fatto già da tempo CP_1 verificatasi tra i coniugi.
6. Le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento in ordine alle ulteriori domande.
7. La pronuncia sulle spese di lite è rinviata alla statuizione definitiva.
p.q.m.
decidendo nella causa n. 823/2025 R.G. promossa da nei confronti Parte_1 di con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio il 17-11-2004 a Marrakech (Marocco);
- rimette le parti innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Rovigo, l'8 ottobre 2025
il Presidente estensore
AO Di AN
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riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AO Di AN - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 823/2025 R.G. promossa da (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RA DA ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico presso il difensore, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro (c.f. ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
- resistente - e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale e divorzio
CONCLUSIONI Parte ricorrente
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...] in data 17.11.2004 presso il tribunale di prima istanza di Marrakech del Regno CP_1 del Marocco, atto di matrimonio registrato nel registro giornaliero n°29 al n°171 pagina 85, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alle annotazioni prescritte;
- disporre che il sig. versi, a favore dei figli, un assegno a titolo di contributo al CP_1 mantenimento la somma di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Rovigo;
- assegno unico al 100% alla ricorrente;
- assegnare la casa familiare alla ricorrente ed ai figli minori;
- disporre il collocamento e l'affido esclusivo alla ricorrente dei figli, e Per_1 Persona_2 con diritto di visita al padre da accordarsi ogni volta con la madre;
Spese diritti ed onorari di causa interamente rifusi.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 19.5.2025 avanti al tribunale di Rovigo, Parte_1 chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale da con il quale Controparte_1 aveva contratto matrimonio il 17.11.2004 a Marrakech (Marocco), ed esponeva che:
1 - dall'unione coniugale erano nati i figli e rispettivamente il 18.11.2009 e Per_2 Per_1 il 19.7.2015;
- i coniugi avevano fissato la residenza coniugale in un immobile sito in Lendinara (RO), Via Santa Lucia n. 62, concesso in comodato gratuito dal datore di lavoro del CP_1
- i rapporti tra i coniugi si erano da alcuni anni deteriorati per cui la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- in costanza di matrimonio il aveva sviluppato una dipendenza patologica dal CP_1 gioco d'azzardo ed era solito sperperare le risorse economiche della famiglia;
- il marito trascurava tutte le necessità della prole e da circa un anno faceva rientro presso la residenza coniugale solamente dopo le ore 23, non trascorrendo pertanto alcun momento con la famiglia;
- la deduceva di essere alla ricerca di un'occupazione lavorativa e di aver Parte_1 percepito nell'anno d'imposta 2024 un reddito pari a 8.468,40 euro, mentre il CP_1 operaio alle dipendenze di ST F.LL s.s. Soc. Agricola, percepiva una retribuzione mensile pari a circa 1.800,00 euro.
La ricorrente chiedeva pertanto la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio, nonché l'affidamento super esclusivo dei figli e Domandava inoltre l'assegnazione della casa coniugale e che il contributo Per_2 Per_1 al mantenimento dei figli fosse determinato in 500,00 euro (250,00 euro per ognuno dei figli), oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, e l'attribuzione in suo favore dell'intero importo dell'assegno unico e universale. Con riferimento al diritto di visita paterno, la chiedeva che il potesse incontrare i figli solo previo accordo Parte_1 CP_1 con la stessa.
2. Con decreto depositato il 20.5.2025 la Presidente designava sé stessa giudice delegato alla trattazione della causa, fissava l'udienza di prima comparizione delle parti alla data del 29.8.2025, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. All'udienza del 29.8.2025 nessuno compariva per parte resisteste nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto, sicché il giudice delegato alla trattazione della causa dichiarava la contumacia di e dava atto Controparte_1 dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione. Disponeva, inoltre, che i Servizi Sociali dell' 5 , previa acquisizione di informazioni dai Servizi Sociale del Pt_2 Pt_3
Comune di Lendinara, trasmettessero entro e non oltre il 30.9.2025 una sintetica relazione sulla situazione del nucleo familiare, con particolare riferimento alla eventuale ludopatia dalla quale sarebbe affetto il e acquisiva informazioni da Agenzia delle CP_1
Entrate e dall'INPS sulla situazione reddituale del convenuto e sull'importo dell'assegno unico e universale erogato allo stesso.
2 4. All'esito dell'udienza dell'8.10.2024, svolta nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice delegato alla trattazione del procedimento emetteva l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e si riservava di riferire al collegio per la pronuncia immediata sullo status.
5. La domanda di separazione personale proposta da appare fondata Parte_1
e deve dunque trovare accoglimento.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 151 primo comma c.c., appare sufficientemente comprovata alla luce delle allegazioni della e delle dichiarazioni rese dalla stessa all'udienza del 29.8.2025, tenuto Parte_1 conto altresì della contumacia del e della separazione di fatto già da tempo CP_1 verificatasi tra i coniugi.
6. Le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento in ordine alle ulteriori domande.
7. La pronuncia sulle spese di lite è rinviata alla statuizione definitiva.
p.q.m.
decidendo nella causa n. 823/2025 R.G. promossa da nei confronti Parte_1 di con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio il 17-11-2004 a Marrakech (Marocco);
- rimette le parti innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Rovigo, l'8 ottobre 2025
il Presidente estensore
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